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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/03/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7331/2021 r.g.a.c., vertente tra
(CF. ), rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Parte_1 C.F._1
Giampaolo ed elettivamente domiciliato presso tale difensore, con domicilio digitale all'indirizzo pec , come in atti;
Email_1
parte opponente e
(CF. ), in persona della sua procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 [...]
a sua volta in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di Controparte_2 procura per atto autenticato nelle firme dal notaio del 22.03.2018, rep. 56297, racc. Persona_1
28412, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare Giovanni Grassini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Ciccotti, sito in Velletri, Piazza Cairoli n. 30, come in atti;
parte opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di crediti di somme di denaro per rapporto di somministrazione. Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza odierna, di cui la presente sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e dei motivi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., deve considerarsi parte integrante.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2130/2021, emesso da questo Tribunale in data 06.09.2021 a favore della
(nel prosieguo anche soltanto “ , per brevità), con il quale gli è stato Controparte_1 CP_1 ingiunto il pagamento della somma di € 5.140,30, oltre interessi e spese della procedura, chiedendo nel merito di “…accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. in quanto infondato in fatto e diritto;
… in via subordinata ridurre l'importo ingiunto a Parte_1 quanto effettivamente risulterà eventualmente dovuto;
Con vittoria delle spese del giudizio, maggiorate di spese generali nella misura del 15% e oneri di legge”.
Ha dedotto il in sintesi: Pt_1
1 - che l'avversa pretesa creditoria è infondata, poiché l'opponente “…non è debitore di
[...]
perlomeno non della somme dalla stessa richiesta…”; CP_1
- che, infatti, per quanto il sia divenuto titolare nel gennaio 2017 del rapporto Pt_1 contrattuale di somministrazione di energia elettrica riferito all'immobile sito in Frascati, alla via del Mercato n. 7, la proprietà e il possesso di tale immobile sono stati da lui acquistati soltanto a seguito della stipula del contratto di compravendita con l'allora proprietaria del bene in data 07.09.2017, mentre la “voltura” a proprio nome dell'utenza effettuata senza subentro nella CP_1 morosità maturata dalla precedente intestataria, è stata operata soltanto perché il predetto “…in trattative per l'acquisto dei locali… veniva invitato dalla proprietà a redigere l'APE… in difetto il tecnico incaricato non avrebbe potuto redigere la certificazione necessaria in tempo utile per il rogito”;
- che, soltanto in data 26.09.2017, ovverosia poco dopo l'apertura del locale da parte del presso l'indirizzo anzidetto vi è stato un accertamento ad opera dei dipendenti di E- Pt_1
Distribuzione S.p.a. di un'asserita anomalia del contatore, anomalia “…non certamente imputabile al sig. al quale non sono attribuibili neppure gli esorbitanti consumi di energia”, considerato che in Pt_1 precedenza la proprietà dell'immobile è stata di terzi e che lo stesso è stato locato sino al 12.11.2016 alla Oasi Bar s.n.c., la quale ha poi subìto lo sfratto per morosità dall'allora proprietaria e, successivamente, i locali “…rimanevano chiusi in attesa del perfezionamento della compravendita con il;
Pt_1
- che, d'altro canto, i consumi oggetto della fatturazione dell'opposta, alla quale il Pt_1 ha rappresentato prontamente di non essere il “legittimo destinatario della richiesta di pagamento, in quanto l'attività commerciale da lui esercitata nell'immobile in questione era iniziata appena due mesi prima CP_ l'accesso dei tecnici NE…”, sono stati addebitati dalla stessa “…senza alcun criterio e non a caso agisce solo con la pagina dei registri contabili… sottacendo in mala fede ogni altra circostanza”;
- che la fattura commerciale, ancorché annotata sui libri obbligatori, non è idonea a dimostrare il diritto di credito del soggetto che l'ha emessa, trattandosi di un documento di formazione unilaterale, sicché, quando sono sollevate contestazioni, è onere della parte opposta dimostrare, in sede di giudizio d'opposizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova, che la bolletta è corretta, “…ossia l'esatto quantitativo erogato al consumatore, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza tra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore”, onere che nella specie non è stato invece assolto dall' “…in quanto la sua domanda di credito difetta del CP_1 requisito della certezza in merito ai criteri utilizzati per la quantificazione dei consumi fatturati all'esito dell'accertato malfunzionamento del contatore”;
- che, inoltre, “…a mente della normativa speciale dell'AEEG (ora AEEGSI) è ben vero che in assenza delle misure sui consumi effettivi da parte del distributore il somministrante deve fatturare mensilmente in stima, ma è anche vero che il somministrante deve procedere alla stima sulla scorta dei consumi effettivi medi storici e non può fatturare arbitrariamente consumi immaginari esorbitanti…”, e “Costituisce principio ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo”, laddove, nel presente caso, l'opposta “…ha avanzato una richiesta di pagamento sul presupposto del cattivo funzionamento del contatore, senza in alcun modo provare i criteri applicati per la quantificazione dell'energia asseritamente non pagata, imputando poi al consumi presuntivi per un periodo in cui lo Pt_1 stesso non aveva ricevuto nemmeno i locali in uso”;
- che, d'altra parte, si è già svolto sulla medesima vicenda un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione per l'assoluta estraneità ai fatti del e ad oggi, chiuso il procedimento Pt_1
2 per non aver commesso il fatto (furto di energia), ai danni dell'opponente l' continua ancora CP_1 impropriamente ad addebitare consumi “…che non sono reali e non sono a lui imputabili”.
Si è costituita in giudizio la contestando l'avversa opposizione e deducendo, in sintesi: CP_1
- che è incontestato che il è titolare dell'utenza di energia elettrica relativa Parte_1 all'immobile sito in Frascati, via del Mercato n. 7, identificata dal codice POD IT001E65808605, dal 25.01.2017;
- che in data 26.09.2017 è stata accertata dal distributore territorialmente competente, la E- Distribuzione S.p.a., a seguito di verifica effettuata presso la suddetta utenza, l'esistenza di un prelievo irregolare di energia elettrica, ed è a seguito di tale risultanza che la ha provveduto CP_1 ad emettere la conseguente fatturazione per i consumi di energia riferibili a tale utenza;
- che il decreto ingiuntivo è stato legittimamente richiesto ed emesso sulla base della documentazione depositata con il ricorso monitorio, dal momento che nella fase sommaria d'ingiunzione costituisce prova scritta idonea a giustificare il provvedimento d'ingiunzione ogni documento che, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta, sia ritenuto dal giudice meritevole di fede quanto ad autenticità e idoneità probatoria, quali sono, in particolare, gli estratti delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.; inoltre, per quel che attiene le fatture, le stesse possono considerarsi idonee a provare il credito allorché il rapporto che vi è sotteso non sia contestato e, del resto, le fatturazioni emesse dal somministrante l'energia elettrica riportano nel dettaglio i consumi dei singoli periodi, unitamente alle tariffe applicate, sicché hanno un valore probatorio più intenso delle mere fatture commerciali, né può sostenersi che la documentazione che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo perda per il solo fatto dell'opposizione la propria attitudine probatoria secondo le regole generali;
- che, nella specie, la documentazione prodotta dalla in fase monitoria, integrata da CP_1 quella depositata nella presente fase d'opposizione, attestante l'avvenuta manomissione del contatore e l'esistenza dei prelievi irregolari avvenuti presso l'utenza, dimostrano l'esistenza del credito azionato, mentre le difese della controparte sono meramente strumentali e dilatorie;
infatti, è stato accertato dal distributore territorialmente competente che il contatore posto a servizio dell'utenza del è stato manomesso con un by-pass, mediante verifica effettuata in presenza Pt_1 di quest'ultimo, il quale ha sottoscritto il relativo verbale, e a seguito di ciò la società di distribuzione ha proceduto, in conformità con quanto previsto dagli artt. 9 e 11 della Delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi ARERA, a una ricostruzione dei consumi irregolarmente prelevati per il periodo dal 25.01.2017 al 25.09.2017, periodo così determinato sulla base dell'intervallo di tempo in cui il punto di prelievo è stato associato al contratto del Pt_1 mentre i consumi sono stati calcolati sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo, così come accertato sempre dai dipendenti del distributore;
- che a nulla rileva l'assunto dell'opponente secondo cui i consumi addebitati non sarebbero stati da lui effettuati, dal momento che la fatturazione emessa dall' si riferisce alla situazione CP_1 rilevata dal distributore e il non ha dimostrato, del resto, in alcun modo le sue Pt_1 prospettazioni, e ciò tanto più che, comunque, chi prende possesso di un immobile è tenuto a verificare non solo l'efficienza delle utenze delle quali è dotato, ma anche la regolare tenuta delle stesse da parte dei precedenti possessori;
inoltre, è irrilevante anche il riferimento operato dall'opponente al procedimento penale, atteso che l' non si è costituita in quel giudizio e CP_1 pertanto la debenza della somma portata dalla fattura azionata non è stata oggetto di indagine in quella sede e, in ogni caso, ai fini civilistici quel che rileva è chi è il titolare della fornitura, da individuare nella specie nel a far data dal gennaio 2017, sicché, avendo l'opponente Pt_1 usufruito del servizio di fornitura prestato dall' è da lui dovuto a quest'ultima il corrispettivo CP_1
3 calcolato a fronte della ricostruzione dei consumi, resa necessaria a seguito della verifica compiuta dal distributore competente.
Così radicatosi il contraddittorio e denegata alla prima udienza del 16.06.2022 la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, sono stati poi assegnati alle parti i termini ex art. 1836 c.p.c., come richiesti, e nel primo di tali termini è stata depositata una memoria dall'opponente nella quale lo stesso ha richiamato quanto già sostenuto nel suo atto introduttivo, evidenziando, inter alia: che “…è notoria la posizione della giurisprudenza per la quale il valore probatorio della fattura in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità del credito e quindi ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, anche se il documento risulta annotato nei libri obbligatori, ed essa, considerata la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, può al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione”; che, nella specie, “nessuna prova è stata ex adverso fornita in merito ai criteri utilizzati per accertare il periodo del c.d. indebito prelevamento e quindi dell'oggettività del dato contestato” e, comunque, “…anche a voler prendere per buono il dato fornito da l'indebito non può certamente essere contestato al sig. giacché… il CP_1 Pt_1 sig. ha aperto la propria partita IVA nel luglio 2017 e ha acquistato la proprietà dell'immobile di Pt_1
Frascati, via del Mercato n. 7, con rogito Notaio rep. n. 57865 - racc. n. 20277 del 7.09.2017”; Persona_2 che, inoltre, “…NE ha errato nel ricostruire i consumi conseguiti alla asserita manomissione perché, diversamente da quanto asserito, non ha fatto buon governo dei criteri dettati dagli artt. 9 e 11 Delibera n. 200/99 Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas… in quanto ha effettuato la ricostruzione dei consumi sulla
“base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo”, criterio non solo non previsto dalla norma, ma evidentemente privo del carattere della certezza”, oltre al fatto che non risulta quale sia
“…la sezione del summenzionato “cavo”…” e “…altrettanto dicasi per la sua integrità, il suo trasporto di energia, asseritamente sempre al massimo della sua portata…”, con la conseguenza che “…già questo comprova l'illegittimità del decreto ingiuntivo, mancando i criteri di certezza, liquidità ed esigibilità”; che l'opposta ha quindi proposto la sua domanda sulla base di “stime”, sicché è “evidente l'assoluta incertezza dei dati” e, piuttosto, “Sarà onere della controparte comprovare il proprio credito, l'effettiva responsabilità del l'assoluta certezza nella determinazione del credito lamentato, l'effettiva fornitura Pt_1 di energia”. Anche sulla scorta di tali deduzioni, ha dunque insistito il nell'accoglimento Pt_1 delle proprie conclusioni, così riportate nella prima memoria ex art. 1836 cit.: “1) nel merito accogliere la presente opposizione e revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del sig. in quanto Parte_1 infondato in fatto e diritto;
2) in via subordinata ridurre l'importo ingiunto a quanto effettivamente risulterà eventualmente dovuto;
3) condannare in ogni caso in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al rimborso in favore dell'opponente delle spese del giudizio, maggiorate di spese generali nella misura del 15% e oneri di legge”.
Alcuna memoria è stata depositata, invece, dall'opposta nel primo dei termini di cui all'art. 1836 c.p.c., rimanendo ferme, per l'effetto, le conclusioni già rassegnate nella sua comparsa di risposta.
La causa è stata successivamente istruita mediante i documenti depositati dalle parti e, in difetto di richieste di prova costituenda, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, incombente per il quale è stata fissata, da ultimo, l'udienza odierna, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine già assegnato ai contendenti per il deposito di memorie difensive conclusive.
All'udienza odierna, le parti, entrambe comparse, hanno infine precisato le loro conclusioni e discusso oralmente la causa, riportandosi ai propri scritti difensivi e alle memorie conclusive depositate, e all'esito di tale discussione il giudizio viene deciso con la presente sentenza, pronunciata mediante lettura del dispositivo e dei motivi, ex art. 281 sexies c.p.c.
4 Tanto premesso sinteticamente sullo svolgimento del procedimento e il thema decidendum, ritiene il giudicante che l'opposizione proposta dal sia risultata infondata e vada pertanto Pt_1 respinta, per le ragioni che si vengono ad illustrare.
In via generale, è d'uopo anzitutto rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, com'è noto, a un ordinario giudizio di cognizione, il quale, sovrapponendosi al procedimento sommario d'ingiunzione ex artt. 633 e ss. c.p.c., impone al giudice adito di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere dall'opposta con la sua originaria domanda monitoria sulla scorta di tutto quanto sia stato allegato e dimostrato dalle parti non soltanto nell'iniziale fase sommaria, ma anche nella successiva fase di opposizione (cfr. di recente, per tutte, Cass. civ. S.U. 927/2022).
Tenuto conto della natura di tale giudizio, è poi consolidato il principio che con l'opposizione proposta dall'ingiunto avverso il provvedimento monitorio non si verifica alcuna inversione della posizione delle parti e degli oneri rispettivamente gravanti sulle stesse ai sensi dell'art. 2697 c.c., conservando l'opposta il ruolo di “attrice in senso sostanziale”, tenuta alla dimostrazione degli elementi costitutivi del suo diritto di credito, ex art. 26971 cit., mentre l'opponente, “convenuto in senso sostanziale”, è onerato di allegarne e provarne la non debenza, in virtù dell'adempimento da lui già posto in essere o di altre vicende estintive o modificative o impeditive dell'avversa pretesa, ai sensi dell'art. 26972 c.c.
Vertendosi su un inadempimento lamentato dall'opposta per il mancato pagamento dei corrispettivi ad essa dovuti per l'energia elettrica di cui ha usufruito l'opponente, non vi è dubbio, quindi, che - così come sostenuto anche dal nei suoi scritti difensivi - gravi anzitutto Pt_1 sulla predetta l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza del suo diritto a tale pagamento, ex art. 26971 cit., mentre non incombe sulla stessa anche l'onere di provare l'inadempimento della sua controparte, spettando appunto all'obbligato di dimostrare di avere, eventualmente, già adempiuto la prestazione da lui dovuta (cfr. per tutte, Cass. civ. S.U. 13533/2001).
In tale quadro, occorre al contempo evidenziare, però, che è ben possibile per il preteso creditore avvalersi, ai fini dell'accertamento del suo diritto, anche dell'assenza di specifiche contestazioni formulate, su una o più circostanze, dalla sua controparte, ai sensi dell'art. 1151 c.p.c., ed è certamente da escludere, altresì, a fronte dell'onere di specifica contestazione che è previsto da tale disposizione, che il convenuto possa limitarsi, a fronte di una puntuale allegazione della pretesa creditoria fatta valere dall'attore, a una contestazione priva di alcuna concreta motivazione o, comunque, generica e indefinita, poiché affidata, nei fatti, soltanto all'assunto di una
“eccessività” delle somme pretese in pagamento, ovvero all'astratta affermazione dell'inidoneità della documentazione depositata dalla controparte a dimostrare l'esistenza e/o l'entità del suo diritto di credito (cfr. in questo senso, tra le più recenti, Trib. Roma 7657/2022).
Come è stato evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (sia pure in fattispecie di natura diversa da quella che occupa, ma con principi che appaiono di carattere generale, in quanto relativi all'onere gravante, ai sensi dell'art. 1151 c.p.c., sulla parte che sia convenuta in giudizio per il pagamento di determinate somme di denaro), incombe infatti sul debitore l'onere di contestare, in maniera chiara e puntuale, la richiesta di corrispettivo avanzata nei suoi confronti dal preteso creditore allorché tale richiesta muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre lo stesso può limitarsi ad eccepirne la mera “esorbitanza” soltanto laddove la pretesa della sua controparte rechi l'indicazione di un importo complessivo senza ulteriori specificazioni, spettando in questo caso a quest'ultima l'onere di dimostrare, a fronte della contestazione anche generica dell'altra parte, la correttezza della propria richiesta, sulla base degli elementi posti a fondamento della stessa (cfr. in proposito, tra le altre, Cass. civ. 37788/2021).
5 Ed ancora, come è stato opportunamente evidenziato, sempre in via generale, dalla giurisprudenza di legittimità, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”, dal momento che “…dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato” (si v. in questi termini, tra le altre, Cass. civ. 17889/2020).
Coerentemente a tali principi, è stato osservato, inoltre, proprio con riferimento a fattispecie come quella che qui viene in rilievo, relative alla richiesta avanzata dal somministrante diretta ad ottenere il pagamento dei corrispettivi asseritamente dovutigli per prelievi irregolari d'energia elettrica derivanti dall'avvenuta manomissione dell'apparecchio di misurazione dei consumi, che se è vero che incombe sul medesimo l'onere di dimostrare l'esistenza della manomissione e il credito che, conseguentemente, affermi di avere maturato nei confronti dell'utente, nondimeno, è ben possibile che tale sua pretesa risulti accertata anche sulla scorta dell'assenza di specifiche contestazioni formulate dal somministrato in merito alla rettifica dei consumi che sia stata analiticamente posta a base della stessa a fronte dell'accertata alterazione del contatore, e ciò - si noti - senza che possa valere a far concludere per l'insussistenza del credito la sola circostanza che sia stato impiegato un metodo di quantificazione dei consumi
“necessariamente presunto”, avuto riguardo all'impossibilità di fornire una distinta prova dell'esatto dato numerico delle unità di energia prelevate dal somministrato una volta che sia stata acclarata la manomissione dello strumento di misurazione consensualmente scelto inter partes per la registrazione di tali prelievi (cfr. tra le altre, Cass. civ. 13605/2019, la quale ha escluso, in particolare, che potesse ravvisarsi, nel caso sottoposto al suo esame, una violazione del principio del riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., per essere stata riconosciuta dal giudice di merito, a fronte dell'acclarata manomissione del contatore, la sussistenza del credito vantato dal fornitore, poiché non specificamente contestato dal e fondato su una puntuale Parte_2 contabilizzazione dei consumi effettuata da un soggetto terzo rispetto al rapporto di somministrazione, quale è la società di distribuzione, nella sua qualità di soggetto deputato, oltretutto, ad effettuare la verifica del regolare funzionamento degli apparecchi di misura dei prelievi d'energia, in conformità con la disciplina di dettaglio dettata in materia dalla Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi ARERA).
Orbene, operate tali premesse in punto di diritto, osserva il giudicante che, in fatto, costituisce circostanza assolutamente pacifica nell'odierna fattispecie che sin dal 25.01.2017 sia stato instaurato, a servizio dell'immobile sito in Frascati, alla via del Mercato n. 7, un rapporto di fornitura di energia elettrica intestato all'odierno opponente e alla identificato con il POD n. CP_1
IT001E65808605.
Per quanto il abbia allegato e documentato di avere acquistato la proprietà e il Pt_1 possesso di tale immobile dall'allora proprietaria soltanto a far data dal 07.09.2017, è stato da lui ammesso, infatti, sin dal suo atto d'opposizione, che già anteriormente a tale data, e precisamente nel gennaio 2017, sia stato da lui effettuato il “subentro” in tale fornitura, sicché l'esistenza tra i contendenti del rapporto di somministrazione al quale si riferisce la fattura di cui qui si discute deve considerarsi, conseguentemente, quale fatto incontroverso e, come tale, dimostrato agli odierni fini ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Parimenti acclarato deve considerarsi, inoltre, ad avviso del decidente, che in relazione all'utenza suindicata sia stata riscontrata, in data 26.09.2017, l'avvenuta alterazione dell'apparecchio di misurazione dei consumi d'energia installato presso l'immobile, avuto riguardo ai documenti prodotti dalla sin dalla sua comparsa di costituzione, rimasti immuni, a ben vedere, da CP_1 alcuna seria e concreta contestazione ad opera del per l'intero svolgimento del giudizio. Pt_1
6 Infatti, è stato depositato dall'opposta, con la sua costituzione nella presente sede d'opposizione, il verbale n. 5054911920/2017, redatto in occasione della verifica effettuata il 26.09.17 dai tecnici della E-Distribuzione S.p.a. presso l'immobile ove è ubicata l'attività imprenditoriale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande pacificamente di titolarità dell'opponente, verbale nel quale si legge che “Nel corso della verifica sono state accertate… situazioni create allo scopo di: sottomisurare o non misurare l'energia prelevata… alterare o escludere la limitazione della potenza prelevata… sottomisurare o non misurare la potenza prelevata…”, e ciò, in particolare, per essere stata rilevata sul posto dai dipendenti della società di distribuzione l'esistenza di “…una derivazione elettrica abusiva, realizzata sul cavo ad uso e proprietà esclusiva di e-distribuzione, che va ad alimentare il suddetto contatore. Il cavo in oggetto su cui è stata realizzata la derivazione abusiva è un cavo di sezione 4x6 mmq in rame, il cavo privato che alimenta le apparecchiature del cliente in modo abusivo è 4x6 mmq …”, di modo che - come si legge sempre in tale verbale - “L'energia elettrica transitante in detta derivazione abusiva non viene in nessun modo né misurata, né registrata… Si fa riscontrare al cliente che la suddetta derivazione, alimenta i locali di pertinenza del cliente” (cfr. doc. 2 fasc. opposta).
Dal verbale in parola emerge, poi, che la constatazione dell'alterazione dell'apparecchio appena richiamata - debitamente riscontrata e descritta in tale documento dai tecnici della E- Distribuzione S.p.a. - sia stata effettuata alla presenza constante del il quale, oltre ad Pt_1 essere stato ivi compiutamente generalizzato e individuato quale intestatario e utilizzatore della fornitura, ha sottoscritto su ogni pagina il verbale in disamina, unitamente agli operatori della società di distribuzione, e all'esito di detta verifica questi ultimi risultano avere, altresì, provveduto sempre nel contraddittorio con l'odierno opponente allo smantellamento della derivazione abusiva, debitamente repertandola mediante l'asportazione dell'apparecchio e i corpi estranei ivi rivenuti e la loro custodia in apposito contenitore, procedendo infine al distacco della fornitura (cfr. ancora doc. 2 cit.).
Quindi, a fronte della rilevata manomissione, risulta sempre per tabulas che la E- Distribuzione S.p.a. abbia proceduto alla comunicazione degli esiti della sua verifica tanto alla CP_1 quale società di vendita dell'energia elettrica erogata presso l'utenza intestata al quanto a Pt_1 quest'ultimo, ed effettuato, conseguentemente, la ricostruzione dei prelievi d'energia associati a tale utenza, ricostruzione che è stata posta in essere, segnatamente, per il periodo “dal 25/01/2017 al 25/09/2017, intervallo temporale in cui il punto di prelievo è associato al vostro contratto”, in base alla
“potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione di cavo”, con l'analitica individuazione per ciascuna mensilità dal gennaio al settembre 2017 dell'energia che è risultata misurata dall'apparecchio e di quella che, in virtù di tale criterio, è stata invece individuata ad opera del distributore come concretamente prelevata presso l'utenza (cfr. ancora doc. 2 cit., recante, oltre che la copia del verbale sopra richiamato, anche la comunicazione effettuata dalla E-Distribuzione S.p.a. alla e all'odierno opponente degli esiti dei suoi accertamenti, con l'unita tabella CP_1 di ricostruzione dei consumi, elaborata sempre dalla società di distribuzione, nonché doc. 3 fasc. opposta).
Ebbene, tenuto conto di tali risultanze, osserva il giudicante che - contrariamente a quanto sembrerebbe aver opinato il nei suoi scritti difensivi - senz'altro è stata fornita, Pt_1 nel caso che occupa, adeguata dimostrazione da parte dell'opposta del fatto in sé dell'avvenuta manomissione dell'apparecchio di misurazione dei consumi d'energia, essendo stata tale manomissione specificamente constatata, a ben vedere, non già da incaricati della stessa CP_1 bensì da un terzo, quale è il distributore, nella sua veste di soggetto al quale è affidato il compito di provvedere alla manutenzione degli impianti che fanno parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica, alla cui gestione il medesimo è preposto, in uno alla rilevazione e validazione
7 della misura dei prelievi effettuati da ciascun utente (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le più recenti, anche Trib. Roma 18267/2021, Trib. Napoli 1426/2022, Trib. Bologna 713/2022).
D'altro canto, a fronte delle suddette acquisizioni documentali, alcunché è stato allegato, di serio e di specifico, e tantomeno dimostrato, ad opera dell'opponente, né in occasione dell'anzidetta verifica, alla quale pure lo stesso ha pacificamente preso parte sottoscrivendo il verbale già menzionato, né nel corso del presente giudizio, onde far concludere per un'eventuale erroneità degli accertamenti espletati dai tecnici della competente società di distribuzione, accertamenti che a ben guardare - a dispetto di quanto sbrigativamente sostenuto dal - Pt_1 hanno dato specificamente conto anche della tipologia di derivazione abusiva riscontrata in loco, con l'indicazione del tipo e della sezione del cavo privato con il quale la stessa è stata realizzata, la verbalizzazione delle operazioni di asportazione e successiva custodia dell'apparecchio e la precisazione che “L'impianto e gli utilizzatori elettrici dei locali in indirizzo vengono alimentati oltre che dal contatore elettrico in uso, anche da una derivazione elettrica abusiva…”, da cui - come si legge ancora, come detto, nel verbale di verifica in atti - i locali dell'odierno opponente sono risultati concretamente alimentati in occasione di tale verifica (cfr. ancora doc. 2 cit.).
Inoltre, per quel che attiene le contestazioni sollevate dal nei suoi scritti difensivi a Pt_1 proposito dell'asserita mancanza di prove offerte dall'opposta in merito al “rapporto tra il sig.
[...]
a cui ha chiesto il pagamento dell'energia elettrica, e l'immobile interessato dal contatore di cui ha Pt_1 contestato la manomissione”, ritiene il giudicante che neppure le stesse siano meritevoli di pregio.
Ed infatti, si è già evidenziato che risulta pacifico che l'utenza di cui si discute sia stata intestata all'opponente proprio dalla data (il 25.01.17) a partire dalla quale sono stati a lui imputati i consumi puntualmente ricostruiti dal distributore a fronte dell'accertata manomissione del contatore posto a servizio dell'immobile di via del Mercato n. 7, mentre è in realtà inconferente, ai presenti fini, l'assunto che l'opponente non sia stato poi - come si opina - anche concretamente nella disponibilità di tale immobile sin da tale data e che, eventualmente, la suddetta manomissione fosse stata già realizzata presso i suoi locali anteriormente all'acquisto della proprietà del bene da parte del stante che ciò non toglie, evidentemente, che quest'ultimo sia Pt_1 stato comunque l'intestatario dell'utenza elettrica posta a servizio dei locali sin da data anteriore alla stipula del contratto di compravendita del 07.09.2017 e come tale, pertanto, il soggetto contrattualmente tenuto, nei confronti della somministrante, al pagamento del corrispettivo dell'energia elettrica ivi prelevata.
Avuto riguardo all'avvenuta instaurazione di tale rapporto di fornitura tra gli odierni contendenti sin dal gennaio 2017, non è revocabile in dubbio, d'altra parte, che gravasse sull'opponente (e non già sull'opposta) l'onere di dimostrare poi, a fronte dell'accertata manomissione dell'apparecchio di misurazione dei consumi, che quest'ultima e i relativi maggiori prelievi d'energia siano dipesi dall'illecito operato di terzi e da fattori del tutto estranei al suo controllo (cfr. ancora, tra le altre, Cass. civ. 13605/2019, che ha al riguardo evidenziato che, accertata la manomissione del contatore, è l'utente a dover dimostrare l'eventuale asserita attività illecita di altri soggetti e, quindi, “…non soltanto che il consumo di energia è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato "invito domino" ma altresì che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi…”, avendo egli adottato, per parte sua, “…ogni possibile cautela, ovvero… diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore”), e ciò senza che possano rilevare, a ben vedere, le deduzioni del in merito al procedimento penale che si sarebbe chiuso con l'archiviazione “per non aver Pt_1 commesso il fatto (furto di energia)”, tenuto conto che, oltre a trattarsi di mere affermazioni non
8 supportate da alcuna prova (tale non essendo la sua sola memoria difensiva sub doc. 3 fasc. opponente) , è comunque evidente che un provvedimento d'archiviazione non valga a costituire un accertamento che possa fare stato agli odierni fini, ove per di più non si tratta - come fondatamente evidenziato anche dall' - di accertare la sussistenza di una dolosa sottrazione d'energia ad CP_1 opera dell'utente, bensì soltanto l'esistenza di un credito maturato, nell'ambito del rapporto a lui pacificamente intestato, in capo al somministrante per i consumi d'energia effettivamente avvenuti e non registrati dal relativo apparecchio di misura risultato manomesso.
L'assunto avanzato dal secondo cui non vi sarebbe stata una materiale disponibilità Pt_1 da parte sua dell'immobile servito dall'utenza elettrica che pure è risultata attiva presso i locali e a lui intestata sin dal gennaio 2017 (cfr. ancora doc. 2 cit. fasc. opposta), è risultato, inoltre, del tutto privo di riscontro in questa sede, non avendo l'opponente fornito o richiesto alcuna idonea dimostrazione al riguardo, rivelandosi obiettivamente insufficiente il mero dato formale da lui fatto valere costituito dall'acquisto della proprietà e del possesso dell'immobile avvenuto soltanto con il contratto del 07.09.2017 - pur a fronte, lo si ripete, dell'intestazione della fornitura d'energia effettuata, significativamente, da parte sua, sin da data di molto anteriore - e/o la circostanza che la sua partita IVA sia stata “aperta” solo nel luglio 2017, e ciò tanto più che è documentato, per la verità, che l'opponente abbia proceduto all'iscrizione presso il registro delle imprese della sede della sua impresa individuale proprio in via del Mercato n. 7 già nel corso del mese luglio 2017 (a cui risale l'ultimo aggiornamento presente nella visura camerale in atti: cfr. doc. 5 fasc. opponente), e dunque, anche qui, in epoca pur sempre antecedente alla stipula del contratto di compravendita, quale ulteriore riprova, evidentemente, che la data di tale contratto non esclude affatto, di per sé stessa, che il oltre che intestatario della fornitura attiva presso i locali Pt_1 fin dal 25.01.17, ne fosse anche l'effettivo utilizzatore già da tale momento.
Ed altresì, non diversamente è a dirsi per l'assunto del medesimo secondo cui il suo
“subentro” in tale fornitura sarebbe stato posto in essere (stando ancora a quanto sbrigativamente opinato nei suoi scritti difensivi) unicamente al fine di ottenere il rilascio della certificazione APE in funzione del rogito notarile, considerato che tale allegazione, oltre a presentarsi assolutamente implausibile, risulta anche contraddetta dallo stesso contratto depositato dal ove è stato Pt_1 dichiarato, difatti, che “….la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla società venditrice…” (e non viceversa) “…le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio ed in particolare di aver ricevuto prima d'ora gli attestati di prestazione energetica relativi rispettivamente all'appartamento ed al locale negozio sopra descritti… documenti che, previa sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allegano al presente atto…” (cfr. doc. 4 fasc. opponente).
Di talché, tenuto conto che alcuna idonea allegazione e prova è stata fornita dall'opponente onerato in merito alla sua pretesa estraneità ai consumi indebitamente prelevati presso l'utenza a lui intestata mediante la manomissione che è stato acclarato sia avvenuta sul contatore riferito a tale utenza, ne deriva che alcun seguito può darsi, agli odierni fini, alle doglianze da lui proposte sul punto a fondamento della sua opposizione.
Del pari da disattendere, a ben guardare, sono inoltre le contestazioni svolte dal Pt_1 in ordine alla pretesa inidoneità della fattura commerciale depositata dall'opposta a dimostrare il credito da questa azionato e all'asserita “incertezza”, “erroneità” o “esorbitanza” della ricostruzione dei consumi posti dalla stessa a fondamento di tale fatturazione.
A tal proposito, non può non osservarsi, infatti, che l' on si è in realtà limitata, nel CP_1 caso che occupa, alla sola produzione della fattura n. 2860586752 del 16.10.2017, da lei azionata con il ricorso monitorio, unitamente all'estratto autenticato del suo libro giornale ex art. 634 c.p.c., ma ha anche depositato le verifiche e l'unita tabella di ricostruzione dei prelievi d'energia che sono state, come detto, poste in essere dal terzo E-Distribuzione S.p.a. a fronte dell'acclarata
9 manomissione del contatore posto a servizio dei locali dell'opponente, ricostruzione sulla base della quale è stata poi emessa dall'opposta la fattura di cui si discute, anch'essa recante, del resto, al suo interno, un'analitica indicazione dei quantitativi d'energia e dei corrispondenti importi fatturati in applicazione delle tariffe praticate, in uno alle ulteriori voci conteggiate per la fornitura in essere presso l'immobile, a far data dal 25.01.17 (cfr. doc. 1, 2, 3, 4 fasc. opposta).
Al cospetto di tali specifiche evidenze documentali, fornite dall'opposta sin dalla sua costituzione nella presente fase d'opposizione, alcuna effettiva e concreta deduzione risulta essere stata operata, poi, da parte del né nell'ambito del suo atto d'opposizione (allorquando, Pt_1 si noti, il medesimo era già edotto dei dati suindicati, a lui già pacificamente trasmessi anteriormente all'odierno giudizio), né nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c., e tantomeno negli scritti difensivi successivamente depositati, non avendo il predetto preso alcuna posizione sui quantitativi d'energia e le ulteriori voci dettagliatamente riportate in fattura, oltre che nella già menzionata tabella di ricostruzione redatta dalla E-Distribuzione S.p.a.
Come è agevole rilevare, difatti, scorrendo gli scritti presentati dall'opponente, lo stesso risulta essersi limitato, sostanzialmente, ad addurre che alcuna idonea dimostrazione sarebbe stata fornita dall' a fondamento della sua pretesa creditoria, il che, tuttavia, non vale affatto a CP_1 soddisfare l'onere di specifica contestazione che, come detto, è posto sul debitore opponente dall'art. 115 c.p.c. a fronte della puntuale indicazione delle modalità con le quali l'opposta ha determinato il proprio credito - quale è evidentemente, nella specie, quella che emerge dalla documentazione sopra richiamata - per il resto limitandosi a lamentare un'asserita erroneità della suddetta ricostruzione dei prelievi d'energia giacché effettuata sulla base di “stime” e, a suo dire, in contrasto con la disciplina della Delibera n. 200/99 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.
Peraltro, è di tutta evidenza - a dispetto di quanto genericamente lamentato a tale ultimo proposito dal - che la circostanza, accertata, dell'avvenuta alterazione del contatore posto Pt_1
a servizio dell'immobile attraverso la realizzazione di una derivazione che ha “by-passato” tale apparecchio ha determinato un'inattendibilità dei consumi dallo stesso registrati, e ciò per un intervallo temporale che non risulta specificamente determinabile di là dalla constatazione - pure operata dal competente distributore - di una flessione dei consumi rispetto allo storico, alterazione che oltretutto è lo stesso opponente ad avere collocato, per la verità, nel relativo “dies a quo”, anteriormente alla data in cui è stata da lui acquistata la proprietà dei locali, avendo egli sostenuto
- si è detto - di non avere realizzato, per parte sua, la già richiamata derivazione elettrica abusiva (cfr. anche doc. 3 cit. fasc. opponente).
Con la conseguenza che non si vede - né è stato specificato in alcun modo dal - in Pt_1 quali termini la ricostruzione dei prelievi abusivi di energia - che i tecnici della E-Distribuzione S.p.a. hanno accertato essere in corso in occasione del loro accertamento presso i locali in uso all'opponente - avrebbe potuto e dovuto essere puntualmente effettuata - come sostenuto apoditticamente da quest'ultimo - considerando i consumi precedentemente registrati presso l'utenza, e ciò tanto più che è pacifico che anteriormente al gennaio 2017 la fornitura che occupa non fosse intestata al predetto e che, pertanto, non esistano, nella specie, consumi “…del cliente riferiti agli ultimi due periodi corrispondenti a quello ricostruito e precedenti il guasto o la rottura” o consumi effettivi medi pregressi a lui riferibili, ai quali l'opponente ha preteso, invece, in maniera assolutamente astratta e contraddittoria, dovesse farsi riferimento ai fini della ricostruzione suindicata.
E del resto, diversamente da quanto pretenderebbe il occorre evidenziare che Pt_1 anche la normativa regolamentare che è stata adottata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, oggi ARERA, ammette che possa e debba procedersi, in realtà, da parte del competente distributore a una ricostruzione dei consumi d'energia sulla base di criteri presuntivi nei casi in cui siano stati
10 accertati malfunzionamenti dell'apparecchio di misura o - come è nella specie - l'esistenza di
“prelievi irregolari”. Così come è previsto, infatti, dall'art. 16 del Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di Misura Elettrica (cd. TIME), adottato con la Delibera del 4.08.2016, n. 458/2016/R/eel, nel testo aggiornato con la Delibera n. 654/2015/R/eel (efficace dal 01.01.2017), a fronte di tali evenienze il distributore può e deve procedere a una ricostruzione dei prelievi tenendo conto della percentuale di errore della misurazione riscontrata in sede di verifica mediante l'impiego di apposito apparecchio - quale criterio obiettivo, ma pur sempre, evidentemente, di tipo presuntivo - e che laddove tale criterio non possa essere invece impiegato - come è, in particolare, in casi come quello che occupa, avuto riguardo all'acclarato allaccio diretto alla rete realizzato mediante apposito cavo “by-passando” il contatore - tale quantificazione può e deve essere effettuata “con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni” - anche qui, logicamente, in termini presuntivi e sempre che risulti individuabile, come non è nella presente fattispecie, il momento d'inizio del malfunzionamento - o ancora “tenendo conto di ogni altro elemento idoneo”, facendo salva, d'altra parte, la possibilità per il cliente di fornire altri elementi rilevanti onde confutare, se del caso, l'attendibilità di tale ricostruzione (si v. art. 16 il Pt_3 quale richiama poi, a sua volta, i criteri di cui alla Delibera n. 200/99).
Ebbene, posto quanto precede, osserva il giudicante, con riferimento al caso in disamina, che risulta per tabulas che il terzo E-Distribuzione S.p.a. ha provveduto, relativamente all'entità dei prelievi effettuati aggirando il contatore, a ricostruire gli stessi sulla base di un criterio senz'altro di carattere oggettivo e non già, di certo, arbitrario (come sembrerebbe aver preteso il , Pt_1 poiché fondato sulla potenza concretamente prelevabile ricavata sulla base della sezione del cavo rinvenuto in occasione della verifica effettuata dai suoi tecnici in data 26.09.17, per di più osservando (a dispetto di quanto opinato dall'opponente) i parametri che tale società risulta aver individuato per la generalità degli utenti proprio per l'eventualità di accertati “…prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete o bypass del misuratore” (cfr. doc. 5 fasc. opposta).
Né, a fronte della puntuale enumerazione dei consumi così ricalcolati dalla società di distribuzione, in rettifica dei minori prelievi che sono risultati registrati dall'apparecchio manomesso a far tempo dal gennaio 2017, è stato allegato e dimostrato, a ben vedere, alcunché dal onde confutare in concreto l'attendibilità di tale ricostruzione - di là dall'astratta e Pt_1 generica doglianza in merito alla sua erroneità, eccessività o incertezza - quale avrebbe potuto essere, in particolare, il dato costituito dai consumi d'energia elettrica da lui effettuati nei mesi e negli anni successivi al periodo interessato da tale ricostruzione (questi, sì, concretamente esistenti, a differenza di non meglio precisati consumi “precedenti”, relativi a periodi in cui è pacifico che la fornitura non fosse a lui intestata), idonei eventualmente a dar prova di un minor quantitativo dei consumi stabilmente effettuati nell'uso dei suoi locali rispetto a quello individuato, sulla scorta del credibile criterio anzidetto, da parte della E-Distribuzione S.p.a.
Ed ancora, pure l'obiezione dell'opponente a proposito dell'intervallo temporale interessato dalla suindicata ricostruzione dei consumi non può dirsi meritevole di pregio, tenuto conto che, oltre a quanto sopra già rilevato in merito all'assenza di alcuna idonea prova offerta dal Pt_1 circa la pretesa riferibilità all'operato di terzi dell'accertata manomissione del contatore e/o comunque della sua asserita estraneità ai maggiori consumi che sono stati conseguentemente prelevati dalla rete “by-passando” il contatore dell'utenza a lui intestata, è proprio la normativa regolamentare richiamata anche dallo stesso opponente a stabilire, in verità, con riferimento all'intervallo temporale in cui il distributore può e deve effettuare la ricostruzione dei prelievi d'energia, che nell'eventualità in cui non sia determinabile con certezza il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura dell'apparecchio di misura (indifferentemente, sia ciò dipeso da circostanze accidentali o imputabili all'utente) “…il periodo con riferimento al quale l'esercente può
11 procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura e può comprendere l'eventuale ulteriore periodo compreso tra la data di effettuazione della verifica e quella di sostituzione o riparazione del gruppo di misura medesimo” (si v. art. 10 Delibera AEEG n. 200/99, richiamato dal citato art. 16 anche per Pt_3
l'eventualità in cui siano stati accertati prelievi irregolari presso l'utenza).
Di guisa che, considerato che nel caso che occupa la suddetta ricostruzione è stata effettuata dalla E-Distribuzione S.p.a. per il periodo dal 25.01.17 al 25.09.17, a fronte dell'accertamento della derivazione elettrica abusiva avvenuta presso i locali in uso al in data 26.09.17, è evidente Pt_1 che alcuna contrarietà a tale normativa è riscontrabile anche con riferimento a tale profilo.
Ed infine, posti i rilievi che precedono in merito agli elementi idoneamente offerti dall'opposta a riprova del credito azionato e alla genericità e inconferenza delle deduzioni svolte dall'opponente avverso lo stesso, è certamente da escludere che possa annettersi rilevanza alla mera circostanza fatta valere da quest'ultimo che sia stato richiesto dalla prima con il suo ricorso il pagamento di un importo lievemente inferiore rispetto a quello oggetto della fattura da lei emessa in base alla già richiamata ricostruzione dei consumi effettuata dal distributore, trattandosi di profilo esterno ed estraneo a quest'ultima e considerata, anche qui, l'assoluta astrattezza e genericità dell'obiezione del che non si vede come potrebbe inficiare, da sé sola, gli Pt_1 elementi offerti dalla sopra esaminati a fondamento della sua pretesa. CP_1
Tenuto conto di quanto evidenziato, l'opposizione proposta dal deve essere, Pt_1 dunque, conclusivamente rigettata, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono infine la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia (compreso nello scaglione tra € 1.100,01 e € 5.200,00) e con l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, nel testo risultante dalle modifiche da ultimo introdotte con il D.M. 147/2022, operanti ratione temporis anche nella fattispecie in virtù di quanto previsto dall'art. 6 di tale decreto (cfr. al riguardo, anche Cass. civ. 17577/2018, secondo cui “L'intima connessione tra sentenza e liquidazione delle spese di lite ha per corollario la necessità che il giudice, quando provveda alla liquidazione suddetta, applichi la legge vigente al momento in cui la sua decisione viene a giuridica esistenza, a nulla rilevando che l'attività difensiva si sia svolta sotto l'impero d'una legge diversa”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa deduzione, eccezione o richiesta assorbita o disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2130/2021, emesso da questo Tribunale in data 06.09.2021 in favore di Controparte_1
- Condanna al rimborso delle spese processuali della presente fase d'opposizione Parte_1 in favore della che liquida in € 2.552,00 per compensi, oltre al rimborso Controparte_1 forfettario per spese generali ex art. 2 co. 2 D.M. 55/2014 e s.m.i. e a iva e cpa come per legge. Così deciso in Velletri in data 20.03.2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Nardi
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