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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 3574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3574 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'udienza del 04/11/2025, come sostituita dal deposito di note di trattazione scritta x art. 127 ter cpc;
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2250/2024
vertente tra
, Parte_1
(Avv. Federico Lucci)
Parte appellante contro
in persona del l.r.p.t. CP_1
(Avv. Ester Cascio e Avv. Maria Antonietta Tuminelli)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 178/2024 del 27.02.2024, pronunciata dal Tribunale di Cassino, in funzioni di Giudice del Lavoro, all'esito del procedimento recante R.G. 2295/2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti.
Fatto e diritto
Con ricorso proposto contro l' , innanzi al Tribunale di Cassino, chiedeva la CP_1 Parte_1 condanna dell'Istituto al pagamento del TFR dovutogli dal DO di IA , che, CP_1 nonostante la presentazione della necessaria documentazione amministrativa da parte del ricorrente, non aveva provveduto alla relativa liquidazione nei termini di legge.
Nelle more dell'udienza fissata al 27.02.2024, per la trattazione della causa, l'Ente provvedeva all'erogazione delle prestazioni pretese dal ricorrente;
pertanto, quest'ultimo, comparendo alla prima udienza, per il tramite del procuratore costituito, dava atto del pagamento ricevuto e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, fatto salvo il proprio diritto alle spese di lite, essendo il pagamento de quo intervenuto soltanto in seguito all'instaurazione del contenzioso giudiziale.
Il Tribunale, all'esito della suddetta udienza del 27.02.2024, ha, quindi, emesso la sentenza impugnata, con la quale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 850,00, oltre accessori di legge. CP_1
Avverso tale sentenza propone ora appello l'originario ricorrente, chiedendone la riforma in punto di liquidazione delle spese di lite, ritenendo che il giudice di prime cure abbia erroneamente espunto dal relativo calcolo quanto dovuto alla parte virtualmente vittoriosa per la fase istruttoria del giudizio.
L' appellato si è costituito nel presente giudizio, chiedendo il rigetto del gravame, con CP_2 conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
All'esito dell'udienza del 04.11.2025, sostituita dallo scambio di note scritte di discussione, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°°° L'art. 4, comma 5, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che la liquidazione del compenso per l'attività difensiva svolta dall'avvocato nel processo civile debba prendere in considerazione le seguenti fasi: a) di studio della controversia, b) di introduzione del giudizio, c) la fase istruttoria e d) la fase decisionale. La lett. c) della predetta disposizione normativa contiene, in particolare, la descrizione delle attività in cui può sostanziarsi la fase istruttoria del giudizio, ricomprendente tutte le attività di trattazione della causa che hanno luogo tra la fase introduttiva e quella decisionale.
Tale assunto trova conferma nelle tabelle allegate al decreto, che fissano i valori minimi e massimi per la liquidazione del compenso spettante alla parte vittoriosa in relazione al valore della controversia, ove la suddetta fase è denominata “Fase istruttoria e/o di trattazione”.
Ad esempio, la Suprema Corte, citando il dettato normativo ex art. 4, D.M. 55/2014, lett. c), nella recente pronuncia n. 21750/2025, ha menzionato dettagliatamente alcune delle attività tipiche della fase istruttoria: “Si intende per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private.”.
Ne discende che il compenso professionale per la fase istruttoria e/o di trattazione, previsto in misura unitaria, debba essere liquidato indipendentemente dall'effettivo svolgimento, nel corso del giudizio, di attività avente carattere prettamente istruttorio-probatorio, essendo sufficiente anche la semplice trattazione della causa, vale a dire la partecipazione del difensore ad una o più udienze davanti al giudice, ovvero il deposito di memorie illustrative, modificative o integrative delle domande e difese proposte (cfr. Cass. n. 28627 del 2023; Cass. n. 8561 del 2023; Cass. n. 20993 del 2020; Cass. n. 4698 del 2019), in questo senso si è espressa la Corte di Cassazione, in più recenti pronunce, come quella già citata (v. anche ord. 25711/2025). Medesime considerazioni valgono altresì per la fase decisoria, posto che l'attività di esame del provvedimento conclusivo del giudizio rientra nella fase decisionale e devono, pertanto, liquidarsi, le relative spese, anche qualora risulti il mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (cfr. Cass. ord. n. 5289/2023), come, in effetti, avviene di regola nel rito del lavoro, ove, in mancanza di rinvii per l'assunzione di prove o per l'espletamento di una CTU, il giudizio dovrebbe consumarsi in un'unica udienza, fissata per la discussione della causa, all'esito della quale il giudice dovrebbe già emettere il provvedimento di definizione della controversia.
Dunque, nel rito lavoro, la fase istruttoria/di trattazione e la fase decisoria vengono, di fatto, a coincidere (almeno in parte), a meno che non venga disposta l'assunzione di mezzi istruttori o la nomina di un consulente tecnico d'ufficio per l'espletamento di eventuali approfondimenti peritali. Ciononostante, sarebbe, in ogni caso, dovuta la liquidazione di un compenso ad hoc per la fase decisoria, posto che la stessa, ai sensi dell'art. 4, lett. d) può consistere anche in una o più delle seguenti attività: “le precisazioni delle conclusioni e l'esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest'ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso;
(il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di) tutte le attività successive alla decisione
…”.
Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, deve osservarsi come, benché l'appellante si dolga della mancata liquidazione dei compensi spettanti per la fase istruttoria, nel domandare la riforma della sentenza impugnata, ha richiesto la liquidazione dei compensi spettanti per le seguenti fasi:
• Fase studio euro 465
• Fase introduttiva euro 389
• Fase decisionale euro 1.011
(cfr. pag. 4 ricorso in appello), per un ammontare complessivo pari alla somma di € 1.865,00.
Pertanto, l'appellante chiede il ricalcolo delle spese di lite dovute per il giudizio di primo grado ricomprendendovi, in aggiunta alle fasi già considerate dal primo giudice (di studio e introduttiva), la sola fase decisoria, nella quale si sono in effetti concentrate istruzione e decisione della causa, con conseguente ingiustificata espunzione dal computo effettuato dal Tribunale.
Il Collegio ritiene di dover dunque accogliere l'appello spiegato, liquidando i compensi spettanti al ricorrente per la fase decisoria, in aggiunta alle fasi di studio e introduttiva già riconosciute dal Tribunale nella sentenza impugnata.
In conclusione, l'appello va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, in punto di spese di lite, che, in applicazione delle vigenti tariffe forensi ex D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, devono essere liquidate - in considerazione della materia previdenziale trattata e del valore della causa, pari ad € 14.376,92 - nella somma complessiva di € 1.865,00, come da seguente specifica:
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 465,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 389,00
Fase decisionale, valore minimo: € 1.011,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 1.865,00
Le spese processuali per il presente grado sono liquidate come da dispositivo, in applicazione delle vigenti tariffe forensi e con riferimento al valore della causa dato dal differenziale tra il compenso spettante e quello liquidato in relazione al giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna l' al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, liquidandole CP_1 in € 1.865,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Condanna l' al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in euro € 250,00 oltre CP_1 al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge, da distrarsi.
Roma, 04/11/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste