Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1869
CS
Ordinanza cautelare 30 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e dei principi di buona fede, certezza del diritto e legittimo affidamento

    Il Collegio ritiene che il potere di decadenza sia un atto vincolato e non discrezionale, non assimilabile all'autotutela o all'annullamento d'ufficio, e che l'art. 21-nonies non sia interamente applicabile. Tuttavia, anche considerando l'applicabilità della novella, il rispetto dei termini e la natura necessitata del potere di decadenza rendono la questione irrilevante ai fini della decisione.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria

    Il Collegio ritiene che il G.S.E. non abbia fornito validi elementi per confutare il difetto di istruttoria. La presenza del cavo e l'aumento di produzione erano noti da tempo e sottoposti all'attenzione del G.S.E. Il sopralluogo è stato lacunoso, non accertando l'origine e la destinazione del cavo, né coinvolgendo il titolare dell'impianto limitrofo. La ricostruzione si basa su congetture, non potendo la letteratura scientifica o i dati statistici sostituire verifiche possibili e doverose. La spiegazione alternativa fornita dalla società non equivale a condotta ostativa.

  • Accolto
    Mancato preavviso del sopralluogo ispettivo

    Il Collegio ritiene che il richiamo alla possibilità di sopralluoghi senza preavviso risponda all'esigenza di garantire verifiche fattuali, ma perde significatività se tali verifiche non vengono effettuate, trasmodando in violazione delle garanzie di difesa.

  • Rigettato
    Mancata valutazione della decurtazione tariffaria

    Il Collegio ritiene che la decurtazione tariffaria non avrebbe potuto essere concessa in ragione della particolare rilevanza delle violazioni commesse.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione e prescrizione del credito sanzionatorio

    Il Collegio ritiene che la peculiarità della decadenza, che non è espressione di potere di autotutela né sanzionatorio ma dei compiti di vigilanza del G.S.E., rende doveroso l'obbligo restitutorio di quanto indebitamente percepito.

  • Rigettato
    Error in procedendo et in iudicando per applicazione dell'art. 56 d.l. 76/2020, art. 42 d.lgs. 28/2011 e art. 10 d.m. 31 gennaio 2014

    Il Collegio ritiene che, anche volendo considerare intangibile l'affermazione del TAR sull'applicabilità della novella, il ritenuto rispetto dei limiti temporali e la natura necessitata del potere di decadenza privano la questione di qualsivoglia rilievo.

  • Rigettato
    Error in procedendo et in iudicando per violazione dell'allegato 1, lett. g) ed e) del d.m. 31 gennaio 2014, e dell'art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011

    Il Collegio ritiene che il G.S.E. insista sulla circostanza della falsa rappresentazione della modifica impiantistica senza fornire validi elementi per confutarne il difetto di istruttoria. La ricostruzione non può essere condivisa poiché dà coloritura di anomalia a dati già in possesso del G.S.E. e sottoposti alla sua attenzione. Il sopralluogo è stato lacunoso e la ricostruzione si basa su mere congetture.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 1869
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1869
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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