Ordinanza 27 luglio 2018
Massime • 1
La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.
Commentario • 1
- 1. Sanzioni amministrative - depenalizzazione - prescrizioneAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 2 gennaio 2019
In tema di depenalizzazione dei reati trasformati in illeciti amministrativi, si è posta la questione della decorrenza della prescrizione. In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto, oppure dal momento (successivo) in cui gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa a seguito della depenalizzazione. Secondo la Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897). Questo vale anche per il diritto a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/07/2018, n. 19897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19897 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2018 |
Testo completo
19897 /18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 CM Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SANZIONI AMMINISTRATIVE Dott. FELICE MANNA - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - Ud. 21/12/2017 - CC Dott. LORENZO ORILIA - Consigliere - R.G.N. 17189/2016 Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - hon 19897 Dott. MILENA FALASCHI - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17189-2016 proposto da: EG GO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELFIDARDO 60, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA BEATRICE SURACE, rappresentato e difeso dall'avvocato CONCETTO PIRROTTINA;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA UTG DI EG CALABRIA;
- intimata - avverso la sentenza n. 27/2016 del TRIBUNALE di PALMI, depositata il 20/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI. 12773 FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, ha respinto il gravame interposto da UG IO avverso la sentenza del Giudice di pace di Palmi n. 101 del 2013, che aveva rigettato l'opposizione dell'appellante proposta nei confronti dell'ordinanza ingiunzione n. 1501/12/V emessa nei suoi confronti dalla Prefettura di IO Calabria il giorno 11 gennaio 2012. Avverso la suddetta sentenza ricorrente il IO sulla base di cinque motivi. L'intimata Amministrazione non ha svolto difese.
Ritenuto che
il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore del ricorrente, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 28 e dell'art. 9 della legge n. 689 del 1981 per essere i fatti di cui all'ordinanza prefettizia occorsi nel 2001, 2002 e 2003, mentre la contestazione sarebbe avvenuta solo nel 2012 e dunque oltre il quinquennio previsto dall'art. 28 cit.. La censura è priva di pregio. Occorre ricordare che il decreto legislativo n. 507 del 1999 non ha estinto i reati da esso depenalizzati, ma, ferma restando l'illiceità dei fatti in precedenza previsti come reato, si è limitata a modificare la natura giuridica delle sanzioni. Ha in altri termini stabilito che le violazioni delle norme di legge considerate, anche quelle commesse prima della sua entrata in vigore, ed in ordine alle quali non era stata ancora adottata una decisione definitiva, non vanno punite con sanzioni penali, ma con sanzioni amministrative. Di tanto è conferma il precetto di cui all'art. 41 della legge 689 del 1981, che prevede espressamente Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -2- му la trasmissione degli atti relativi all'illecito depenalizzato dall'autorità giudiziaria a quella amministrativa competente per l'irrogazione della sanzione. Ciò premesso, stante il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003). Nella specie la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa da parte del giudice penale è avvenuta solo nell'agosto 2010 (trattandosi di mero errore materiale l'indicazione in sentenza dell'anno 2001, per essere i fatti avvenuti fino al 2004: v. pag. 3 della sentenza impugnata), per cui è da ritenere tempestiva la notificazione dell'ordinanza ingiunzione nel gennaio 2012, ossia prima della maturazione del termine quinquennale di prescrizione;
con la seconda censura il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14 legge n. 689 del 1981 per omessa sottoscrizione dell'ordinanza prefettizia, che ne determinerebbe la nullità, nonostante il diverso avviso dei giudici di merito. Anche la seconda doglianza non può trovare ingresso. L'art. 385 del regolamento di attuazione del codice della strada stabilisce al terzo comma che i verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato e l'art. 6 quater D.L. n. 6/1991, convertito nella legge 15.3.1991 n. 80 - al pari di quanto l'art. 3 c. 2^ D. Lgvo Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -3- му n. 39/1993 prevede per gli atti amministrativi di tutte le pubbliche amministrazioni - stabilisce che per i verbali e gli atti redatti dagli enti locali con il sistema meccanizzato o di elaborazione dati, modulo prestampato, la firma autografa sia sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile. Ed in linea con tale quadro normativo è la giurisprudenza di questa Corte, che ha negato alla autografia della sottoscrizione valore di requisito di esistenza giuridica dell'attodell'atto amministrativo, una volta che nell'originale del provvedimento esista la sottoscrizione del soggetto a ciò abilitato o di un suo delegato, in modo che risulti la provenienza dell'atto dall'ufficio competente, circostanza questa nella specie non controversa, essendo stato ampiamente documentato il potere del dott. De Joannon all'adozione dell'atto impugnato (Cass. 16204 del 2000; Cass. n. 11499 del 2005; Cass. n. 11458 del 2012; Cass. 24541 del 2014; Cass. n. 19526 del 2016). Per le restanti censure vale quanto esposto con riferimento al primo mezzo circa la tempestività della notificazione dell'ingiunzione; con la terza doglianza il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 329 del 1981 per non essere rimasta accertata la responsabilità del ricorrente sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo. Essa è inammissibile, prima che infondata, in quanto non si confronta minimamente con la statuizione impugnata laddove, al punto 6, indica per relationem gli elementi oggettivo (condotta illecita) e soggettivo (quanto meno la colpa), rilevando che trattasi di accertamento effettuato dal giudice penale ed evincibile dalle pronunce emesse in detta sede (v. pag. 4 della sentenza impugnata); con il quarto mezzo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 111 Cost. per essere stata radicalmente omessa la Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -4- my motivazione, con nullità della sentenza per aperta violazione dell'art. 132, comma 2, c.p.c.. Il ricorrente sostiene che decisione si baserebbe su una serie di congetture destituite di fondamento, in particolare - quanto alla decadenza fa riferimento all'anno 2001, allorchè l'ordinanza è stata -dalla pretesa notificata nel 2012. Aggiunge che non vi sarebbe alcun accertamento della commissione dei fatti stante l'annullamento, addirittura senza rinvio, della sentenza penale ad opera della Corte di Cassazione. Anche detta censura non può trovare ingresso. Come già chiarito con riferimento al primo mezzo, l'indicazione dell'anno 2001 anziché il 2010 da parte del giudice del gravame è frutto di un mero errore materiale, dovendosi osservare che, nell'apparente contrasto in motivazione fra le date riportate, va ritenuta prevalente quella del provvedimento maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del «dictum» giudiziale (Cass. n. 24600 del 2017; Cass. n. 17910 del 2015). Nel caso di specie, il Tribunale di Palmi ha dato atto, in motivazione, che, la condotta illecita si è protratta sino al 2004 e che la Procura della repubblica ha disposto il rinvio a giudizio del ricorrente in data 5 giugno 2007; per cui è del tutto evidente che l'indicazione della prima data nella motivazione è dovuta ad una mera svista dell'estensore. Per il resto il giudice unico ha ritenuto che la sentenza del Giudice di pace era motivata e a questa conclusione egli giunge esaminando il contenuto degli atti allegati all'istruttoria, fra i quali le sentenze pronunciate in sede penale, richiamate per relationem e nelle quali si era rilevato che l'opponente aveva commesso la violazione contestata e che le argomentazioni in ricorso non risultavano idonee a rimuovere l'effettività delle violazioni ascritte. Pertanto si deve escludere che il giudice unico abbia omesso una propria motivazione e, comunque, è assorbente osservare che l'eventuale difetto di motivazione si risolve in una censura sulla motivazione apparente Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -5- му dell'ordinanza ingiunzione (c.d. atto presupposto) che qui non assumerebbe rilievo alcuno. Occorre al riguardo ricordare che alle Sezioni Unite di questa Corte era stata rimessa la questione se nel giudizio relativo ad opposizione a sanzione amministrativa comminata per violazione al Codice della strada, sia o meno illegittima, e quindi passibile di conseguente annullamento da parte del giudice, l'ordinanza ingiunzione che non indichi le ragioni per cui l'Autorità amministrativa ha disatteso le deduzioni difensive dell'interessato in sede di ricorso amministrativo facoltativo. Le sezioni Unite hanno affermato il principio, che qui si condivide, per il quale i vizi motivazionali dell'ordinanza ingiunzione, non comportano la nullità del provvedimento e, quindi, non determinano l'insussistenza del dovere di pagare la sanzione derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e pertanto sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto (Cass. Sez. Un. n. 1786 del 2010); con il quinto ed ultimo mezzo deduce la omessa valutazione della fondatezza della pretesa azionata quanto alla sanzione applicata. Premesso che così formulata la sintetica censura parrebbe lamentare un'omessa pronuncia rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il motivo è infondato giacchè per integrare detto vizio Occorre che sia stato completamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto il che si verifica quando il giudice non decide su alcuni dei capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili (v. ex multis, Cass. n. Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -6- y M 3388 del 2005), ovvero sulle eccezioni proposte ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti (Cass. n. 8266 del 1997). Ai fini di un corretto scrutinio dalla sussistenza o meno dal vizio di omessa pronuncia, infatti, non si può fare riferimento alle argomentazioni, ragioni o motivi esposti per ottenere un provvedimento giurisdizionale, poiché il vizio di "omessa pronuncia" si concreta nel difetto del momento decisorio, mentre il mancato о insufficiente esame delle argomentazioni delle parti, eventualmente svolte nei motivi, può integrare un vizio di natura diversa relativo all'attività svolta dal giudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersi mancante il momento decisorio. Tanto precisato, è necessario, altresì, che sia rispettato il principio di specificità del ricorso per cassazione, che vale anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di merito (v., fra le altre, Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013). Nella specie non viene indicato dove sarebbe stata sollevata la deduzione, né riprodotto, quanto meno per sintesi, il contenuto del gravame e dell'opposizione onde consentire alla Corte di legittimità il vaglio, in conformità all'art. 366 n. 4 c.p.c., del sufficiente grado di specificità delle ragioni su cui si fonda l'impugnazione, nel senso che alle argomentazioni proprie della sentenza impugnata siano state contrapposte le censure mosse dall'appellante, per incrinarne il fondamento logico-giuridico. In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese non avendo l'Amministrazione intimata svolto difese. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 - ud. 21-12-2017 -7- му aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 21 dicembre 2017. Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA aggi, 27 LUG. 2018 Funzionario Giudiziario B Cinzia DIPRIMA Ric. 2016 n. 17189 sez. M2 ud. 21-12-2017 -8- my