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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 675/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario LE TA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 675/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura alle liti su foglio Parte_1 separato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Simone Coscia e dall'Avvocato Angelo Prozzo presso il cui studio professionale, in Termoli C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Ida Campanella presso il cui studio professionale, in Termoli C.so Fratelli Brigida n. 100, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento della ditta della Controparte_1 somma di euro 7.898,07 a titolo di mancato pagamento del saldo dell'appalto ad oggetto lavori edili eseguiti in Castelbottaccio per la costruzione di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig.
e del sig. . La ditta opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Campobasso il decreto ingiuntivo n. 98/2022, emesso in data 17.2.2022 e notificato all'opponente in data 8.3.2022, avverso il quale, con citazione notificata in data 15.4.2022, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione eccependo: 1) l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) la carenza dei presupposti ex art. 633 cpc, essendo inidonea la sola fattura a costituire valida prova della esistenza del credito in assenza, tra l'altro, dell'attestazione della regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e seguenti del c.c.; 3) la nullità del decreto ingiuntivo per pagina 1 di 9 carenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato;
4) nel merito, premessa la stipula tra le parti del contratto di appalto nel marzo 2019 e le risultanze della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, parte opponente ha osservato come i rapporti economici tra le parti siano stati definiti con la transazione del 24.1.2021 intervenuta dopo che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto nei confronti del solo sig. altro decreto ingiuntivo recante il n. 658/2021 dell'importo di Parte_3 euro 18.390,55. Avanzata domanda riconvenzionale per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i gravi vizi dell'opera, l'opponente ha concluso nei seguenti termini: “1) In rito: dichiarare improcedibile il presente procedimento monitorio, o in alternativa disporre a carico del ricorrente
l'onere di esperire la procedura negoziale di cui al DL n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in violazione delle norme ex art. 633
e 634 c.p.c.; 3) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità del credito opposto;
4) nel merito: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso senza alcuna ragione sottostante per somme non dovute, accogliendo pertanto la presente opposizione e rigettando le pretese avverse;
5) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opera eseguita dalla ditta
è risultata viziata così come denunciato in atti;
6) conseguentemente Controparte_1 condannare la ditta al risarcimento danni ex art. 1223 c.c. in favore Controparte_1 dell'opponente; 7) condannare parte opposta al risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.”
La società opposta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle questioni preliminari e, nel merito, ha osservato come, per volere degli stessi fratelli , le fatture erano state singolarmente a Pt_1 loro intestate dividendo l'importo ancora dovuto e che l'intervenuta transazione aveva avuto ad oggetto la sola posizione dell'altro comproprietario , destinatario del decreto ingiuntivo n. Parte_3
658/2021, senza alcuna espressa o tacita rinuncia al credito ancora vantato nei confronti dell'odierno opponente. Contestando punto per punto le richieste dell'opponente, oggetto della domanda riconvenzionale, ha così concluso:” 1) dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Campobasso dott.ssa Barbara
Previati ex art. 648 I° comma, cpc;
2) rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
98/2022 del 17.2.2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Campobasso dott.ssa Barbara Previati, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3)accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della ditta opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4) accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, rigettarla;
5) accertare e pagina 2 di 9 dichiarare che alcun danno è derivato all'opponente dall'esecuzione dei lavori ad opera della ditta
Mastrogiusppe, né è alla stessa imputabile e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente co ogni effetto di legge in uno con la richiesta di condanna ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente; 6) accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta
e, conseguentemente, determinare con una consulenza tecnica di ufficio, l'ammontare CP_1 del credito vantato dalla ditta anche tenuto conto del contenuto della perizia di parte CP_1
a firma del geom. e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa CP_2 somma che risulterà in corso di causa”.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione e concesso termine all'opposta per l'espletamento della negoziazione assistita, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio. Terminata la fase istruttoria il Giudice all'udienza del 24 ottobre 2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, ribadisce il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'opposta.
Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'art. 696 bis cpc, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti
"procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che nel caso in esame, parte opposta, trattandosi di un procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione "inclusa l'opposizione", senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità, ribadita dall'opponente nelle proprie note conclusive, va pertanto rigettata in quanto infondata.
Altrettanto infondate risultano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito all'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo o sulla mancanza di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed pagina 3 di 9 esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe, quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Si rileva, poi, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Alla luce dei principi sopra indicati, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova sufficiente della fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo essendo stato prodotto in atti, oltre la fattura n. 3/2021, anche il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 10.3.2019.
Inoltre, non può non rilevarsi come parte opponente, ricevuta la fattura n. 3/2021 e la diffida ad adempiere con raccomandata del 6 settembre 2021 (cfr. allegata al fascicolo monitorio), con la quale parte opposta ha chiesto il pagamento della fattura n. 2/2021 dell'importo di euro 18.390,55 e della fattura n. 3/2021 dell'importo di euro 7.898,07, nulla ha contestato.
Ebbene, ciò costituisce ulteriore elemento di prova della fondatezza della pretesa creditoria, come da pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di pagina 4 di 9 prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. n. 23499/2004); inoltre, “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione” (Cass. n. 15832/2011, nel senso che la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, anche Cass. n. 13651/2006). ...".
Non da ultimo, si osserva che il committente, avendo lamentato vizi specifici dell'opera, ha ammesso implicitamente che i lavori sono stati eseguiti. Consegue che la ditta opposta è sollevata dall'onere di provare l'esecuzione delle opere oggetto di appalto (cfr. Cass. n. 18418/2025)..
Tra l'altro la stessa parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti né il quantum debeatur (precisazione resa all'udienza del 12.9.2025) ma ha eccepito l'estinzione del credito ingiunto affermando che il saldo dei lavori è già stato interamente corrisposto alla ditta CP_1
Nello specifico, l'opponente, a fondamento della propria tesi estintiva dell'obbligazione, richiama sia la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, Geom. secondo cui, accertati in Parte_4 complessivi euro 164.336,96 i costi per i lavori eseguiti e detratti gli acconti già versati, il saldo finale ancora dovuto in favore della ditta opposta ammonterebbe ad euro 16.718,68, e sia la scrittura privata del 24.1.2022, conciliativa della controversia insorta tra la ditta opposta e l'altro committente dell'appalto, sig. , destinatario del decreto ingiuntivo n. 658/2021 del 29.5.2021 con il Parte_3 quale parte opposta, richiamando la fattura n. 2/2021 del 29.6.2021, aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di euro 18.390,55.
Con la suddetta scrittura privata la ditta opposta e il sig. hanno stabilito che, con il Parte_3 versamento della somma ingiunta, comprensiva di capitale e accessori (euro 19.195,12 di cui euro
18.390,55 per capitale): “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 658/2021 e dalla fattura n. 2/2021 ad esso sotteso e la Controparte_1
in persona dell'omonomo titolare, all'esatto pagamento della somma di cui al punto 3 del
[...] presente atto, rinuncerà ad avvalersi del decreto ingiuntivo n. 658/2021” (cfr. punto 4 della scrittura privata).
Sulla base di tale scrittura, parte opponente sostiene che la pretesa azionata dall'opposta sia stata interamente soddisfatta mediante il pagamento dell'intero saldo da parte del coobbligato Parte_3 ex art. 1293 c.c., così liberando da ogni obbligazione l'altro condebitore odierno opponente.
L'eccezione di estinzione dell'obbligazione, che viene dall'opponente avanzata per la prima volta in occasione dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, non pare potersi condividere. pagina 5 di 9 Nella specie, la transazione intervenuta tra la ditta opposta e il sig. non copre Parte_3 assolutamente l'oggetto dell'odierna domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese dal momento che nella scrittura privata non sono stati regolamentati i rapporti tra la ditta opposta e il sig. ad oggetto un credito per un ammontare diverso e sulla base di una fattura, intestata ad un Parte_1 soggetto diverso, che non è stata oggetto di trattativa.
Peraltro, si evince dalla documentazione in atti (decreto ingiuntivo n. 65872021), che parte opposta, richiamando nel corpo del ricorso la contabilità di fine lavori redatta dal direttore dei lavori, non ha agito per l'intero nei confronti del sig. . Parte_3
Infatti, dalla contabilità finale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad euro 164.336,96 e gli acconti versati pari ad euro 140.576,78, con un saldo finale di euro 23.760,18 e non 16.718,68, come sostenuto dall'opponente. Inoltre, non hanno alcuna rilevanza in questo giudizio le somme contestate all'impresa dal direttore dei lavori né quelle richieste dalla ditta sia perché trattasi di questioni mai CP_1 allegate dall'opponente e sia perche, quella avanzata dell'opposta, intesa ad ottenere il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle ingiunte per aver realizzato il rivestimento esterno in pietra di spessore superiore e da valutare a metro cubo secondo il Prezziario Regionale delle Opere Edili del
Molise, è palesemente infondata per quanto previsto al punto 18 del contratto di appalto: “posa in opera di pietra per rivestimento esterno, posato a vista, con sigillatura delle fughe, comprensivo di malta, tagli, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte…euro 60,00 a mq”.
L'art. 1567 c.c. espressamente stabilisce che "se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice".
La previsione normativa sopra riportata impone, quindi, di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo e, pertanto, la richiesta dell'opposta, che utilizzando i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) vorrebbe ottenere un maggior importo rispetto a quello pattuito, non è fondata.
Sulla domanda riconvenzionale per i vizi dell'opera oggetto di appalto.
All'esito della prova orale e delle risultanze della CTU la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta.
Anzitutto nessun rimprovero può essere mosso alla ditta appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione delle opere: dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione), vi sono state diverse varianti che hanno legittimamente comportato un ritardo nella consegna dei lavori (una prima variante per la posa in opera di n. 6 pali in c.a. in sottofondazione, una seconda variante per la pagina 6 di 9 nuova collocazione della scala esterna rispetto a quanto previsto nel progetto e, infine, una terza variante per modifiche apportate al solaio e alla carpenteria di copertura rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale).
L'esecuzione delle suddette varianti, oltre che risultare documentalmente, è stata confermata dal direttore dei lavori, geom e dai testi e escussi Pt_4 Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 12.02.2024.
Sui gravi vizi di costruzione, rileva quanto accertato dal geom. in sede di consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio.
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che “la scala in cemento armato deve essere demolita, non essendo possibile posare i gradini a causa di una evidente sproporzione tra le alzate del primo gradino
e dell'ultimo”.
Il consulente, in risposta al primo quesito, ha rilevato che: “la scala in oggetto è una scala realizzata in cemento armato che collega il piano interrato destinato a garage con il piano terra avente destinazione residenziale. La scala oggetto del rilievo risulta essere realizzata a regola d'arte; i gradini della stessa presentano una diversità di pochi millimetri nelle altezze che rappresenta generalmente una situazione “normale” in quanto le strutture realizzate in cemento armato, allo stato grezzo, per le modalità in cui vengono eseguite, presentano le dette difformità. Dette diversità di altezza non comporteranno problematiche al momento del rivestimento dei gradini in quanto gli stessi dovranno essere regolarizzati (come sempre avviene in una fase di completamento di una struttura in cemento armato) in fase di rifinitura tenendo conto anche del materiale (alzate e pedate) che si sceglierà per il completamento. Pertanto, la differenza di altezza dei gradini non sarà di ostacolo all'esecuzione di un corretto rivestimento della scala. Da quanto detto deriva, quindi, che non si prevedono oneri aggiuntivi rispetto a quelli che sono necessari per la normalità operativa di completamento e finitura di una scala”.
Accertata l'esecuzione a regola d'arte della scala in cemento, nulla è dovuto all'opponente per il completamento dell'opera (massetto e rivestimento delle pedane e delle alzate) perchè non previsto nel contratto di appalto.
L'opponente, inoltre, si duole che: “la muratura esterna in pietra presenta angoli vivi e non levigati, che necessitano di rimozione in quanto potenzialmente pericolosi”.
Il consulente, rispondendo al secondo quesito, ha osservato che: “Dall'accertamento effettuato sulle murature esterne del fabbricato nonché sul perimetro esterno degli infissi, si può notare che la posa in opera della pietra a faccia vista, a parere del sottoscritto, è stata posata in maniera corretta e secondo le buone regole del costruire. In alcuni punti del paramento esterno si evidenziano alcuni conci della pagina 7 di 9 muratura a faccia vista con spigoli vivi che non sono stati smussati in fase di posa in opera. Al riguardo si rappresenta che quando si tratta di una notevole fornitura di materiale lapideo, essendo questo tagliato dal fornitore con strumentazione meccanica, la pietra può presentare questi spigoli vivi
e che gli stessi possono essere, in fase di posa in opera, scalpellati. Ovviamente l'esecuzione di tale scalpellatura, necessaria per togliere la pericolosità degli spigoli vivi, deve essere oggetto di specifico accordo economico in quanto tale lavorazione richiede un maggior onere per l'esecuzione. Nel caso di specie si evidenzia che l'impresa ha riferito in corso di sopralluogo, che le pietre per l'esecuzione della muratura a faccia vista sono state fornite dal committente e che l'impresa si è limitata alla sola posa in opera come da contratto di appalto (cfr contratto d'appalto art. 18 pag. 5)“.
Accertata la regolare esecuzione del rivestimento esterno e non prevedendo il contratto alcun impegno assunto dalla ditta opposta per i lavori di scalpellatura delle pietre a faccia vista, nulla può essere riconosciuto all'opponente.
Parte opponente lamenta ancora che: “la guaina sottostante alla muratura esterna non è stata correttamente posata, causando umidità di risalita e la formazione di muffe all'interno” .
Senonchè il consulente, rispondendo al terzo quesito, ha accertato: “Dal sopralluogo effettuato si accertava che i muri perimetrali interni non presentavano muffa da risalita. In sede di sopralluogo le parti riferivano che il proprietario aveva provveduto in proprio al ripristino delle zone ammalorate.
Per quanto riguarda la posa in opera della guaina isolante, questa è stata posata in modo corretto”.
Consegue che anche tale doglianza sollevata dall'opponente va rigettata.
Da ultimo parte opponente lamenta che “sui muri in cemento armato del piano interrato sono stati lasciati i distanziatori che fuoriescono dal muro e devono essere rimosso”.
La domanda riconvenzionale su tale punto va invece accolta avendo accertato il consulente che: “Dal sopralluogo effettuato si constatava che al piano interrato, lungo le pareti perimetrali in cemento armato, erano presenti dei distanziatori utilizzati nella fase lavorativa di realizzazione della muratura in cemento armato- La spesa presumibile per l'eliminazione dei distanziatori presenti ancora sul muro in cemento armato è di circa € 400,00”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise tranne la parte in cui l'ausiliario ha determinato il valore economico per eliminare i difetti e/o i vizi (quesito n. 5) in ragione del fatto che alcune opere richiamate non sono state oggetto di specifica pattuizione tra le parti e, comunque, le stesse risultano eseguite a regola d'arte. Dalle risultanze peritali, pertanto, è emersa la sola esistenza delle difformità in relazione alla mancata rimozione da parte della ditta opposta dei distanziatori, per eliminare i quali parte opponente deve sostenere una spesa di Euro pagina 8 di 9 400,00. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e parte opponente, detratta la somma di euro
400,00, va condannata al pagamento della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo.
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerato il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento di un solo capo della domanda riconvenzionale per un importo assolutamente irrisorio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
LE TA, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
98/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 17.2.2022, proposta dal sig. nei Parte_1 confronti della ditta e sulla domanda riconvenzionale avanzata Controparte_1 dall'opponente, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in Parte_1 favore della ditta della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali Controparte_1 dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che Parte_1 determina in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge;
- pone le spese di CTU interamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Campobasso, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE TA
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in persona del Giudice Onorario LE TA, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA resa nella causa civile iscritta al n. 675/2022 R.G. avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, per procura alle liti su foglio Parte_1 separato in calce all'atto di citazione, dall'Avvocato Simone Coscia e dall'Avvocato Angelo Prozzo presso il cui studio professionale, in Termoli C.so Nazionale n. 75, è elettivamente domiciliato;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, per procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avvocato Ida Campanella presso il cui studio professionale, in Termoli C.so Fratelli Brigida n. 100, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA-OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto del contendere attiene la richiesta di pagamento della ditta della Controparte_1 somma di euro 7.898,07 a titolo di mancato pagamento del saldo dell'appalto ad oggetto lavori edili eseguiti in Castelbottaccio per la costruzione di un immobile per civile abitazione di proprietà del sig.
e del sig. . La ditta opposta ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Parte_1 Parte_2
Campobasso il decreto ingiuntivo n. 98/2022, emesso in data 17.2.2022 e notificato all'opponente in data 8.3.2022, avverso il quale, con citazione notificata in data 15.4.2022, il sig. ha Parte_1 proposto opposizione eccependo: 1) l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
2) la carenza dei presupposti ex art. 633 cpc, essendo inidonea la sola fattura a costituire valida prova della esistenza del credito in assenza, tra l'altro, dell'attestazione della regolare tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 e seguenti del c.c.; 3) la nullità del decreto ingiuntivo per pagina 1 di 9 carenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato;
4) nel merito, premessa la stipula tra le parti del contratto di appalto nel marzo 2019 e le risultanze della contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, parte opponente ha osservato come i rapporti economici tra le parti siano stati definiti con la transazione del 24.1.2021 intervenuta dopo che parte opposta aveva chiesto ed ottenuto nei confronti del solo sig. altro decreto ingiuntivo recante il n. 658/2021 dell'importo di Parte_3 euro 18.390,55. Avanzata domanda riconvenzionale per il grave ritardo nell'esecuzione dei lavori e per i gravi vizi dell'opera, l'opponente ha concluso nei seguenti termini: “1) In rito: dichiarare improcedibile il presente procedimento monitorio, o in alternativa disporre a carico del ricorrente
l'onere di esperire la procedura negoziale di cui al DL n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014; 2) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso in violazione delle norme ex art. 633
e 634 c.p.c.; 3) dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo per carenza di certezza ed esigibilità del credito opposto;
4) nel merito: revocare il decreto ingiuntivo in quanto emesso senza alcuna ragione sottostante per somme non dovute, accogliendo pertanto la presente opposizione e rigettando le pretese avverse;
5) in via riconvenzionale accertare e dichiarare che l'opera eseguita dalla ditta
è risultata viziata così come denunciato in atti;
6) conseguentemente Controparte_1 condannare la ditta al risarcimento danni ex art. 1223 c.c. in favore Controparte_1 dell'opponente; 7) condannare parte opposta al risarcimento danni da responsabilità aggravata ex art.
96 c.p.c.”
La società opposta si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza delle questioni preliminari e, nel merito, ha osservato come, per volere degli stessi fratelli , le fatture erano state singolarmente a Pt_1 loro intestate dividendo l'importo ancora dovuto e che l'intervenuta transazione aveva avuto ad oggetto la sola posizione dell'altro comproprietario , destinatario del decreto ingiuntivo n. Parte_3
658/2021, senza alcuna espressa o tacita rinuncia al credito ancora vantato nei confronti dell'odierno opponente. Contestando punto per punto le richieste dell'opponente, oggetto della domanda riconvenzionale, ha così concluso:” 1) dichiarare la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 98/2022 del 17.2.2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Campobasso dott.ssa Barbara
Previati ex art. 648 I° comma, cpc;
2) rigettare la domanda degli opponenti perché infondata in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
98/2022 del 17.2.2022, emesso dal Giudice del Tribunale di Campobasso dott.ssa Barbara Previati, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
3)accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa creditoria della ditta opposta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo dichiarandolo definitivamente esecutivo;
4) accertare e dichiarare l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale per le motivazioni esposte in premessa e, per l'effetto, rigettarla;
5) accertare e pagina 2 di 9 dichiarare che alcun danno è derivato all'opponente dall'esecuzione dei lavori ad opera della ditta
Mastrogiusppe, né è alla stessa imputabile e, conseguentemente, rigettare la domanda riconvenzionale dell'opponente co ogni effetto di legge in uno con la richiesta di condanna ex art. 96 cpc, avanzata dall'opponente; 6) accertare e dichiarare l'esatto ammontare dei lavori eseguiti dalla ditta
e, conseguentemente, determinare con una consulenza tecnica di ufficio, l'ammontare CP_1 del credito vantato dalla ditta anche tenuto conto del contenuto della perizia di parte CP_1
a firma del geom. e, per l'effetto, condannare l'opponente al pagamento della diversa CP_2 somma che risulterà in corso di causa”.
Disattesa la richiesta di provvisoria esecuzione e concesso termine all'opposta per l'espletamento della negoziazione assistita, la causa è stata istruita con le prove richieste dalle parti e con la consulenza tecnica d'ufficio. Terminata la fase istruttoria il Giudice all'udienza del 24 ottobre 2025 ha trattenuto la causa in decisione, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusive.
In via preliminare, ribadisce il Tribunale l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità della azione monitoria per l'omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita da parte dell'opposta.
Infatti, la negoziazione assistita è obbligatoria in due casi: per risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, nei casi di sinistri stradali, oppure per il pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a cinquantamila euro mentre non è obbligatoria: nei procedimenti per ingiunzione, vale a dire, nelle richieste di emissione di un decreto ingiuntivo e nel successivo giudizio di opposizione allo stesso, nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva per comporre la lite, indicati dall'art. 696 bis cpc, nei procedimenti che si svolgono in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, cosiddetti
"procedimenti camerali", nei giudizi, principali o incidentali, di opposizione all'esecuzione forzata, nell'azione civile esercitata nel processo penale attraverso la costituzione di parte civile.
Da quanto detto è evidente che nel caso in esame, parte opposta, trattandosi di un procedimento di ingiunzione e di opposizione al decreto ingiuntivo, aveva la facoltà e non l'obbligo di avviare la negoziazione assistita. L'art. 3, comma 3, lett. A del D.L. n. 132/2014 prevede, infatti, che l'obbligo della negoziazione non si applica nei procedimenti per ingiunzione "inclusa l'opposizione", senza nessuna eccezione. L'eccezione di improcedibilità, ribadita dall'opponente nelle proprie note conclusive, va pertanto rigettata in quanto infondata.
Altrettanto infondate risultano le ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall'opponente in merito all'asserita inidoneità della documentazione prodotta dall'opposta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo o sulla mancanza di certezza, esigibilità e liquidità del credito azionato in quanto il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed pagina 3 di 9 esauriente, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale. Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale. Incombe, quindi, su parte convenuta opposta l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore. Si rileva, poi, che con sentenza 30.10.01 n. 13533, in tema di riparto dell'onere probatorio, le Sezioni Unite, risolvendo un contrasto da tempo insorto nella giurisprudenza di legittimità, in ordine al riparto dell'onere probatorio in tema di inadempimento delle obbligazioni, hanno affermato il principio a termini del quale "... il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa," costituito dall'avvenuto adempimento.
Tale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile anche al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. inteso anche come inesatto adempimento. La sentenza pone quindi a carico del creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, non solo la prova dell'adempimento della propria obbligazione, ma anche la prova dell'esatto adempimento attesa l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente.
Alla luce dei principi sopra indicati, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova sufficiente della fonte del diritto di credito dalla stessa azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo essendo stato prodotto in atti, oltre la fattura n. 3/2021, anche il contratto di appalto stipulato tra le parti in data 10.3.2019.
Inoltre, non può non rilevarsi come parte opponente, ricevuta la fattura n. 3/2021 e la diffida ad adempiere con raccomandata del 6 settembre 2021 (cfr. allegata al fascicolo monitorio), con la quale parte opposta ha chiesto il pagamento della fattura n. 2/2021 dell'importo di euro 18.390,55 e della fattura n. 3/2021 dell'importo di euro 7.898,07, nulla ha contestato.
Ebbene, ciò costituisce ulteriore elemento di prova della fondatezza della pretesa creditoria, come da pacifico orientamento della Suprema Corte secondo cui: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Tuttavia, quando tale rapporto non sia contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di pagina 4 di 9 prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (Cass. n. 23499/2004); inoltre, “la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione” (Cass. n. 15832/2011, nel senso che la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto, anche Cass. n. 13651/2006). ...".
Non da ultimo, si osserva che il committente, avendo lamentato vizi specifici dell'opera, ha ammesso implicitamente che i lavori sono stati eseguiti. Consegue che la ditta opposta è sollevata dall'onere di provare l'esecuzione delle opere oggetto di appalto (cfr. Cass. n. 18418/2025)..
Tra l'altro la stessa parte opponente non ha contestato il rapporto intercorso tra le parti né il quantum debeatur (precisazione resa all'udienza del 12.9.2025) ma ha eccepito l'estinzione del credito ingiunto affermando che il saldo dei lavori è già stato interamente corrisposto alla ditta CP_1
Nello specifico, l'opponente, a fondamento della propria tesi estintiva dell'obbligazione, richiama sia la contabilità finale redatta dal direttore dei lavori, Geom. secondo cui, accertati in Parte_4 complessivi euro 164.336,96 i costi per i lavori eseguiti e detratti gli acconti già versati, il saldo finale ancora dovuto in favore della ditta opposta ammonterebbe ad euro 16.718,68, e sia la scrittura privata del 24.1.2022, conciliativa della controversia insorta tra la ditta opposta e l'altro committente dell'appalto, sig. , destinatario del decreto ingiuntivo n. 658/2021 del 29.5.2021 con il Parte_3 quale parte opposta, richiamando la fattura n. 2/2021 del 29.6.2021, aveva ingiunto allo stesso il pagamento della somma di euro 18.390,55.
Con la suddetta scrittura privata la ditta opposta e il sig. hanno stabilito che, con il Parte_3 versamento della somma ingiunta, comprensiva di capitale e accessori (euro 19.195,12 di cui euro
18.390,55 per capitale): “le parti rinunciano reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa derivante dal decreto ingiuntivo n. 658/2021 e dalla fattura n. 2/2021 ad esso sotteso e la Controparte_1
in persona dell'omonomo titolare, all'esatto pagamento della somma di cui al punto 3 del
[...] presente atto, rinuncerà ad avvalersi del decreto ingiuntivo n. 658/2021” (cfr. punto 4 della scrittura privata).
Sulla base di tale scrittura, parte opponente sostiene che la pretesa azionata dall'opposta sia stata interamente soddisfatta mediante il pagamento dell'intero saldo da parte del coobbligato Parte_3 ex art. 1293 c.c., così liberando da ogni obbligazione l'altro condebitore odierno opponente.
L'eccezione di estinzione dell'obbligazione, che viene dall'opponente avanzata per la prima volta in occasione dell'odierna opposizione a decreto ingiuntivo, non pare potersi condividere. pagina 5 di 9 Nella specie, la transazione intervenuta tra la ditta opposta e il sig. non copre Parte_3 assolutamente l'oggetto dell'odierna domanda contenziosa e le situazioni giuridiche ad essa sottese dal momento che nella scrittura privata non sono stati regolamentati i rapporti tra la ditta opposta e il sig. ad oggetto un credito per un ammontare diverso e sulla base di una fattura, intestata ad un Parte_1 soggetto diverso, che non è stata oggetto di trattativa.
Peraltro, si evince dalla documentazione in atti (decreto ingiuntivo n. 65872021), che parte opposta, richiamando nel corpo del ricorso la contabilità di fine lavori redatta dal direttore dei lavori, non ha agito per l'intero nei confronti del sig. . Parte_3
Infatti, dalla contabilità finale risulta che i lavori eseguiti ammontano ad euro 164.336,96 e gli acconti versati pari ad euro 140.576,78, con un saldo finale di euro 23.760,18 e non 16.718,68, come sostenuto dall'opponente. Inoltre, non hanno alcuna rilevanza in questo giudizio le somme contestate all'impresa dal direttore dei lavori né quelle richieste dalla ditta sia perché trattasi di questioni mai CP_1 allegate dall'opponente e sia perche, quella avanzata dell'opposta, intesa ad ottenere il riconoscimento di somme ulteriori rispetto a quelle ingiunte per aver realizzato il rivestimento esterno in pietra di spessore superiore e da valutare a metro cubo secondo il Prezziario Regionale delle Opere Edili del
Molise, è palesemente infondata per quanto previsto al punto 18 del contratto di appalto: “posa in opera di pietra per rivestimento esterno, posato a vista, con sigillatura delle fughe, comprensivo di malta, tagli, pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola
d'arte…euro 60,00 a mq”.
L'art. 1567 c.c. espressamente stabilisce che "se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarlo, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi, in mancanza è determinata dal giudice".
La previsione normativa sopra riportata impone, quindi, di privilegiare l'accordo delle parti con riguardo alla misura del corrispettivo e, pertanto, la richiesta dell'opposta, che utilizzando i criteri residuali (prezziario regionale e prezzi di mercato all'epoca dei lavori) vorrebbe ottenere un maggior importo rispetto a quello pattuito, non è fondata.
Sulla domanda riconvenzionale per i vizi dell'opera oggetto di appalto.
All'esito della prova orale e delle risultanze della CTU la domanda riconvenzionale va parzialmente accolta.
Anzitutto nessun rimprovero può essere mosso alla ditta appaltatrice per il ritardo nell'esecuzione delle opere: dalla documentazione prodotta dall'opposta (cfr. doc. 7 della comparsa di costituzione), vi sono state diverse varianti che hanno legittimamente comportato un ritardo nella consegna dei lavori (una prima variante per la posa in opera di n. 6 pali in c.a. in sottofondazione, una seconda variante per la pagina 6 di 9 nuova collocazione della scala esterna rispetto a quanto previsto nel progetto e, infine, una terza variante per modifiche apportate al solaio e alla carpenteria di copertura rispetto a quanto previsto nel progetto iniziale).
L'esecuzione delle suddette varianti, oltre che risultare documentalmente, è stata confermata dal direttore dei lavori, geom e dai testi e escussi Pt_4 Testimone_1 Testimone_2 all'udienza del 12.02.2024.
Sui gravi vizi di costruzione, rileva quanto accertato dal geom. in sede di consulenza Controparte_3 tecnica d'ufficio.
Parte opponente ha dedotto, in particolare, che “la scala in cemento armato deve essere demolita, non essendo possibile posare i gradini a causa di una evidente sproporzione tra le alzate del primo gradino
e dell'ultimo”.
Il consulente, in risposta al primo quesito, ha rilevato che: “la scala in oggetto è una scala realizzata in cemento armato che collega il piano interrato destinato a garage con il piano terra avente destinazione residenziale. La scala oggetto del rilievo risulta essere realizzata a regola d'arte; i gradini della stessa presentano una diversità di pochi millimetri nelle altezze che rappresenta generalmente una situazione “normale” in quanto le strutture realizzate in cemento armato, allo stato grezzo, per le modalità in cui vengono eseguite, presentano le dette difformità. Dette diversità di altezza non comporteranno problematiche al momento del rivestimento dei gradini in quanto gli stessi dovranno essere regolarizzati (come sempre avviene in una fase di completamento di una struttura in cemento armato) in fase di rifinitura tenendo conto anche del materiale (alzate e pedate) che si sceglierà per il completamento. Pertanto, la differenza di altezza dei gradini non sarà di ostacolo all'esecuzione di un corretto rivestimento della scala. Da quanto detto deriva, quindi, che non si prevedono oneri aggiuntivi rispetto a quelli che sono necessari per la normalità operativa di completamento e finitura di una scala”.
Accertata l'esecuzione a regola d'arte della scala in cemento, nulla è dovuto all'opponente per il completamento dell'opera (massetto e rivestimento delle pedane e delle alzate) perchè non previsto nel contratto di appalto.
L'opponente, inoltre, si duole che: “la muratura esterna in pietra presenta angoli vivi e non levigati, che necessitano di rimozione in quanto potenzialmente pericolosi”.
Il consulente, rispondendo al secondo quesito, ha osservato che: “Dall'accertamento effettuato sulle murature esterne del fabbricato nonché sul perimetro esterno degli infissi, si può notare che la posa in opera della pietra a faccia vista, a parere del sottoscritto, è stata posata in maniera corretta e secondo le buone regole del costruire. In alcuni punti del paramento esterno si evidenziano alcuni conci della pagina 7 di 9 muratura a faccia vista con spigoli vivi che non sono stati smussati in fase di posa in opera. Al riguardo si rappresenta che quando si tratta di una notevole fornitura di materiale lapideo, essendo questo tagliato dal fornitore con strumentazione meccanica, la pietra può presentare questi spigoli vivi
e che gli stessi possono essere, in fase di posa in opera, scalpellati. Ovviamente l'esecuzione di tale scalpellatura, necessaria per togliere la pericolosità degli spigoli vivi, deve essere oggetto di specifico accordo economico in quanto tale lavorazione richiede un maggior onere per l'esecuzione. Nel caso di specie si evidenzia che l'impresa ha riferito in corso di sopralluogo, che le pietre per l'esecuzione della muratura a faccia vista sono state fornite dal committente e che l'impresa si è limitata alla sola posa in opera come da contratto di appalto (cfr contratto d'appalto art. 18 pag. 5)“.
Accertata la regolare esecuzione del rivestimento esterno e non prevedendo il contratto alcun impegno assunto dalla ditta opposta per i lavori di scalpellatura delle pietre a faccia vista, nulla può essere riconosciuto all'opponente.
Parte opponente lamenta ancora che: “la guaina sottostante alla muratura esterna non è stata correttamente posata, causando umidità di risalita e la formazione di muffe all'interno” .
Senonchè il consulente, rispondendo al terzo quesito, ha accertato: “Dal sopralluogo effettuato si accertava che i muri perimetrali interni non presentavano muffa da risalita. In sede di sopralluogo le parti riferivano che il proprietario aveva provveduto in proprio al ripristino delle zone ammalorate.
Per quanto riguarda la posa in opera della guaina isolante, questa è stata posata in modo corretto”.
Consegue che anche tale doglianza sollevata dall'opponente va rigettata.
Da ultimo parte opponente lamenta che “sui muri in cemento armato del piano interrato sono stati lasciati i distanziatori che fuoriescono dal muro e devono essere rimosso”.
La domanda riconvenzionale su tale punto va invece accolta avendo accertato il consulente che: “Dal sopralluogo effettuato si constatava che al piano interrato, lungo le pareti perimetrali in cemento armato, erano presenti dei distanziatori utilizzati nella fase lavorativa di realizzazione della muratura in cemento armato- La spesa presumibile per l'eliminazione dei distanziatori presenti ancora sul muro in cemento armato è di circa € 400,00”.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, devono essere senz'altro condivise tranne la parte in cui l'ausiliario ha determinato il valore economico per eliminare i difetti e/o i vizi (quesito n. 5) in ragione del fatto che alcune opere richiamate non sono state oggetto di specifica pattuizione tra le parti e, comunque, le stesse risultano eseguite a regola d'arte. Dalle risultanze peritali, pertanto, è emersa la sola esistenza delle difformità in relazione alla mancata rimozione da parte della ditta opposta dei distanziatori, per eliminare i quali parte opponente deve sostenere una spesa di Euro pagina 8 di 9 400,00. Il decreto ingiuntivo deve essere pertanto revocato e parte opponente, detratta la somma di euro
400,00, va condannata al pagamento della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo.
Le spese di lite e quelle della CTU seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo considerato il rigetto dell'opposizione e l'accoglimento di un solo capo della domanda riconvenzionale per un importo assolutamente irrisorio.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario
LE TA, definitivamente pronunziando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
98/2022 emesso dal Tribunale di Campobasso in data 17.2.2022, proposta dal sig. nei Parte_1 confronti della ditta e sulla domanda riconvenzionale avanzata Controparte_1 dall'opponente, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento, in Parte_1 favore della ditta della somma di euro 7.498,07 oltre interessi legali Controparte_1 dalla messa in mora (6 settembre 2021) al saldo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite che Parte_1 determina in complessivi euro 2.552,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge;
- pone le spese di CTU interamente a carico di parte opponente.
Così deciso in Campobasso, il 22 dicembre 2025.
Il Giudice Onorario
LE TA
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