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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 28/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3859/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3859/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
(c.f. ), con sede legale in al Corso Italia Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
72, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Cassì, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Landro, giusta delibera di Giunta comunale n. 542 dell'8.11.2022, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Pt_1
alla Piazza San Giovanni – Palazzo INA e/o al domicilio telematico all'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE
nei confronti di:
(c.f. ), amministrato dalla Parte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Romano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in al viale Del Fante, giusta procura in atti Pt_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 17.11.2022, il Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 243/22, emessa dal Giudice di Pace di
Ragusa, contestando in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, una violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e una pretesa contraddittorietà ed erroneità nella motivazione. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte, e la decisione avrebbe dovuto fondarsi sui fatti non contestati, ma, nonostante il non avesse contestato né la debenza delle somme nel merito né la Parte_2
prescrizione precedentemente alla notifica della fattura, nella sentenza era stato affermato che la prescrizione sarebbe già maturata all'atto di consegna della fattura, e che non era nota la data di consegna di quest'ultima, sebbene consegnata il
12.03.2012. In ordine al perfezionamento della notifica della diffida n. 78/2015, rilevava l'appellante che il Giudice di Pace aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notifica della diffida in rubrica, perché essa non si sarebbe perfezionata in ragione della recettività dell'atto di diffida, sull'erroneo presupposto che non sarebbe stata ritirata all'ufficio postale ma si sarebbe compiuta la giacenza;
a tal fine l'appellante precisava che l'atto era stato consegnato il 9.11.2015 al soggetto qualificatosi quale addetto a ritirare l'atto, presso l'ufficio postale in seguito a deposito di avviso, nonché che il Comune ibleo aveva notificato la diffida n. 78/2015 all'indirizzo che l'amministratore aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate, ovvero alla , che la era amministratore dal 9.2.2016, Parte_2 CP_1
mentre la diffida era stata notificata il 9.11.2015, quindi precedentemente alla designazione della quale amministratore, mentre la sede legale del condominio CP_1
risultava invariata dal 1984; rilevava, inoltre, l'appellante che l'agente postale aveva notificato la diffida a colui che si era qualificato quale addetto al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e che lo stesso non aveva dichiarato che il destinatario fosse irreperibile, ma che vi era una temporanea assenza Parte_2
del destinatario, e che successivamente l'incaricato del condominio aveva ritirato l'atto presso l'ufficio postale, in seguito all'avviso di giacenza, e che pertanto non si era perfezionata una compiuta giacenza, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure. Infine, precisava che l'amministrazione aveva notificato l'atto all'indirizzo comunicato all'Agenzia delle Entrate, ovvero all'indirizzo comunicato dallo stesso amministratore all'unico pubblico registro degli atti condominiali.
Con comparsa responsiva si costituiva in giudizio il il Parte_2
quale chiedeva rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c., essendo stata la sentenza emessa a norma dell' art. 113 c.p.c., comma 2; con riferimento alla recettività dell'atto interruttivo rappresentato dalla diffida 78/2015, l'appellato rilevava l'erroneità del motivo di appello con il quale il appellante aveva ritenuto la notifica di tale atto perfetta anche se notificata Pt_1
presso lo stabile condominiale, e non già presso lo studio dell'amministratore, unico rappresentante legale del condominio.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rigettare la censura di inammissibilità avanzata da parte appellata, in quanto la presunzione di decisione secondo equità si applica esclusivamente alle controversie di valore fino ad € 1.100,00, mentre la modifica normativa prevista dal d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 - che prevede la sostituzione all'interno dell'art. 113, comma 2, c.p.c. della parola “millecento” con quella “duemilacinquecento” - entrerà in vigore il 31 ottobre 2025.
Va rilevato, nel caso sub iudice, che, a seguito della notificazione in data 31.12.2020 dell'ingiunzione fiscale di pagamento del canone idrico n. 118 del 2.12.2020, era stato intimato all'odierno appellato il pagamento della complessiva somma di €
2.377,33 (comprensiva di interessi e spese di notifica), per canone idrico residuo relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2005, di cui era stato omesso il versamento, sicché il con atto di citazione notificato in Parte_2
data 28.01.2021, aveva convenuto il deducendo l'illegittimità Parte_1
dell'ingiunzione, stante l'omessa notifica della diffida di pagamento del canone idrico, nonchè la prescrizione dello stesso, chiedendo l'annullamento dell'atto ingiunto.
Passando al merito, non può trovare dunque accoglimento la prima censura di parte appellante relativa al vizio di ultrapetizione.
Per quanto concerne, invece, il motivo di impugnazione relativo al perfezionamento della notifica della diffida n. 78/2015, si rileva quanto segue.
In primo grado il aveva denunciato l'illegittimità della richiesta di Parte_2
pagamento del canone idrico relativo all'anno 2005, di cui alla fattura n. 1333 del 12 marzo 2012, con scadenza 11.04.2012, in quanto era maturata la prescrizione quinquennale applicabile a tale obbligazione, non avendo ricevuto alcuna diffida nel
2015.
Va, invero, osservato che, secondo il consolidato - e condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016) “la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Ciò posto, nel caso di specie la diffida di pagamento n. 78/2015 (posta dal Pt_1
appellante a sostegno della dedotta interruzione del corso della prescrizione quinquennale dei canoni idrici in questione) risulta essere stata indirizzata al
Condominio di Via dei Frassini, e notificata il 9.11.2015 allo stesso , e Parte_2
non al suo amministratore - già noto all'ente impositore, come può evincersi dalla precedente fattura n. 1333 del 12.03.2012, inviata dal Comune all'amministratore in via Giordano U. 65. CP_1
Dalla visura camerale della versata in atti, emerge che tale società CP_1
svolge l'attività di amministratore di condominio dall'1.06.2015, essendosi la stessa costituita l'11.05.2015, per cui, alla data del 09.11.2015, di notifica della diffida n.
78/2015, la predetta, già costituita, aveva la sede legale in Via Giordano U. 65.
Ne deriva che la diffida già menzionata (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto la notifica di essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R., spedita direttamente al Condominio di
Via dei Frassini (presso il relativo edificio di ), a mani di un Parte_2
soggetto qualificatosi genericamente quale destinatario alla ricezione, privo della qualifica a riceverla, senza un previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale dell'amministratore, e senza alcuno specifico (e necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale (quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità, e la conseguente inefficacia, della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sé preclusiva della configurabilità, a carico del Parte_2
destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non fosse legittimato a farlo in nome e per conto del . Parte_2
Dalla rilevata nullità ed inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva, altresì, l'irrilevanza sia della circostanza che il soggetto qualificato quale destinatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del
, di un'apposita querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della Parte_2
raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità della consegna della diffida al soggetto che ha ricevuto l'atto, e, dall'altro, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
L'avviso di ricevimento, infatti, non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto (cfr. Cass. n. 13086/2021).
Ne consegue che la notifica della diffida de qua non ha raggiunto la finalità di portare a conoscenza del destinatario l'atto, che ha natura recettizia, e ciò determina la relativa mancata interruzione dei termini prescrizionali, per cui la successiva notificazione, in data 14.12.2017, della rinnovata diffida di pagamento n. 133222, effettuata regolarmente all'amministratore di condominio, presso lo studio dello stesso, risulta intervenuta inutilmente, essendo già decorso il termine prescrizionale di cinque anni, applicabile agli importi dovuti.
È, quindi, corretta la statuizione di estinzione del credito in questione per intervenuta prescrizione quinquennale, e il conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 118 del 02.12.2020, adottata dal primo Giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che “… la notificazione della diffida effettuata al condominio
(a mani di un condomino) in data 19 novembre 2015 presso il condominio non ha raggiunto la finalità di portare a conoscenza l'atto, che ha natura recettizia … in definitiva, l'assunto attoreo, sebbene su considerazioni diverse, va ritenuto fondato stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria”.
Alla luce delle considerazioni suespresse il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3859/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 243/2922, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
condanna il appellante al rimborso, in favore dell'appellato Pt_1 Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ragusa, il 28.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott.ssa Rosanna Scollo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3859/2022 R.G., avente ad oggetto: somministrazione, promossa da:
(c.f. ), con sede legale in al Corso Italia Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
72, in persona del Sindaco pro tempore Avv. Giuseppe Cassì, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Landro, giusta delibera di Giunta comunale n. 542 dell'8.11.2022, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in Pt_1
alla Piazza San Giovanni – Palazzo INA e/o al domicilio telematico all'indirizzo pec giusta procura in atti Email_1
APPELLANTE
nei confronti di:
(c.f. ), amministrato dalla Parte_2 P.IVA_2 [...]
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_3
rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Romano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in al viale Del Fante, giusta procura in atti Pt_1
APPELLATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, notificato in data 17.11.2022, il Parte_1
proponeva gravame avverso la sentenza n. 243/22, emessa dal Giudice di Pace di
Ragusa, contestando in particolare la violazione dell'art. 112 c.p.c., il vizio di ultrapetizione, una violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., e una pretesa contraddittorietà ed erroneità nella motivazione. Il Giudice di prime cure, infatti, avrebbe dovuto pronunciarsi sulle domande ed eccezioni proposte, e la decisione avrebbe dovuto fondarsi sui fatti non contestati, ma, nonostante il non avesse contestato né la debenza delle somme nel merito né la Parte_2
prescrizione precedentemente alla notifica della fattura, nella sentenza era stato affermato che la prescrizione sarebbe già maturata all'atto di consegna della fattura, e che non era nota la data di consegna di quest'ultima, sebbene consegnata il
12.03.2012. In ordine al perfezionamento della notifica della diffida n. 78/2015, rilevava l'appellante che il Giudice di Pace aveva errato nella parte in cui aveva ritenuto nulla la notifica della diffida in rubrica, perché essa non si sarebbe perfezionata in ragione della recettività dell'atto di diffida, sull'erroneo presupposto che non sarebbe stata ritirata all'ufficio postale ma si sarebbe compiuta la giacenza;
a tal fine l'appellante precisava che l'atto era stato consegnato il 9.11.2015 al soggetto qualificatosi quale addetto a ritirare l'atto, presso l'ufficio postale in seguito a deposito di avviso, nonché che il Comune ibleo aveva notificato la diffida n. 78/2015 all'indirizzo che l'amministratore aveva comunicato all'Agenzia delle Entrate, ovvero alla , che la era amministratore dal 9.2.2016, Parte_2 CP_1
mentre la diffida era stata notificata il 9.11.2015, quindi precedentemente alla designazione della quale amministratore, mentre la sede legale del condominio CP_1
risultava invariata dal 1984; rilevava, inoltre, l'appellante che l'agente postale aveva notificato la diffida a colui che si era qualificato quale addetto al servizio del destinatario alla ricezione delle notificazioni, e che lo stesso non aveva dichiarato che il destinatario fosse irreperibile, ma che vi era una temporanea assenza Parte_2
del destinatario, e che successivamente l'incaricato del condominio aveva ritirato l'atto presso l'ufficio postale, in seguito all'avviso di giacenza, e che pertanto non si era perfezionata una compiuta giacenza, come erroneamente affermato dal Giudice di prime cure. Infine, precisava che l'amministrazione aveva notificato l'atto all'indirizzo comunicato all'Agenzia delle Entrate, ovvero all'indirizzo comunicato dallo stesso amministratore all'unico pubblico registro degli atti condominiali.
Con comparsa responsiva si costituiva in giudizio il il Parte_2
quale chiedeva rigettarsi l'appello proposto in quanto inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c., essendo stata la sentenza emessa a norma dell' art. 113 c.p.c., comma 2; con riferimento alla recettività dell'atto interruttivo rappresentato dalla diffida 78/2015, l'appellato rilevava l'erroneità del motivo di appello con il quale il appellante aveva ritenuto la notifica di tale atto perfetta anche se notificata Pt_1
presso lo stabile condominiale, e non già presso lo studio dell'amministratore, unico rappresentante legale del condominio.
Ciò premesso, preliminarmente occorre rigettare la censura di inammissibilità avanzata da parte appellata, in quanto la presunzione di decisione secondo equità si applica esclusivamente alle controversie di valore fino ad € 1.100,00, mentre la modifica normativa prevista dal d.lgs. n. 116 del 13 luglio 2017 - che prevede la sostituzione all'interno dell'art. 113, comma 2, c.p.c. della parola “millecento” con quella “duemilacinquecento” - entrerà in vigore il 31 ottobre 2025.
Va rilevato, nel caso sub iudice, che, a seguito della notificazione in data 31.12.2020 dell'ingiunzione fiscale di pagamento del canone idrico n. 118 del 2.12.2020, era stato intimato all'odierno appellato il pagamento della complessiva somma di €
2.377,33 (comprensiva di interessi e spese di notifica), per canone idrico residuo relativo al periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2005, di cui era stato omesso il versamento, sicché il con atto di citazione notificato in Parte_2
data 28.01.2021, aveva convenuto il deducendo l'illegittimità Parte_1
dell'ingiunzione, stante l'omessa notifica della diffida di pagamento del canone idrico, nonchè la prescrizione dello stesso, chiedendo l'annullamento dell'atto ingiunto.
Passando al merito, non può trovare dunque accoglimento la prima censura di parte appellante relativa al vizio di ultrapetizione.
Per quanto concerne, invece, il motivo di impugnazione relativo al perfezionamento della notifica della diffida n. 78/2015, si rileva quanto segue.
In primo grado il aveva denunciato l'illegittimità della richiesta di Parte_2
pagamento del canone idrico relativo all'anno 2005, di cui alla fattura n. 1333 del 12 marzo 2012, con scadenza 11.04.2012, in quanto era maturata la prescrizione quinquennale applicabile a tale obbligazione, non avendo ricevuto alcuna diffida nel
2015.
Va, invero, osservato che, secondo il consolidato - e condivisibile - orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25276/2017; Cass. n. 27352/2016) “la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice ente di gestione privo di soggettività giuridica, va effettuata secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in mani proprie, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli artt. 139 e ss. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto ufficio dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni”.
Ciò posto, nel caso di specie la diffida di pagamento n. 78/2015 (posta dal Pt_1
appellante a sostegno della dedotta interruzione del corso della prescrizione quinquennale dei canoni idrici in questione) risulta essere stata indirizzata al
Condominio di Via dei Frassini, e notificata il 9.11.2015 allo stesso , e Parte_2
non al suo amministratore - già noto all'ente impositore, come può evincersi dalla precedente fattura n. 1333 del 12.03.2012, inviata dal Comune all'amministratore in via Giordano U. 65. CP_1
Dalla visura camerale della versata in atti, emerge che tale società CP_1
svolge l'attività di amministratore di condominio dall'1.06.2015, essendosi la stessa costituita l'11.05.2015, per cui, alla data del 09.11.2015, di notifica della diffida n.
78/2015, la predetta, già costituita, aveva la sede legale in Via Giordano U. 65.
Ne deriva che la diffida già menzionata (costituente un atto stragiudiziale, come tale soggetto all'applicazione dell'art. 1335 c.c.) non può ritenersi idonea a produrre gli effetti previsti da quest'ultima disposizione (presunzione di conoscenza dell'atto da parte del suo destinatario e onere dello stesso destinatario di provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia), in quanto la notifica di essa è stata effettuata a mezzo di raccomandata A.R., spedita direttamente al Condominio di
Via dei Frassini (presso il relativo edificio di ), a mani di un Parte_2
soggetto qualificatosi genericamente quale destinatario alla ricezione, privo della qualifica a riceverla, senza un previo, necessario tentativo di notificazione del medesimo atto presso il domicilio personale dell'amministratore, e senza alcuno specifico (e necessario) riferimento all'eventuale esistenza, nello stabile condominiale (quale luogo di consegna), di locali (come, ad esempio, la portineria) specificatamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni.
La carenza di tali necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna della diffida determina la nullità, e la conseguente inefficacia, della relativa notificazione;
inefficacia, questa, di per sé preclusiva della configurabilità, a carico del Parte_2
destinatario, dell'onere della prova che il soggetto che abbia ritirato l'atto non fosse legittimato a farlo in nome e per conto del . Parte_2
Dalla rilevata nullità ed inefficacia della notificazione della diffida di pagamento in questione deriva, altresì, l'irrilevanza sia della circostanza che il soggetto qualificato quale destinatario dell'atto sia stato indicato, dall'ufficiale postale, come “addetto alla ricezione delle notificazioni”, sia della mancata proposizione, da parte del
, di un'apposita querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della Parte_2
raccomandata, in quanto, da un lato, la mancanza delle necessarie indicazioni sullo specifico luogo di consegna preclude in radice la ritualità della consegna della diffida al soggetto che ha ricevuto l'atto, e, dall'altro, l'effettività o meno, in capo a quest'ultimo, della qualità di “addetto alla ricezione delle notificazioni” non è coperta da fede probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c.
L'avviso di ricevimento, infatti, non gode di fede privilegiata rispetto alle dichiarazioni di chi riceve l'atto, essendo rilevanti le sole circostanze che l'ufficiale afferma essere avvenute in sua presenza e gli adempimenti che dichiara di aver compiuto (cfr. Cass. n. 13086/2021).
Ne consegue che la notifica della diffida de qua non ha raggiunto la finalità di portare a conoscenza del destinatario l'atto, che ha natura recettizia, e ciò determina la relativa mancata interruzione dei termini prescrizionali, per cui la successiva notificazione, in data 14.12.2017, della rinnovata diffida di pagamento n. 133222, effettuata regolarmente all'amministratore di condominio, presso lo studio dello stesso, risulta intervenuta inutilmente, essendo già decorso il termine prescrizionale di cinque anni, applicabile agli importi dovuti.
È, quindi, corretta la statuizione di estinzione del credito in questione per intervenuta prescrizione quinquennale, e il conseguente annullamento dell'opposta ingiunzione di pagamento n. 118 del 02.12.2020, adottata dal primo Giudice, in quanto imperniata sull'esatta osservazione che “… la notificazione della diffida effettuata al condominio
(a mani di un condomino) in data 19 novembre 2015 presso il condominio non ha raggiunto la finalità di portare a conoscenza l'atto, che ha natura recettizia … in definitiva, l'assunto attoreo, sebbene su considerazioni diverse, va ritenuto fondato stante l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria”.
Alla luce delle considerazioni suespresse il proposto appello va quindi rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Rosanna Scollo, definitivamente pronunciando nella causa n.
3859/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 243/2922, Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Pt_1
condanna il appellante al rimborso, in favore dell'appellato Pt_1 Parte_2
delle spese processuali del presente giudizio di appello, che liquida in
[...]
complessivi € 800,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Ragusa, il 28.05.2025.
Il Giudice
dott.ssa Rosanna Scollo