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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7910 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 5161/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Sitzia e Gianluigi Valesini presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, è elettivamente domiciliato e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tania Bassini presso il cui studio, sito in Milano, Via Fogazzaro n. 35/b, è elettivamente domiciliata i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vernole Fraz. Acaya (LE) in data 26.06.2006 (anno 2007 – atto n. 7, parte II, serie A)
pagina 1 di 6 separati consensualmente con decreto di omologazione n. 20323/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2021
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 10.02.2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e di disporre altresì il Controparte_1 collocamento dei figli minori presso l'abitazione paterna e il contributo materno nel mantenimento degli stessi mediante la somma complessiva di € 700, oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore del padre, confermando nel resto le condizioni di cui alla pronuncia di separazione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli, il collocamento degli stessi in via alternata presso entrambi i genitori, la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli in ragione del 50% ciascuno. All'udienza del 23.5.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto accordi temporanei in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli (da intendersi qui integralmente riportati e trascritti), riservandosi di rivalutarli alla luce del collocamento dei ragazzi e dell'andamento delle loro frequentazioni con ciascun genitore. All'udienza del 3.7.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno riferito della ripresa delle frequentazioni madre-figli secondo quanto concordato alla precedente udienza, hanno concordato nuove modalità di frequentazione (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) e hanno chiesto di potersi riservare, fermo quanto già pattuito, sulla valutazione della proposta emersa in udienza in punto di mantenimento dei figli. Con istanza congiunta depositata in data 01.08.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo complessivo della lite e hanno confermato di non volersi riconciliare, chiedendo altresì che l'udienza già calendarizzata innanzi al Giudice delegato fosse sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c. e che il Tribunale dichiarasse il divorzio recependo in provvedimento le conclusioni congiuntamente rassegante dalle stesse. In data 02.09.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c., ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle stesse per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate in data 30.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni già concordate, con aggiunta della clausola di cui al punto 9), chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni e rinunciando all'impugnazione della sentenza:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da sigg.ri e Parte_1
in data 24.6.2006 trascritto nel registri dello stato Civile del Comune di Vernole Controparte_1
(LE) Volume Anno 2007, Atto n. 7, Parte II, Serie A alle seguenti condizioni concordate dai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
1) Affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario degli stessi a settimane alternate (dal venerdì sera alle 19,30 al venerdì sera alle ore 19,30 della settimana successiva) presso la residenza del padre in Milano, viale Certosa, 107 oppure presso la residenza della madre a Milano, via Giuseppe Govone, 74 , disponendo che i genitori assumano concordemente le scelte di maggiore interesse per i figli ivi compreso l'eventuale cambiamento della residenza degli stessi.
2) I figli avranno la residenza presso la residenza del padre a Milano. Lo spostamento della residenza verrà avviato nel mese di settembre 2025.
3) Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno 3 settimane anche non continuative con il papà e 3 settimane anche non continuative con la mamma da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per l'estate 2025 i figli potranno stare con la mamma dal 7 luglio fino al 1° agosto e con il padre dal 2 al 26 agosto, ed entrambi li porteranno al mare nel Salento. Per il restante periodo di vacanze scolastiche estive varrà la regolamentazione ordinaria. Le vacanze scolastiche pasquali e i ponti pasquali verranno suddivisi tra i sig.ri e CP_1
in parti uguali e in via alternata durante l'anno scolastico, salvo migliori accordi tra i Pt_1 genitori Per le vacanze scolastiche natalizie i sigg.ri e si riservano di rivedere ogni CP_1 Pt_1 anno i giorni di rispettiva competenza a seconda di come cadono la Vigilia, il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, garantendo comunque sempre la parità di giorni e l'alternanza.
4) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nelle settimane e nei periodi di vacanza di rispettiva competenza.
5.) L'assegno unico per i figli spetterà al 50% in favore di ciascun genitore come per legge.
6.) I sigg.ri e si obbligano a contribuire pro quota al 50% ciascuno alle seguenti CP_1 Pt_1 spese dei figli: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale g) spese per ausilio psicologico di con il professionista attuale fino a quando verrà indicato Per_2 dallo stesso;
pagina 3 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi universitari in Italia e all'estero e) alloggio presso sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) abbigliamento di inizio stagione spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) abbigliamento ulteriore rispetto a quello acquistato a inizio stagione. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Qualora, per qualsiasi ragione, non venga osservato il collocamento alternato paritario, le condizioni verranno riviste anche in relazione al mantenimento e al contributo per le spese straordinarie dei figli.
8) Le presenti condizioni avranno decorrenza dall'1 agosto 2025, mentre per il periodo precedente valgono le condizioni concordate dai sigg.ri e a verbale all'udienza avanti la dott. de Pt_1 CP_1
Giacomi del 23.5.2025, come integrate all'udienza del 3.7.2025. Le parti concordano di interrompere il percorso di mediazione volto al supporto genitoriale e si impegnano a disdire l'appuntamento già fissato per settembre 2025.
9) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti propri e dei figli utili all'espatrio
10) Spese di causa compensate pagina 4 di 6 11) Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 l.p.f.”
- Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vernole Fraz. Acaja (LE) di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Vernole - Fraz. Acaya (LE) il 26.06.2006 (atto trascritto nei registri dello stato Civile
[...] del Comune di Vernole al n. 7, parte II, serie A, anno 2007, nonché trascritto nei registri del Comune di Lecce al n. 70, parte II, serie B);
2) Omologa le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernole - Fraz. Acaya (LE), nonché del Comune di Lecce, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.02.2025
da 1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano C.F.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Laura Sitzia e Gianluigi Valesini presso il cui studio, sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 32, è elettivamente domiciliato e 2) Controparte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tania Bassini presso il cui studio, sito in Milano, Via Fogazzaro n. 35/b, è elettivamente domiciliata i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Vernole Fraz. Acaya (LE) in data 26.06.2006 (anno 2007 – atto n. 7, parte II, serie A)
pagina 1 di 6 separati consensualmente con decreto di omologazione n. 20323/2021 emesso dal Tribunale di Milano in data 24.11.2021
con i seguenti figli:
- , nato a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]. Persona_2
FATTO Con ricorso depositato in data 10.02.2025 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con e di disporre altresì il Controparte_1 collocamento dei figli minori presso l'abitazione paterna e il contributo materno nel mantenimento degli stessi mediante la somma complessiva di € 700, oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore del padre, confermando nel resto le condizioni di cui alla pronuncia di separazione. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2025 si è Controparte_1 costituita in giudizio e, aderendo alla richiesta pronuncia di divorzio, ha chiesto disporsi l'affido condiviso dei figli, il collocamento degli stessi in via alternata presso entrambi i genitori, la revoca dell'assegno di mantenimento dei figli a carico del padre, ponendo a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nel pagamento delle spese straordinarie relative ai figli in ragione del 50% ciascuno. All'udienza del 23.5.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto accordi temporanei in ordine alla regolamentazione della responsabilità genitoriale e al mantenimento dei figli (da intendersi qui integralmente riportati e trascritti), riservandosi di rivalutarli alla luce del collocamento dei ragazzi e dell'andamento delle loro frequentazioni con ciascun genitore. All'udienza del 3.7.2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno riferito della ripresa delle frequentazioni madre-figli secondo quanto concordato alla precedente udienza, hanno concordato nuove modalità di frequentazione (da intendersi qui integralmente riportate e trascritte) e hanno chiesto di potersi riservare, fermo quanto già pattuito, sulla valutazione della proposta emersa in udienza in punto di mantenimento dei figli. Con istanza congiunta depositata in data 01.08.2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto, nelle more del giudizio, un accordo complessivo della lite e hanno confermato di non volersi riconciliare, chiedendo altresì che l'udienza già calendarizzata innanzi al Giudice delegato fosse sostituita dal deposito di note scritte ex artt. 473-bis.49 e 473- bis.51 c.p.c. e che il Tribunale dichiarasse il divorzio recependo in provvedimento le conclusioni congiuntamente rassegante dalle stesse. In data 02.09.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme, rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e rinunciando al deposito della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c., ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle stesse per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
pagina 2 di 6 Con note scritte depositate in data 30.09.2025 le parti hanno confermato le condizioni già concordate, con aggiunta della clausola di cui al punto 9), chiedendo quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni e rinunciando all'impugnazione della sentenza:
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da sigg.ri e Parte_1
in data 24.6.2006 trascritto nel registri dello stato Civile del Comune di Vernole Controparte_1
(LE) Volume Anno 2007, Atto n. 7, Parte II, Serie A alle seguenti condizioni concordate dai sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
1) Affidamento dei figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 collocamento paritario degli stessi a settimane alternate (dal venerdì sera alle 19,30 al venerdì sera alle ore 19,30 della settimana successiva) presso la residenza del padre in Milano, viale Certosa, 107 oppure presso la residenza della madre a Milano, via Giuseppe Govone, 74 , disponendo che i genitori assumano concordemente le scelte di maggiore interesse per i figli ivi compreso l'eventuale cambiamento della residenza degli stessi.
2) I figli avranno la residenza presso la residenza del padre a Milano. Lo spostamento della residenza verrà avviato nel mese di settembre 2025.
3) Durante le vacanze scolastiche estive i figli trascorreranno 3 settimane anche non continuative con il papà e 3 settimane anche non continuative con la mamma da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. Per l'estate 2025 i figli potranno stare con la mamma dal 7 luglio fino al 1° agosto e con il padre dal 2 al 26 agosto, ed entrambi li porteranno al mare nel Salento. Per il restante periodo di vacanze scolastiche estive varrà la regolamentazione ordinaria. Le vacanze scolastiche pasquali e i ponti pasquali verranno suddivisi tra i sig.ri e CP_1
in parti uguali e in via alternata durante l'anno scolastico, salvo migliori accordi tra i Pt_1 genitori Per le vacanze scolastiche natalizie i sigg.ri e si riservano di rivedere ogni CP_1 Pt_1 anno i giorni di rispettiva competenza a seconda di come cadono la Vigilia, il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno, garantendo comunque sempre la parità di giorni e l'alternanza.
4) Ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento dei figli nelle settimane e nei periodi di vacanza di rispettiva competenza.
5.) L'assegno unico per i figli spetterà al 50% in favore di ciascun genitore come per legge.
6.) I sigg.ri e si obbligano a contribuire pro quota al 50% ciascuno alle seguenti CP_1 Pt_1 spese dei figli: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale g) spese per ausilio psicologico di con il professionista attuale fino a quando verrà indicato Per_2 dallo stesso;
pagina 3 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi universitari in Italia e all'estero e) alloggio presso sede universitaria. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) abbigliamento di inizio stagione spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanza senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) abbigliamento ulteriore rispetto a quello acquistato a inizio stagione. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nella immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) Qualora, per qualsiasi ragione, non venga osservato il collocamento alternato paritario, le condizioni verranno riviste anche in relazione al mantenimento e al contributo per le spese straordinarie dei figli.
8) Le presenti condizioni avranno decorrenza dall'1 agosto 2025, mentre per il periodo precedente valgono le condizioni concordate dai sigg.ri e a verbale all'udienza avanti la dott. de Pt_1 CP_1
Giacomi del 23.5.2025, come integrate all'udienza del 3.7.2025. Le parti concordano di interrompere il percorso di mediazione volto al supporto genitoriale e si impegnano a disdire l'appuntamento già fissato per settembre 2025.
9) I coniugi si prestano reciproco assenso al rilascio dei documenti propri e dei figli utili all'espatrio
10) Spese di causa compensate pagina 4 di 6 11) Rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ex art. 13 l.p.f.”
- Ordinare all'Ufficio di Stato civile del Comune di Vernole Fraz. Acaja (LE) di procedere alle trascrizioni, annotazioni e comunicazioni di legge della emananda sentenza”.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
in Vernole - Fraz. Acaya (LE) il 26.06.2006 (atto trascritto nei registri dello stato Civile
[...] del Comune di Vernole al n. 7, parte II, serie A, anno 2007, nonché trascritto nei registri del Comune di Lecce al n. 70, parte II, serie B);
2) Omologa le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vernole - Fraz. Acaya (LE), nonché del Comune di Lecce, ove l'atto è stato parimenti trascritto, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 6 Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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