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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2559 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.06.2024 da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a San Donà di Piave (VE), Via Ancillotto n. 39
e
(C.F. ), nata a [...], l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
San Donà di Piave (VE), Piazza Attilio Rizzo n. 26A int. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Pavanetto (pec:
in San Donà di Piave (VE), via Aquileia n. 9/A, che li Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024, che di seguito si riproducono: “ pronunciare ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , concordatario a Venezia (VE), trascritto nel Registro di Stato Civile
[...] Parte_2
del medesimo Comune al numero15/p.2/s. A/uff 9/1984, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n.
898; 2. confermare le condizioni stabilite con accordo omologato dal Tribunale di Venezia in data
20.12.2023 con sentenza n. 280/24 pubblicata in data 30.01.2024, qui integralmente richiamate.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 29.04.1984 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.12.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
12127/2023 del Tribunale di Venezia) conclusasi con sentenza di omologa della separazione n.
280/2024 pubbl. il 30/01/2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.12.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. n. 12127/2023 del Tribunale di Venezia) conclusasi con sentenza di omologa della separazione n. 280/2024 pubbl. il 30/01/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.04.1984 da Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 15, parte II, serie A, uff. 9, dell'anno 1984.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2559 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.06.2024 da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente Parte_1 C.F._1
a San Donà di Piave (VE), Via Ancillotto n. 39
e
(C.F. ), nata a [...], l'[...], residente a Parte_2 C.F._2
San Donà di Piave (VE), Piazza Attilio Rizzo n. 26A int. 3, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Luca Pavanetto (pec:
in San Donà di Piave (VE), via Aquileia n. 9/A, che li Email_1
rappresenta e difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo. ricorrenti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 21.11.2024, che di seguito si riproducono: “ pronunciare ai sensi dell'art. 3, n.2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i signori Parte_1
e , concordatario a Venezia (VE), trascritto nel Registro di Stato Civile
[...] Parte_2
del medesimo Comune al numero15/p.2/s. A/uff 9/1984, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della emananda sentenza ai sensi dell'art 10 della legge 1/12/1970 n.
898; 2. confermare le condizioni stabilite con accordo omologato dal Tribunale di Venezia in data
20.12.2023 con sentenza n. 280/24 pubblicata in data 30.01.2024, qui integralmente richiamate.”.
Per il P.M. intervenuto: “ accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 29.04.1984 contratto matrimonio con rito concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.12.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. n.
12127/2023 del Tribunale di Venezia) conclusasi con sentenza di omologa della separazione n.
280/2024 pubbl. il 30/01/2024.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 21.11.2024 in sostituzione dell'udienza del 03.12.2024 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 05.12.2023, data dell'avvenuta comparizione avanti al Giudice Delegato nella procedura di separazione consensuale (R.G. n. 12127/2023 del Tribunale di Venezia) conclusasi con sentenza di omologa della separazione n. 280/2024 pubbl. il 30/01/2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.04.1984 da Parte_1
e , matrimonio trascritto nel registro atti di matrimonio del
[...] Parte_2
Comune di Venezia, al n. 15, parte II, serie A, uff. 9, dell'anno 1984.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da aversi qui integralmente riprodotte.
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 16.12.2024
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore