Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 04/05/2026, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01342/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2026, proposto da
AR AR ON e IN CO, rappresentate e difese dall'avvocato Giorgio Pina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caronia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 35/2024 del 18.7.2024, emessa dal Giudice di Pace di Mistretta, all’esito del procedimento civile n. 38/21 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il dott. Salvatore TE MO AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con il ricorso in esame le ricorrenti hanno esposto che con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Mistretta aveva condannato il Comune di Caronia al pagamento della somma di euro 5.164,29, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo ed al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.390,00, oltre 15% di spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Aggiungevano che la predetta sentenza era stata notificata in formula esecutiva in data 21.1.2025 ed era quindi passata in giudicato, giusta certificato ex art.124 disp. att. c.p.c. del 30.01.2026.
In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’ente ingiunto, le ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, al fine di ottenere il dovuto pagamento, in caso di perdurante inottemperanza, anche a mezzo di commissario ad acta , con vittoria di spese.
L’Amministrazione, pur destinataria di regolare notificazione del ricorso, non si è costituita in giudizio.
Nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Tanto riportato in fatto, il Collegio dichiara il ricorso fondato nei sensi di seguito indicati.
La procedura risulta ritualmente incardinata ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
Non si ravvisano, quindi, motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata e deve essere affermata la persistenza dell’obbligo in capo alla stessa di dare ottemperanza alla sentenza divenuta oramai inoppugnabile.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale che per gli interessi ed oneri accessori, oltre che per i compensi e le spese di causa.
Il Comune di Caronia dovrà dare esecuzione al provvedimento in epigrafe entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente decisione.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta , individuato nel Segretario comunale del Comune di Capo D’Orlando.
A seguito di istanza della parte interessata il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà posto a carico dell’Ente intimato e liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla ricorrente. Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).
Il Collegio ritiene, infine, di non accogliere la domanda di astreinte , che, in ragione della sua natura sanzionatoria (Cons. Stato, Ad. Pl., 25 giugno 2014, n. 15) ed avuto riguardo alla specifica fattispecie, integrerebbe, allo stato, una misura eccessivamente afflittiva nei confronti dell’Amministrazione convenuta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- dichiara l'obbligo del Comune di Caronia di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente decisione;
- nomina fin da ora Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Capo D’Orlando che provvederà in via sostitutiva rispetto all’Amministrazione entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento, per l’ipotesi in cui la mancata esecuzione sia protratta oltre il termine assegnato;
- condanna il Comune di Caronia al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GN NA Barone, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Consigliere
Salvatore TE MO AC, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| Salvatore TE MO AC | GN NA Barone |
IL SEGRETARIO