Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1965, n. 1368
Articolo 2
Versione
5 gennaio 1966
Art. 1.
A favore degli iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti incorporata nell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, e' data facolta' di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di cui al testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619 , o successive modificazioni, dei servizi statali civili e militari prestati nonche' dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennita' di buonuscita.
La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata previo pagamento di un contributo a totale carico del personale interessato, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali in base a coefficienti attuariali previsti da apposita tabella da approvarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Entrata in vigore il 5 gennaio 1966
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente