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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 4744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4744 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4343/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere relatore dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 4343/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 2263/2020 del 03.11.2020, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NN Marfella;
APPELLANTE
E
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
NN IO;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data 1/2/2017, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di Controparte_1
€. 26.650,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 30.05.2009.
L'attrice deduceva che, in data 30.05.2009, presso i locali della sede della sita in Casal di Principe alla Via Parroco Gagliardi n. 127/129, a Parte_1
causa della rottura di una tubazione portante acqua al primo piano dell'immobile, si verificava l'allagamento dei medesimi locali al primo piano nonché del piano terra, causando notevoli danni. La in Parte_1
virtù della polizza assicurativa ” n. 2000054197, Controparte_2
stipulata con la in data 30.10.2009, trasmetteva a Controparte_3
quest'ultima, una denuncia di sinistro con richiesta di risarcimento dei danni subiti. L'istante lamentava il mancato pagamento da parte dell'assicurazione finanche della somma di €. 19.000,00 accettata dall'odierna appellante al fine di risolvere bonariamente la lite.
Pertanto, conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli Nord, la per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo pari alla somma di €. 26.650,00, con condanna alle spese processuali, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda in quanto l'immobile oggetto di polizza è ubicato in Casal di Principe alla Via Nievo, 14, ed il sinistro occorso sarebbe avvenuto in Casal di Principe alla Via Parroco
Pagina 2 Gagliardi, 127/129, pertanto non sarebbe quest'ultimo, l'immobile assicurato. Inoltre, eccepiva la tardività della denuncia del sinistro che sarebbe avvenuta dopo cinque mesi dall'occorso, a fronte del termine previsto dall'art. 15 della polizza, ossia entro 6 giorni dal sinistro.
Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea poiché esclusa dalle garanzie della polizza, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2263/2020, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% CPA ed IVA.
Con atto di appello notificato a mezzo Pec in data 02.12.2020, la Parte_1
ha impugnato la sentenza di prime cure in quanto, nonostante l'escussione dei testi, il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea per l'assenza di allegazione delle foto dei danni occorsi, a fronte di prove documentali (fatture, scambio di corrispondenza, etc....) sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'an e del quantum della pretesa attorea.
Sulla base di questi motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la ha chiesto di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, di Parte_1
riformare la sentenza n. 2263/2020 del Tribunale di Napoli Nord. Ha chiesto, dunque, la condanna della al Controparte_1
pagamento dell'indennizzo pari ad €. 26.650,00, nonché delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22.03.2021 si è costituita la
[...]
eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello sulla base delle stesse motivazioni addotte in prime cure,
Pagina 3 chiedendo dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 29.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************
1. Preliminarmente deve essere esaminata la contestata dicotomia tra la strada riportata nella polizza assicurativa n. 2000054197 in cui era ubicato l'immobile garantito, “Via Nievo 14, Casal di Principe”, e la strada in cui era ubicato l'immobile ove sarebbe occorso il sinistro, ossia “Via Parroco
Gagliardi 127/129, Casal di Principe”, sede della società appellante.
La infatti, sostiene che l'immobile oggetto del Controparte_1
sinistro non sarebbe coperto da polizza assicurativa in quanto ubicato in
Casal di Principe alla Via Parroco Gagliardi 127/129 a fronte della diversa indicazione contenuta in polizza, ossia Via Nievo 14, Casal di Principe.
La predetta eccezione non trova fondamento per le motivazioni che seguono.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel corso delle trattative intercorse nella fase stragiudiziale, la società assicuratrice, a seguito della stipulazione della polizza n. 2000054197, non ha mai contestato l'errore nella trascrizione della via di ubicazione dell'immobile assicurato, come pure non ha mai esplicitamente disconosciuto la copertura assicurativa di tale immobile.
A tali fini è utile richiamare in particolare “l'atto di concordato conservativo di danno”, del 26.02.2010, nel quale l'assicuratrice non aveva specificamente negato la mancata corrispondenza tra la via riportata in
Pagina 4 polizza e l'ubicazione dell'immobile assicurato (ossia la sede dell'appellante).
Particolarmente significative, inoltre, sono sia l'intestazione della Polizza in questione come “ ” sia l'indicazione dell'attività Controparte_2
come “Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di ferramenta..”, che fanno riferimento, quindi, inequivocamente non ad un'abitazione privata ma ad un'attività imprenditoriale.
E soprattutto la dettagliata descrizione dell'immobile assicurato (cd. rischio di polizza) contenuta all'interno della polizza assicurativa (area cintata, tettoie, capannoni ecc.), coincide esattamente con le caratteristiche strutturali e costruttive della sede della così come riconosciuto Parte_1
anche dal perito della compagnia assicurativa nell'atto di concordato sopra richiamato.
Dunque, deve ritenersi che la polizza n. 2000054197 sia perfettamente operante sull'immobile sito in Via Parroco Gagliardi 127/129 – Casal di
Principe, sede della Parte_1
2. Sotto l'aspetto probatorio, però, osserva la Corte che l'appellante non ha fornito prove adeguate a supporto della domanda spiegata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la valutazione delle prove è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale, infatti, deve valutare le risultanze probatorie secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. In tale prospettiva, la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 28924/2022, ha depotenziato le dichiarazioni testimoniali in assenza di prove fotografiche del sinistro occorso, attribuendo un valore probatorio maggiore (anche se ovviamente non esclusivo) alla documentazione fotografica.
Pagina 5 Risultano, quindi, condivisibili le perplessità espresse dal giudice di primo grado con riferimento alla totale assenza di foto dell'immobile danneggiato.
Nella fattispecie, in ogni caso, le prove testimoniali acquisite, oltre ad essere prive di qualsiasi riscontro fotografico, risultano del tutto generiche, lacunose ed imprecise.
Difatti, i due testimoni escussi in primo grado, e Testimone_1
si sono, anzitutto, limitati a confermare i capitoli di prova Testimone_2
senza aggiungere alcunché e senza chiarire le modalità attraverso le quali hanno avuto conoscenza di quanto riferito.
Essi hanno, così, confermato la rottura di una tubazione al primo piano, nonché il nesso causale tra quest'ultima e l'allagamento dei locali al primo piano ed al piano terra, esprimendo in tal modo una valutazione di natura strettamente tecnica che non era certo demandabile a testi. Anche i beni danneggiati sono descritti in maniera estremamente sommaria (distacco di diversi elementi dalle pareti e dal pavimento, l'impianto elettrico, climatizzatori ecc.), senza quindi alcuna possibilità di individuarne in qualche modo le caratteristiche e, di conseguenza, un valore seppur approssimativo.
Gli stessi rilievi critici possono svolgersi per la perizia di parte che pure non è corredata di fotografie ed è alquanto generica quanto alla descrizione dei beni danneggiati;
essa, comunque, non reca la data né è chiaro quando sia stato eseguito il sopralluogo del tecnico il quale, peraltro, quanto alla rottura della tubazione e la durata della perdita d'acqua, ha potuto solo formulare un'ipotesi priva di riscontri attendibili.
Ancora, oltre alla lacunosità e genericità delle risultanze probatorie suddette, manca anche una idonea documentazione contabile che dimostri
Pagina 6 le riparazioni operate dalla causalmente collegate ai danni subiti, Parte_1
essendo a tal fine insufficiente la sola fattura richiamata dall'appellante
(peraltro non rinvenuta in atti).
3. Il difetto di allegazione di qualsiasi elemento necessario per quantificare in concreto il danno denunciato impedisce al giudicante anche di ricorrere a criteri equitativi del risarcimento del danno medesimo, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il giudice può liquidare il danno in via equitativa solo laddove il pregiudizio risarcibile sia obiettivamente impossibile da provare o sia particolarmente difficile da quantificare la lesione nel suo esatto ammontare. Di guisa che grava sulla parte interessata l'onere di offrire almeno tutti gli elementi utili alla quantificazione del danno, così da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
A tale scopo, oltre all'accertamento di un pregiudizio risarcibile, è necessario dimostrare che la prova dell'impossibilità o della notevole difficoltà della stima del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ. sez. III, 12.04.2023, n. 9744).
In altri termini, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, la liquidazione in via equitativa dei danni presuppone non solo l'accertamento del danno risarcibile, ma anche la previa verifica dei motivi per cui il danneggiato non è in grado di procedere ad una quantificazione esatta del danno, a causa di fattori oggettivi e non a causa della negligenza della parte nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità
(Cassazione 30/07/2025, n.21903).
Pagina 7 Nel caso in esame, l'impossibilità nella quantificazione precisa dei danni è da ritenersi imputabile solamente alla parte istante, la quale, prima dell'esecuzione dei lavori che hanno mutato lo stato dei luoghi, non ha azionato il procedimento di accertamento tecnico preventivo che le avrebbe consentito di precostituirsi la prova del danno nell'attesa della definizione del giudizio di merito, né si è munita di idoneo supporto fotografico e documentale relativamente ai beni danneggiati.
Pertanto, risulta chiaro alla scrivente Corte, che mancano prove adeguate a dimostrare l'an e il quantum della pretesa creditoria.
Il rigetto della domanda per mancanza di prova risulta assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni dibattute.
4. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €.
26.001,00 ad €. 52.000,00), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.
55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni controverse, escludendo la fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 2263/2020 emessa il 03.11.2020, così provvede:
Pagina 8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la a pagare alla le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 6.946,00, per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Michele Magliulo Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere relatore dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi n. 4343/2020, avente ad oggetto: appello contro la sentenza del
Tribunale di Napoli Nord n. 2263/2020 del 03.11.2020, vertente
TRA
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NN Marfella;
APPELLANTE
E
p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
NN IO;
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1 I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo posta in data 1/2/2017, la conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Parte_1
al fine di sentirla condannare al pagamento di Controparte_1
€. 26.650,00 a titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 30.05.2009.
L'attrice deduceva che, in data 30.05.2009, presso i locali della sede della sita in Casal di Principe alla Via Parroco Gagliardi n. 127/129, a Parte_1
causa della rottura di una tubazione portante acqua al primo piano dell'immobile, si verificava l'allagamento dei medesimi locali al primo piano nonché del piano terra, causando notevoli danni. La in Parte_1
virtù della polizza assicurativa ” n. 2000054197, Controparte_2
stipulata con la in data 30.10.2009, trasmetteva a Controparte_3
quest'ultima, una denuncia di sinistro con richiesta di risarcimento dei danni subiti. L'istante lamentava il mancato pagamento da parte dell'assicurazione finanche della somma di €. 19.000,00 accettata dall'odierna appellante al fine di risolvere bonariamente la lite.
Pertanto, conveniva in giudizio, innanzi il Tribunale di Napoli Nord, la per sentirla condannare al pagamento Controparte_1
dell'indennizzo pari alla somma di €. 26.650,00, con condanna alle spese processuali, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.
Si costituiva in giudizio la eccependo Controparte_1
l'improcedibilità e l'infondatezza della domanda in quanto l'immobile oggetto di polizza è ubicato in Casal di Principe alla Via Nievo, 14, ed il sinistro occorso sarebbe avvenuto in Casal di Principe alla Via Parroco
Pagina 2 Gagliardi, 127/129, pertanto non sarebbe quest'ultimo, l'immobile assicurato. Inoltre, eccepiva la tardività della denuncia del sinistro che sarebbe avvenuta dopo cinque mesi dall'occorso, a fronte del termine previsto dall'art. 15 della polizza, ossia entro 6 giorni dal sinistro.
Pertanto, concludeva chiedendo di rigettare la domanda attorea poiché esclusa dalle garanzie della polizza, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2263/2020, rigettava la domanda attorea e condannava la parte attrice al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 3.972,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15% CPA ed IVA.
Con atto di appello notificato a mezzo Pec in data 02.12.2020, la Parte_1
ha impugnato la sentenza di prime cure in quanto, nonostante l'escussione dei testi, il primo giudice avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorea per l'assenza di allegazione delle foto dei danni occorsi, a fronte di prove documentali (fatture, scambio di corrispondenza, etc....) sufficienti a dimostrare la fondatezza dell'an e del quantum della pretesa attorea.
Sulla base di questi motivi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la ha chiesto di accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, di Parte_1
riformare la sentenza n. 2263/2020 del Tribunale di Napoli Nord. Ha chiesto, dunque, la condanna della al Controparte_1
pagamento dell'indennizzo pari ad €. 26.650,00, nonché delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata il 22.03.2021 si è costituita la
[...]
eccependo l'improcedibilità e l'infondatezza Controparte_1
dell'appello sulla base delle stesse motivazioni addotte in prime cure,
Pagina 3 chiedendo dunque, il rigetto dell'appello con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, all'udienza del 29.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1 per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*******************
1. Preliminarmente deve essere esaminata la contestata dicotomia tra la strada riportata nella polizza assicurativa n. 2000054197 in cui era ubicato l'immobile garantito, “Via Nievo 14, Casal di Principe”, e la strada in cui era ubicato l'immobile ove sarebbe occorso il sinistro, ossia “Via Parroco
Gagliardi 127/129, Casal di Principe”, sede della società appellante.
La infatti, sostiene che l'immobile oggetto del Controparte_1
sinistro non sarebbe coperto da polizza assicurativa in quanto ubicato in
Casal di Principe alla Via Parroco Gagliardi 127/129 a fronte della diversa indicazione contenuta in polizza, ossia Via Nievo 14, Casal di Principe.
La predetta eccezione non trova fondamento per le motivazioni che seguono.
Anzitutto, occorre evidenziare che, nel corso delle trattative intercorse nella fase stragiudiziale, la società assicuratrice, a seguito della stipulazione della polizza n. 2000054197, non ha mai contestato l'errore nella trascrizione della via di ubicazione dell'immobile assicurato, come pure non ha mai esplicitamente disconosciuto la copertura assicurativa di tale immobile.
A tali fini è utile richiamare in particolare “l'atto di concordato conservativo di danno”, del 26.02.2010, nel quale l'assicuratrice non aveva specificamente negato la mancata corrispondenza tra la via riportata in
Pagina 4 polizza e l'ubicazione dell'immobile assicurato (ossia la sede dell'appellante).
Particolarmente significative, inoltre, sono sia l'intestazione della Polizza in questione come “ ” sia l'indicazione dell'attività Controparte_2
come “Vendita all'ingrosso ed al dettaglio di ferramenta..”, che fanno riferimento, quindi, inequivocamente non ad un'abitazione privata ma ad un'attività imprenditoriale.
E soprattutto la dettagliata descrizione dell'immobile assicurato (cd. rischio di polizza) contenuta all'interno della polizza assicurativa (area cintata, tettoie, capannoni ecc.), coincide esattamente con le caratteristiche strutturali e costruttive della sede della così come riconosciuto Parte_1
anche dal perito della compagnia assicurativa nell'atto di concordato sopra richiamato.
Dunque, deve ritenersi che la polizza n. 2000054197 sia perfettamente operante sull'immobile sito in Via Parroco Gagliardi 127/129 – Casal di
Principe, sede della Parte_1
2. Sotto l'aspetto probatorio, però, osserva la Corte che l'appellante non ha fornito prove adeguate a supporto della domanda spiegata.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., la valutazione delle prove è rimessa alla discrezionalità del giudice, il quale, infatti, deve valutare le risultanze probatorie secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. In tale prospettiva, la Suprema Corte di
Cassazione, con sentenza n. 28924/2022, ha depotenziato le dichiarazioni testimoniali in assenza di prove fotografiche del sinistro occorso, attribuendo un valore probatorio maggiore (anche se ovviamente non esclusivo) alla documentazione fotografica.
Pagina 5 Risultano, quindi, condivisibili le perplessità espresse dal giudice di primo grado con riferimento alla totale assenza di foto dell'immobile danneggiato.
Nella fattispecie, in ogni caso, le prove testimoniali acquisite, oltre ad essere prive di qualsiasi riscontro fotografico, risultano del tutto generiche, lacunose ed imprecise.
Difatti, i due testimoni escussi in primo grado, e Testimone_1
si sono, anzitutto, limitati a confermare i capitoli di prova Testimone_2
senza aggiungere alcunché e senza chiarire le modalità attraverso le quali hanno avuto conoscenza di quanto riferito.
Essi hanno, così, confermato la rottura di una tubazione al primo piano, nonché il nesso causale tra quest'ultima e l'allagamento dei locali al primo piano ed al piano terra, esprimendo in tal modo una valutazione di natura strettamente tecnica che non era certo demandabile a testi. Anche i beni danneggiati sono descritti in maniera estremamente sommaria (distacco di diversi elementi dalle pareti e dal pavimento, l'impianto elettrico, climatizzatori ecc.), senza quindi alcuna possibilità di individuarne in qualche modo le caratteristiche e, di conseguenza, un valore seppur approssimativo.
Gli stessi rilievi critici possono svolgersi per la perizia di parte che pure non è corredata di fotografie ed è alquanto generica quanto alla descrizione dei beni danneggiati;
essa, comunque, non reca la data né è chiaro quando sia stato eseguito il sopralluogo del tecnico il quale, peraltro, quanto alla rottura della tubazione e la durata della perdita d'acqua, ha potuto solo formulare un'ipotesi priva di riscontri attendibili.
Ancora, oltre alla lacunosità e genericità delle risultanze probatorie suddette, manca anche una idonea documentazione contabile che dimostri
Pagina 6 le riparazioni operate dalla causalmente collegate ai danni subiti, Parte_1
essendo a tal fine insufficiente la sola fattura richiamata dall'appellante
(peraltro non rinvenuta in atti).
3. Il difetto di allegazione di qualsiasi elemento necessario per quantificare in concreto il danno denunciato impedisce al giudicante anche di ricorrere a criteri equitativi del risarcimento del danno medesimo, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, il giudice può liquidare il danno in via equitativa solo laddove il pregiudizio risarcibile sia obiettivamente impossibile da provare o sia particolarmente difficile da quantificare la lesione nel suo esatto ammontare. Di guisa che grava sulla parte interessata l'onere di offrire almeno tutti gli elementi utili alla quantificazione del danno, così da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.
A tale scopo, oltre all'accertamento di un pregiudizio risarcibile, è necessario dimostrare che la prova dell'impossibilità o della notevole difficoltà della stima del danno dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr. Cass. civ. sez. III, 12.04.2023, n. 9744).
In altri termini, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, la liquidazione in via equitativa dei danni presuppone non solo l'accertamento del danno risarcibile, ma anche la previa verifica dei motivi per cui il danneggiato non è in grado di procedere ad una quantificazione esatta del danno, a causa di fattori oggettivi e non a causa della negligenza della parte nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità
(Cassazione 30/07/2025, n.21903).
Pagina 7 Nel caso in esame, l'impossibilità nella quantificazione precisa dei danni è da ritenersi imputabile solamente alla parte istante, la quale, prima dell'esecuzione dei lavori che hanno mutato lo stato dei luoghi, non ha azionato il procedimento di accertamento tecnico preventivo che le avrebbe consentito di precostituirsi la prova del danno nell'attesa della definizione del giudizio di merito, né si è munita di idoneo supporto fotografico e documentale relativamente ai beni danneggiati.
Pertanto, risulta chiaro alla scrivente Corte, che mancano prove adeguate a dimostrare l'an e il quantum della pretesa creditoria.
Il rigetto della domanda per mancanza di prova risulta assorbente rispetto all'esame delle ulteriori questioni dibattute.
4. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la piena soccombenza dell'appellante giustifica la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione relativo alla somma oggetto di condanna (scaglione da €.
26.001,00 ad €. 52.000,00), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n.
55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e della natura delle questioni controverse, escludendo la fase istruttoria che in appello non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Napoli Nord n. 2263/2020 emessa il 03.11.2020, così provvede:
Pagina 8 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la a pagare alla le Parte_1 Controparte_1
spese del grado di appello, che liquida in €. 6.946,00, per compensi professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso per le spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli, addì 25.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Michele Magliulo Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 9