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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 11/07/2024, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 719/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Liviero, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000018394; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con CP_1 vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.3.2022, il sig. esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 2.2.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000018394 dall' per un importo di € 20.500,00, oltre spese, a titolo di sanzione pecuniaria CP_1 ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto
1 d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. 0800.13/02/2017.0032235 del CP_1
22.2.2017, riferito al periodo febbraio 2010 - ottobre 2010, omissione ascritta a Pt_2 di , di cui era legale rappresentante.
[...] Parte_1
Deduceva la cessazione dell'attività di ristorazione condotta dalla società, e ciò sin dal
31.12.2011, come da documentazione in atti, con esclusione della fondatezza della pretesa sanzionatoria, anche per assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Eccepiva la prescrizione quinquennale della sanzione ex art. 28 L. 689/1981 per le condotte antecedenti al 2012.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 20.500,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di udienza di discussione dell'11.10.2023.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. n. CP_1
0800.13/02/2017.0032235) era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
22.2.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di trasmissione da parte della Procura degli atti ai fini dell'irrogazione della sanzione (ex art. 28 L. 689/1981), anche in considerazione della sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziale contenute nel D.L. 18/2020. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1991 ed
2 art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 3.3.2022, ossia entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che, dal certificato del Comune di
Montefusco, Ufficio S.U.A.P., datato 10.5.2018, il sig. risulta essere Parte_1 amministratore di società esercente l'attività di ristorazione denominata Parte_2
“Ristorante Castello Borbonico”, fino alla data di cessazione dell'attività stessa, pacificamente individuata addì 31.12.2011, dunque durante il periodo interessato dalla condotta sanzionata (febbraio 2010 - ottobre 2010), sicché il ricorrente deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva che l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 della L.
686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
3 trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze-ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014,
n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00,
4 e ciò secondo quanto emerge dall'atto di accertamento succitato, che rileva l'omissione di pagamento nel periodo anzidetto per l'importo di € 1.518,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Di conseguenza, risulta necessario procedere all'esame di merito dei motivi di impugnazione sollevati in ricorso.
3. Essi si presentano infondati anzitutto nella parte in cui s'intende far valere la cessazione dell'attività commerciale gestita dalla predetta società dal 31.12.2011.
Infatti, come già anticipato, il periodo interessato dalle omissioni contributive è precedente (febbraio 2010 - ottobre 2010), sicché deve ritenersi che effettivamente le somme indicate dall' nell'atto di accertamento fossero dovute, peraltro CP_1 risultando dalle denunce periodiche Uniemens provenienti dalla società stessa, e che quest'ultima non le abbia pagate.
Di tale condotta omissiva risponde il suo rappresentante legale, pacificamente individuabile nella persona del ricorrente, al quale è rimproverabile l'intervenuta
5 omissione di pagamento.
Pertanto, è indubbio che, per i periodi successivi alla cessazione dell'attività d'impresa e, con essa, dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti da non possa Parte_2 venirsi a configurare alcun obbligo contributivo, non sussistendone il presupposto.
Tuttavia, tale obbligo si ravvisa nel periodo antecedente la chiusura dell'esercizio, proprio considerando che le omissioni si sono verificate prima di tale evento.
Quindi, le ragioni sul punto mosse a sostegno del ricorso non si rivelano fondate.
4. Resta da esaminare l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981.
In punto di decorrenza del termine di prescrizione, occorre considerare, oltre all'art. 2935 c.c., altresì la disposizione prevista dall'art. 41 L. 689/1981, nonché rammentare che il D. Lgs. 507/1999 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare la natura giuridica della reazione sanzionatoria, nel senso che le violazioni delle norme di legge interessate, anche se commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non sono punibili con sanzioni penali, bensì con sanzioni amministrative.
Ciò chiarito, si osserva che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità amministrativa va esercitato nel predetto termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui tale potere è concretamente esercitabile, ossia, nella specifica ipotesi della depenalizzazione, dal momento il cui l'Autorità stessa riceve gli atti trasmessi dall'Autorità inquirente o giudicante, come statuito dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. V, 27.7.2018, n. 19897: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24. Novembre 1981 n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)”).
La pronuncia richiamata individua, dunque, il dies a quo del termine di prescrizione nella data in cui gli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria pervengono all'Amministrazione.
Non a caso, l'art. 8 co. 1 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede quanto segue:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
6 procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Il successivo art. 9 D. Lgs. 8/2016, rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato…. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. …”.
Al fine di individuare tale momento, l' avrebbe dovuto specificamente allegare CP_2
e provare la pendenza di un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente. Senonché, ciò non è avvenuto.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di prescrizione ex art. 28 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016, quale primo momento in cui il procedimento sanzionatorio poteva essere avviato.
Tuttavia, il credito non può dirsi prescritto, in quanto il decorso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto dall' con la valida notificazione del predetto CP_1 atto di accertamento prodromico, pacificamente consegnato in data 21.2.2017, a mezzo del servizio postale, come da avviso di ricevimento in atti.
L'atto di accertamento risulta essere, infatti, un atto tipico del procedimento sanzionatorio in esame, sicché esso è certamente idoneo ad interrompere la prescrizione, specie considerando che, con esso, oltre ad assegnare un termine per la sanatoria dell'illecito attraverso il pagamento tardivo dei contributi, viene preannunciato che, in assenza di ciò, sarà elevata sanzione amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 12/01/2022, n. 787: “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell' art. 2943 cod. civ. , con conseguente effetto interruttivo della prescrizione”).
Per effetto di tale evento interruttivo, il termine naturale di scadenza della prescrizione quinquennale è caduto addì 21.2.2022, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata
7 notificata in precedenza (2.2.2022).
Peraltro, vanno considerate la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 quater D. L. 463/1983, nonché la sospensione per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020 (cfr. art. 103 co. 6 bis: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione avanzata in ricorso si rivela infondata.
5. A questo punto, reputa il giudicante che, anche a fronte della già citata novella di cui all'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, la sanzione amministrativa applicata debba essere rideterminata.
Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
In particolare, deve ritenersi che il potere di rideterminazione della sanzione non possa essere limitato alla sola ipotesi di riscontro di fondatezza dei motivi di opposizione, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la sanzione applicata è oltremodo eccessiva rispetto alla sua novellata entità minima e massima.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in controversia, l' ha sì rideterminato la CP_1 sanzione in pendenza della lite, ma non ha successivamente operato una nuova rideterminazione applicativa dei nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato art. 23 D. L. 48/2023, che, invece, stabilisce la misura della sanzione amministrativa in una somma di denaro da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso.
Reputa questo giudice, infatti, che l'evocato art. 23 integri uno ius superveniens retroattivamente applicabile, trattandosi di lex mitior di cui possono beneficiare tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti, ossia non investiti da pagamento della sanzione oppure da res iudicata, vieppiù se ancora sub iudice.
In specie, deve ritenersi applicabile il fondamentale criterio della retroattività in bonam partem, tipico della materia penale, non a caso vertendosi, nel presente giudizio, in tema di reato depenalizzato.
Peraltro, non osta alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri legali l'assenza
8 di specifica contestazione in ricorso in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, che, di contro, va individuato d'ufficio dovendosi ricondurre l'entità pecuniaria della sanzione all'interno della nuova forbice edittale.
Si aggiunga, infine, che non sono stati offerti, da alcuna delle parti, elementi che facciano propendere per una specifica connotazione di gravità dell'omissione contributiva in cui la società rappresentata dall'istante è incorsa, il che induce a dare applicazione della sanzione pecuniaria nella sua misura minima.
Tutto ciò impone di rideterminare la sanzione nell'importo di € 2.277,00, pari ad una volta e mezza l'importo omesso (€ 1.518,00).
Inoltre, proprio in considerazione dell'avvenuta rideterminazione, occorre dare nuova applicazione al beneficio di legge stabilito dall'art. 9 co. 5 D. Lgs. 8/2016 (“Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento”), assegnando il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone la rideterminazione della sanzione amministrativa in conformità al novellato testo normativo ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983;
3) per l'effetto, applica la sanzione in misura di € 2.277,00, ridotti ad € 1.138,50 se pagati entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre € 6,60 per spese di procedimento amministrativo;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 11.7.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 719/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Maurizio Liviero, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Giovanna Sereno, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede provinciale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: annullare l'ordinanza ingiunzione n. OI-000018394; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER IL RESISTENTE dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con CP_1 vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.3.2022, il sig. esponeva di aver ricevuto, Parte_1 in data 2.2.2022, notificazione di ordinanza ingiunzione n. OI-000018394 dall' per un importo di € 20.500,00, oltre spese, a titolo di sanzione pecuniaria CP_1 ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. da L. 638/1983, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, in relazione all'atto
1 d'accertamento, ivi richiamato, prot. n. 0800.13/02/2017.0032235 del CP_1
22.2.2017, riferito al periodo febbraio 2010 - ottobre 2010, omissione ascritta a Pt_2 di , di cui era legale rappresentante.
[...] Parte_1
Deduceva la cessazione dell'attività di ristorazione condotta dalla società, e ciò sin dal
31.12.2011, come da documentazione in atti, con esclusione della fondatezza della pretesa sanzionatoria, anche per assenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa).
Eccepiva la prescrizione quinquennale della sanzione ex art. 28 L. 689/1981 per le condotte antecedenti al 2012.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, per sentir accoglier le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' resistente si costituiva CP_2 tempestivamente in giudizio, contestando la fondatezza del ricorso.
Rappresentava che, con l'ordinanza ingiunzione opposta, veniva richiesto il pagamento della sanzione pecuniaria per effetto della depenalizzazione di ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria ex art. 2 co. 2 D. Lgs. 8/2016, conseguente all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983.
Esponeva di aver provveduto, nell'esercizio della potestà di autotutela, a rideterminare l'entità della sanzione amministrativa dall'importo di € 20.500,00 alla somma di €
10.000,00, con conseguente possibilità di pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione già rideterminata, da corrispondere entro il termine di 60 giorni dalla data di udienza di discussione dell'11.10.2023.
Precisava che l'avviso d'accertamento prodromico (prot. n. CP_1
0800.13/02/2017.0032235) era stato regolarmente notificato al ricorrente in data
22.2.2017, a mezzo del servizio postale.
Evidenziava il mancato decorso del termine di prescrizione, il cui dies a quo doveva essere individuato nella data di trasmissione da parte della Procura degli atti ai fini dell'irrogazione della sanzione (ex art. 28 L. 689/1981), anche in considerazione della sospensione dei termini per effetto delle disposizioni normative emergenziale contenute nel D.L. 18/2020. Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente, va rilevata la tempestività dell'opposizione ex art. 22 L. 689/1991 ed
2 art. 6 co. 6 D. Lgs. 150/2011, poiché proposta in data 3.3.2022, ossia entro il termine di 30 giorni successivi alla notificazione dell'ordinanza ingiunzione.
Ancora in via preliminare, giova osservare che, dal certificato del Comune di
Montefusco, Ufficio S.U.A.P., datato 10.5.2018, il sig. risulta essere Parte_1 amministratore di società esercente l'attività di ristorazione denominata Parte_2
“Ristorante Castello Borbonico”, fino alla data di cessazione dell'attività stessa, pacificamente individuata addì 31.12.2011, dunque durante il periodo interessato dalla condotta sanzionata (febbraio 2010 - ottobre 2010), sicché il ricorrente deve considerarsi correttamente individuato quale potenziale destinatario della sanzione pecuniaria opposta e, con ciò, titolare della astratta qualità di debitore, munito dunque della legitimatio ad causam.
Nel merito, al fine del corretto inquadramento giuridico della fattispecie in controversia occorre ricostruire la disciplina di legge vigente in materia.
Va rilevato che l'atto impugnato risulta emesso ai sensi dell'art. 2 co. 1 bis D.L.
463/1983, il quale espressamente prevede che “l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale disposizione risulta così formulata a seguito della modifica operata dall'intervento legislativo dell'art. 3 co. 6 D. Lgs. 8/2016, nell'ambito delle disposizioni in materia di depenalizzazione previste dall'art. 2 co. 2 L. 67/2014.
A seguito della novella ex art. 23 D. L. 48/2023, l'importo della sanzione amministrativa, in ossequio al principio di proporzionalità, è attualmente fissato in misura da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
Ancora, l'art. 6 del citato D. Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Ne deriva che l'applicazione del disposto normativo previsto dall'art. 14 della L.
686/1981 in tema di contestazione e notificazione dell'accertamento (“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di
3 trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nel cui confronti
è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”), così come deve applicarsi la norma di cui al successivo art. 28, statuitiva della prescrizione estintiva quinquennale della sanzione (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”).
L'applicabilità di tali disposizioni normative alle ordinanze-ingiunzione, emesse dall'Istituto previdenziale a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, è riconosciuta anche dalla circolare n. 32 del 25.2.2022, avente ad oggetto CP_1
“Articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014,
n. 67. Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Disposizioni operative per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e dell'ordinanza di archiviazione previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689”
Difatti, la suddetta circolare, al punto 3, espressamente statuisce quanto segue: “il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: - insussistenza del fatto o della violazione legislativa;
- non responsabilità di uno o più soggetti ovvero sussistenza di cause che comportano l'esclusione della responsabilità (cfr. l'articolo 4 della legge n.
689/1981); - omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; - decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981); - incapacità di intendere e di volere dell'autore delle violazioni (cfr. l'articolo 2 della legge n. 689/1981); - violazione commessa per comportamento incolpevole dell'autore (cfr.
l'articolo 3 della legge n. 689/1981); - morte di uno o più soggetti responsabili”.
2. Così tracciato il quadro normativo e giurisprudenziale di rilievo, va osservato che l'illecito dedotto nell'ordinanza ingiunzione opposta certamente è riconducibile alla normativa in tema di depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e previdenza, di cui al D. Lgs. n. 8/2016, in quanto trattasi di omesso versamento, da parte del datore di lavoro, di contributi per un importo non superiore all'importo annuo di € 10.000,00,
4 e ciò secondo quanto emerge dall'atto di accertamento succitato, che rileva l'omissione di pagamento nel periodo anzidetto per l'importo di € 1.518,00.
Trattandosi, dunque, di fattispecie sussunta in un illecito amministrativo, ne consegue la piena applicazione delle norme di cui alla L. 689/1981, inclusi i citati artt. 14 e 28.
Occorre, tuttavia, precisare che, nel procedimento di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative ex art. 22 L. 689/1981, la tardività della contestazione dell'illecito ai sensi dell'art. 14, che comporta l'effetto estintivo dell'obbligo di pagare la somma a titolo di sanzione, non può essere rilevata d'ufficio, in quanto trattasi di eccezione in senso stretto che deve essere dedotta a mezzo di specifico motivo d'opposizione in ricorso (Cass. civ., sez. II, 14.1.2022, n. 1056: “Il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole della domanda (articolo 99 del codice di procedura civile) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (articolo 112 del codice di procedura civile). Ai sopra elencati principi, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'articolo 14 della legge n. 689 del
1981, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione della obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice
d'ufficio”).
Ebbene, in assenza di specifica contestazione da parte del ricorrente in ordine alla violazione dei termini di cui all'art. 14 L. 689/1981, l'odierno giudicante, prestando adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, ritiene che l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria non possa essere rilevata e dichiarata d'ufficio.
Di conseguenza, risulta necessario procedere all'esame di merito dei motivi di impugnazione sollevati in ricorso.
3. Essi si presentano infondati anzitutto nella parte in cui s'intende far valere la cessazione dell'attività commerciale gestita dalla predetta società dal 31.12.2011.
Infatti, come già anticipato, il periodo interessato dalle omissioni contributive è precedente (febbraio 2010 - ottobre 2010), sicché deve ritenersi che effettivamente le somme indicate dall' nell'atto di accertamento fossero dovute, peraltro CP_1 risultando dalle denunce periodiche Uniemens provenienti dalla società stessa, e che quest'ultima non le abbia pagate.
Di tale condotta omissiva risponde il suo rappresentante legale, pacificamente individuabile nella persona del ricorrente, al quale è rimproverabile l'intervenuta
5 omissione di pagamento.
Pertanto, è indubbio che, per i periodi successivi alla cessazione dell'attività d'impresa e, con essa, dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti da non possa Parte_2 venirsi a configurare alcun obbligo contributivo, non sussistendone il presupposto.
Tuttavia, tale obbligo si ravvisa nel periodo antecedente la chiusura dell'esercizio, proprio considerando che le omissioni si sono verificate prima di tale evento.
Quindi, le ragioni sul punto mosse a sostegno del ricorso non si rivelano fondate.
4. Resta da esaminare l'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione del credito sanzionatorio ex art. 28 L. 689/1981.
In punto di decorrenza del termine di prescrizione, occorre considerare, oltre all'art. 2935 c.c., altresì la disposizione prevista dall'art. 41 L. 689/1981, nonché rammentare che il D. Lgs. 507/1999 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitato a modificare la natura giuridica della reazione sanzionatoria, nel senso che le violazioni delle norme di legge interessate, anche se commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non sono punibili con sanzioni penali, bensì con sanzioni amministrative.
Ciò chiarito, si osserva che l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità amministrativa va esercitato nel predetto termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui tale potere è concretamente esercitabile, ossia, nella specifica ipotesi della depenalizzazione, dal momento il cui l'Autorità stessa riceve gli atti trasmessi dall'Autorità inquirente o giudicante, come statuito dalla Suprema Corte
(Cassazione civile, sez. V, 27.7.2018, n. 19897: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della L. 24. Novembre 1981 n. 689, art. 41. Infatti, solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)”).
La pronuncia richiamata individua, dunque, il dies a quo del termine di prescrizione nella data in cui gli atti trasmessi dall'Autorità Giudiziaria pervengono all'Amministrazione.
Non a caso, l'art. 8 co. 1 D. Lgs. 8/2016 espressamente prevede quanto segue:
“Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il
6 procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”.
Il successivo art. 9 D. Lgs. 8/2016, rubricato “Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”, così statuisce: “Nei casi previsti dall'art. 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato…. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. …”.
Al fine di individuare tale momento, l' avrebbe dovuto specificamente allegare CP_2
e provare la pendenza di un procedimento o giudizio penale per il fatto depenalizzato e la precisa data in cui sia pervenuta l'eventuale trasmissione degli atti disposta dall'Autorità procedente. Senonché, ciò non è avvenuto.
In mancanza di siffatta indicazione, il dies a quo del termine di prescrizione ex art. 28 citato non può che essere individuato nella data di entrata in vigore del D. Lgs. 8/2016, che coincide con il 6.2.2016, quale primo momento in cui il procedimento sanzionatorio poteva essere avviato.
Tuttavia, il credito non può dirsi prescritto, in quanto il decorso della prescrizione è stato tempestivamente interrotto dall' con la valida notificazione del predetto CP_1 atto di accertamento prodromico, pacificamente consegnato in data 21.2.2017, a mezzo del servizio postale, come da avviso di ricevimento in atti.
L'atto di accertamento risulta essere, infatti, un atto tipico del procedimento sanzionatorio in esame, sicché esso è certamente idoneo ad interrompere la prescrizione, specie considerando che, con esso, oltre ad assegnare un termine per la sanatoria dell'illecito attraverso il pagamento tardivo dei contributi, viene preannunciato che, in assenza di ciò, sarà elevata sanzione amministrativa (Cassazione civile, sez. II, 12/01/2022, n. 787: “In tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione - compreso quello con cui l'Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore - ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell' art. 2943 cod. civ. , con conseguente effetto interruttivo della prescrizione”).
Per effetto di tale evento interruttivo, il termine naturale di scadenza della prescrizione quinquennale è caduto addì 21.2.2022, mentre l'ordinanza ingiunzione è stata
7 notificata in precedenza (2.2.2022).
Peraltro, vanno considerate la sospensione per il periodo corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 co. 1 quater D. L. 463/1983, nonché la sospensione per effetto delle disposizioni normative emergenziali contenute nel D.L. 18/2020 (cfr. art. 103 co. 6 bis: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”).
In conclusione, l'eccezione di prescrizione avanzata in ricorso si rivela infondata.
5. A questo punto, reputa il giudicante che, anche a fronte della già citata novella di cui all'art. 23 D. L. 48/2023, conv. con mod. da L. 85/2023, la sanzione amministrativa applicata debba essere rideterminata.
Trattasi di potere - dovere del giudice dell'opposizione, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante ambito della nuova forbice edittale di legge, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6 co. 12 D. Lgs. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie
l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale …”; norma in sostanza riproduttiva del previgente art. 23 co. 11 L. 689/1981).
In particolare, deve ritenersi che il potere di rideterminazione della sanzione non possa essere limitato alla sola ipotesi di riscontro di fondatezza dei motivi di opposizione, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, la sanzione applicata è oltremodo eccessiva rispetto alla sua novellata entità minima e massima.
A ciò si aggiunga che, nella fattispecie in controversia, l' ha sì rideterminato la CP_1 sanzione in pendenza della lite, ma non ha successivamente operato una nuova rideterminazione applicativa dei nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato art. 23 D. L. 48/2023, che, invece, stabilisce la misura della sanzione amministrativa in una somma di denaro da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso.
Reputa questo giudice, infatti, che l'evocato art. 23 integri uno ius superveniens retroattivamente applicabile, trattandosi di lex mitior di cui possono beneficiare tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti, ossia non investiti da pagamento della sanzione oppure da res iudicata, vieppiù se ancora sub iudice.
In specie, deve ritenersi applicabile il fondamentale criterio della retroattività in bonam partem, tipico della materia penale, non a caso vertendosi, nel presente giudizio, in tema di reato depenalizzato.
Peraltro, non osta alla rideterminazione della sanzione secondo i criteri legali l'assenza
8 di specifica contestazione in ricorso in ordine al quantum del trattamento sanzionatorio, che, di contro, va individuato d'ufficio dovendosi ricondurre l'entità pecuniaria della sanzione all'interno della nuova forbice edittale.
Si aggiunga, infine, che non sono stati offerti, da alcuna delle parti, elementi che facciano propendere per una specifica connotazione di gravità dell'omissione contributiva in cui la società rappresentata dall'istante è incorsa, il che induce a dare applicazione della sanzione pecuniaria nella sua misura minima.
Tutto ciò impone di rideterminare la sanzione nell'importo di € 2.277,00, pari ad una volta e mezza l'importo omesso (€ 1.518,00).
Inoltre, proprio in considerazione dell'avvenuta rideterminazione, occorre dare nuova applicazione al beneficio di legge stabilito dall'art. 9 co. 5 D. Lgs. 8/2016 (“Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento”), assegnando il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Assorbito ogni altro profilo.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, anche in ordine alla rideterminazione della sanzione, nonché
l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost.
77/2018, che ne impongono l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dispone la rideterminazione della sanzione amministrativa in conformità al novellato testo normativo ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983;
3) per l'effetto, applica la sanzione in misura di € 2.277,00, ridotti ad € 1.138,50 se pagati entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre € 6,60 per spese di procedimento amministrativo;
4) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 11.7.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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