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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 02/07/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 7917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. , nata il [...], presso la città di Paranavai, Stato di Parte_1
Parana, Brasile, n. e residente a [...]C.F._1 C.F._2
n. 1490, Paranavai, Stato di Parana, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa da munita di Apostille n. 2715633-24, in data Persona_1 Persona_2
01.11.2024;
2. nato il [...], presso la città di Caxias do Sul, Stato Parte_2 di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. e residente a [...]n. 1187 C.F._3 apto.302, Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal
Notaio brasiliano dott.ssa munita di Apostille n. 2688124-24, in data Persona_3
30.10.2024;
3. , nato il [...], presso la città di Gramado, Stato di Rio Parte_3
Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori, C.F._4
, nato il [...], presso la città di Gramado, Stato di Persona_4
Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , , nato C.F._5 Parte_4 il 29 gennaio 2018, presso la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n.
, residenti a [...]n. 1850, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._6
Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra nata il 16 Persona_5 settembre 1992, presso la città di San Francisco de Paula, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile,,
CF.CPF n. , residente in [...]n. 1850, Gramado, Stato di Rio Grande C.F._7 do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa Persona_6
munita di Apostille n. 2688142-24, in data 31.10.2024;
[...]
4. , nato il [...], presso la città di Caxias do Sul, Stato Parte_5 di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per C.F._8 Controparte_1
, nato il [...], presso la città di Cancla, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile,
[...]
CF-CPF n. , , nata il [...], presso la città di C.F._9 Parte_6
Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, n. , residenti a [...]C.F._1 C.F._10
Quinze n. 1840 casa 02, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra nata il [...], presso la città Persona_7 di Santo Antonio do Sudoeste, Stato di Parana, Brasile, CF.CPF n. , e residente C.F._11 in Estrada Quinze n. 1840 casa 02, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa munita di Apostille n. Persona_8
2688155-24, in data 31.10.2024, dalla quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta contenente il presente ricorso (doc. 01), rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLONE LL , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano nato a Zimella (VR), in [...] Persona_9
12.06.1882 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati in ricorso
(cfr. certificato di nascita doc. 2). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“● in data 25.08.1902, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 03); Persona_9 Persona_10 ● in data 26.07.1944 moriva, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, il sig. (doc. 04); Persona_9
● dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 02.06.1917, presso la città di
Caxias do Sul, Stato di Rio Grande so Sul, Brasile, il sig. (doc. 05) ● in data Parte_7
29.06.1940, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig.
contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 06); in ragione del Parte_7 Persona_11 vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in Aghese Bordin Fiorio;
● dalla sopra indicata unione nasceva, in data 20.10.1942, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 07), in data 06.05.1958, Parte_8 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la sig.ra Persona_12
(doc. 08) e, in data 05.05.1960, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, la sig.ra (doc. 09); Persona_13
Controparte_3
● in data 31.01.1969 presso la città di Alto Parana, Stato di Parana, Brasile, il sig.
[...] [...]
contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 10); Parte_8 Per_14
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 12.06.1980, presso la città di Paranavai, Stato di Parana, Brasile, la sig.ra (doc. 11), odierna ricorrente;
● in data Parte_1
21.09.2012, presso la città di Paranavai, Stato di Parana, Brasile, la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il sig. (doc. 12); in ragione del
[...] Persona_15 vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Pt_1 Parte_9
Parte_10
● in data 26.06.1982 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la
[...] sig.ra contraeva matrimonio con il sig. (doc. 13); in Persona_12 Parte_11 ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_16
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 27.12.1982, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. Persona_17
Brasile, il sig. (doc. 15), entrambi odierni ricorrenti;
Persona_18
Persona_17 ● dall'unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra la sig.ra Persona_17 [...]
, nascevano, in data 14.12.2009, presso la città di Canela, Stato di Rio Persona_7
Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 16) e, in data 25.08.2016, presso Controparte_1 la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la sig.ra (doc. Parte_6
17), entrambi odierni ricorrenti;
● in data 24.08.2023 presso la città di Gramado, Stato di Rio
Grande do Sul, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_17 [...]
(doc. 18); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_7 cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_7
Persona_19
● dalla unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_12
, nascevano, in data 13.07.2013, presso la città di Gramada, Stato di Rio Grande
[...] do Sul, Brasile, il sig. (doc. 19), e, in data 29.01.2018, presso Persona_4 la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. Parte_4
(doc. 20), entrambi odierni ricorrenti;
● in data 24.08.2023 presso la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_3 da (doc. 21); in ragione del vincolo coniugale, la contraente Persona_5 Pt_12 adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_5
Parte_13
● in data 15.01.1991 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la
[...] sig.ra contraeva matrimonio con il sig. (doc. 22); Persona_13 Persona_20 in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in Persona_21
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 24.05.1994, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 23); “ Parte_2
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,5,7,8,9,11,14-17,19,20,23)
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 7917/2025 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, rilevato che non è pervenuta alcuna richiesta di collegamento via Teams, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
1. , nata il [...], presso la città di Paranavai, Stato di Parte_1
Parana, Brasile, n. e residente a [...]C.F._1 C.F._2
n. 1490, Paranavai, Stato di Parana, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa da munita di Apostille n. 2715633-24, in data Persona_1 Persona_2
01.11.2024;
2. nato il [...], presso la città di Caxias do Sul, Stato Parte_2 di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. e residente a [...]n. 1187 C.F._3 apto.302, Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal
Notaio brasiliano dott.ssa munita di Apostille n. 2688124-24, in data Persona_3
30.10.2024;
3. , nato il [...], presso la città di Gramado, Stato di Rio Parte_3
Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per conto dei figli minori, C.F._4
, nato il [...], presso la città di Gramado, Stato di Persona_4
Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , , nato C.F._5 Parte_4 il 29 gennaio 2018, presso la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n.
, residenti a [...]n. 1850, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, C.F._6
Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra nata il 16 Persona_5 settembre 1992, presso la città di San Francisco de Paula, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile,,
CF.CPF n. , residente in [...]n. 1850, Gramado, Stato di Rio Grande C.F._7 do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa Persona_6
munita di Apostille n. 2688142-24, in data 31.10.2024;
[...]
4. , nato il [...], presso la città di Caxias do Sul, Stato Parte_5 di Rio Grande do Sul, Brasile, CF-CPF n. , in proprio e per C.F._8 Controparte_1
, nato il [...], presso la città di Cancla, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile,
[...]
CF-CPF n. , , nata il [...], presso la città di C.F._9 Parte_6
Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, n. , residenti a [...]C.F._1 C.F._10
Quinze n. 1840 casa 02, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, con il consenso del secondo genitore, sig.ra nata il [...], presso la città Persona_7 di Santo Antonio do Sudoeste, Stato di Parana, Brasile, CF.CPF n. , e residente C.F._11 in Estrada Quinze n. 1840 casa 02, Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott.ssa munita di Apostille n. Persona_8
2688155-24, in data 31.10.2024, dalla quale è estratta copia informatica per immagine inserita nella busta contenente il presente ricorso (doc. 01), rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLONE LL , come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_2
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: accertare e dichiarare che i ricorrenti sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge,
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_2
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 - I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano nato a Zimella (VR), in [...] Persona_9
12.06.1882 successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
2 – Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'Amministrazione gravata, non costituitasi nonostante la ritualità della notifica.
3 - Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
4 - Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_2
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
5 - Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
6 - Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita nel luogo e nella data indicati in ricorso
(cfr. certificato di nascita doc. 2). L'avo è pertanto nato in [...] facente parte del Regno
d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in
Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
7 - La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“● in data 25.08.1902, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 03); Persona_9 Persona_10 ● in data 26.07.1944 moriva, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, il sig. (doc. 04); Persona_9
● dalla sopra menzionata unione matrimoniale nasceva, in data 02.06.1917, presso la città di
Caxias do Sul, Stato di Rio Grande so Sul, Brasile, il sig. (doc. 05) ● in data Parte_7
29.06.1940, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig.
contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 06); in ragione del Parte_7 Persona_11 vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in Aghese Bordin Fiorio;
● dalla sopra indicata unione nasceva, in data 20.10.1942, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 07), in data 06.05.1958, Parte_8 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la sig.ra Persona_12
(doc. 08) e, in data 05.05.1960, presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul,
Brasile, la sig.ra (doc. 09); Persona_13
Controparte_3
● in data 31.01.1969 presso la città di Alto Parana, Stato di Parana, Brasile, il sig.
[...] [...]
contraeva matrimonio con la sig.ra (doc. 10); Parte_8 Per_14
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 12.06.1980, presso la città di Paranavai, Stato di Parana, Brasile, la sig.ra (doc. 11), odierna ricorrente;
● in data Parte_1
21.09.2012, presso la città di Paranavai, Stato di Parana, Brasile, la sig.ra Parte_1
contraeva matrimonio con il sig. (doc. 12); in ragione del
[...] Persona_15 vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Pt_1 Parte_9
Parte_10
● in data 26.06.1982 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la
[...] sig.ra contraeva matrimonio con il sig. (doc. 13); in Persona_12 Parte_11 ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_16
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 27.12.1982, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. Persona_17
Brasile, il sig. (doc. 15), entrambi odierni ricorrenti;
Persona_18
Persona_17 ● dall'unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra la sig.ra Persona_17 [...]
, nascevano, in data 14.12.2009, presso la città di Canela, Stato di Rio Persona_7
Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 16) e, in data 25.08.2016, presso Controparte_1 la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la sig.ra (doc. Parte_6
17), entrambi odierni ricorrenti;
● in data 24.08.2023 presso la città di Gramado, Stato di Rio
Grande do Sul, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_17 [...]
(doc. 18); in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il Persona_7 cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_7
Persona_19
● dalla unione sentimentale tra il sig. e la sig.ra
[...] Parte_3 Parte_12
, nascevano, in data 13.07.2013, presso la città di Gramada, Stato di Rio Grande
[...] do Sul, Brasile, il sig. (doc. 19), e, in data 29.01.2018, presso Persona_4 la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. Parte_4
(doc. 20), entrambi odierni ricorrenti;
● in data 24.08.2023 presso la città di Gramado, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_3 da (doc. 21); in ragione del vincolo coniugale, la contraente Persona_5 Pt_12 adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in;
Persona_5
Parte_13
● in data 15.01.1991 presso la città di Caxias do Sul, Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, la
[...] sig.ra contraeva matrimonio con il sig. (doc. 22); Persona_13 Persona_20 in ragione del vincolo coniugale, la contraente adottava il cognome del marito modificando, così, il proprio in Persona_21
● dalla sopra indicata unione, nasceva, in data 24.05.1994, presso la città di Caxias do Sul,
Stato di Rio Grande do Sul, Brasile, il sig. (doc. 23); “ Parte_2
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 2,5,7,8,9,11,14-17,19,20,23)
Si tratta di linea che subisce plurimi passaggi per linea femminile dovuti al matrimonio di figlie femmine discendenti dall'avo italiano con cittadini brasiliani, che tuttavia non comportano interruzioni nella linea di discendenza in forza dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale.
L'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato infatti dichiarato illegittimo con la sentenza n.
87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la
L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio tra figlie femmine discendenti dall'avo cittadino italiano con cittadini brasiliani e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
8 - Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
9 - Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 7917/2025 definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Venezia, 30/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo