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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/02/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.L 775/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 775/2024 rgl avverso la sentenza n. 11 del 2024 emessa dal
Tribunale di Varese (Manzo) deciso il 15 ottobre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Paolo Pasquale Di Paola (c.f. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Varese, Via Bagaini n. 14, presso lo studio del difensore – Appellante, contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dagli avvocati Grazia Guerra (c.f. ) e Roberto Maio (c.f. C.F._2
i quali, eleggendo domicilio in Milano, via Savarè 1, dichiarano C.F._3
di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica:
t– Appellato, Email_1
e
(P.Iva, c.f. e iscrizione Controparte_2
al Registro delle Imprese ) subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e P.IVA_3
passivi facenti capo alla società Equitalia servizi di riscossione S.p.a. rappresentata e pagina 1 di 10 difesa dall'avvocato Maria Elisabetta Porcu (c.f. ) elettivamente C.F._4
domiciliata in Cagliari, Via San Benedetto n. 13 presso lo studio del difensore che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni via fax al n. 070.499377 o alla casella internet così indicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Email_2
2 del D.P.R. 11.02.05 n. 68 – Appellata.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato Parte_1
26 febbraio 2024:” Ricorre in appello ai sensi degli artt. 433 e seguenti c.p.c. avanti
Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, affinchè la stessa, fissata con Decreto l'udienza di comparizione delle parti in causa ed il termine perentorio per la notifica del presente ricorso e del predetto Decreto alla suggeneralizzata parte appellata, voglia, in riforma della qui impugnata Sentenza n. 11/2024 del Tribunale di
Varese emessa dal Giudice del Lavoro in data 18 gennaio 2024, depositata in cancelleria in data 18 gennaio 2024 a definizione del giudizio di primo grado suddetto
RG.N. 577/2019, qui allegata in duplicato informatico, respinta ogni contraria istanza od eccezione delle suggeneralizzate parti appellate, accogliere il presente appello, le cui conclusioni sono le seguenti, in via principale: accertare e dichiarare che alcuna
“risposta” ex art. 1 Legge n. 228 del 2012 è pervenuta all'appellante da parte dell' di Varese, a seguito dell'istanza ex art. 1, comma 537, della Legge n. CP_1
228/2012 dell'appellante (qui allegata con il n. 2) nel termine “perentorio” di 220 giorni ex art. 1, commi 539 e 540, della Legge n. 228/2012, decorrente dal giorno dell'inoltro, 18 luglio 2018, di detta istanza ad per Controparte_3
l'effetto, dichiarare “annullati di diritto” ex art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 2012 i crediti previdenziali di di cui agli atti presupposti ivi indicati e qui opposti, ossia: CP_1
Avviso di addebito n. 41720140002683127000; Avviso di addebito n. CP_1 CP_1
41720150002366203000; Avviso di addebito n. 41720160001560823000; per CP_1
l'effetto ancora dichiarare “illegittima” l'opposta Intimazione di pagamento n. pagina 2 di 10 11720199003757486/000 in relazione ai 3 suddetti avvisi di addebito, con precisazione che l'ulteriore avviso di addebito indicato in detta Intimazione non è stato opposto CP_1
con il presente ricorso ed è stato pagato in data 11 ottobre 2019 dall'appellante, come si evince da “ricevuta di pagamento” allegata agli atti del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e di onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria difensiva datata 20 Settembre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare
l'impugnata sentenza n. 11 del 2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari”;
Per la parte appellata come da Comparsa di Controparte_2
Costituzione e Risposta datata 03 Ottobre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare
l'impugnata sentenza n. 11 del 2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Varese con la sentenza n. 11 del 2024 ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
11720199003757486 nonché agli Avvisi di addebito presupposti recanti i numeri 417
20140002683127000; 41720150002366203000 e 41720160001560823000 aventi ad oggetto contributi dovuti alla gestione aziende per DM insoluti in relazione agli anni
2012 e 2013. pagina 3 di 10 Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 3.500,00 oltre Cassa previdenza avvocati, rimborso forfettario al
15% ed IVA, con distrazione, pro quota, in favore del procuratore di
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_2
In motivazione - preliminarmente ricostruendo, in fatto, l'iter formativo della pretesa contributiva unitamente all'iter procedurale avviato con l'istanza di sospensione avverso una intimazione di pagamento antecedente all'intimazione opposta e richiamato il quadro normativo di cui all'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228 del 2012 – il Tribunale di Varese ha disatteso la doglianza della società opponente che ha dedotto la illegittimità dell'intimazione opposta dovendosi ritenere annullato di diritto il credito oggetto della stessa in considerazione della mancata risposta, da parte dell'ente creditore, alla istanza di sospensione legale della riscossione presentata in data 18 luglio
2018 ai sensi dell'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228/2012.
In particolare il primo giudice - richiamato il principio della ragione più liquida e evidenziato che la società opponente non solo non ha contestato l'an della pretesa contributiva ma ha, anche, allegato solo con le note autorizzate depositate in data 27 aprile 2021, di aver eccepito non la prescrizione, bensì la decadenza – conformandosi ad un precedente del Tribunale di Milano ha ritenuto tardiva e apodittica l'affermazione dell'opponente di intervenuta “prescrizione e decadenza” del credito portato dagli atti opposti.
Avverso detta decisione ha interposto appello . Parte_1
Con una prima doglianza – articolata sub:” Infondatezza della sentenza appellata. Punto
A - Premessa della sentenza appellata” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la precisazione contenuta nelle note autorizzate del 27 aprile 2021 all'uopo deducendo che nei “moduli prestampati” per la presentazione dell'istanza vi è un'unica casella ove vengono indicate “prescrizione e decadenza” evidenziando sia che, non essendo ancora maturata la prescrizione alla data dell'istanza, pagina 4 di 10 non poteva che intendersi riferita alla decadenza e sia che, la precisazione contenuta nelle note autorizzate del 27 aprile 2021 va intesa come “emendatio libelli” e non come
“mutatio libelli” dunque perfettamente ammissibile.
Con una seconda doglianza – articolata sub:” Punto B. Sentenza richiamata, nella decisione qui appellata, del Tribunale di Milano” – l'appellante ha censurato la ricostruzione del quadro normativo operata dal primo giudice deducendo che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 2019, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che il comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 ha previsto l'annullamento “di diritto” del debito in presenza dei “motivi elencati al comma
538” tra cui vi è - al punto a) del comma 538 – proprio il motivo barrato nell'istanza del
18 luglio 2018 ovvero la “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_1
- che ha reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione chiedendo,
[...]
comunque, il rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso - sia
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca connessione, sono infondati e l'appello va respinto.
Preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione in materia secondo cui la procedura di sospensione disciplinata dall'articolo 1 commi da
537 a 540 della legge n. 228 del 2012, invocata dall'appellante, non vale a rimettere in discussione - mediante motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive -
pagina 5 di 10 crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, (cfr. Corte di
Cassazione n. 4161 del 2022 e Ordinanza n. 16249 del 2023).
In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato che la procedura di sospensione richiamata è finalizzata:” da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti
l'aggravio dell' introduzione di procedimenti giudiziari e, dall'altro canto, a favorire
l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore, precisando che la natura meramente confermativa del suo atto conclusivo ne rende inammissibile l' impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e manifestate opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con il disposto dell'articolo 24 Cost.(Cass. n.4161 del
2022)” (così in Ordinanza n. 16249 del 9 marzo 2023 – 8 giugno 2023).
Nella fattispecie in esame è pacifico (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante unitamente a docc da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellata e CP_1
docc. da 3 a 7 fascicolo di primo grado di parte appellata ) che Controparte_2
parte appellante ha ricevuto in data 13 giugno 2018, da , Controparte_3
sede di Varese, una prima intimazione di pagamento n. 11720189002770087/000 avente ad oggetto, oltre a crediti tributari, anche i medesimi crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di pagamento n. 1172019 CP_1
9003757486 oggetto del presente giudizio di opposizione e che - avverso la prima intimazione di pagamento – l'appellante ha inviato, via posta elettronica, in data 18 luglio 2018 ad l'istanza, contenuta in un modulo, ex art. 1, Controparte_3
commi da 537 a 544 della legge n. 228/2012 barrando la casella che indica la seguente pagina 6 di 10 motivazione” prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”
Altrettanto pacifico è che, successivamente, con atto datato 22 marzo 2019, l'appellante ha chiesto all' sede di Varese, lo sgravio totale della pretesa creditoria portata CP_1
dagli Avvisi di Addebito all'uopo richiamando nuovamente l'articolo 1 commi da 537 a
544 della richiamata legge n.228 del 2012.
In relazione alle predette istanze deve essere evidenziato che – sollecitato dall'
[...]
– l quale ente creditore, con atto datato 3 agosto 2018, Controparte_2 CP_1
ha comunicato al Concessionario che” non sono state riscontrate dall'esame degli atti e delle informazioni presenti negli archivi cartacei e telematici dell'Istituto motivazioni atte a confermare la sospensione della riscossione coattiva posta dall'Agente della
Riscossione. Si invita, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto notificato.
L'agente della riscossione riprenderà l'attività di recupero coattivo di quanto iscritto a ruolo. La presente comunicazione è stata notificata all ”. Controparte_4
E' vero, peraltro, che l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta comunicazione CP_1
anche al contribuente – come peraltro raccomandato dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione con la nota di trasmissione datata 27 luglio 2018 – tuttavia detta omissione non è idonea a rendere illegittima l'intimazione opposta ovvero a produrre l'annullamento di diritto dei crediti previdenziali, atteso che nessuna prescrizione dei crediti previdenziali risultava, e risulta, maturata.
Come sopra richiamato la Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che: “ ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive;
8. la disciplina legislativa della quale la parte ricorrente predica pagina 7 di 10 il malgoverno è scandita dai seguenti passaggi: - dichiarazione del debitore inviata al concessionario della riscossione ove si enumerano i motivi di inesistenza del credito per il quale si dovrebbe procedere a esecuzione coattiva;
invio della predetta dichiarazione da parte del concessionario all'ente impositore, al fine di avere conferma o meno delle ragioni esposte dal debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi;
- l'ente creditore comunica al debitore e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo e, dunque, la persistente esistenza del proprio credito;
- il concessionario, in caso di persistenza esistenza del credito, darà inizio alla procedura esecutiva per il recupero del credito;
- il debitore destinatario dell'esecuzione potrà esperire le ordinarie azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi…….11. la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi;
12. le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non subiscono, peraltro, alcuna compressione giacchè ben possono essere, dal debitore, palesate e manifestate, nel pieno esercizio del diritto di difesa, azionando gli ordinari mezzi giudiziali, opponendosi alla cartella esattoriale, all'esecuzione o agli atti esecutivi, non ravvisandosi, conseguentemente, il sospettato contrasto con l'art. 24 Cost ”(cfr. Corte di Cassazione n. 4161 del 2022).
Va, peraltro, evidenziato che la semplice lettura delle norme consente di ritenere che il legislatore, con l'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228 del 2012, ha inteso intervenire sulla procedura esecutiva mediante “ruolo” ma non ha inteso incidere sul diritto dell'Ente impositore a pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
A tale proposito la Corte rileva che, nella fattispecie in esame è, innanzitutto, pacifico - come peraltro accertato dal primo giudice con statuizione non impugnata e, quindi, pagina 8 di 10 coperta da giudicato - che l'an debeatur non è contestato dall'appellante, come pure non
è contestato, anzi riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pagina 13 dell'atto di appello ove si legge:”…come detto, del tutto improponibile un'eccezione di prescrizione non essendo maturata in data 18 luglio 2018, ossia al momento della presentazione dell'istanza di cui all'all. 3 del ricorso….”) che nessuna prescrizione può dirsi maturata in relazione al credito previdenziale rivendicato.
Per quanto concerne il profilo della decadenza dibattuto in atti la Corte osserva che – a prescindere dalla tardività ovvero dalla genericità della doglianza comunque intesa - in ogni caso l'eventuale illegittimità della intimazione non impedisce al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva ingiunta.
Invero, una volta radicata l'opposizione, le eventuali irregolarità formali vengono in qualche modo assorbite dall'accertamento del merito della pretesa contributiva, anche perché il processo avente ad oggetto l'obbligazione contributiva non è un giudizio di impugnazione di atti, bensì un giudizio di accertamento di diritti in quanto, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della complessità della questione, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione, pro quota, in favore del difensore di Controparte_2
che nel proprio atto ha chiesto la distrazione ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 pagina 9 di 10 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.11 del Parte_1
2024 emessa dal Tribunale di Varese.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna parte appellata costituita le spese del grado liquidate in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Con distrazione in favore del difensore di Controparte_2
dichiaratosi antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 15 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 775/2024 rgl avverso la sentenza n. 11 del 2024 emessa dal
Tribunale di Varese (Manzo) deciso il 15 ottobre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1 P.IVA_1
Paolo Pasquale Di Paola (c.f. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Varese, Via Bagaini n. 14, presso lo studio del difensore – Appellante, contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dagli avvocati Grazia Guerra (c.f. ) e Roberto Maio (c.f. C.F._2
i quali, eleggendo domicilio in Milano, via Savarè 1, dichiarano C.F._3
di voler ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica:
t– Appellato, Email_1
e
(P.Iva, c.f. e iscrizione Controparte_2
al Registro delle Imprese ) subentrato in tutti i rapporti giuridici attivi e P.IVA_3
passivi facenti capo alla società Equitalia servizi di riscossione S.p.a. rappresentata e pagina 1 di 10 difesa dall'avvocato Maria Elisabetta Porcu (c.f. ) elettivamente C.F._4
domiciliata in Cagliari, Via San Benedetto n. 13 presso lo studio del difensore che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni via fax al n. 070.499377 o alla casella internet così indicate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Email_2
2 del D.P.R. 11.02.05 n. 68 – Appellata.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello datato Parte_1
26 febbraio 2024:” Ricorre in appello ai sensi degli artt. 433 e seguenti c.p.c. avanti
Codesta Ill.ma Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, affinchè la stessa, fissata con Decreto l'udienza di comparizione delle parti in causa ed il termine perentorio per la notifica del presente ricorso e del predetto Decreto alla suggeneralizzata parte appellata, voglia, in riforma della qui impugnata Sentenza n. 11/2024 del Tribunale di
Varese emessa dal Giudice del Lavoro in data 18 gennaio 2024, depositata in cancelleria in data 18 gennaio 2024 a definizione del giudizio di primo grado suddetto
RG.N. 577/2019, qui allegata in duplicato informatico, respinta ogni contraria istanza od eccezione delle suggeneralizzate parti appellate, accogliere il presente appello, le cui conclusioni sono le seguenti, in via principale: accertare e dichiarare che alcuna
“risposta” ex art. 1 Legge n. 228 del 2012 è pervenuta all'appellante da parte dell' di Varese, a seguito dell'istanza ex art. 1, comma 537, della Legge n. CP_1
228/2012 dell'appellante (qui allegata con il n. 2) nel termine “perentorio” di 220 giorni ex art. 1, commi 539 e 540, della Legge n. 228/2012, decorrente dal giorno dell'inoltro, 18 luglio 2018, di detta istanza ad per Controparte_3
l'effetto, dichiarare “annullati di diritto” ex art. 1, comma 540, Legge n. 228 del 2012 i crediti previdenziali di di cui agli atti presupposti ivi indicati e qui opposti, ossia: CP_1
Avviso di addebito n. 41720140002683127000; Avviso di addebito n. CP_1 CP_1
41720150002366203000; Avviso di addebito n. 41720160001560823000; per CP_1
l'effetto ancora dichiarare “illegittima” l'opposta Intimazione di pagamento n. pagina 2 di 10 11720199003757486/000 in relazione ai 3 suddetti avvisi di addebito, con precisazione che l'ulteriore avviso di addebito indicato in detta Intimazione non è stato opposto CP_1
con il presente ricorso ed è stato pagato in data 11 ottobre 2019 dall'appellante, come si evince da “ricevuta di pagamento” allegata agli atti del giudizio di primo grado. Con vittoria di spese e di onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria difensiva datata 20 Settembre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare
l'impugnata sentenza n. 11 del 2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari”;
Per la parte appellata come da Comparsa di Controparte_2
Costituzione e Risposta datata 03 Ottobre 2024:” Voglia codesta Ecc.ma Corte
d'Appello di Milano, respinte tutte le avverse domande, istanze ed eccezioni confermare
l'impugnata sentenza n. 11 del 2024 del Tribunale di Varese, con condanna di parte appellante al pagamento delle somme di cui ai titoli esecutivi oggetto dell'intimazione di pagamento. Con condanna del ricorrente/appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Varese con la sentenza n. 11 del 2024 ha respinto il ricorso proposto da in opposizione all'intimazione di pagamento n. Parte_1
11720199003757486 nonché agli Avvisi di addebito presupposti recanti i numeri 417
20140002683127000; 41720150002366203000 e 41720160001560823000 aventi ad oggetto contributi dovuti alla gestione aziende per DM insoluti in relazione agli anni
2012 e 2013. pagina 3 di 10 Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in favore di ciascuna parte resistente in € 3.500,00 oltre Cassa previdenza avvocati, rimborso forfettario al
15% ed IVA, con distrazione, pro quota, in favore del procuratore di
[...]
dichiaratosi antistatario. Controparte_2
In motivazione - preliminarmente ricostruendo, in fatto, l'iter formativo della pretesa contributiva unitamente all'iter procedurale avviato con l'istanza di sospensione avverso una intimazione di pagamento antecedente all'intimazione opposta e richiamato il quadro normativo di cui all'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228 del 2012 – il Tribunale di Varese ha disatteso la doglianza della società opponente che ha dedotto la illegittimità dell'intimazione opposta dovendosi ritenere annullato di diritto il credito oggetto della stessa in considerazione della mancata risposta, da parte dell'ente creditore, alla istanza di sospensione legale della riscossione presentata in data 18 luglio
2018 ai sensi dell'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228/2012.
In particolare il primo giudice - richiamato il principio della ragione più liquida e evidenziato che la società opponente non solo non ha contestato l'an della pretesa contributiva ma ha, anche, allegato solo con le note autorizzate depositate in data 27 aprile 2021, di aver eccepito non la prescrizione, bensì la decadenza – conformandosi ad un precedente del Tribunale di Milano ha ritenuto tardiva e apodittica l'affermazione dell'opponente di intervenuta “prescrizione e decadenza” del credito portato dagli atti opposti.
Avverso detta decisione ha interposto appello . Parte_1
Con una prima doglianza – articolata sub:” Infondatezza della sentenza appellata. Punto
A - Premessa della sentenza appellata” – l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto tardiva la precisazione contenuta nelle note autorizzate del 27 aprile 2021 all'uopo deducendo che nei “moduli prestampati” per la presentazione dell'istanza vi è un'unica casella ove vengono indicate “prescrizione e decadenza” evidenziando sia che, non essendo ancora maturata la prescrizione alla data dell'istanza, pagina 4 di 10 non poteva che intendersi riferita alla decadenza e sia che, la precisazione contenuta nelle note autorizzate del 27 aprile 2021 va intesa come “emendatio libelli” e non come
“mutatio libelli” dunque perfettamente ammissibile.
Con una seconda doglianza – articolata sub:” Punto B. Sentenza richiamata, nella decisione qui appellata, del Tribunale di Milano” – l'appellante ha censurato la ricostruzione del quadro normativo operata dal primo giudice deducendo che la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28354 del 2019, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, ha affermato che il comma 540 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 ha previsto l'annullamento “di diritto” del debito in presenza dei “motivi elencati al comma
538” tra cui vi è - al punto a) del comma 538 – proprio il motivo barrato nell'istanza del
18 luglio 2018 ovvero la “prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”.
All'interposto appello hanno resistito sia l' Controparte_1
- che ha reiterato l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione chiedendo,
[...]
comunque, il rigetto dell'appello per infondatezza dello stesso - sia
[...]
che ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_2
All'udienza del 15 ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce.
MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente attesa la loro reciproca connessione, sono infondati e l'appello va respinto.
Preliminarmente deve essere richiamato l'insegnamento della Corte di Cassazione in materia secondo cui la procedura di sospensione disciplinata dall'articolo 1 commi da
537 a 540 della legge n. 228 del 2012, invocata dall'appellante, non vale a rimettere in discussione - mediante motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive -
pagina 5 di 10 crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, (cfr. Corte di
Cassazione n. 4161 del 2022 e Ordinanza n. 16249 del 2023).
In particolare la Corte di Cassazione ha evidenziato che la procedura di sospensione richiamata è finalizzata:” da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti
l'aggravio dell' introduzione di procedimenti giudiziari e, dall'altro canto, a favorire
l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore, precisando che la natura meramente confermativa del suo atto conclusivo ne rende inammissibile l' impugnazione, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi e ben potendo le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non accolte essere dal debitore palesate e manifestate opponendosi successivamente all'esecuzione o agli atti esecutivi, coerentemente con il disposto dell'articolo 24 Cost.(Cass. n.4161 del
2022)” (così in Ordinanza n. 16249 del 9 marzo 2023 – 8 giugno 2023).
Nella fattispecie in esame è pacifico (cfr. docc. da 2 a 5 fascicolo di primo grado di parte appellante unitamente a docc da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellata e CP_1
docc. da 3 a 7 fascicolo di primo grado di parte appellata ) che Controparte_2
parte appellante ha ricevuto in data 13 giugno 2018, da , Controparte_3
sede di Varese, una prima intimazione di pagamento n. 11720189002770087/000 avente ad oggetto, oltre a crediti tributari, anche i medesimi crediti previdenziali portati dagli avvisi di addebito richiamati dall'intimazione di pagamento n. 1172019 CP_1
9003757486 oggetto del presente giudizio di opposizione e che - avverso la prima intimazione di pagamento – l'appellante ha inviato, via posta elettronica, in data 18 luglio 2018 ad l'istanza, contenuta in un modulo, ex art. 1, Controparte_3
commi da 537 a 544 della legge n. 228/2012 barrando la casella che indica la seguente pagina 6 di 10 motivazione” prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”
Altrettanto pacifico è che, successivamente, con atto datato 22 marzo 2019, l'appellante ha chiesto all' sede di Varese, lo sgravio totale della pretesa creditoria portata CP_1
dagli Avvisi di Addebito all'uopo richiamando nuovamente l'articolo 1 commi da 537 a
544 della richiamata legge n.228 del 2012.
In relazione alle predette istanze deve essere evidenziato che – sollecitato dall'
[...]
– l quale ente creditore, con atto datato 3 agosto 2018, Controparte_2 CP_1
ha comunicato al Concessionario che” non sono state riscontrate dall'esame degli atti e delle informazioni presenti negli archivi cartacei e telematici dell'Istituto motivazioni atte a confermare la sospensione della riscossione coattiva posta dall'Agente della
Riscossione. Si invita, pertanto, a provvedere al pagamento di quanto notificato.
L'agente della riscossione riprenderà l'attività di recupero coattivo di quanto iscritto a ruolo. La presente comunicazione è stata notificata all ”. Controparte_4
E' vero, peraltro, che l' non ha fornito alcuna prova dell'avvenuta comunicazione CP_1
anche al contribuente – come peraltro raccomandato dall'Agenzia delle Entrate e
Riscossione con la nota di trasmissione datata 27 luglio 2018 – tuttavia detta omissione non è idonea a rendere illegittima l'intimazione opposta ovvero a produrre l'annullamento di diritto dei crediti previdenziali, atteso che nessuna prescrizione dei crediti previdenziali risultava, e risulta, maturata.
Come sopra richiamato la Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che: “ ragioni sistematiche conducono a disattendere la prospettazione della società non potendo dirsi che la procedura di sospensione introdotta dalla legge di bilancio per l'anno 2103 possa valere a rimettere in discussione crediti divenuti definitivi, per via giudiziale o per mancata opposizione, svolgendo qui motivi di censura che il contribuente avrebbe dovuto prospettare nelle sedi proprie del giudizio di accertamento negativo o delle opposizioni esecutive;
8. la disciplina legislativa della quale la parte ricorrente predica pagina 7 di 10 il malgoverno è scandita dai seguenti passaggi: - dichiarazione del debitore inviata al concessionario della riscossione ove si enumerano i motivi di inesistenza del credito per il quale si dovrebbe procedere a esecuzione coattiva;
invio della predetta dichiarazione da parte del concessionario all'ente impositore, al fine di avere conferma o meno delle ragioni esposte dal debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi;
- l'ente creditore comunica al debitore e al concessionario il provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma la legittimità del debito iscritto a ruolo e, dunque, la persistente esistenza del proprio credito;
- il concessionario, in caso di persistenza esistenza del credito, darà inizio alla procedura esecutiva per il recupero del credito;
- il debitore destinatario dell'esecuzione potrà esperire le ordinarie azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi…….11. la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi;
12. le ragioni oppositive alle ragioni di credito dell'ente previdenziale non subiscono, peraltro, alcuna compressione giacchè ben possono essere, dal debitore, palesate e manifestate, nel pieno esercizio del diritto di difesa, azionando gli ordinari mezzi giudiziali, opponendosi alla cartella esattoriale, all'esecuzione o agli atti esecutivi, non ravvisandosi, conseguentemente, il sospettato contrasto con l'art. 24 Cost ”(cfr. Corte di Cassazione n. 4161 del 2022).
Va, peraltro, evidenziato che la semplice lettura delle norme consente di ritenere che il legislatore, con l'articolo 1 commi da 537 a 540 della legge n. 228 del 2012, ha inteso intervenire sulla procedura esecutiva mediante “ruolo” ma non ha inteso incidere sul diritto dell'Ente impositore a pretendere il pagamento dei contributi richiesti.
A tale proposito la Corte rileva che, nella fattispecie in esame è, innanzitutto, pacifico - come peraltro accertato dal primo giudice con statuizione non impugnata e, quindi, pagina 8 di 10 coperta da giudicato - che l'an debeatur non è contestato dall'appellante, come pure non
è contestato, anzi riconosciuto dallo stesso appellante (cfr. pagina 13 dell'atto di appello ove si legge:”…come detto, del tutto improponibile un'eccezione di prescrizione non essendo maturata in data 18 luglio 2018, ossia al momento della presentazione dell'istanza di cui all'all. 3 del ricorso….”) che nessuna prescrizione può dirsi maturata in relazione al credito previdenziale rivendicato.
Per quanto concerne il profilo della decadenza dibattuto in atti la Corte osserva che – a prescindere dalla tardività ovvero dalla genericità della doglianza comunque intesa - in ogni caso l'eventuale illegittimità della intimazione non impedisce al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva ingiunta.
Invero, una volta radicata l'opposizione, le eventuali irregolarità formali vengono in qualche modo assorbite dall'accertamento del merito della pretesa contributiva, anche perché il processo avente ad oggetto l'obbligazione contributiva non è un giudizio di impugnazione di atti, bensì un giudizio di accertamento di diritti in quanto, in tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo.
Assorbita ogni altra questione l'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e della complessità della questione, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di ciascuna parte appellata.
Con distrazione, pro quota, in favore del difensore di Controparte_2
che nel proprio atto ha chiesto la distrazione ai sensi dell'articolo 93 c.p.c.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 pagina 9 di 10 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n.11 del Parte_1
2024 emessa dal Tribunale di Varese.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna parte appellata costituita le spese del grado liquidate in euro 3.900,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Con distrazione in favore del difensore di Controparte_2
dichiaratosi antistatario.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 15 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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