Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/07/2018, n. 19897
CASS
Ordinanza 27 luglio 2018

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Massime1

La prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.); tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 41 della l. n. 689 del 1981, poiché solo dopo tale momento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

Commentario1

  • 1Sanzioni amministrative - depenalizzazione - prescrizione
    Avv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 2 gennaio 2019

    In tema di depenalizzazione dei reati trasformati in illeciti amministrativi, si è posta la questione della decorrenza della prescrizione. In particolare, ci si è chiesti se la prescrizione decorra dal momento in cui è stato commesso il fatto, oppure dal momento (successivo) in cui gli atti sono trasmessi all'Autorità amministrativa a seguito della depenalizzazione. Secondo la Cassazione, è valida la seconda tesi, in forza del principio generale secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ai sensi dell'articolo 2935 del Codice civile (Cassazione, ordinanza del 27 luglio 2018, n. 19897). Questo vale anche per il diritto a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 27/07/2018, n. 19897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19897
Data del deposito : 27 luglio 2018

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