Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 10/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01263/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01211/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2024, proposto da AN CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniela CI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Cinisi, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio sull’istanza di accesso agli atti, presentata al Comune di Cinisi in data 31/07/2024, volta ad estrarre copia di tutti gli atti posti in essere nel procedimento di ritipizzazione del fondo di proprietà del ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella sentenza emessa dal TAR Palermo il 1.12.2021 n. 03338/2021;
nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione intimata di provvedere mediante provvedimento espresso, con conseguente obbligo di esibizione di quanto richiesto, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli; nessuno presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. AN CI contesta la mancata soddisfazione, da parte del Comune di Cinisi, dell’interesse all’ostensione della documentazione relativa ad un procedimento di ritipizzazione del fondo di proprietà del ricorrente.
Quest’ultimo premette che l’odierno ricorso fa seguito ad un precedente contenzioso avente ad oggetto la richiesta di ritipizzazione del predetto fondo, sito in Cinisi e catastalmente identificato nel F.M. 12 part. 768, definito con sentenza del TAR Palermo n. 3338/2021 con la quale è dichiarato l’obbligo del Comune di Cinisi di provvedere sull’istanza di ripianificazione urbanistica avanzata da parte ricorrente, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di inattività dell’amministrazione nei termini indicati.
Stante l’inerzia del Comune, in data 07.02.2022 è stato nominato il Commissario ad acta che, tuttavia, secondo quanto dedotto dal ricorrente, non avrebbe comunque ottemperato alla sentenza del TAR e non avrebbe fornito riscontro all’istanza di accesso formulata in data 31/07/2024, come in epigrafe individuata, nella quale si chiedeva di accedere a tutti gli atti posti in essere nel procedimento di ritipizzazione del fondo di proprietà del ricorrente, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella sentenza emessa dal TAR Palermo il 1.12.2021 n. 03338/2021.
2. Il predetto silenzio sull’istanza di accesso è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi:
A) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2, L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CELERITA’, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E BUONA AMMINISTRAZIONE DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE.
Il ricorrente lamenta violazione dell’obbligo generale di cui all’art. 2, L. 241/1990 avendogli l’amministrazione impedito l’accesso a tutta la documentazione amministrativa richiesta senza provvedere sulla istanza; con conseguente violazione anche delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa e del principio di economicità, oltre che di pubblicità e trasparenza.
B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 25, COMMA 3, L. 241/1990 E DELL’ART. 9, D.P.R. 184/2006. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE.
L’amministrazione avrebbe anche omesso di indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto sottesi alla decisione di respingere l’istanza di accesso.
C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 22, L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI EFFETTIVITA’ DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE.
Il Comune di Cinisi avrebbe frustrato la possibilità di un esercizio pieno e completo del diritto di difesa, impedendo al ricorrente di acquisire dati necessari al fine di articolare le proprie deduzioni difensive nei procedimenti amministrativi, nei giudizi pendenti ed in quelli che dovranno essere avviati per tutelare il suo diritto ad utilizzare l’immobile di sua proprietà.
3. Il Comune di Cinisi, pur se ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Per ragioni di connessione il Collegio procederà a valutare cumulativamente le doglianze formulate.
6. Il ricorso è fondato e va accolto.
In via di principio si rappresenta come l’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, si pone come strumento partecipativo al procedimento amministrativo – prima ancora che difensivo (secondo la logica del need to know )– da parte dei soggetti privati portatori di interessi qualificati connessi al documento.
L’art. 22 della l. n. 241/1990 individua il contenuto dell’accesso agli atti che consiste nel prendere visione ed estrarre copia della documentazione oggetto di accesso.
La richiesta deve essere presentata alla Pubblica Amministrazione che ha prodotto il documento o che lo detiene stabilmente, potendo le stesse non coincidere.
Quanto alla legittimazione attiva, la norma richiede un interesse diretto, concreto ed attuale connesso al documento e, dunque, alla situazione giuridicamente tutelata.
Nel caso di specie, parte ricorrente, in qualità di proprietario del fondo da ritipizzare, ha un interesse attuale, concreto e qualificato a conoscere la documentazione richiesta per fare chiarezza sullo stato del procedimento.
Con riferimento al perimetro oggettivo della richiesta di accesso, pur non essendo stati puntualmente indicati gli estremi dei documenti richiesti in quanto non di conoscenza del ricorrente, questi sono facilmente identificabili dall’ente locale in quanto ricadenti nella propria disponibilità ed afferenti ad un procedimento amministrativo di propria competenza. Pertanto, il Collegio ritiene assolto l’onere della parte interessata, incombendo in capo all’amministrazione il dovere (in ragione del principio di leale collaborazione tra l’amministrazione e il privato ora scolpito nell’art. 1, comma 2-bis, l.241/1990, evidente precipitato del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost.) di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti richiesti o il motivo della mancata ostensione.
Il Collegio, quindi, ritiene tutelabile l’interesse del ricorrente a conoscere la documentazione richiesta al fine di valutare se sussistono gli estremi per esercitare il proprio diritto di difesa eventualmente sia nelle sedi amministrative che giudiziarie.
Nella fattispecie per cui è causa, quindi, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente alla ostensione della documentazione richiesta e condanna del Comune di Cinisi a consentirne l’accesso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione a cura degli interessati se anteriore, della presente sentenza.
In caso di mancata esibizione, su istanza di parte debitamente notificata a controparte, si provvederà alla nomina di un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’amministrazione con oneri a carico di quest’ultima.
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto ordina al Comune di Cinisi di consentire al ricorrente l’accesso agli atti richiesti, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, o notificazione della presente sentenza.
Condanna il Comune di Cinisi a rimborsare in favore della parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.000,00 (euro mille/00) per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO