Trib. Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 1082
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Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Improcedibilità per mancato esperimento negoziazione assistita

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo che la negoziazione assistita non sia obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione e opposizione a decreto ingiuntivo.

  • Rigettato
    Carenza presupposti per decreto ingiuntivo

    Il Tribunale ritiene che il giudizio di opposizione debba accertare la sussistenza della pretesa creditoria con ordinari mezzi istruttori, non limitandosi alla documentazione unilaterale. La fattura, unitamente al contratto, costituisce prova sufficiente del credito.

  • Rigettato
    Estinzione dell'obbligazione per transazione con coobbligato

    Il Tribunale rigetta l'eccezione, ritenendo che la transazione con l'altro coobbligato non copra l'oggetto dell'odierna domanda, riguardante un credito diverso e basato su una fattura intestata ad un soggetto differente.

  • Rigettato
    Ritardo nell'esecuzione dei lavori

    Il Tribunale rigetta la doglianza, ritenendo che le varianti apportate al progetto abbiano legittimamente comportato un ritardo nella consegna dei lavori, come confermato dalla documentazione e dai testi.

  • Rigettato
    Vizi della scala in cemento armato

    Il Tribunale rigetta la doglianza, ritenendo che la scala sia stata realizzata a regola d'arte e che le lievi diversità di altezza dei gradini siano normali e non precludano il successivo rivestimento. Nulla è dovuto per il completamento dell'opera non previsto contrattualmente.

  • Rigettato
    Vizi della muratura esterna in pietra

    Il Tribunale rigetta la doglianza, accertando che la posa in opera della pietra è stata corretta e che la scalpellatura degli spigoli vivi, se necessaria, costituirebbe un lavoro aggiuntivo non previsto contrattualmente, considerato che le pietre sono state fornite dal committente.

  • Rigettato
    Vizi della guaina isolante

    Il Tribunale rigetta la doglianza, accertando che i muri interni non presentavano muffa da risalita e che la guaina isolante è stata posata in modo corretto.

  • Accolto
    Mancata rimozione dei distanziatori nel piano interrato

    Il Tribunale accoglie la domanda, avendo accertato la presenza dei distanziatori e stimato in € 400,00 la spesa per la loro eliminazione.

  • Rigettato
    Responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

    Il Tribunale rigetta la richiesta, considerando l'esito complessivo della lite e l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale per un importo irrisorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 1082
    Giurisdizione : Trib. Campobasso
    Numero : 1082
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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