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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 16/09/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile – Controversie del Lavoro
VERBALE DI UDIENZA della causa iscritta al N.303/2025
Oggi 16/09/2025 innanzi al dott. Paolo Ancora, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. Sabrina D'Alessandro in sostituzione;
per la parte resistente il dott. e la d.ssa . CP_1 CP_2
Viene esperito tentativo di conciliazione che dà esito negativo.
L'avv. D'Alessandro chiede l'accoglimento del ricorso, riportandosi agli atti.
Parte resistente si riporta agli atti.
Il Giudice entra in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice pronunzia la seguente sentenza dandone lettura. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo Ancora, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in materia di lavoro e/o di previdenza e assistenza obbligatorie, iscritta al n. 303/2025 R.L. promossa da
( ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
), Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3
,
[...] CodiceFiscale_3 Parte_4
( ), rappresentati e difesi
[...] CodiceFiscale_4
dall'Avv. Massimo Pistilli;
-ricorrenti- contro
), Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste;
- resistente-
In punto: retribuzione
Conclusioni:
Parte ricorrente: “accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico – bonus docenti – di Euro 500 annui mediante carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto: disapplicare la legge
107/2015, nonché il successivo DPCM 23.09.2015 (pubblicato in
Gazzetta il 19.10.2015) nel combinato disposto con il DPCM 28.11.2016
2 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n 281 del 01.12.2016) in conseguenza del contrasto con la Clausola 4 della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE
e, Condannare il al pagamento in favore di Controparte_4
, per gli anni scolastici 2019/2020 - Parte_5
2020/2021 – 2021 /2022 dell'importo di Euro 1500,00; per Parte_6
gli anni scolastici 2020/2021 - dell'importo di Euro 500,00; Parte_7
, per gli anni scolastici 2020/2021 - 2021/2022 – 2022 /2023
[...]
– 2023/2024 dell'importo di Euro 2000,00; , per gli Parte_8
anni scolastici 2023/2024 dell'importo di Euro 500,00; mediante carta elettronica del docente quale contributo alla formazione della parte ricorrente. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiara, fin da ora, antistatario”.
Parte resistente: “In via principale: rigettare l'avversa domanda”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 7.7.2025, i ricorrenti indicati in epigrafe adivano il Giudice del lavoro di Trieste, esponendo di avere prestato, negli anni scolastici meglio indicati in ricorso, attività didattica presso diversi istituti scolastici triestini in forza di reiterati contratti a termine meglio specificati in ricorso.
2. Evidenziavano come, con l'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107
(c.d. Buona Scuola), fosse stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenerne il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale.
3. Rilevavano inoltre che tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'amministrazione resistente con contratto a tempo determinato,
3 sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
4. In punto di diritto parte ricorrente deduceva la violazione della contrattazione collettiva di settore, ma soprattutto la violazione del principio eurounitario di non discriminazione, di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70, richiamandosi ai pronunciamenti della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea in materia ed alla giurisprudenza interna, favorevole alla prospettazione attorea.
5. Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto contestava la fondatezza delle pretese avversarie, di cui chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza della domanda per assenza di discriminazione, in quanto la
“carta elettronica del docente”, non essendo correlata alla prestazione lavorativa, non rientrava tra quelle “condizioni di impiego” per le quali è sancita l'uguaglianza fra docenti a tempo determinato e indeterminato.
Deduceva altresì il che la domanda non era fondata anche in CP_3
ragione dell'inapplicabilità del dictum della Corte di Giustizia ai rapporti giuridici “esauriti”, non avendo parte ricorrente tempestivamente avanzato domanda di corresponsione del bonus per ogni annualità, né avendo dimostrato di aver sostenuto spese di sorta. Ulteriormente il CP_3
rilevava che con riferimento a talune annualità l'incarico era stato conferito per “supplenze brevi”, e dunque il bonus non era dovuto.
6. La causa veniva istruita con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti agli atti introduttivi e decisa all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Il ricorso è fondato, e deve essere accolto per i motivi che di seguito vengono specificati.
4 8. La materia è regolata da quanto si rinviene nell'art. 1, comma 121, L. n.
107 del 2015, il quale dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_5
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a
[...]
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream
o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
9. In concreto, anche in ragione di quanto stabilito dalla normativa di attuazione vigente in materia, il beneficio della carta elettronica, è stato riconosciuto solo per i docenti di ruolo (v. art. 2, d.p.C.m. 23 set. 2015, in
'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 243 del 2015; v. art. 3, d.p.C.m. 28 nov.
2016, in 'Gazzetta Ufficiale', S.G., n. 281 del 2016).
10. A fronte del riportato quadro normativo, il quale fa riferimento alla figura del “docente di ruolo” senza contemplare la figura del docente precario o
5 non di ruolo, va ricordato che l'art. 282, d.lgs. n. 297 del 1994, prevede il diritto ed il dovere di aggiornamento professionale del docente, senza distinguere se di ruolo o meno.
11. Non diversamente, i diversi contratti collettivi di comparto riconoscono il diritto-dovere del personale docente alla partecipazione ad attività di formazione ed aggiornamento professionali (v. art. 28, C.C.N.L. 1995, artt. 63-64, C.C.N.L. 2007), e ciò senza alcuna distinzione fra personale di ruolo e personale non di ruolo.
12. Premessi tali brevi cenni di inquadramento normativo della fattispecie, deve poi evidenziarsi che sulla questione si è pronunciata la Corte di
Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio
2022 resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge
107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di
€ 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE). In particolare è stato in tale occasione affermato: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_4
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_3
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e
6 di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
13. L'importante pronunciamento della Corte di Giustizia poggia su due assunti fondamentali. Sotto un primo profilo si evidenzia che dalle norme interne emerge con chiarezza il principio secondo cui la formazione dei docenti, senza distinzione di categorie, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sotto un secondo profilo si rileva che, essendo i docenti a tempo determinato comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della tipologia di attività e di competenza professionale richiesta, non ricorrono ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente.
Conseguentemente, la valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio, comporta una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In aggiunta a quanto sopra deve evidenziarsi che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, ha censurato negativamente la scelta del convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in CP_3
quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, rilevando che
“è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un
7 sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti;
da ciò deriva che il diritto – dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso”.
14. I principi giurisprudenziali sopra richiamati sono del tutto condivisi dallo scrivente e devono essere applicati al caso di specie, non avendo il allegato evidenza alcuna che giustifichi un diverso trattamento CP_3
tra i docenti di ruolo e quelli precari. Né può essere condivisa la prospettazione del resistente relativa alla non tempestività della richiesta del bonus da parte ricorrente, in quanto i termini di decadenza dal godimento del beneficio previsti dalla normativa interna, non possono che essere applicati ai docenti di ruolo, unici soggetti ad essere legittimati a farne richiesta, e non mai a soggetti che, essendone stati esclusi, non potevano essere soggetti a termini temporali ad essi non applicabili.
Nondimeno, sul punto, va ricordato che l'art. 6 del d.P.C.M. 28.11.2016, prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, dovendosi trarre da tale disposizione, contrariamente alla natura decadenziale del termine affermata dal resistente, il convincimento che la
8 somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta.
15. Va peraltro ricordato che assai di recente, è intervenuta in materia, sentenza della Corte di Cassazione (Cass. nr. 29961/2023) emessa a seguito di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 c.p.c., e che in tale occasione non solo è stata affermata l'impossibilità di opporre ai docenti l'esaurimento del rapporto, ma sono stati anche pronunciati i seguenti principi di diritto: “
1. La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L.
107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”; 2. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il CP_3
beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”;
3. “Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento,
9 per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio”.
16. In sostanza la Corte di Cassazione ha confermato che l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
17. La domanda deve dunque trovare pieno accoglimento per Parte_1
con riferimento all'annualità 2024/2025, per
[...] Parte_2
con riferimento alle annualità 2022/2023 e 2024/2025, per
[...]
con riferimento alle annualità 2020/2021 e Parte_3
2024/2025, per con riferimento all'annualità Parte_4
2024/2025Essendo rimasto all'interno del sistema delle docenze scolastiche continuativamente come si evince dalla successione dei contratti ed in assenza di contraria deduzione del convenuto, ha diritto all'adempimento specifico e non ad una mera azione risarcitoria.
18. Quanto alle annualità 2023/2024 per 2022/2023 e Parte_3
2023/2024 per il relativo contratto è stato Parte_4
concluso “fino alla nomina dell'avente diritto” (art. 40, co. 9, L. n.
449/1997) e dunque per supplenze temporanee. Nel recente arresto sopra richiamato, la Corte di Cassazione, dopo aver affermato la spettanza del
10 diritto a vedersi attribuita la carta docenti a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all'art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, in ragione della natura annuale della formazione connessa alla titolarità della carta, non prende posizione sulla questione delle “supplenze brevi”, in quanto ritenuta non rilevante ai fini della definizione della controversia. Esprime tuttavia delle considerazioni sul tema, rilevando: “Il tema delle supplenze temporanee sollecita, del resto, valutazioni ulteriori sul piano del diritto eurounitario. Vi può essere infatti da apprezzare quale sia la relazione tra le ragioni obiettive di politica scolastica perseguite dal legislatore interno nei termini sopra descritti e la minore o maggiore durata del rapporto di lavoro, considerando altresì il fatto che l'ordinamento non prevede quel beneficio come unica possibile misura formativa. Non potendosi poi trascurare, proprio in una tale logica di valutazione non parcellizzata, che l'art. 6 dell'Accordo Quadro prevede che è «nella misura del possibile» che i datori di lavoro sono indirizzati ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato a opportunità di formazione adeguate, per aumentarne le qualifiche, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilità occupazionale, il che evidentemente apre, nella complessità anche finanziaria del sistema scolastico, ad inevitabili distinguo e diversificazioni. La complessità di tali ulteriori temi ed i possibili dubbi sul piano del diritto unionale, così come l'articolarsi di tali questioni su scenari che sono totalmente estranei al giudizio a quo consiglia pertanto di non affrontare qui i diversi profili del se, nei casi di supplenze temporanee, non spetti nulla oppure si applichi una regola pro rata temporis (art. 4, punto 2, dell'Accordo Quadro), tale da ricalibrare la misura del beneficio in ragione del ridursi dei periodi di insegnamento e dell'incidenza di esso sulla didattica;
oppure, ancora se, qualora si debba giungere ad un riconoscimento pro rata, esistano durate talmente minime
11 dei rapporti che, sempre ed in ogni caso, escludano qualsivoglia attribuzione”.
19. La questione per la Cassazione è dunque aperta e tuttavia, ritiene lo scrivente che la definizione della stessa non possa prescindere dal quadro giurisprudenziale unionale sopra delineato, non essendovi evidenza alcuna che possa giustificare un diverso trattamento tra i docenti di ruolo e quelli assunti con contratto a tempo determinato, seppure per brevi periodi. Una contraria argomentazione, ovvero l'assunto di una radicale esclusione dei docenti incaricati con supplenze brevi dall'accesso al beneficio in discussione, porterebbe ad una inaccettabile discriminazione dei docenti a tempo indeterminato ai quali vengono affidate supplenze brevi e la normativa in materia di formazione dei docenti è chiara nel prevedere che la stessa sia obbligatoria, permanente e strutturale, per tutti i docenti senza distinzione.
20. Peraltro di recente è intervenuta sul tema la Corte di Giustizia con sentenza del 3.7.2025, affermando che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
12 21. Ritiene pertanto lo scrivente che sia corretto riconoscere la carta anche per le annualità nelle quali il relativo ricorrente è stato incaricato con brevi supplenze, e che, come peraltro prospettato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia più volte richiamata, sia corretto riconoscere il beneficio in ragione dei periodi di insegnamento effettivamente prestati nel corso dell'annualità in considerazione e proporzionalmente rispetto alla loro durata, anche in applicazione dell'art. 4 c. 2 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che specificamente richiama il principio del
“pro rata temporis”, in quanto un pieno riconoscimento del bonus ai supplenti si tradurrebbe in una discriminazione a contrario nei confronti dei docenti a tempo indeterminato e delle altre categorie di docenti a tempo determinato che comunque svolgono l'attività di pura docenza fino al termine delle attività didattiche.
22. Ne deriva, per l'effetto, che la domanda debba trovare pieno accoglimento per con riferimento all'annualità 2024/2025, per Parte_1
con riferimento alle annualità 2022/2023 e Parte_2
2024/2025, per con riferimento alle annualità Parte_3
2020/2021 e 2024/2025, per con riferimento Parte_4
all'annualità 2024/2025 e deve essere accertato il diritto dei ricorrenti ad ottenere la carta docente per l'importo di euro 500,00 annui. Con riferimento alle annualità 2023/2024 per 2022/2023 Parte_3
e 2023/2024 per il diritto ad ottenere la Parte_4
carta docente deve essere riconosciuto non per l'intero importo di €
500,00, ma in proporzione rispetto ai periodi di insegnamento prestati nel corso delle annualità in considerazione. In entrambi i casi va riconosciuto il diritto a percepire interessi o rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, stante la natura pecuniaria del credito.
13 23. In entrambi i casi deve condannarsi il convenuto a mettere a disposizione della parte la carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, non essendo per contro possibile una condanna alla mera corresponsione degli importi giacché in tal modo la parte fruirebbe delle relative somme senza quel vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).
24. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, nella misura minima attesa la serialità della controversia ed il basso grado di complessità delle questioni giuridiche trattate, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
1) accerta il diritto di ottenere la carta docente come richiesto in atti: per con riferimento all'annualità 2024/2025, per Parte_1
con riferimento alle annualità 2022/2023 e Parte_2
2024/2025, per con riferimento alle annualità Parte_3
2020/2021 e 2024/2025, per con Parte_4
riferimento all'annualità 2024/2025, e per l'effetto condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti sopra menzionati detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
con corresponsione di interessi o rivalutazione;
2) accerta il diritto di con riferimento alle annualità Parte_3
2023/2024 e di per le annualità 2022/2023 Parte_4
e 2023/2024, ad ottenere la carta docente in misura proporzionale all'attività lavorativa prestata nell'annualità indicata, e condanna il convenuto a mettere a disposizione della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente), nella misura che risulterà di spettanza, per poterne
14 fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
con corresponsione di interessi o rivalutazione;
3) condanna il convenuto a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00, oltre accessori, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Trieste, data 16/09/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Paolo Ancora
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