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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 14/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 542/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), che si difende in Parte_1 C.F._1
proprio ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SEGNANA GIORGIO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv. ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
Pag. 1 di 10 01920230022776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo n.
2023/006607 per contributi dovuti alla per l'anno 2011. CP_1
Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data
11.7.2022 dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data 9.9.2022 (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ha comunque iscritto a ruolo le CP_1
somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge 212/2000; ha eccepito la tardività della contestazione del maggior reddito riferito al modello 5/2012; ha evidenziato di essere creditore dell'importo di € 525.931,34 nei confronti della a fronte CP_1
della sentenza n. 310/2021 della Corte d'Appello di Brescia. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , che nel respingere la CP_1
prospettazione avversaria, ha evidenziato: che in data 11.7.2013 il ricorrente ha inviato richiesta di “regolarizzazione spontanea” in relazione ai redditi 2011 avendo omesso, nel termine previsto, l'invio del modello 5/2012; che il
7.10.2016 la nel riscontrare la richiesta, ha comunicato l'importo dovuto CP_1
per contributi per l'anno 2011; che in data 5.7.2022 la ha contestato al CP_1
ricorrente la sussistenza di una discrepanza tra i redditi dichiarati alla e CP_1
quelli invece inviati all'Agenzia delle Entrate, circostanza scoperta solo grazie alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria. Ha evidenziato che, effettivamente, nonostante l'invio delle osservazioni da parte del ricorrente il 9.9.2022, per un “mero disguido”, ha ritenuto definitivo il citato accertamento e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. Ha evidenziato, svolgendo domanda riconvenzionale sul punto, che le somme oggetto di cartella esattoriale sono comunque dovute dal ricorrente (che non ha contestato nel merito la loro spettanza), alla luce del maggior reddito riscontrato e dei conseguenti maggiori contributi calcolati, nonché della disciplina del Regolamento di Cassa Forense anche in relazione alle sanzioni e interessi per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Ha evidenziato che la
Pag. 2 di 10 prescrizione dei contributi dovuti alla è decennale (ex art. 19 legge CP_1
576/1980 e poi art. 66 legge 247/2012) e che essa, tutt'al più, decorre dal
11.7.2013 ossia dalla data di invio del modello 5/2012, sicché, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione. Ha infine evidenziato che la sentenza della
Corte d'Appello di Brescia ha statuito che la somma indicata dal ricorrente (per oltre € 500.000,00) è da restituire a e non direttamente al medesimo. Ha CP_2
pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in ogni caso, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.720,25 oltre interessi al tasso del 2,75% annuo, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di sentenza contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono sicché l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata.
2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla per essere stata introdotta oltre il termine CP_1
di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c.
L'impugnazione avverso l'iscrizione a ruolo del debito contributivo è regolata dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 il quale dispone, al comma 5, che “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, come peraltro espressamente indicato nella cartella impugnata quale mezzo di impugnazione. L'impugnazione per cui è causa è qualificabile quale opposizione contro l'iscrizione a ruolo e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo il ricorrente specificamente contestato l'avvenuta iscrizione a ruolo del debito contributivo in assenza di accertamento definitivo.
Pacifico e non contestato è che la cartella per cui è causa è stata notificata il
22.1.2024 e che il ricorso è stato depositato il 1.3.2024, sicché nessuna decadenza è intervenuta.
Pag. 3 di 10 2.2.- Deve essere respinta anche la contestazione, formulata dal ricorrente, in ordine alla presunta violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di depenalizzazione, in quanto normativa non applicabile al caso di specie. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto contributi non versati e sanzioni accessorie
(di natura civile) previste dal Regolamento di Cassa Forense e non invece le sanzioni amministrative richiamate dalla legge 689/1981, derivanti dalla violazione di norme del tutto diverse e affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
2.3.- Deve essere invece accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo effettuata da di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata CP_1
deve essere annullata.
È stato documentato che il ricorrente ha ricevuto in data 11.7.2022 la
“informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza
Sociale” avente ad oggetto la “verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria per l'anno 2011 e 2012”; è poi stato documentato che, nonostante l'invio da parte del ricorrente in data 9.9.2022 delle proprie “osservazioni”, la ha ritenuto l'accertamento definitivo e CP_1
ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. La stessa convenuta CP_1 ha attribuito tale accadimento ad un “mero disguido” (pag. 3 memoria difensiva).
Ebbene, l'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Sociale adottato da
(cfr doc. 14 fascicolo prevede che “
1. L'ufficio competente CP_1 CP_1
della , quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati CP_1
nell'art.63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati: a) CP_1
l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità
Pag. 4 di 10 indicata dalla;
67 e) la misura della sanzione ridotta in caso di CP_1
versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali CP_1
ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se
l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”.
In altri termini, la può procedere all'iscrizione a ruolo del debito CP_1
previdenziale solo ed esclusivamente qualora l'accertamento diventi definitivo, circostanza che si verifica in due ipotesi: se l'interessato non fa pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni oppure qualora, a fronte delle osservazioni tempestivamente ricevute, la provveda ad inviare una seconda CP_1
comunicazione all'interessato contenente gli esiti della determinazione effettuata in via definitiva, anche previa eventuale correzione di quanto inizialmente contestato.
Ebbene, la convenuta, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente CP_1
il 9.9.2022, non ha provveduto alla determinazione del debito in via definitiva né ha inviato la comunicazione prevista all'art. 74 comma 3 lett. b) del Regolamento
(provvedendovi solo in data 28.3.2024, ossia dopo la notifica del ricorso introduttivo – cfr. doc. 11 fascicolo resistente). La nel procedere CP_1
direttamente all'iscrizione a ruolo del debito senza rispettare la procedura prevista, ha violato il Regolamento;
di conseguenza, l'iscrizione a ruolo
Pag. 5 di 10 dell'importo rivendicato deve ritenersi illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata.
3.- L'annullamento della cartella non esime questo Giudice dall'esame della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale azionata dalla . CP_1
Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché
l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (Cass.
Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020).
Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla è fondata e CP_1
deve trovare accoglimento.
3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal ricorrente di prescrizione della pretesa contributiva.
3.1.1.- In primo luogo, vi è da dire che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla è decennale. CP_1
Il termine di dieci anni, originariamente introdotto dall'art. 19 comma 1 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto
Pag. 6 di 10 a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n.
335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla . CP_1
Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App.
Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge 335/1996.
Nel caso di specie, la contribuzione di cui trattasi attiene all'anno 2011; è quindi pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della L. 247/2012, il diritto non si era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, ai contributi oggetto del presente giudizio deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.
3.1.2.- Quanto al termine di decorrenza, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge
20 settembre 1980 n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Di conseguenza, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di invio da parte del ricorrente del Modello 5/2012 avvenuta in data 11.7.2013 con la richiesta di
“regolarizzazione spontanea ex art. 14 Nuovo Regolamento”. La prescrizione è quindi stata utilmente interrotta dall'invio della successiva comunicazione
Pag. 7 di 10 ricevuta in 11.7.2022, qualificabile senza ombra di dubbio quale atto di costituzione in mora.
A ciò si aggiunga che i contributi richiesti dalla conseguono alla scoperta, CP_1
da parte dell'ente previdenziale, dell'effettivo maggior reddito dichiarato dal ricorrente all'Agenzia dell'Entrate, di cui ha avuto conoscenza solo a seguito dell'ostensione dei dati dell'Anagrafe Tributaria da parte dell'Agenzia per effetto di apposita convenzione stipulata tra le Amministrazioni. Ebbene, l'occultamento del maggior reddito posto alla base del calcolo dei contributi costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non può che riprendere a decorrere a partire dalla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, nell'anno 2022 per effetto dell'indagine effettuata dall'ente.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere disattesa.
3.2.- Nel merito, vi è da dire che il ricorrente non ha specificamente contestato, nel ricorso, la spettanza o la congruità dei maggiori contributi e delle sanzioni calcolati dalla per l'anno 2011. CP_1
L'ente convenuto ha documentato che il ricorrente ha dichiarato un reddito professionale alla Cassa di € 55.938,00 e che, di contro, ha invece comunicato all'Agenzia delle Entrate, con il Modello Unico 2012, un reddito di € 66.948,00.
La ha quindi ricalcolato i maggiori contributi dovuti, quantificandoli in € CP_1
1.431,00 per contributo soggettivo ed € 110,00 per contributo modulare. Ha poi quantificato le sanzioni (il 50% del maggior contributo, ex art. 8 del
Regolamento) e gli interessi di mora (al 2,75% annuo, ex art. 72 del citato
Regolamento), per un totale complessivo di € 2.720,25.
I conteggi fanno corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento, prodotto in giudizio, cui il ricorrente è soggetto avendovi aderito al momento dell'iscrizione alla Quest'ultima ha pertanto adempiuto all'onere CP_1
probatorio gravante sulla medesima, avendo dimostrato sia l'an che il quantum del credito rivendicato.
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere accolta.
Pag. 8 di 10 4.- L'eccezione di compensazione formulata dal ricorrente è inammissibile e comunque infondata.
Da un lato, l'eccezione non è stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo e nemmeno nella memoria di replica alla riconvenzionale (non depositata), essendo stata tardivamente introdotta solo nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio;
essa è di conseguenza è inammissibile e non può essere esaminata.
In secondo luogo, la sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia n. 310/2021 (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), sulla base della quale si fonderebbe il controcredito pari ad € 525.931,34 rivendicato dal ricorrente, statuisce espressamente quanto segue: “
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 625/2020 del Tribunale di Bergamo sezione Lavoro, annulla la ricongiunzione e condanna l'appellante [ndr Cassa
Forense] a restituire all' le somme ad esse trasferite”. Dal tenore letterale CP_2
del dispositivo della sentenza è evidente che il soggetto che ha diritto al pagamento della somma da parte di è e non invece l'odierno CP_1 CP_2
ricorrente. Del resto, allo scrivente Giudice
In definitiva, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di €
2.720,25 oltre ulteriori interessi maturandi al tasso del 2,75% sino al saldo effettivo.
5.- Le spese devono essere poste a carico del principale soccombente e vengono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento
(da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 919,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.769,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 1) in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento n.
01920230022776813000 impugnata;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'avv. al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
convenuta, della somma di € 2.720,25 oltre interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna l'avv. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione lavoro
Il Tribunale in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Francesca Possenti, all'esito dell'udienza del 14/5/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note di trattazione pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado n. 542/2024 R.G. promossa da:
(Cod. Fisc. ), che si difende in Parte_1 C.F._1
proprio ricorrente contro
(Cod. Controparte_1
Fisc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. SEGNANA GIORGIO resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni: le parti concludevano come da rispettivi atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 442 c.p.c. ed ex art. 24 c. 5 d.lgs. 46/1999 l'avv. ha impugnato la cartella di pagamento n. Parte_1
Pag. 1 di 10 01920230022776813000 di € 2.720,32 derivante dalle somme iscritte al ruolo n.
2023/006607 per contributi dovuti alla per l'anno 2011. CP_1
Ha eccepito la nullità della cartella, in quanto, a fronte della notifica in data
11.7.2022 dell'avviso di accertamento contributivo dichiarativo avente ad oggetto i contributi 2011 e dell'invio, in data 9.9.2022 (ossia entro 60 gg dalla notifica) delle proprie osservazioni, la ha comunque iscritto a ruolo le CP_1
somme, in violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli art. 36- bis D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, co. 1 e 5, Legge 212/2000; ha eccepito la tardività della contestazione del maggior reddito riferito al modello 5/2012; ha evidenziato di essere creditore dell'importo di € 525.931,34 nei confronti della a fronte CP_1
della sentenza n. 310/2021 della Corte d'Appello di Brescia. Ha infine concluso chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento, con vittoria di spese.
Si è ritualmente costituita in giudizio la , che nel respingere la CP_1
prospettazione avversaria, ha evidenziato: che in data 11.7.2013 il ricorrente ha inviato richiesta di “regolarizzazione spontanea” in relazione ai redditi 2011 avendo omesso, nel termine previsto, l'invio del modello 5/2012; che il
7.10.2016 la nel riscontrare la richiesta, ha comunicato l'importo dovuto CP_1
per contributi per l'anno 2011; che in data 5.7.2022 la ha contestato al CP_1
ricorrente la sussistenza di una discrepanza tra i redditi dichiarati alla e CP_1
quelli invece inviati all'Agenzia delle Entrate, circostanza scoperta solo grazie alla sottoscrizione di una specifica convenzione per l'accesso ai dati dell'Anagrafe Tributaria. Ha evidenziato che, effettivamente, nonostante l'invio delle osservazioni da parte del ricorrente il 9.9.2022, per un “mero disguido”, ha ritenuto definitivo il citato accertamento e ha provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. Ha evidenziato, svolgendo domanda riconvenzionale sul punto, che le somme oggetto di cartella esattoriale sono comunque dovute dal ricorrente (che non ha contestato nel merito la loro spettanza), alla luce del maggior reddito riscontrato e dei conseguenti maggiori contributi calcolati, nonché della disciplina del Regolamento di Cassa Forense anche in relazione alle sanzioni e interessi per l'omesso o ritardato pagamento dei contributi. Ha evidenziato che la
Pag. 2 di 10 prescrizione dei contributi dovuti alla è decennale (ex art. 19 legge CP_1
576/1980 e poi art. 66 legge 247/2012) e che essa, tutt'al più, decorre dal
11.7.2013 ossia dalla data di invio del modello 5/2012, sicché, nel caso di specie, non è maturata alcuna prescrizione. Ha infine evidenziato che la sentenza della
Corte d'Appello di Brescia ha statuito che la somma indicata dal ricorrente (per oltre € 500.000,00) è da restituire a e non direttamente al medesimo. Ha CP_2
pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione e in ogni caso, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento di € 2.720,25 oltre interessi al tasso del 2,75% annuo, con vittoria di spese.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata poi discussa e decisa all'udienza del 14 maggio 2025, tenutasi nelle modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di sentenza contestuale.
2.- Il ricorso è fondato nei termini che seguono sicché l'impugnata cartella esattoriale deve essere annullata.
2.1.- Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla per essere stata introdotta oltre il termine CP_1
di 20 giorni previsto dall'art 617 c.p.c.
L'impugnazione avverso l'iscrizione a ruolo del debito contributivo è regolata dall'art. 24 del d.lgs. 26.2.1999 n. 46 il quale dispone, al comma 5, che “contro
l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”, come peraltro espressamente indicato nella cartella impugnata quale mezzo di impugnazione. L'impugnazione per cui è causa è qualificabile quale opposizione contro l'iscrizione a ruolo e non invece quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avendo il ricorrente specificamente contestato l'avvenuta iscrizione a ruolo del debito contributivo in assenza di accertamento definitivo.
Pacifico e non contestato è che la cartella per cui è causa è stata notificata il
22.1.2024 e che il ricorso è stato depositato il 1.3.2024, sicché nessuna decadenza è intervenuta.
Pag. 3 di 10 2.2.- Deve essere respinta anche la contestazione, formulata dal ricorrente, in ordine alla presunta violazione dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 di depenalizzazione, in quanto normativa non applicabile al caso di specie. Il presente giudizio ha infatti ad oggetto contributi non versati e sanzioni accessorie
(di natura civile) previste dal Regolamento di Cassa Forense e non invece le sanzioni amministrative richiamate dalla legge 689/1981, derivanti dalla violazione di norme del tutto diverse e affatto sovrapponibili rispetto a quelle oggetto del presente giudizio.
2.3.- Deve essere invece accolta l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo effettuata da di conseguenza, la cartella di pagamento impugnata CP_1
deve essere annullata.
È stato documentato che il ricorrente ha ricevuto in data 11.7.2022 la
“informativa ai sensi dell'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza
Sociale” avente ad oggetto la “verifica dei dati reddituali mediante controlli incrociati con l'Anagrafe Tributaria per l'anno 2011 e 2012”; è poi stato documentato che, nonostante l'invio da parte del ricorrente in data 9.9.2022 delle proprie “osservazioni”, la ha ritenuto l'accertamento definitivo e CP_1
ha quindi provveduto all'iscrizione a ruolo del debito. La stessa convenuta CP_1 ha attribuito tale accadimento ad un “mero disguido” (pag. 3 memoria difensiva).
Ebbene, l'art. 74 del Regolamento Unico della Previdenza Sociale adottato da
(cfr doc. 14 fascicolo prevede che “
1. L'ufficio competente CP_1 CP_1
della , quando riscontra un inadempimento agli obblighi indicati CP_1
nell'art.63 del presente Regolamento, ne dà avviso all'interessato con PEC o lettera raccomandata da inviare all'ultimo domicilio professionale conosciuto dalla o con atto equipollente.
2. Nell'avviso vengono specificati: a) CP_1
l'inadempienza riscontrata;
b) l'indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l'invito a fornire, entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricezione, eventuali osservazioni in merito alla contestazione;
d) l'avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si procederà alla esazione mediante iscrizione nei ruoli esattoriali ovvero con altra modalità
Pag. 4 di 10 indicata dalla;
67 e) la misura della sanzione ridotta in caso di CP_1
versamento diretto in oblazione degli importi dovuti, con modalità e termini determinati dalla;
f) l'indicazione di modalità e termini di eventuali CP_1
ricorsi ex art. 79 del presente Regolamento.
3. Qualora l'interessato faccia pervenire osservazioni in merito all'inadempimento contestato l'ufficio competente adotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine: a) se
l'inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà avviso scritto all'interessato provvedendo, eventualmente, alle operazioni necessarie all'annullamento dell'accertamento; b) se le osservazioni comunicate non escludono l'inadempimento, l'ufficio determina in via definitiva l'accertamento, eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto e ne dà comunicazione scritta all'interessato con le specificazioni di cui al secondo comma, lettere b), e) ed f).
4. Qualora l'interessato non faccia pervenire osservazioni entro il termine di cui al secondo comma, lettera c), l'avviso di cui al primo e secondo comma acquista efficacia di accertamento definitivo”.
In altri termini, la può procedere all'iscrizione a ruolo del debito CP_1
previdenziale solo ed esclusivamente qualora l'accertamento diventi definitivo, circostanza che si verifica in due ipotesi: se l'interessato non fa pervenire le proprie osservazioni entro il termine di 60 giorni oppure qualora, a fronte delle osservazioni tempestivamente ricevute, la provveda ad inviare una seconda CP_1
comunicazione all'interessato contenente gli esiti della determinazione effettuata in via definitiva, anche previa eventuale correzione di quanto inizialmente contestato.
Ebbene, la convenuta, a fronte delle osservazioni formulate dal ricorrente CP_1
il 9.9.2022, non ha provveduto alla determinazione del debito in via definitiva né ha inviato la comunicazione prevista all'art. 74 comma 3 lett. b) del Regolamento
(provvedendovi solo in data 28.3.2024, ossia dopo la notifica del ricorso introduttivo – cfr. doc. 11 fascicolo resistente). La nel procedere CP_1
direttamente all'iscrizione a ruolo del debito senza rispettare la procedura prevista, ha violato il Regolamento;
di conseguenza, l'iscrizione a ruolo
Pag. 5 di 10 dell'importo rivendicato deve ritenersi illegittima e la cartella di pagamento deve essere annullata.
3.- L'annullamento della cartella non esime questo Giudice dall'esame della fondatezza nel merito della pretesa previdenziale azionata dalla . CP_1
Difatti, è principio consolidato quello secondo cui, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (tra le molte: Cass. Civ. sez. VI, ord. n. 17858 del 6.7.2018); la giurisprudenza ha peraltro evidenziato che tale principio si estende anche al caso in cui non vi sia esplicita domanda dell'ente, poiché
l'azione proposta contro l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali è una opposizione all'esecuzione, ossia un'ordinaria azione di accertamento negativo del credito a cognizione piena, sicché la ritenuta illegittimità dell'iscrizione a ruolo non esime il giudice dalla verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'“an” e nel “quantum”, seppure l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella (Cass.
Civ. sez. Lav, Ord. n. 1558 del 23/01/2020).
Ebbene, la domanda riconvenzionale formulata dalla è fondata e CP_1
deve trovare accoglimento.
3.1.- Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione formulata dal ricorrente di prescrizione della pretesa contributiva.
3.1.1.- In primo luogo, vi è da dire che il termine di prescrizione dei contributi dovuti alla è decennale. CP_1
Il termine di dieci anni, originariamente introdotto dall'art. 19 comma 1 della legge 20 settembre 1980 n. 576, è stato poi ritenuto, dalla giurisprudenza, ridotto
Pag. 6 di 10 a cinque anni a seguito dell'introduzione dell'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n.
335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
il termine decennale è stato nuovamente reintrodotto a seguito di un successivo intervento normativo (art. 66 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 di nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), che ha precisato la non applicabilità dell'art. 3 legge 335/1995 alla . CP_1
Nell'interpretare i vari passaggi normativi succedutisi nel corso degli anni, la costante giurisprudenza di legittimità ha statuito che la nuova disciplina di cui all'art. 66 legge 247/2012 (ossia, il termine decennale) si applica unicamente ai contributi maturati nel periodo successivo alla sua entrata in vigore (2.2.2013) nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente (tra le molte: Cass. Civ. sent. n. 6729 del 18.3.2013 e in senso conforme, C. App.
Milano sent. n. 1361 del 2019 e 1132 del 2018); di contro, nelle altre ipotesi continua ad applicarsi il regime di prescrizione antecedente (ossia, il termine quinquennale) previsto dall'art. 3 legge 335/1996.
Nel caso di specie, la contribuzione di cui trattasi attiene all'anno 2011; è quindi pacifico che, al momento dell'entrata in vigore della L. 247/2012, il diritto non si era ancora estinto per prescrizione. Di conseguenza, alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra riassunte, ai contributi oggetto del presente giudizio deve applicarsi il termine di prescrizione decennale.
3.1.2.- Quanto al termine di decorrenza, ai sensi dell'art. 19 comma 2 della legge
20 settembre 1980 n. 576 di riforma del sistema previdenziale forense “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”. Di conseguenza, nel caso di specie, il dies a quo decorre dalla data di invio da parte del ricorrente del Modello 5/2012 avvenuta in data 11.7.2013 con la richiesta di
“regolarizzazione spontanea ex art. 14 Nuovo Regolamento”. La prescrizione è quindi stata utilmente interrotta dall'invio della successiva comunicazione
Pag. 7 di 10 ricevuta in 11.7.2022, qualificabile senza ombra di dubbio quale atto di costituzione in mora.
A ciò si aggiunga che i contributi richiesti dalla conseguono alla scoperta, CP_1
da parte dell'ente previdenziale, dell'effettivo maggior reddito dichiarato dal ricorrente all'Agenzia dell'Entrate, di cui ha avuto conoscenza solo a seguito dell'ostensione dei dati dell'Anagrafe Tributaria da parte dell'Agenzia per effetto di apposita convenzione stipulata tra le Amministrazioni. Ebbene, l'occultamento del maggior reddito posto alla base del calcolo dei contributi costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941 n. 8 c.c., sicché il termine di prescrizione non può che riprendere a decorrere a partire dalla scoperta del dolo, avvenuta, appunto, nell'anno 2022 per effetto dell'indagine effettuata dall'ente.
L'eccezione di prescrizione deve pertanto essere disattesa.
3.2.- Nel merito, vi è da dire che il ricorrente non ha specificamente contestato, nel ricorso, la spettanza o la congruità dei maggiori contributi e delle sanzioni calcolati dalla per l'anno 2011. CP_1
L'ente convenuto ha documentato che il ricorrente ha dichiarato un reddito professionale alla Cassa di € 55.938,00 e che, di contro, ha invece comunicato all'Agenzia delle Entrate, con il Modello Unico 2012, un reddito di € 66.948,00.
La ha quindi ricalcolato i maggiori contributi dovuti, quantificandoli in € CP_1
1.431,00 per contributo soggettivo ed € 110,00 per contributo modulare. Ha poi quantificato le sanzioni (il 50% del maggior contributo, ex art. 8 del
Regolamento) e gli interessi di mora (al 2,75% annuo, ex art. 72 del citato
Regolamento), per un totale complessivo di € 2.720,25.
I conteggi fanno corretta applicazione delle norme stabilite dal Regolamento, prodotto in giudizio, cui il ricorrente è soggetto avendovi aderito al momento dell'iscrizione alla Quest'ultima ha pertanto adempiuto all'onere CP_1
probatorio gravante sulla medesima, avendo dimostrato sia l'an che il quantum del credito rivendicato.
Di conseguenza, la domanda riconvenzionale deve essere accolta.
Pag. 8 di 10 4.- L'eccezione di compensazione formulata dal ricorrente è inammissibile e comunque infondata.
Da un lato, l'eccezione non è stata espressamente formulata nel ricorso introduttivo e nemmeno nella memoria di replica alla riconvenzionale (non depositata), essendo stata tardivamente introdotta solo nelle note di trattazione depositate nel corso del giudizio;
essa è di conseguenza è inammissibile e non può essere esaminata.
In secondo luogo, la sentenza dalla Corte d'Appello di Brescia n. 310/2021 (cfr doc. 4 fascicolo ricorrente), sulla base della quale si fonderebbe il controcredito pari ad € 525.931,34 rivendicato dal ricorrente, statuisce espressamente quanto segue: “
P.Q.M.
in riforma della sentenza n. 625/2020 del Tribunale di Bergamo sezione Lavoro, annulla la ricongiunzione e condanna l'appellante [ndr Cassa
Forense] a restituire all' le somme ad esse trasferite”. Dal tenore letterale CP_2
del dispositivo della sentenza è evidente che il soggetto che ha diritto al pagamento della somma da parte di è e non invece l'odierno CP_1 CP_2
ricorrente. Del resto, allo scrivente Giudice
In definitiva, il ricorrente deve essere condannato al pagamento della somma di €
2.720,25 oltre ulteriori interessi maturandi al tasso del 2,75% sino al saldo effettivo.
5.- Le spese devono essere poste a carico del principale soccombente e vengono liquidate secondo parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147/2022, applicando i compensi medi per lo scaglione di valore di riferimento
(da € 1.100,00 ad € 5.200,00) e quindi: € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 919,00 per la fase decisionale (esclusa la fase istruttoria, non tenutasi alla luce della natura documentale della causa) per complessivi € 1.769,00, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA se dovuti come per legge.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Pag. 9 di 10 1) in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento n.
01920230022776813000 impugnata;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'avv. al pagamento, in favore della Parte_1 CP_1
convenuta, della somma di € 2.720,25 oltre interessi calcolati al tasso annuo del 2,75% dal dovuto al saldo effettivo;
3) condanna l'avv. al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
convenuta, delle spese di lite, che liquida in € 1.769,00 oltre CP_1
15% per spese generali, IVA e CPA se dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bergamo, li 14/05/2025
Il Giudice del lavoro
Francesca Possenti
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