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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 01/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 786/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 67, presso lo studio dell'avv. Marco
Vallone (C.F: pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone, alla via Napoli, n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonella Stefanizzi (C.F. ; pec: che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “Le parti, modificando quanto concordato in sede di deposito del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, hanno deciso di comune accordo di porre in vendita l'immobile sito in Crotone alla Via Nazioni Unite n. 156, affidando il relativo incarico per la vendita all'agenzia immobiliare Italcasa. Pertanto, sono da ritenersi nulle le precedenti disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale al Sig. ed al relativo corrispettivo di euro 5.000,00 che Pt_1 quest'ultimo si era obbligato a versare a favore della Sig.ra avendo le parti di comune CP_1 accordo stabilito che il ricavato della suddetta vendita immobiliare, andrà ad estinguere il mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto dell'immobile e, qualora avanzerà un residuo dalla vendita, il medesimo sarà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti. Per quanto esposto, La sig.ra il Sig.
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta integralmente alle conclusioni CP_1 formulate nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, insistendo affinché l'On. Le
Tribunale adito Voglia omologare la separazione personale dei coniugi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 24.07.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.07.2002 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 92, anno 2002, Parte
Seconda, Serie A;
- che dall'unione nasceva a Crotone, in data 16.09.2002, (C.F. Controparte_2
), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._5
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 19.08.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 22.8.2024, il giudice relatore disponeva un rinvio dell'udienza al 18.12.2024. Per quest'ultima data le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione contenute nel ricorso introduttivo, con le modifiche riportate in epigrafe.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 3.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 786/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.07.2002 nel CP_1
Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
92, anno 2002, Parte Seconda, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 786/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] ed ai fini del Parte_1 C.F._1 presente giudizio domiciliato in Crotone, alla Via XXV Aprile n. 67, presso lo studio dell'avv. Marco
Vallone (C.F: pec: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed ai fini del Controparte_1 C.F._3 presente giudizio domiciliata in Crotone, alla via Napoli, n. 39 presso lo studio dell'Avv. Antonella Stefanizzi (C.F. ; pec: che la rappresenta e difende C.F._4 Email_2 per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 18.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c.: “Le parti, modificando quanto concordato in sede di deposito del ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, hanno deciso di comune accordo di porre in vendita l'immobile sito in Crotone alla Via Nazioni Unite n. 156, affidando il relativo incarico per la vendita all'agenzia immobiliare Italcasa. Pertanto, sono da ritenersi nulle le precedenti disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale al Sig. ed al relativo corrispettivo di euro 5.000,00 che Pt_1 quest'ultimo si era obbligato a versare a favore della Sig.ra avendo le parti di comune CP_1 accordo stabilito che il ricavato della suddetta vendita immobiliare, andrà ad estinguere il mutuo ipotecario contratto dalle parti per l'acquisto dell'immobile e, qualora avanzerà un residuo dalla vendita, il medesimo sarà suddiviso in parti uguali tra i ricorrenti. Per quanto esposto, La sig.ra il Sig.
come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, si riporta integralmente alle conclusioni CP_1 formulate nel ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi, insistendo affinché l'On. Le
Tribunale adito Voglia omologare la separazione personale dei coniugi”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 24.07.2024,
[...]
e esponevano: Parte_1 Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.07.2002 nel Comune di Crotone
(KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 92, anno 2002, Parte
Seconda, Serie A;
- che dall'unione nasceva a Crotone, in data 16.09.2002, (C.F. Controparte_2
), oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
C.F._5
- che le numerose incomprensioni e discussioni hanno fatto venir meno quell'affectio coniugalis che rappresenta il presupposto di ogni sano rapporto matrimoniale, e vista l'impossibilità definitiva di risanamento della vita di coppia, decidevano di separarsi.
Tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo.
Con decreto del 19.08.2024 di assegnazione della causa, il Presidente autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 573 bis 51. comma
2, c.p.c.
Con decreto del 22.8.2024, il giudice relatore disponeva un rinvio dell'udienza al 18.12.2024. Per quest'ultima data le parti depositavano note scritte con le quali dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni di separazione contenute nel ricorso introduttivo, con le modifiche riportate in epigrafe.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 3.09.2024, letti gli atti, all'udienza del 18.12.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità. Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 786/2024 R.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_2 [...]
, che hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 13.07.2002 nel CP_1
Comune di Crotone (KR), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto comune al n.
92, anno 2002, Parte Seconda, Serie A;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Crotone (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone in data 19.12.2024.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli