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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13563 /2024 R.G., avente ad oggetto: appello,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di E_ C.F._1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. AR Cozzarelli, (C.F.:
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Parco C.F._2
Comola Ricci n. 113 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, società con sede in MOGLIANO
VENETO alla VIA MAROCCHESA N. 14 (C.F. , in persona del dott. P.IVA_1
, Amministratore Delegato, e del dott. , Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale, rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gubitosi, in virtù di procura generale alle liti del 18.12.2014, a rogito del notaio rep. n. Controparte_4
186905/30367, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 10, con domicilio digitale eletto per le comunicazioni di
Cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo pec:
Email_2
APPELLATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, E_ dinanzi al Giudice di pace di Barra, la compagnia assicurativa quale Controparte_1
Impresa designata, per la Regione Campania, alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo garanzia Vittime della strada, in persona del legale rapp.te pro tempore, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tipo Suv, non identificato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, in occasione del sinistro verificatosi in data 12.04.2014, alle ore 13.30 circa, in
Pozzuoli (Na), alla via Campi Flegrei.
Assumeva parte attrice di percorrere a piedi la via Campi Flegrei, all'altezza della farmacia ivi ubicata, allorquando il conducente di un'autovettura tipo Suv, non identificata, investiva l'istante nel mentre attraversava la predetta via sulle apposite strisce pedonali.
Dopo l'investimento, il conducente dell'autovettura tipo Suv non identificata si allontanava precipitosamente, senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Parte attrice, odierno appellante, deduceva che, a seguito dell'urto, riportava lesioni alla persona che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto soccorso dell'Ospedale
“San Paolo” di Napoli, dove veniva redatto referto in data 12.04.2014 con prognosi di
30 giorni, al quale seguivano ulteriori cure mediche fino alla data del 03.02.2015, allorquando l'istante veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale, come da certificati in atti.
Radicata la lite dinanzi al giudice di Pace di Barra, Dott. Claudio Romano, recante n.
r.g. 11626/2017, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, Controparte_1 la quale, in comparsa di costituzione e risposta, concludeva per il rigetto della domanda attorea ed eccepiva, in particolare: 1) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 318 c.p.c., 2) l'inammissibilità e improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 287 c.p.c., 3) l' inoperatività dell'art. 283 secondo comma lett. a)
d.lgs. 209/2005, 4) il previo coinvolgimento di parte attrice in 11 sinistri, precisando che ben due di questi 11 sinistri hanno coinvolto la spalla sinistra e il ginocchio destro,
5) il concorso di responsabilità dell'attore per incauto attraversamento sulle strisce
2 pedonali, 6) l'errata quantificazione del quantum debeatur, 7) l'impugnativa della documentazione versata in atti da parte attrice.
In corso di causa, stante la rinuncia al mandato professionale del difensore dell'attore
, Avv. Eleonora Fiandra, si costituiva il nuovo difensore AR E_
Cozzarelli, che si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Eleonora Fiandra.
Il Giudice di prime cure ammetteva la prova per testi, con escussione dell'unico teste di parte attrice, e, su richiesta delle parti, della ctu medico legale sulla persona dell'attore, odierno appellante, che, però, non veniva espletata.
Il giudizio di primo grado veniva definito dal Giudice di pace con sentenza n. 6487 del
2023, che rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, le cui motivazioni, nei punti essenziali, risultano essere le seguenti:
“Nel merito, non risulta provato il danno: infatti il teste addotto dall'attore ha riferito di un investimento ad un uomo dell'apparente età di circa 30/35 anni (cfr. deposizione del teste Tes_1 ad opera di un Suv di colore scuro, con le modalità e nelle circostanze di tempo e luogo dedotte in atto di citazione, e tale deposizione è astrattamente idonea a provare i fatti come esposti dall'attore. Va però osservato che, come documentato dalla convenuta, l'odierno attore risulta coinvolto in pregressi sinistri, nei quali ha riportato lesioni analoghe a quelle di cui al referto ospedaliero quivi prodotto. A ciò aggiungasi che l'attore non si è sottoposto alla consulenza medico-legale disposta dal Giudice, che avrebbe fornito elementi circa la eventuale differenza tra le lesioni di cui sopra e quelle riportate nel sinistro per cui è causa (lesioni peraltro non indicate nella premessa dell'atto di citazione). Ne consegue, in difetto di prova dei lamentati danni, il rigetto della domanda. La peculiarità della questione ed il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 % tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ne ha chiesto E_ la riforma e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autoveicolo tipo Suv rimasto sconosciuto e non identificato, nonché la condanna dell'appellata,
[...] quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni CP_1
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al pagamento
3 del solo danno da invalidità temporanea in favore di e, dunque, della E_ somma da contenersi in € 5.200,00, così quantificata: Invalidità temporanea totale €
274,00, Invalidità temporanea parziale al 50% € 548,00, totale danno biologico temporaneo € 822,00, totale generale: € 822,00 o nella maggiore o minore somma che il tribunale adito riterrà di giustizia in applicazione delle vigenti tabelle, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, sulla base dei seguenti motivi di appello: Erronea interpretazione dei fatti e delle prove posti a base della domanda, violazione dell'art. 116 c.p.c., prova del sinistro oggetto di causa.
L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile, improponibile, e, in ogni caso, di rigettarlo poiché infondato, in fatto ed in diritto con conferma della sentenza appellata, e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 05.11.2024, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione, con termine di giorni 30 per gli scritti conclusionali.
1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
4 Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne discende che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n.
23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. Occorre, poi, vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da Controparte_1 quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in primo grado a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Tale eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado dalla convenuta compagnia
è da disattendersi. Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D.Lgs Controparte_1
209/2005 pe la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla F.G.V.S. CP_5
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora
5 redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal D. Lgs 209/2005.
La legittimazione delle parti in causa è palesemente provata dai documenti prodotti, dalle certificazioni mediche, dalla dichiarazione testimoniale.
3. Ciò premesso, occorre, nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante, secondo cui la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e, conseguentemente, errato nel ritenere non provato il danno lamentato dall'istante, cui ha fatto seguito il rigetto della domanda.
Nello specifico, l'appellante ritiene che: “la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure evidenziata in precedenza è errata, in quanto il convincimento del magistrato si è basato su di un'errata valutazione del materiale probatorio raccolto. Ed infatti, la documentazione ex adverso versata in atti indica soltanto che su tre distretti anatomici coinvolti nel presente sinistro, due erano stati coinvolti in precedenti sinistri, ma con lesioni del tutto differenti e pienamente compatibili con il traumatismo subito nell'incidente per cui è causa. In merito all'omessa sottoposizione a visita medico legale, si fa rilevare che il rilievo del giudice di prime cure potrebbe tutt'al più attenere alle lesioni subite nei distretti anatomici già coinvolti e non già per il distretto non coinvolto;
in ogni caso, esso può riferirsi soltanto al danno da invalidità permanente, ma non certamente al danno da invalidità temporanea. Il tutto, pur in presenza di una prova orale che supporta pienamente la domanda attorea, come riconosciuto dallo stesso giudicante”.
Invero, il giudice di prime cure ritiene non provato il danno lamentato dall'istante per due ordini di motivi:
1) innanzitutto, perché l'istante, nel giudizio per cui è causa, lamenta lesioni analoghe a quelle patite in precedenti giudizi;
in particolare, dalla scheda Ivass in atti si ricava che l'istante è stato coinvolto, a diverso titolo, in ben 11 sinistri ed in due sinistri ha patito lesioni analoghe a quelle del giudizio per cui è causa;
2) inoltre, l'istante non si è sottoposto a visita medico legale dal CTU nominato in primo grado, Dott. , ctu che avrebbe potuto chiarire la tipologia delle lesioni Persona_1 patite dall'istante e la relazione con le lesioni in precedenza riportate, anche sotto il profilo dell'accertamento del nesso di causalità tra evento denunziato e lesioni subite.
6 A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado.
In particolare, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace. Per di più, dalla scheda Ivass depositata dall'appellata si ricava che , odierno appellante, risulta coinvolto in ben 11 sinistri E_ stradali, e, in due dei quali, ha riportato lesioni analoghe a quelle di cui al referto ospedaliero del giudizio per cui è causa.
Dalla disamina degli atti processuali emergono, innanzitutto, dubbi sulla dinamica del sinistro.
Infatti, dalla lettura del referto di primo soccorso n. 14300 del 12.04.2014 del presidio
Ospedaliero “San Paolo di Napoli” in atti, si ricava, circa le modalità di accesso al pronto soccorso, che il giungeva al nosocomio in modo autonomo, E_ con mezzi propri e che sul luogo, teatro del sinistro per cui è causa, non sono intervenute autorità ne' il servizio sanitario del 118.
Per di più, soltanto dopo circa un mese dall'evento sinistroso, con precisione il
09.05.2014, presso la Questura di Napoli, Commissariato di Pubblica Sicurezza –
Ufficio Denunce- di Pozzuoli, il , provvedeva a sporgere denunzia- E_ querela, non indicando, tuttavia, il nominativo di alcun testimone, vanificando di fatto ogni tentativo di rintracciare il conducente dell'autovettura tipo Suv rimasto sconosciuto.
Inoltre, analizzando la deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado, si ricava che il teste, escusso all'udienza del 14.12.2022, pur indicando Testimone_2 il luogo e il tempo del fatto, rappresenta una dinamica del sinistro poco credibile, così come poco credibili appaiono i motivi ostativi alla rilevazione del numero di targa dell'autovettura tipo Suv rimasta sconosciuta.
In particolare, il teste così riferiva: “ricordo che era verso la metà del mese di aprile del 2014, intorno al 12 circa del mese. Ricordo che era verso le 13.30 circa. Io mi trovavo alla via Campi Flegrei in Pozzuoli (Napoli) nei pressi della farmacia sul lato della strada della farmacia. Ho visto un uomo,
7 che poteva avere circa 30/35 anni, il quale attraversava la strada sulle strisce pedonali per dirigersi verso la farmacia. Preciso che la strada in quel punto è a doppio senso di circolazione. Ho visto un autoveicolo di grosse dimensioni modello SUV di colore scuro il quale investiva il pedone sul suo lato destro. Il SUV circolava con la farmacia sul lato destro. Il pedone era giunto quasi alla fine dell'attraversamento pedonale quando veniva investito dal SUV. La parte anteriore del SUV investiva il pedone sul lato destro. In seguito all'investimento, il pedone cadeva sul cofano della macchina
e poi a terra sul lato sinistro suo”.
Appare inverosimile la circostanza riferita secondo cui che l'istante veniva investito dall'autoveicolo tipo Suv non identificato, cadeva sul cofano della macchina e poi a terra sul lato sinistro suo e, ciononostante, l'autovettura non arrestava la sua corsa ma riprendeva la marcia a gran velocità, atteso che, a seguito dell'investimento del E_
, il conducente dell'autovettura tipo Suv avrebbe dovuto avere uno sbandamento
[...]
o comunque un rallentamento, poiché come riferito dal teste, il pedone ( E_
) è caduto prima sul cofano della macchina e poi a terra sul suo lato sinistro.
[...]
Nulla di tutto ciò è però riferito dal teste, il quale, semplicemente, si limita ad affermare che: “preciso che il SUV dopo l'investimento scappava via a gran velocità senza prestare soccorso, anzi accelerando. Non riuscivo a prendere la targa del veicolo investitore in quanto è successo tutto molto rapidamente e poi il SUV cacciava fumo nero dalla marmitta che mi rendeva impossibile vedere la targa. Ripeto che il SUV andava molto veloce”. Appare, invero, anomala la circostanza per cui il conducente dell'autovettura tipo Suv riuscisse a scappare via a gran velocità, quando, a seguito dell'investimento del , lo stesso pedone cadeva E_ dapprima sul cofano dell'auto e poi a terra, rallentando necessariamente la corsa dell'autovettura tipo Suv investitrice.
Inoltre, l'incidente si sarebbe verificato alle 13.30 circa, ossia in un orario in cui solitamente si registra un discreto traffico, ma non si comprende come mai l'autovettura tipo Suv sarebbe riuscita ad allontanarsi precipitosamente, senza che nessuno fosse in grado di rilevarne i dati identificativi.
Tra l'altro, avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungersi E_ dell'autovettura, atteso che al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale
8 di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. La
Corte di Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Il teste escusso in primo grado nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura rimasta sconosciuta, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autovettura tipo Suv oppure accelerare per raggiungere più velocemente il marciapiedi, poiché come riferito dal teste: “il pedone era giunto quasi alla fine dell'attraversamento pedonale quando veniva investito dal SUV”.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente dell'autovettura tipo Suv investitrice rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del
13.07.2011). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi
9 che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Inoltre, non risulta provato il danno lamentato dall'attore: sul punto, il Giudice di Pace, pur avendo ritenuto la prova testimoniale espletata in primo grado “astrattamente idonea
a provare i fatti come esposti dall'attore”, ha, tuttavia, riscontrato delle gravi anomalie, inerenti anche agli accertamenti effettuati nell'archivio informatico antifrode e nel casellario centrale infortuni.
È da precisare, al riguardo, che dalla banca dati IVASS sono emerse a carico dell'istante ben 11 ricorrenze per eventi sinistrosi occorsi tra il 2007 e il 2014; dall'esame dell'estratto del casellario infortuni, sono emersi due sinistri nei quali è rimasto coinvolto l'istante , datati l'uno il 30.06.2009 - gestito da E_ CP_6
- e l'altro il 20.10.2013 - gestito da ambedue avvenuti in
[...] Controparte_7
Pozzuoli – ove l'istante, odierno appellante, ha riportato, rispettivamente, “frattura spalla sinistra” con postumi accertati e liquidati nella misura del 5% e “lussazione
/distorsione/distrazione ginocchio destro” con postumi accertati e liquidati nella misura del
4% (documentazione in atti).
È emerso, altresì, che, nei suindicati eventi sinistrosi, il ha riportato E_ lesioni per le quali risulta essere stato già risarcito, lesioni analoghe a quelle riportate nel sinistro che ci occupa.
Come prospettato da parte appellante, tuttavia, vi è un distretto anatomico non coinvolto nei pregressi sinistri che hanno riguardato l'istante, , nel E_ sinistro per cui è causa, ossia la mano destra: sul punto, anche il Tribunale, così come in primo grado, il Giudice di Pace, ritiene non provati i danni lamentati dall'attore, odierno appellante, nel sinistro per cui è causa.
Proprio in considerazione delle gravi anomalie riscontrate in merito ai pregressi sinistri che hanno coinvolto l'istante, si rendeva necessario l'espletamento della CTU disposta dal Giudice di Pace, ctu cui l'odierno appellante non si è mai sottoposto, senza addurre
10 alcun motivo valido o giustificativo: e ciò non solo al fine di determinare la compatibilità causale tra l'evento e le lesioni lamentate, ma anche per fornire, come giustamente, statuito dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata: “elementi circa la eventuale differenza tra le lesioni di cui sopra e quelle riportate nel sinistro per cui è causa (lesioni peraltro non indicate nella premessa dell'atto di citazione)”.
Nel nostro ordinamento, l'art. 118 c.p.c. attribuisce al Giudice che la ritenga necessaria il potere di disporre una consulenza medica d'ufficio ed il rifiuto di sottoporsi alla stessa, oltre ad essere un comportamento valutabile dallo stesso giudicante ex art. 116 c.p.c, equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, tale da giustificare il rigetto della domanda (ex multis Cass. n. 19577/13 e Cass. n. 13588/2013, che ha così statuito: ”è principio consolidato di questa Corte che nelle controversie previdenziali, in cui viene disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato, si configura a carico di questi un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. La mancata presentazione alla visita medica senza valido motivo equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, tale da giustificare il rigetto della domanda”).
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere delle prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria dell'attore , E_ odierno appellante, sia rimasta priva di qualsiasi riscontro obiettivo, anche per il mancato sottoporsi a visita medico legale dal ctu nominato dal Giudice di prime cure, atteso che il non sottoporsi dell'istante alla visita medico-legale del ctu nominato dal
Giudice non può essere sanato mediante il semplice richiamo e/o rinvio alla documentazione medica esibita e depositata da parte appellante.
Alla luce di ciò il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene non provati i lamentati danni nel sinistro per cui è causa né la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall' appellante siano causalmente
11 ricollegabili alla condotta del conducente dell'autovettura investitrice tipo Suv rimasto sconosciuto.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore della risultanza testimoniale, affidate al racconto del teste escusso - della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della quale E_ Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
a) Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la E_ sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.701,00 oltre rimborso generale del
15%, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Controparte_1
12 Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.
c) Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13563 /2024 R.G., avente ad oggetto: appello,
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di E_ C.F._1 procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. AR Cozzarelli, (C.F.:
presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al Parco C.F._2
Comola Ricci n. 113 e con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
E quale impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 gestione del Fondo Garanzia Vittime della Strada, società con sede in MOGLIANO
VENETO alla VIA MAROCCHESA N. 14 (C.F. , in persona del dott. P.IVA_1
, Amministratore Delegato, e del dott. , Controparte_2 Controparte_3
Direttore Generale, rapp.ta e difesa dall' avv. Luigi Gubitosi, in virtù di procura generale alle liti del 18.12.2014, a rogito del notaio rep. n. Controparte_4
186905/30367, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore in Napoli alla via
Tommaso Caravita n. 10, con domicilio digitale eletto per le comunicazioni di
Cancelleria e le notificazioni al seguente indirizzo pec:
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APPELLATA
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, E_ dinanzi al Giudice di pace di Barra, la compagnia assicurativa quale Controparte_1
Impresa designata, per la Regione Campania, alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo garanzia Vittime della strada, in persona del legale rapp.te pro tempore, per sentirla condannare, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura tipo Suv, non identificato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti, in occasione del sinistro verificatosi in data 12.04.2014, alle ore 13.30 circa, in
Pozzuoli (Na), alla via Campi Flegrei.
Assumeva parte attrice di percorrere a piedi la via Campi Flegrei, all'altezza della farmacia ivi ubicata, allorquando il conducente di un'autovettura tipo Suv, non identificata, investiva l'istante nel mentre attraversava la predetta via sulle apposite strisce pedonali.
Dopo l'investimento, il conducente dell'autovettura tipo Suv non identificata si allontanava precipitosamente, senza consentire l'annotazione del numero di targa.
Parte attrice, odierno appellante, deduceva che, a seguito dell'urto, riportava lesioni alla persona che rendevano necessario il trasporto presso il Pronto soccorso dell'Ospedale
“San Paolo” di Napoli, dove veniva redatto referto in data 12.04.2014 con prognosi di
30 giorni, al quale seguivano ulteriori cure mediche fino alla data del 03.02.2015, allorquando l'istante veniva giudicato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale, come da certificati in atti.
Radicata la lite dinanzi al giudice di Pace di Barra, Dott. Claudio Romano, recante n.
r.g. 11626/2017, si costituiva l'odierna appellata n.q. di F.G.V.S, Controparte_1 la quale, in comparsa di costituzione e risposta, concludeva per il rigetto della domanda attorea ed eccepiva, in particolare: 1) la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 e 318 c.p.c., 2) l'inammissibilità e improponibilità della domanda attorea per violazione dell'art. 287 c.p.c., 3) l' inoperatività dell'art. 283 secondo comma lett. a)
d.lgs. 209/2005, 4) il previo coinvolgimento di parte attrice in 11 sinistri, precisando che ben due di questi 11 sinistri hanno coinvolto la spalla sinistra e il ginocchio destro,
5) il concorso di responsabilità dell'attore per incauto attraversamento sulle strisce
2 pedonali, 6) l'errata quantificazione del quantum debeatur, 7) l'impugnativa della documentazione versata in atti da parte attrice.
In corso di causa, stante la rinuncia al mandato professionale del difensore dell'attore
, Avv. Eleonora Fiandra, si costituiva il nuovo difensore AR E_
Cozzarelli, che si riportava integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dall'Avv. Eleonora Fiandra.
Il Giudice di prime cure ammetteva la prova per testi, con escussione dell'unico teste di parte attrice, e, su richiesta delle parti, della ctu medico legale sulla persona dell'attore, odierno appellante, che, però, non veniva espletata.
Il giudizio di primo grado veniva definito dal Giudice di pace con sentenza n. 6487 del
2023, che rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite, le cui motivazioni, nei punti essenziali, risultano essere le seguenti:
“Nel merito, non risulta provato il danno: infatti il teste addotto dall'attore ha riferito di un investimento ad un uomo dell'apparente età di circa 30/35 anni (cfr. deposizione del teste Tes_1 ad opera di un Suv di colore scuro, con le modalità e nelle circostanze di tempo e luogo dedotte in atto di citazione, e tale deposizione è astrattamente idonea a provare i fatti come esposti dall'attore. Va però osservato che, come documentato dalla convenuta, l'odierno attore risulta coinvolto in pregressi sinistri, nei quali ha riportato lesioni analoghe a quelle di cui al referto ospedaliero quivi prodotto. A ciò aggiungasi che l'attore non si è sottoposto alla consulenza medico-legale disposta dal Giudice, che avrebbe fornito elementi circa la eventuale differenza tra le lesioni di cui sopra e quelle riportate nel sinistro per cui è causa (lesioni peraltro non indicate nella premessa dell'atto di citazione). Ne consegue, in difetto di prova dei lamentati danni, il rigetto della domanda. La peculiarità della questione ed il rigetto dell'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50 % tra le parti”.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , che ne ha chiesto E_ la riforma e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, nella produzione del sinistro per cui è causa, del conducente dell'autoveicolo tipo Suv rimasto sconosciuto e non identificato, nonché la condanna dell'appellata,
[...] quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni CP_1
a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., al pagamento
3 del solo danno da invalidità temporanea in favore di e, dunque, della E_ somma da contenersi in € 5.200,00, così quantificata: Invalidità temporanea totale €
274,00, Invalidità temporanea parziale al 50% € 548,00, totale danno biologico temporaneo € 822,00, totale generale: € 822,00 o nella maggiore o minore somma che il tribunale adito riterrà di giustizia in applicazione delle vigenti tabelle, oltre interessi legali e rivalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo, sulla base dei seguenti motivi di appello: Erronea interpretazione dei fatti e delle prove posti a base della domanda, violazione dell'art. 116 c.p.c., prova del sinistro oggetto di causa.
L'appellata quale Impresa designata per la Regione Campania alla Controparte_1 liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., si è costituita con comparsa di costituzione e risposta e ha chiesto di dichiarare l'appello inammissibile, improponibile, e, in ogni caso, di rigettarlo poiché infondato, in fatto ed in diritto con conferma della sentenza appellata, e condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 05.11.2024, subentrato un nuovo Giudice istruttore, la causa veniva riservata in decisione, con termine di giorni 30 per gli scritti conclusionali.
1. In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla parte appellata. Va, infatti, osservato che risultano adeguatamente esplicitati i motivi di impugnazione articolati dall'appellante, onde non si ravvisa una violazione dell'art. 342 c.p.c., posto che questo richiede, a pena di inammissibilità dell'appello, che nelle motivazioni dello stesso siano indicate le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche che vengono richieste e le circostanze rilevanti ai fini della modifica del provvedimento impugnato.
Deve, invero, sottolinearsi che, nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi, e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime, non essendo le statuizioni della sentenza superabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
4 Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi, una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007).
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d'appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Ne discende che deve ritenersi passato in giudicato il capo della sentenza di primo grado in merito al quale l'atto d' appello si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgere alcuna argomentazione idonea a confutarne il fondamento (Cass. SS.UU. n.
23299 del 9.11.2011). Nel caso di specie, non si ravvisa la violazione dell'art. 342 c.p.c. lamentata dalla parte convenuta, in quanto correttamente esplicitate le parti del provvedimento che si intende appellare e le modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal Giudice di primo grado, oltre alle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
2. Occorre, poi, vagliare l'eccezione di improcedibilità sollevata da Controparte_1 quale Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in primo grado a pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta in primo grado.
Tale eccezione di improcedibilità sollevata in primo grado dalla convenuta compagnia
è da disattendersi. Invero, nella produzione di primo grado dell'attore, odierno appellante, sono contenute le lettere di costituzione in mora inviate a mezzo racc. A/R sia alle quale impresa designata ex. art. 283 e ss del D.Lgs Controparte_1
209/2005 pe la liquidazione dei sinistri a carico del F.G.V.S. sia alla F.G.V.S. CP_5
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A., lettere di costituzione in mora
5 redatte in modo analitico e preciso, con l'indicazione di tutti gli elementi, requisiti di forma e contenuto previsti dal D. Lgs 209/2005.
La legittimazione delle parti in causa è palesemente provata dai documenti prodotti, dalle certificazioni mediche, dalla dichiarazione testimoniale.
3. Ciò premesso, occorre, nel caso in esame, analizzare i motivi di doglianza lamentati da parte appellante, secondo cui la sentenza sarebbe da riformare, in quanto il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze dell'espletata prova testimoniale e, conseguentemente, errato nel ritenere non provato il danno lamentato dall'istante, cui ha fatto seguito il rigetto della domanda.
Nello specifico, l'appellante ritiene che: “la ricostruzione in fatto operata dal giudice di prime cure evidenziata in precedenza è errata, in quanto il convincimento del magistrato si è basato su di un'errata valutazione del materiale probatorio raccolto. Ed infatti, la documentazione ex adverso versata in atti indica soltanto che su tre distretti anatomici coinvolti nel presente sinistro, due erano stati coinvolti in precedenti sinistri, ma con lesioni del tutto differenti e pienamente compatibili con il traumatismo subito nell'incidente per cui è causa. In merito all'omessa sottoposizione a visita medico legale, si fa rilevare che il rilievo del giudice di prime cure potrebbe tutt'al più attenere alle lesioni subite nei distretti anatomici già coinvolti e non già per il distretto non coinvolto;
in ogni caso, esso può riferirsi soltanto al danno da invalidità permanente, ma non certamente al danno da invalidità temporanea. Il tutto, pur in presenza di una prova orale che supporta pienamente la domanda attorea, come riconosciuto dallo stesso giudicante”.
Invero, il giudice di prime cure ritiene non provato il danno lamentato dall'istante per due ordini di motivi:
1) innanzitutto, perché l'istante, nel giudizio per cui è causa, lamenta lesioni analoghe a quelle patite in precedenti giudizi;
in particolare, dalla scheda Ivass in atti si ricava che l'istante è stato coinvolto, a diverso titolo, in ben 11 sinistri ed in due sinistri ha patito lesioni analoghe a quelle del giudizio per cui è causa;
2) inoltre, l'istante non si è sottoposto a visita medico legale dal CTU nominato in primo grado, Dott. , ctu che avrebbe potuto chiarire la tipologia delle lesioni Persona_1 patite dall'istante e la relazione con le lesioni in precedenza riportate, anche sotto il profilo dell'accertamento del nesso di causalità tra evento denunziato e lesioni subite.
6 A giudizio di questo Tribunale deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado.
In particolare, il Tribunale, alla stregua del prudente apprezzamento di cui all'art. 116 cod. proc. civ, ritiene che sussistano dubbi sull'attendibilità dell'unico teste, il quale non ha superato il rigoroso vaglio giudiziale circa l'univoca coerenza delle dichiarazioni rese innanzi al Giudice di Pace. Per di più, dalla scheda Ivass depositata dall'appellata si ricava che , odierno appellante, risulta coinvolto in ben 11 sinistri E_ stradali, e, in due dei quali, ha riportato lesioni analoghe a quelle di cui al referto ospedaliero del giudizio per cui è causa.
Dalla disamina degli atti processuali emergono, innanzitutto, dubbi sulla dinamica del sinistro.
Infatti, dalla lettura del referto di primo soccorso n. 14300 del 12.04.2014 del presidio
Ospedaliero “San Paolo di Napoli” in atti, si ricava, circa le modalità di accesso al pronto soccorso, che il giungeva al nosocomio in modo autonomo, E_ con mezzi propri e che sul luogo, teatro del sinistro per cui è causa, non sono intervenute autorità ne' il servizio sanitario del 118.
Per di più, soltanto dopo circa un mese dall'evento sinistroso, con precisione il
09.05.2014, presso la Questura di Napoli, Commissariato di Pubblica Sicurezza –
Ufficio Denunce- di Pozzuoli, il , provvedeva a sporgere denunzia- E_ querela, non indicando, tuttavia, il nominativo di alcun testimone, vanificando di fatto ogni tentativo di rintracciare il conducente dell'autovettura tipo Suv rimasto sconosciuto.
Inoltre, analizzando la deposizione testimoniale dell'unico teste escusso in primo grado, si ricava che il teste, escusso all'udienza del 14.12.2022, pur indicando Testimone_2 il luogo e il tempo del fatto, rappresenta una dinamica del sinistro poco credibile, così come poco credibili appaiono i motivi ostativi alla rilevazione del numero di targa dell'autovettura tipo Suv rimasta sconosciuta.
In particolare, il teste così riferiva: “ricordo che era verso la metà del mese di aprile del 2014, intorno al 12 circa del mese. Ricordo che era verso le 13.30 circa. Io mi trovavo alla via Campi Flegrei in Pozzuoli (Napoli) nei pressi della farmacia sul lato della strada della farmacia. Ho visto un uomo,
7 che poteva avere circa 30/35 anni, il quale attraversava la strada sulle strisce pedonali per dirigersi verso la farmacia. Preciso che la strada in quel punto è a doppio senso di circolazione. Ho visto un autoveicolo di grosse dimensioni modello SUV di colore scuro il quale investiva il pedone sul suo lato destro. Il SUV circolava con la farmacia sul lato destro. Il pedone era giunto quasi alla fine dell'attraversamento pedonale quando veniva investito dal SUV. La parte anteriore del SUV investiva il pedone sul lato destro. In seguito all'investimento, il pedone cadeva sul cofano della macchina
e poi a terra sul lato sinistro suo”.
Appare inverosimile la circostanza riferita secondo cui che l'istante veniva investito dall'autoveicolo tipo Suv non identificato, cadeva sul cofano della macchina e poi a terra sul lato sinistro suo e, ciononostante, l'autovettura non arrestava la sua corsa ma riprendeva la marcia a gran velocità, atteso che, a seguito dell'investimento del E_
, il conducente dell'autovettura tipo Suv avrebbe dovuto avere uno sbandamento
[...]
o comunque un rallentamento, poiché come riferito dal teste, il pedone ( E_
) è caduto prima sul cofano della macchina e poi a terra sul suo lato sinistro.
[...]
Nulla di tutto ciò è però riferito dal teste, il quale, semplicemente, si limita ad affermare che: “preciso che il SUV dopo l'investimento scappava via a gran velocità senza prestare soccorso, anzi accelerando. Non riuscivo a prendere la targa del veicolo investitore in quanto è successo tutto molto rapidamente e poi il SUV cacciava fumo nero dalla marmitta che mi rendeva impossibile vedere la targa. Ripeto che il SUV andava molto veloce”. Appare, invero, anomala la circostanza per cui il conducente dell'autovettura tipo Suv riuscisse a scappare via a gran velocità, quando, a seguito dell'investimento del , lo stesso pedone cadeva E_ dapprima sul cofano dell'auto e poi a terra, rallentando necessariamente la corsa dell'autovettura tipo Suv investitrice.
Inoltre, l'incidente si sarebbe verificato alle 13.30 circa, ossia in un orario in cui solitamente si registra un discreto traffico, ma non si comprende come mai l'autovettura tipo Suv sarebbe riuscita ad allontanarsi precipitosamente, senza che nessuno fosse in grado di rilevarne i dati identificativi.
Tra l'altro, avrebbe potuto accorgersi del sopraggiungersi E_ dell'autovettura, atteso che al danneggiato è richiesta una condotta diligente, anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale
8 di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. La
Corte di Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Il teste escusso in primo grado nulla ha riferito circa la possibilità di evitare l'impatto con l'autovettura rimasta sconosciuta, atteso che l'istante avrebbe potuto fermarsi al sopraggiungere dell'autovettura tipo Suv oppure accelerare per raggiungere più velocemente il marciapiedi, poiché come riferito dal teste: “il pedone era giunto quasi alla fine dell'attraversamento pedonale quando veniva investito dal SUV”.
In base a tali considerazioni, non può dirsi provata la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall'appellante siano causalmente ricollegabili alla condotta del conducente dell'autovettura tipo Suv investitrice rimasto sconosciuto.
Giova ricordare che il danneggiato che promuova azione di risarcimento dei danni nei confronti del sul presupposto che il Parte_2 sinistro sia stato cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere sia di provare che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo sia rimasto sconosciuto senza sua colpa (cfr. Cass. civ., sent. n. 15367 del
13.07.2011). In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova sul punto, a carico del danneggiato, debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole. L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla ratio della disposizione normativa sopra richiamata, in relazione non solo al principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 del codice civile, ma altresì alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi
9 che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Inoltre, non risulta provato il danno lamentato dall'attore: sul punto, il Giudice di Pace, pur avendo ritenuto la prova testimoniale espletata in primo grado “astrattamente idonea
a provare i fatti come esposti dall'attore”, ha, tuttavia, riscontrato delle gravi anomalie, inerenti anche agli accertamenti effettuati nell'archivio informatico antifrode e nel casellario centrale infortuni.
È da precisare, al riguardo, che dalla banca dati IVASS sono emerse a carico dell'istante ben 11 ricorrenze per eventi sinistrosi occorsi tra il 2007 e il 2014; dall'esame dell'estratto del casellario infortuni, sono emersi due sinistri nei quali è rimasto coinvolto l'istante , datati l'uno il 30.06.2009 - gestito da E_ CP_6
- e l'altro il 20.10.2013 - gestito da ambedue avvenuti in
[...] Controparte_7
Pozzuoli – ove l'istante, odierno appellante, ha riportato, rispettivamente, “frattura spalla sinistra” con postumi accertati e liquidati nella misura del 5% e “lussazione
/distorsione/distrazione ginocchio destro” con postumi accertati e liquidati nella misura del
4% (documentazione in atti).
È emerso, altresì, che, nei suindicati eventi sinistrosi, il ha riportato E_ lesioni per le quali risulta essere stato già risarcito, lesioni analoghe a quelle riportate nel sinistro che ci occupa.
Come prospettato da parte appellante, tuttavia, vi è un distretto anatomico non coinvolto nei pregressi sinistri che hanno riguardato l'istante, , nel E_ sinistro per cui è causa, ossia la mano destra: sul punto, anche il Tribunale, così come in primo grado, il Giudice di Pace, ritiene non provati i danni lamentati dall'attore, odierno appellante, nel sinistro per cui è causa.
Proprio in considerazione delle gravi anomalie riscontrate in merito ai pregressi sinistri che hanno coinvolto l'istante, si rendeva necessario l'espletamento della CTU disposta dal Giudice di Pace, ctu cui l'odierno appellante non si è mai sottoposto, senza addurre
10 alcun motivo valido o giustificativo: e ciò non solo al fine di determinare la compatibilità causale tra l'evento e le lesioni lamentate, ma anche per fornire, come giustamente, statuito dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata: “elementi circa la eventuale differenza tra le lesioni di cui sopra e quelle riportate nel sinistro per cui è causa (lesioni peraltro non indicate nella premessa dell'atto di citazione)”.
Nel nostro ordinamento, l'art. 118 c.p.c. attribuisce al Giudice che la ritenga necessaria il potere di disporre una consulenza medica d'ufficio ed il rifiuto di sottoporsi alla stessa, oltre ad essere un comportamento valutabile dallo stesso giudicante ex art. 116 c.p.c, equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, tale da giustificare il rigetto della domanda (ex multis Cass. n. 19577/13 e Cass. n. 13588/2013, che ha così statuito: ”è principio consolidato di questa Corte che nelle controversie previdenziali, in cui viene disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'assicurato, si configura a carico di questi un onere di collaborazione, consistente nella sottoposizione a visita medica, presupposto imprescindibile dell'accertamento medico. La mancata presentazione alla visita medica senza valido motivo equivale al mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sul ricorrente, tale da giustificare il rigetto della domanda”).
Il Tribunale condivide tale orientamento giurisprudenziale secondo il quale la mancata, ingiustificata presentazione dell'assicurato alla visita medica, in quanto preclusiva delle necessarie indagini medico legali, equivale al mancato soddisfacimento dell'onere delle prova a carico dell'istante e ben può giustificare il rigetto della domanda.
Pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda risarcitoria dell'attore , E_ odierno appellante, sia rimasta priva di qualsiasi riscontro obiettivo, anche per il mancato sottoporsi a visita medico legale dal ctu nominato dal Giudice di prime cure, atteso che il non sottoporsi dell'istante alla visita medico-legale del ctu nominato dal
Giudice non può essere sanato mediante il semplice richiamo e/o rinvio alla documentazione medica esibita e depositata da parte appellante.
Alla luce di ciò il Tribunale, condividendo la tesi del Giudice di prime cure, ritiene non provati i lamentati danni nel sinistro per cui è causa né la dinamica dei fatti come descritti dalla parte attrice, né che le lesioni riportate dall' appellante siano causalmente
11 ricollegabili alla condotta del conducente dell'autovettura investitrice tipo Suv rimasto sconosciuto.
La domanda risarcitoria non può, pertanto, essere accolta, atteso che il tenore della risultanza testimoniale, affidate al racconto del teste escusso - della cui attendibilità si ha motivo di dubitare in ragione dei rilievi finora esposti - non consente di escludere, in via logica, che i danni di cui si chiede il ristoro si siano verificati per effetto di un dinamismo eziologico del tutto diverso da quello dedotto in citazione.
L'appello deve essere, pertanto, rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M.
147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento, ed applicato il valore minimo dei parametri per causa ricompresa nello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00, applicando i parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, nella causa d'appello tra , nei confronti della quale E_ Controparte_1
Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada, così dispone:
a) Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente la E_ sentenza impugnata;
b) Condanna l'appellante, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi €. 1.701,00 oltre rimborso generale del
15%, IVA e CPA se per legge dovuti, a favore della quale Controparte_1
12 Impresa designata per la Regione Campania alla liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t.
c) Dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Napoli, così deciso il 02/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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