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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 39 2024 tra
ELLO Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv FRAIOLI FEDERICA e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA CP_1 in sostituzione dell'avv. DE TULLIO LUISA. L'avv. FRAIOLI chiede la decisione riportandosi al ricorso ed alle conclusioni del CTU. Con vittoria di spese da distrarre. L'avv. GUSSAGO contesta le conclusioni della CTU e insiste nelle conclusioni mediche dell' . %. CP_1
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. FRAIOLI FEDERICA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita ex art. 13, d. lgs. N. 38/2000.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da ricorso e comparsa di costituzione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.1.2024, Nello adiva l'intestato Tribunale, Parte_1
nella funzione di giudice del Lavoro – assumendo di aver inoltrato all CP_1
domanda diretta ad ottenere la costituzione di una rendita per inabilità permanente in relazione all'infortunio lavorativo subito in data 22.1.2019 e lamentando che l'Istituto aveva accertato un'invalidità pari al 20%, previa unificazione di quanto riconosciuto per altro infortunio – chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per una danno biologico nella misura del 22% connesso all'infortunio subito e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di arretrati, con CP_1
gli interessi legali e con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Espletata una CTU la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come segue.
La domanda proposta nei confronti dell è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. Dott. ha accertato che, a seguito dell'infortunio lavorativo del Persona_1
25.09.11 il ricorrente “è affetto da: Esiti di frattura diafisaria sottotrocanterica scomposta femore destro, trattata con osteosintesi chirurgica placca e viti e, successivamente (22/04/2022), con artrolisi a cielo aperto, in soggetto affetto da esiti di poliomelite arto inferiore destro, con notevole deficit funzionale e pregiudizio estetico residuo;
Lo stesso CTU ha concluso che” Si è prodotta una menomazione dell'integrità psico- fisica che è quantificabile nella misura del 13% (tredici per cento) dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta (06/10/19). Tenendo conto anche delle preesistenze lavorative per un infortunio del 26.09.2015, con un danno biologico del Grado di 9%, per “lesione della cuffia dei rotatori della spalla sinistra in preesistente patologia degenerativa;
con esiti di intervento chirurgico artroscopico”, la valutazione complessiva (spalla e femore) del danno biologico è del 21% (ventuno per cento) dalla fine dell'Inabilità Temporanea Assoluta dell'infortunio per cui è causa”.
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico - legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Le spese di lite, tenuto conto della minima differenza tra la percentuale complessiva riconosciuta dall' 0%) e quella accertata in corso di causa (21%) possono CP_1
essere compensate nella misura di 1/3 mentre per il residuo seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'avv. Fraioli Federica per dichiarato anticipo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che il ricorrente, in seguito all'infortunio del
22.1.2019 ha riportato un'inabilità permanente pari al 21%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altro infortunio;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dalla fine dell'inabilità temporanea assoluta e con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento in CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, dei residui 2/3 delle spese di lite, che si liquidano per la quota in €. 1.700,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza