Articolo 4 della Legge 14 luglio 1965, n. 938
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 agosto 1965
Art. 4.
Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965