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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 06/06/2025, n. 708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 708 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1797 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Yuri Picciotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.05.25 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.06.20, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio a Roma secondo il rito concordatario il
17.09.1995 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune CP_1 all'anno 1995, atto n. 02665, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione nascevano a Roma le figlie in data Persona_1
17.10.1996 e in data 24.07.2001; Persona_2
- che dal mese di dicembre del 1996, i coniugi hanno sempre vissuto in un villino sito in Ladispoli (RM), Via Glasgow n. 49;
- che tale immobile risulta gravato da mutuo le cui rate vengono pagate dai genitori del CP_1
- che il marito si occupa di costruzioni e ristrutturazioni edili;
- che nel maggio del 2017 la ricorrente ha deciso di avviare un esercizio commerciale destinato alla vendita di abbigliamento;
- che nel mese di agosto 2019 tale attività è stata chiusa a fronte dell'impossibilità di percepire guadagni e di essere attualmente disoccupata;
- che il marito ha iniziato una relazione extraconiugale con la sig.ra
[...]
Parte_2
- che da quando il ha abbandonato la casa coniugale per andare a CP_1 convivere con la non ha più contribuito al mantenimento delle figlie. Parte_2
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, assegnazione della casa coniugale in suo favore, obbligo del i corrispondere un assegno CP_1 per il suo mantenimento di euro 300,00 mensili e di euro 800,00 (400,00 euro per
2 ciascuna) per il mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, nonché l'obbligo in capo al marito di corrispondere il 70 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Presidente f.f., letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti, onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 6.11.20 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, contestato la richiesta di addebito e le ulteriori pretese di controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale che le parti provvedano in via autonoma al proprio mantenimento, disporsi il mantenimento diretto delle figlie rispettivamente per il tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre alla divisione delle spese straordinarie al 50%.
All'udienza presidenziale del 17.11.20 sono comparse le parti personalmente insieme ai loro difensori ed il presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di riconciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando la causa all'udienza del 24 marzo 2021.
All'udienza cartolare del 24.03.2021 le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. ed il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del
28.10.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del procedimento le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. e all'udienza del 3.11.2021 il Giudice ha ammesso le prove orali richieste nei limiti di cui in parte motiva, rinviando la causa all'udienza del
18.02.2022 per interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 18.02.2022 i difensori hanno dedotto la possibilità di trovare un accordo tra le parti e il Giudice, espletato l'interrogatorio formale di parte resistente, ha rinviato per escussione di un teste per parte all'udienza del
21.09.2022.
All'udienza del 26.04.23 il difensore di parte resistente rappresentava che erano state intraprese trattative per un componimento bonario della lite e il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all' udienza del 22.09.2023, onerando le parti al deposito di conclusioni congiunte. I difensori hanno depositato reiterate istanze di
3 rinvio al fine del perfezionamento delle trattative.
All'udienza cartolare del 23.05.25 il Giudice, lette le conclusioni congiunte depositate telematicamente dalle parti, ha rimesso la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei procuratori delle parti.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e per le figlie. I difensori hanno precisato che le parti con riferimento ai trasferimenti immobiliari intendono disporre vincoli obbligatori e che le parti si recheranno dal notaio per formalizzare le suddette disposizioni.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1797/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28.06.1969 e nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Roma il 17.09.1995, registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune all'anno 1995, atto n. 01155, parte II, serie A02;
B) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
C) i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
D) la casa coniugale sita in Ladispoli, Via Glasgow n. 49 rimane assegnata alla sig.ra che la abiterà assieme alle figlie fino alla sua vendita;
Parte_1
E) il sig. si impegna e si obbliga a provvedere al pagamento delle CP_1 rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale;
F) il sig. i impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma
[...] complessiva di € 300,00, di cui € 150,00 per ciascuna figlia, entro e non oltre il
4 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
G) le spese straordinarie necessarie per le figlie e saranno a carico Per_1 Per_2 di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Per la natura e tipologia di spese straordinarie le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia;
H) a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti convengono quanto appresso con espressa dichiarazione che i seguenti accordi e le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo ed in particolare quelle a favore delle figlie sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si danno reciprocamente atto che la casa familiare sita in Ladispoli, Via Glasgow n. 49, intestata in via esclusiva al sig. verrà posta in vendita al prezzo di € 700.000,00 (euro CP_1 settecentomila/00) o ad un importo minore seppur non inferiore a €
500.000,00 (cinquecentomila/00); con parte del ricavato della vendita, al netto della estinzione del mutuo immobiliare sullo stesso gravante, il sig. si CP_1 impegna ed obbliga ad acquistare un appartamento che verrà intestato alle figlie e I coniugi con la presente condizione intendono conferire Per_1 Per_2 un vincolo di natura obbligatoria al trasferimento dell'immobile con conseguente impegno a stipulare atto notarile;
I) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica civile così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1797 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Yuri Picciotti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Greco, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.05.25 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente, ed il
Giudice ha riservato la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusive per rinuncia dei difensori.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 22.06.20, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Parte_1 ha dedotto:
- di avere contratto matrimonio a Roma secondo il rito concordatario il
17.09.1995 con registrato agli atti dello Stato civile del Comune CP_1 all'anno 1995, atto n. 02665, parte II, serie A02;
- che dalla loro unione nascevano a Roma le figlie in data Persona_1
17.10.1996 e in data 24.07.2001; Persona_2
- che dal mese di dicembre del 1996, i coniugi hanno sempre vissuto in un villino sito in Ladispoli (RM), Via Glasgow n. 49;
- che tale immobile risulta gravato da mutuo le cui rate vengono pagate dai genitori del CP_1
- che il marito si occupa di costruzioni e ristrutturazioni edili;
- che nel maggio del 2017 la ricorrente ha deciso di avviare un esercizio commerciale destinato alla vendita di abbigliamento;
- che nel mese di agosto 2019 tale attività è stata chiusa a fronte dell'impossibilità di percepire guadagni e di essere attualmente disoccupata;
- che il marito ha iniziato una relazione extraconiugale con la sig.ra
[...]
Parte_2
- che da quando il ha abbandonato la casa coniugale per andare a CP_1 convivere con la non ha più contribuito al mantenimento delle figlie. Parte_2
Tanto dedotto, la ricorrente ha chiesto al Tribunale pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, assegnazione della casa coniugale in suo favore, obbligo del i corrispondere un assegno CP_1 per il suo mantenimento di euro 300,00 mensili e di euro 800,00 (400,00 euro per
2 ciascuna) per il mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti, somme da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, nonché l'obbligo in capo al marito di corrispondere il 70 % delle spese straordinarie necessarie per la prole.
Il Presidente f.f., letto il ricorso ed esaminata la documentazione complessivamente acquisita, ha fissato udienza per la comparizione delle parti, onerando la ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 6.11.20 si è costituito il resistente che ha aderito alla domanda di separazione, contestato la richiesta di addebito e le ulteriori pretese di controparte, ed ha concluso chiedendo al Tribunale che le parti provvedano in via autonoma al proprio mantenimento, disporsi il mantenimento diretto delle figlie rispettivamente per il tempo di permanenza presso ciascun genitore, oltre alla divisione delle spese straordinarie al 50%.
All'udienza presidenziale del 17.11.20 sono comparse le parti personalmente insieme ai loro difensori ed il presidente f.f., esperito senza esito positivo il tentativo di riconciliazione, ha adottato i provvedimenti provvisori ed urgenti, rinviando la causa all'udienza del 24 marzo 2021.
All'udienza cartolare del 24.03.2021 le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art 183 c.p.c. ed il Giudice, preso atto, ha rinviato all'udienza del
28.10.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori, concedendo alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Nelle more del procedimento le parti hanno provveduto al deposito delle memorie ex art 183 c.p.c. e all'udienza del 3.11.2021 il Giudice ha ammesso le prove orali richieste nei limiti di cui in parte motiva, rinviando la causa all'udienza del
18.02.2022 per interrogatorio formale del resistente.
All'udienza del 18.02.2022 i difensori hanno dedotto la possibilità di trovare un accordo tra le parti e il Giudice, espletato l'interrogatorio formale di parte resistente, ha rinviato per escussione di un teste per parte all'udienza del
21.09.2022.
All'udienza del 26.04.23 il difensore di parte resistente rappresentava che erano state intraprese trattative per un componimento bonario della lite e il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all' udienza del 22.09.2023, onerando le parti al deposito di conclusioni congiunte. I difensori hanno depositato reiterate istanze di
3 rinvio al fine del perfezionamento delle trattative.
All'udienza cartolare del 23.05.25 il Giudice, lette le conclusioni congiunte depositate telematicamente dalle parti, ha rimesso la decisione al Collegio, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia dei procuratori delle parti.
Il Tribunale ritiene possano essere recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti e per le figlie. I difensori hanno precisato che le parti con riferimento ai trasferimenti immobiliari intendono disporre vincoli obbligatori e che le parti si recheranno dal notaio per formalizzare le suddette disposizioni.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1797/2020 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
28.06.1969 e nato a [...] il [...], aventi contratto CP_1 matrimonio in Roma il 17.09.1995, registrato agli atti dello Stato Civile del
Comune all'anno 1995, atto n. 01155, parte II, serie A02;
B) i coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
C) i coniugi si dichiarano autosufficienti e, pertanto, in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento;
D) la casa coniugale sita in Ladispoli, Via Glasgow n. 49 rimane assegnata alla sig.ra che la abiterà assieme alle figlie fino alla sua vendita;
Parte_1
E) il sig. si impegna e si obbliga a provvedere al pagamento delle CP_1 rate di mutuo gravanti sulla casa coniugale;
F) il sig. i impegna e si obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1 Pt_1
a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma
[...] complessiva di € 300,00, di cui € 150,00 per ciascuna figlia, entro e non oltre il
4 giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT come per legge;
G) le spese straordinarie necessarie per le figlie e saranno a carico Per_1 Per_2 di entrambi i genitori nella misura del 50 per cento ciascuno. Per la natura e tipologia di spese straordinarie le parti fanno espresso riferimento al protocollo d'intesa tra magistrati ed Avvocati in essere presso il Tribunale di Civitavecchia;
H) a definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti convengono quanto appresso con espressa dichiarazione che i seguenti accordi e le disposizioni patrimoniali contenute nel presente accordo ed in particolare quelle a favore delle figlie sono funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Le parti si danno reciprocamente atto che la casa familiare sita in Ladispoli, Via Glasgow n. 49, intestata in via esclusiva al sig. verrà posta in vendita al prezzo di € 700.000,00 (euro CP_1 settecentomila/00) o ad un importo minore seppur non inferiore a €
500.000,00 (cinquecentomila/00); con parte del ricavato della vendita, al netto della estinzione del mutuo immobiliare sullo stesso gravante, il sig. si CP_1 impegna ed obbliga ad acquistare un appartamento che verrà intestato alle figlie e I coniugi con la presente condizione intendono conferire Per_1 Per_2 un vincolo di natura obbligatoria al trasferimento dell'immobile con conseguente impegno a stipulare atto notarile;
I) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso, in Civitavecchia il 3 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
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