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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8858/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8858/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria d'Amone del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate illustrate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 2 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sesto (BZ), il giorno 8 agosto 2011, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, culminata con la cessazione del legame di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti questioni prettamente patrimoniali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate illustrate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va accolta la domanda di separazione formulata in ricorso.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto il profilo d'interesse.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Sesto (BZ) il giorno 8 agosto 2011, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2011 (atto n.
6-II-C/2011).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 27 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8858/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Annamaria d'Amone del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate illustrate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 2 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sesto (BZ), il giorno 8 agosto 2011, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, culminata con la cessazione del legame di coabitazione, e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (riguardanti questioni prettamente patrimoniali), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Le stesse parti proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno confermato la volontà di non conciliarsi, contestualmente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate illustrate nel ricorso introduttivo.
La causa è stata infine rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va accolta la domanda di separazione formulata in ricorso.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'incontroversa cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Vanno omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e riguardanti diritti disponibili.
Nulla sulle spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto il profilo d'interesse.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Sesto (BZ) il giorno 8 agosto 2011, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 6, parte II, serie C, anno 2011 (atto n.
6-II-C/2011).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 27 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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