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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/03/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Fabio Pinci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via della Mercede 11
[...
-APPELLANTE
[...
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10290/2022 pubblicata il 1/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione presentata dalla società avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 1201 notificata in data 14/07/2021 con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.685,50, a titolo di sanzione amministrativa per l'occupazione irregolare di tre lavoratori ( occupata dal 03/11/2015 al 21/04/2016 per 118 giornate;
Persona_1 [...]
occupato dal 12/01/2016 al 21/04/2016 per 75 giornate e Persona_2 Persona_3 occupato dal 12/01/2016 al 31/03/2016 per 60 giornate).
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
L si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'accoglimento del gravame.
Le parti non sono comparse all'udienza del 20/3/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 27/3/2025 mandando alla Cancelleria di rendere edotte le parti costituite del disposto rinvio.
Le parti sebbene validamente avvisate, non hanno ritenuto di comparire all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
.Così deciso in Roma il 27/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott. Guido Rosa Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 27.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1312 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Fabio Pinci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via della Mercede 11
[...
-APPELLANTE
[...
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici siti in Roma, via dei Portoghesi n.12
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10290/2022 pubblicata il 1/12/2022
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l'opposizione presentata dalla società avverso l'ordinanza-ingiunzione Parte_1
n. 1201 notificata in data 14/07/2021 con la quale le era stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di € 12.685,50, a titolo di sanzione amministrativa per l'occupazione irregolare di tre lavoratori ( occupata dal 03/11/2015 al 21/04/2016 per 118 giornate;
Persona_1 [...]
occupato dal 12/01/2016 al 21/04/2016 per 75 giornate e Persona_2 Persona_3 occupato dal 12/01/2016 al 31/03/2016 per 60 giornate).
Avverso tale sentenza la società proponeva appello fondato su più motivi. Parte_1
L si costituiva in giudizio resistendo Controparte_2 all'accoglimento del gravame.
Le parti non sono comparse all'udienza del 20/3/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 27/3/2025 mandando alla Cancelleria di rendere edotte le parti costituite del disposto rinvio.
Le parti sebbene validamente avvisate, non hanno ritenuto di comparire all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
.Così deciso in Roma il 27/3/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott. Guido Rosa