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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.04.2024 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5723 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa come da mandato in atti dall'avv. Gennaro Caturano ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis in virtù di procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha proposto ricorso il 29.07.2024 al fine di ottenere dall' Controparte_2 convenuto il pagamento dei ratei dell'assegno ordinario di invalidità, stante l'accertata sussistenza del requisito sanitario con decreto di omologa del 19.03.2024.
CP_ Nel costituirsi in giudizio, l ha dedotto e documentato di aver provveduto, nelle more,
a liquidare la prestazione reclamata (come da comunicazione di liquidazione del
14.10.2024; cfr. fascic. chiedendo pertanto che il Tribunale dichiari la cessazione CP_1
della materia del contendere. Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 28.01.2025 il difensore attoreo ha dato atto dell'intervenuto pagamento, chiedendo tuttavia la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano compensate per metà, in considerazione del fatto che il deposito del ricorso giudiziale è avvenuto esattamente alla scadenza del termine di 120 giorni dalla comunicazione (effettuata a mezzo PEC il
28.03.2024) dei modelli reddituali propedeutici alla liquidazione della prestazione. CP_ In conformità al principio della soccombenza virtuale, va posta a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ b) Compensa tra le parti metà delle spese del giudizio e pone a carico dell' l'altra metà che, distratta a favore del procuratore attoreo, liquida in € 450,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
S.M.C.V., 18.04.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino