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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/07/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Mariagrazia PISAPIA Consigliere
ha pronunziato in data 30/06/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 138/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carlo Boursier Niutta, Enrico Boursier Niutta, Patrizio Maria
1 Raimondi e Mattia Grupposo, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato come da pec;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Controparte_1
Ferraioli, come da mandato allegato alla memoria difensiva di appello, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLATO
OGGETTO: premio di risultato anno 2021.
Appello avverso la sentenza n. 1607/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: rigettare interamente la domanda proposta dal lavoratore, con vittoria di spese.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/2023 premesso Controparte_1
che aveva lavorato alle dipendenze di fino al 05/03/2022, data Pt_1
in cui il rapporto cessava per raggiungimento dei requisiti per il
2 pensionamento;
che aveva svolto le mansioni di operaio (livello 2 del
CCNL Gas-Acqua) presso il depuratore di Mercato S. Severino gestito da che non aveva percepito il premio di risultato per l'anno 2021 e per Pt_1
la quota maturata nel 2022 fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro;
che l'accordo aziendale del 13/07/2021 prevedeva il premio di risultato ma escludeva ingiustamente i lavoratori non più in servizio alla data di erogazione dell'indennità; adiva il Giudice del lavoro del Tribunale
di Nocera Inferiore, chiedendo di condannare la controparte al pagamento di complessivi € 2.991,00 a titolo di premio di risultato maturato per la prestazione resa dal 11/01/2021 al 05/03/2022, oltre accessori e spese.
Nel costituirsi in giudizio deduceva l'infondatezza della Pt_1
pretesa e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 15/11/2023 il Giudice di primo grado condannava al pagamento di € 2.550,00 a titolo di premio di Pt_1
risultato per l'anno 2021; rigettava la domanda per l'anno 2022.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Pt_1
depositato in data 25/03/2024.
3 La società confutava l'interpretazione offerta dal primo giudice circa la natura dell'emolumento de quo e la disciplina stabilita dall'accordo del
13/07/2021.
Evidenziava che non si trattava di una somma collegata alla prestazione già resa negli anni pregressi, bensì di un importo diretto ad incentivare i lavoratori per il futuro e destinato ai soli dipendenti ancora in forza presso l'azienda al momento dell'erogazione.
Deduceva che il diritto non poteva maturare prima dell'approvazione del bilancio, e che nel caso di specie il bilancio dell'impresa per l'anno 2021
era intervenuto a maggio 2022, quando il rapporto di lavoro del CP_1
era ormai già cessato.
Insisteva per il rigetto integrale della domanda proposta in giudizio dal
CP_1
L'appellato si costituiva con memoria difensiva depositata in data
05/06/2025, rimarcando l'infondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Preliminarmente si osserva che il non ha impugnato la statuizione CP_1
adottata dal Tribunale circa il rigetto della pretesa al pagamento del premio di risultato per l'anno 2022.
Tale rigetto è pertanto divenuto definitivo.
L'appello è stato invece proposto dalla sola e unicamente in Pt_1
merito al premio di risultato per l'anno 2021.
Ciò chiarito, il gravame non è fondato.
L'oggetto della controversia riguarda l'interpretazione dell'accordo con cui in data 13/07/2021 e la hanno disciplinato il premio Pt_1
di risultato.
Come statuito dalla S.C., “L'interpretazione degli atti negoziali va
condotta sulla scorta di due fondamentali elementi che si integrano a
vicenda, e cioè il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del
precetto contrattuale, nell'ambito non già di una priorità di uno dei due
criteri ma in quello di un razionale gradualismo dei mezzi
d'interpretazione, i quali debbono fondersi ed armonizzarsi
nell'apprezzamento dell'atto negoziale” (Cass. n. 6484/1994; Cass. n.
701/2021).
5 “Nell'interpretazione di un contratto collettivo, il principio "in claris non
fit interpretatio" non trova applicazione quando le espressioni letterali
utilizzate, benché chiare, non siano univocamente intellegibili, sicchè in
detta ipotesi dovrà ricercarsi la comune intenzione delle parti facendo
ricorso a tutti i criteri ermeneutici rivelatori della volontà dei contraenti”
(Cass. n. 4189/2020).
“Nell'interpretazione del contratto collettivo, è necessario procedere, ai
sensi dell'art. 1363 cod.civ., al coordinamento delle varie clausole
contrattuali, anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla
base del senso letterale delle parole, senza residui di incertezza, poiché
l'espressione “senso letterale delle parole” deve intendersi come riferita
all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale e non già
limitata ad una parte soltanto, qual è una singola clausola del contratto
composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e confrontare fra
loro frasi parole al fine di chiarirne il significato, tenendo altresì conto del
comportamento, anche successivo, delle parti” (Cass. n. 18969/2015, n.
19779/2014, n. 9755/2011, n. 3685/2010).
6 Nel caso di specie l'emolumento oggetto di lite è regolato dall'accordo aziendale del 13/07/2021, sottoscritto da e dalla RSU per Pt_1
disciplinare il “premio di risultato triennio 2021-2023”.
Tale accordo così dispone, per la parte che qui interessa:
-il premio di risultato “ha la finalità di coinvolgere e far partecipare i lavoratori ai processi e progetti aziendali”, per “realizzare, con cadenza annuale, una serie di miglioramenti che vanno dall'incremento della redditività al miglioramento della competitività, della produttività,
dell'efficienza e qualità del servizio erogato dalla Società, e prevedere, nel contempo, una coerente remunerazione del contributo del Personale
attraverso quote aggiuntive di retribuzione variabile. Il premio di risultato
è pertanto correlato ai risultati quali-quantitativi conseguiti con la realizzazione degli obiettivi aziendali, nonché col miglioramento dell'andamento economico dell'Azienda, caratterizzandosi come emolumento variabile, remunerativo dei risultati dell'esercizio dell'anno precedente a quello di corresponsione” (punto 1.1);
-“L'istituto è destinato a tutto il personale in servizio con la qualifica di
Quadro, impiegato e operaio anche con rapporto di lavoro part time, a tempo determinato e di apprendistato. E' escluso dal perimetro di
7 applicabilità il personale cessato, per qualsiasi motivo, alla data di erogazione degli importi, fatto salvo quanto espressamente indicato al punto successivo relativamente alla mobilità infragruppo” (punto 1.8);
-il premio viene “calcolato per l'anno di riferimento” e “viene corrisposto il mese successivo a quello in cui viene approvato il bilancio consuntivo dell'anno di riferimento, da parte degli organi sociali, unitamente alle competenze del medesimo mese ad al personale in servizio alla data di erogazione” (punto 1.9);
-l'importo lordo del premio de quo per l'anno 2021 è pari ad € 2.550,00
(punto 1.10).
Ora, dal complessivo sistema delineato da tale accordo si evince che il premio di risultato è un emolumento connesso alla prestazione già resa dal dipendente durante il rapporto di lavoro.
Esso ha natura retributiva, ed è volto infatti ad integrare il trattamento economico goduto dal lavoratore nell'anno di riferimento, aggiungendo alla retribuzione annua complessiva già erogata una ulteriore somma di denaro per premiare la prestazione già espletata, laddove la stessa abbia contribuito alla produttività e alla redditività dell'impresa.
8 Il punto 1.1 dell'accordo invero afferma chiaramente che il premio di risultato costituisce una “coerente remunerazione del contributo del
Personale attraverso quote aggiuntive di retribuzione variabile. Il premio di risultato è pertanto correlato ai risultati quali-quantitativi conseguiti con la realizzazione degli obiettivi aziendali”, e che esso è “remunerativo dei risultati dell'esercizio dell'anno precedente a quello di corresponsione”.
Il diritto al premio de quo, pertanto, deriva dalla prestazione lavorativa già
resa durante il rapporto di lavoro, e rappresenta una parte variabile della retribuzione, onde costituisce il corrispettivo della attività lavorativa resa.
La circostanza che il premio venga erogato in epoca successiva all'anno di riferimento, invece, non vale a far slittare in avanti il momento di maturazione del diritto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte qui appellante.
“Nell'ambito del rapporto di lavoro sono configurabili diritti quesiti, che
non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di
uno specifico mandato o di una successiva ratifica da parte dei singoli
lavoratori, solo con riferimento a situazioni che siano entrate a far parte
del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi
di prestazioni già rese, e non invece in presenza di quelle situazioni future
9 o in via di consolidamento, che sono frequenti nel contratto di lavoro, da
cui scaturisce un rapporto di durata con prestazioni ad esecuzione
periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tali di
essere differentemente regolate in caso di successione di contratti
collettivi” (Cass. n. 20838/2009, n. 18548/2009).
Nel caso di specie il diritto al premio di risultato è stato acquisito al patrimonio giuridico del lavoratore all'esito della prestazione annua resa nel 2021, restando differita all'anno successivo solo la materiale erogazione per ragioni di contabilità aziendale.
Il bilancio aziendale consuntivo, infatti, riguarda l'attività dell'impresa svolta fino al 31 dicembre dell'anno precedente: nel caso di specie il bilancio approvato da a maggio 2022 si riferisce alla gestione Pt_1
dell'anno 2021 (cioè fino al 31 dicembre 2021, quando il era CP_1
pacificamente ancora in servizio), e dunque va riferito alla prestazione lavorativa già resa dai dipendenti in detto anno.
L'approvazione del bilancio dell'anno 2021 a maggio 2022 (dopo il pensionamento del intervenuto a marzo 2022) riguarda la mera CP_1
presa d'atto da parte di di quanto già avvenuto, cioè il Pt_1
10 conseguimento degli obiettivi aziendali e il positivo apporto arrecato dai lavoratori alla redditività dell'impresa.
La clausola di cui al punto 1.8 dell'accordo del 13/07/2021, secondo cui
“E' escluso dal perimetro di applicabilità il personale cessato, per qualsiasi motivo, alla data di erogazione degli importi”, non può pertanto essere intesa in senso non coerente con la natura – pacificamente retributiva,
secondo lo stesso accordo - dell'emolumento in questione.
La predetta clausola va invece interpretata nel senso che il premio spetta anche al personale che abbia reso la prestazione nell'anno precedente a quello di approvazione del bilancio, anche laddove sia cessato dal servizio al momento della predetta approvazione e della materiale corresponsione del premio.
Il diritto al premio è stato invero già acquisito al 31 dicembre 2021 per effetto dell'avvenuta esecuzione della prestazione lavorativa in detto anno,
onde la materiale erogazione nell'anno successivo -dopo l'approvazione del bilancio a maggio 2022 – dipende solo dai tempi occorrenti per gli adempimenti contabili dell'azienda (tempi sui quali il dipendente non ha alcun controllo).
11 Una volta accertato dall'impresa l'esito positivo dell'attività e la sussistenza dell'incremento della redditività per l'anno 2021, l'erogazione del premio di risultato spettava anche al il quale aveva espletato CP_1
la prestazione nell'intero anno 2021 (cioè fino al 31 dicembre 2021, il periodo oggetto del bilancio consuntivo approvato a maggio 2022) ed aveva contribuito al miglioramento della produttività aziendale.
Il quantum del premio di risultato per l'anno 2021 risulta per tabulas
dall'accordo del 13/07/2021: € 2.550,00 (punto 1.10).
Tale ammontare risulta espressamente indicato senza alcuna distinzione fra i lavoratori.
Anzi, la generale applicabilità del premio a tutti i dipendenti senza alcuna differenziazione è espressamente sancita dal punto 1.8 dell'accordo,
secondo cui “L'istituto è destinato a tutto il personale in servizio con la qualifica di Quadro, impiegato e operaio anche con rapporto di lavoro part time, a tempo determinato e di apprendistato”.
Nel caso del è pacifico che la prestazione sia stata resa nell'anno CP_1
2021 come operaio (livello 2 del CCNL Gas-Acqua) per l'intero anno solare.
L'appello di va quindi rigettato. Pt_1
12 Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 138/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , avverso la Pt_1 Controparte_1
sentenza n. 1607/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di
Nocera Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1)rigetta l'appello;
2)condanna alla rifusione, in favore di , Pt_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado, liquidate in € 1.458,00, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CNA come per legge,
con attribuzione al difensore antistatario;
3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 30/06/2025.
Il Consigliere estensore
13 Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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