CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ascoli Piceno, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ascoli Piceno |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI LD, Presidente
NO STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO PI E RM
elettivamente domiciliato presso mar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259000126062000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla, inesistente e/o di nessun effetto l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata al Sig. Ricorrente_1
il 7.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnata con il presente ricorso e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - la cartella n. 00820110021666645503 di euro 9.053,64; - la cartella n.
00820120002599507503 di euro 43.349,91; - la cartella n. 00820120004087507503 di euro 102.990,62 , per l'evidente errore di calcolo della pretesa impositiva in essa contenuta e/o per la mancata indicazione del tasso di interesse, del dies a quo e della modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, condannare l'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di CO PI alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito errato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata il 7.6.2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di CO PI, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese:
- cartella n. 00820110021666645503 dell'importo di € 9.053,64 notificata il 26.1.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir. prov.le di RM – uff.territoriale di RM;
- cartella n. 00820120002599507503 dell'importo di € 43.349,91 notificata il 21.3.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir.prov.le di RM – uff.territoriale di RM;
- cartella n. 00820120004087507503 dell'importo di € 102.990,62 notificata l'8.5.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir.prov.le di fermo – uff.territoriale di RM;
presentando i seguenti motivi di ricorso:
-Errore di calcolo delle somme richieste in pagamento
Gli importi di ogni singola cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata non sono stati oggetto di ricalcolo in base alla sentenza n. 449/2024 pronunciata il 22.10.2024 e depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI che ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla prescrizione (quinquennale) degli interessi e delle sanzioni contenute nelle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate. In definitiva, gli importi che potevano essere aggiunti alla sorte (debito originario) erano solo quelli maturati successivamente alla sentenza n. 449/2024 depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI, e non di più. L'Agente della Riscossione non ha tenuto conto della predetta sentenza ed ha erroneamente chiesto l'importo complessivo di
€ 155.394,17 senza decurtare gli interessi e le sanzioni di ogni singola cartella, tanto che nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DEL DEBITO” di ogni singola cartella sono state aggiunte sanzioni e interessi congiunti al tributo ab origine;
-Mancata indicazione del tasso di interesse, del dies a quo e della modalità di calcolo degli interessi;
Nel caso che ci occupa l'atto impugnato è illegittimo poiché in esso (nelle voci contenute nel dettaglio del debito) sono riportate solo le cifre globali degli interessi, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, senza indicare il dies a quo e senza specificare l'aliquota applicata, rendendo il computo degli interessi criptico, non comprensibile e ricostruibile solamente attraverso difficili indagini che non possono e non devono competere al contribuente, pena la violazione del suo diritto di difesa.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
E' pacifico che con la sentenza n. 449/2024 pronunciata il 22.10.2024 e depositata il 26.11.2024 la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente limitatamente alla prescrizione (quinquennale) degli interessi e delle sanzioni contenute nelle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
Pertanto, gli importi che potevano essere aggiunti alla sorte (debito originario) erano solo quelli maturati successivamente alla sentenza n. 449/2024 depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI. L'Agente della Riscossione, invece, non ha tenuto conto della predetta sentenza ed ha erroneamente chiesto l'importo complessivo di € 155.394,17 senza decurtare gli interessi e le sanzioni di ogni singola cartella, tanto che nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DEL DEBITO” di ogni singola cartella sono state aggiunte sanzioni e interessi congiunti al tributo ab origine.
In particolare, esaminando la prima cartella n. 00820110021666645503 notificata il 26.1.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000, risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, essendo improbabile che dalla sentenza fino al 14.2.2025 (come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di € 4.516,00 possa arrivare alla somma di € 9.053,64 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Stesso discorso per la seconda cartella n. 00820120002599507503 notificata il 21.3.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 nella quale risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, essendo improbabile che dalla sentenza alla fino al 14.2.2025
(come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di € 21.178,00 possa arrivare alla somma di € 43.349,91 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Stessa cosa per la terza cartella n. 00820120004087507503 notificata il 8.5.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 nella quale, anche qui, risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, perché se così fosse stato, è improbabile che dalla sentenza alla fino al 14.2.2025 (come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di
€ 51.147,00 possa arrivare alla somma di € 102.990,62 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Pertanto occorre dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata a Ricorrente_1 il 7.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnata con il presente ricorso e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - la cartella n. 00820110021666645503 di euro 9.053,64; - la cartella n. 00820120002599507503 di euro 43.349,91; - la cartella n. 00820120004087507503 di euro
102.990,62 , per l'evidente errore di calcolo della pretesa impositiva in essa contenuta.
A fronte dell'accoglimento del ricorso le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso.
Spese a carico dell'ufficio per complessivi euro 3000,00 oltre oneri ed accessori.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASCOLI PICENO Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MANFREDI LD, Presidente
NO STEFANO, Relatore
GIUSTI ANNALISA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 593/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - CO PI E RM
elettivamente domiciliato presso mar.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 00820259000126062000 IVA-ALIQUOTE 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nulla, inesistente e/o di nessun effetto l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata al Sig. Ricorrente_1
il 7.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnata con il presente ricorso e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - la cartella n. 00820110021666645503 di euro 9.053,64; - la cartella n.
00820120002599507503 di euro 43.349,91; - la cartella n. 00820120004087507503 di euro 102.990,62 , per l'evidente errore di calcolo della pretesa impositiva in essa contenuta e/o per la mancata indicazione del tasso di interesse, del dies a quo e della modalità di calcolo degli interessi. In ogni caso, condannare l'Agenzia Entrate Riscossione per la Provincia di CO PI alla cancellazione dagli estratti di ruolo del debito errato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio.
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata il 7.6.2025, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di CO PI, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento ad essa sottese:
- cartella n. 00820110021666645503 dell'importo di € 9.053,64 notificata il 26.1.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir. prov.le di RM – uff.territoriale di RM;
- cartella n. 00820120002599507503 dell'importo di € 43.349,91 notificata il 21.3.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir.prov.le di RM – uff.territoriale di RM;
- cartella n. 00820120004087507503 dell'importo di € 102.990,62 notificata l'8.5.2012, ente che ha emesso il ruolo Agenzia delle Entrate Ufficio di RM, Dir.prov.le di fermo – uff.territoriale di RM;
presentando i seguenti motivi di ricorso:
-Errore di calcolo delle somme richieste in pagamento
Gli importi di ogni singola cartella sottesa all'intimazione di pagamento impugnata non sono stati oggetto di ricalcolo in base alla sentenza n. 449/2024 pronunciata il 22.10.2024 e depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI che ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla prescrizione (quinquennale) degli interessi e delle sanzioni contenute nelle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate. In definitiva, gli importi che potevano essere aggiunti alla sorte (debito originario) erano solo quelli maturati successivamente alla sentenza n. 449/2024 depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI, e non di più. L'Agente della Riscossione non ha tenuto conto della predetta sentenza ed ha erroneamente chiesto l'importo complessivo di
€ 155.394,17 senza decurtare gli interessi e le sanzioni di ogni singola cartella, tanto che nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DEL DEBITO” di ogni singola cartella sono state aggiunte sanzioni e interessi congiunti al tributo ab origine;
-Mancata indicazione del tasso di interesse, del dies a quo e della modalità di calcolo degli interessi;
Nel caso che ci occupa l'atto impugnato è illegittimo poiché in esso (nelle voci contenute nel dettaglio del debito) sono riportate solo le cifre globali degli interessi, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, senza indicare il dies a quo e senza specificare l'aliquota applicata, rendendo il computo degli interessi criptico, non comprensibile e ricostruibile solamente attraverso difficili indagini che non possono e non devono competere al contribuente, pena la violazione del suo diritto di difesa.
Non si è costituita l'Agenzia delle entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
E' pacifico che con la sentenza n. 449/2024 pronunciata il 22.10.2024 e depositata il 26.11.2024 la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI accoglieva parzialmente il ricorso proposto dal contribuente limitatamente alla prescrizione (quinquennale) degli interessi e delle sanzioni contenute nelle cartelle sottese alle intimazioni di pagamento impugnate.
Pertanto, gli importi che potevano essere aggiunti alla sorte (debito originario) erano solo quelli maturati successivamente alla sentenza n. 449/2024 depositata il 26.11.2024 dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CO PI. L'Agente della Riscossione, invece, non ha tenuto conto della predetta sentenza ed ha erroneamente chiesto l'importo complessivo di € 155.394,17 senza decurtare gli interessi e le sanzioni di ogni singola cartella, tanto che nel prospetto riportato nella sezione “DETTAGLIO DEL DEBITO” di ogni singola cartella sono state aggiunte sanzioni e interessi congiunti al tributo ab origine.
In particolare, esaminando la prima cartella n. 00820110021666645503 notificata il 26.1.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000, risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, essendo improbabile che dalla sentenza fino al 14.2.2025 (come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di € 4.516,00 possa arrivare alla somma di € 9.053,64 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Stesso discorso per la seconda cartella n. 00820120002599507503 notificata il 21.3.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 nella quale risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, essendo improbabile che dalla sentenza alla fino al 14.2.2025
(come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di € 21.178,00 possa arrivare alla somma di € 43.349,91 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Stessa cosa per la terza cartella n. 00820120004087507503 notificata il 8.5.2012 contenuta nell'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 nella quale, anche qui, risulta evidente che gli interessi non decorrono dalla sentenza n. 449/2024, perché se così fosse stato, è improbabile che dalla sentenza alla fino al 14.2.2025 (come indicato dall'ADER), e dunque dopo meno di quattro mesi, un debito originario di
€ 51.147,00 possa arrivare alla somma di € 102.990,62 (e ciò anche escludendo le sanzioni che comunque dovevano essere decurtate).
Pertanto occorre dichiarare illegittima l'intimazione di pagamento n. 008 2025 90001260 62/000 notificata a Ricorrente_1 il 7.6.2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impugnata con il presente ricorso e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - la cartella n. 00820110021666645503 di euro 9.053,64; - la cartella n. 00820120002599507503 di euro 43.349,91; - la cartella n. 00820120004087507503 di euro
102.990,62 , per l'evidente errore di calcolo della pretesa impositiva in essa contenuta.
A fronte dell'accoglimento del ricorso le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1' Grado accoglie il ricorso.
Spese a carico dell'ufficio per complessivi euro 3000,00 oltre oneri ed accessori.