Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5275 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
21514/2024
R.G. 21514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dr.ssa Eva Scalfati Presidente
Dr.ssa Viviana Criscuolo Giudice relatore
Dr.ssa Giulia d'Alessandro Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21514/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17/2/2025 avente ad oggetto: interdizione e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
De Maio (C.F. ) e Francesco Visone (C.F. ), C.F._2 C.F._3 giusta procura alle liti apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), elett.te Controparte_1 C.F._4 dom.to in Mercogliano (AV) alla Via A. De Curtis 42, presso lo studio dell'avv. Carlo
Alberto Garofalo, c.f. , che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._5 in atti
INTERDICENDO
1
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
NONCHE'
( ) e (c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_6 Controparte_3
elett.te dom.ti in Napoli al Centro direzionale isola F11, presso lo C.F._7 studio dell'avv. Giusppe Fera, c.f. , che li rapp.ta e difende, giusta C.F._8 procura analogica e digitale in calce al presente atto
INTERVENTORI
CONCLUSIONI
All'udienza del 7/4/2025 la difesa di parte ricorrente, all'esito dell'esame del beneficiando, insisteva nelle proprie richieste istruttorie formulate al fine di ricostruire il patrimonio del sig. nell'evidenza che egli non sia in grado di gestirlo personalmente;
in Parte_1 subordine, per l'accoglimento delle conclusioni nell'ordine come formulate. L'avv. Garofalo per il beneficiando chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso così come formulato, opponendosi alle istanze istruttorie, e in particolare alla richiesta di esibizione formulata da parte ricorrente;
in subordine instava per il rigetto del ricorso con vittoria di spese e attribuzione. L'avv. Fera per i suoi assistiti intervenuti nel procedimento chiedeva la declaratoria di inammissibilità, rigetto delle istanze istruttorie, rigetto del ricorso. Il PM in data 19/5/2025 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Brevemente in fatto giova evidenziare che con ricorso depositato il 14/10/2024 la ricorrente premettendo che il proprio padre era una persona anziana Controparte_1 che si trova nella impossibilità permanente di provvedere ai propri interessi a causa di rilevanti problematiche di salute risalenti nel tempo;
che nel corso degli anni, tra lei e fratello si erano creati una serie di contrasti che avevano causato Parte_2
l'impossibilità per lei di comunicare con l'anziano padre che abitava con il fratello e la sua famiglia in un immobile sito in Napoli alla via Michelangelo da Caravaggio, 70, per il quale peraltro pendeva un giudizio di occupazione.
La ricorrente deduceva di non conoscere le attuali effettive condizioni di salute del padre, ma tenuto della diagnosticata cerebrovasculopatia cronica, e del tempo trascorso dalla
2 diagnosi (otto anni), si poteva ritenere che la patologia si sia evoluta in maniera assai negativa per il beneficiario. Quanto alla situazione reddituale-patrimoniale, deduceva che il padre era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, di cui produceva le visure, produttivo di redditi senza, a suo giudizio, che fosse chiara la destinazione dei ricavi.
Deduceva inoltre di essere venuta a sapere che uno degli immobili in comproprietà del padre era in vendita e di aver diffidato dal proseguire nell'incarico, tra gli altri, agenzie immobiliari e siti web, dove veniva pubblicizzata la vendita dei predetti cespiti ed ove il corrispettivo richiesto risultava assai inferiore all'effettivo valore del compendio immobiliare, rappresentando che il sig. non era nelle condizioni Controparte_1 mentali di assumere decisioni concernenti la disposizione del proprio patrimonio, rilevando di nutrire dubbi in merito alla genuinità della sottoscrizione di eventuali mandati da parte del sig. e comunque in merito alla piena consapevolezza di quanto Controparte_1 eventualmente sottoscritto.
Deduceva inoltre di aver contestato la genuinità della sottoscrizione del padre in calce ai relativi mandati. Instava quindi per la nomina, nelle more del procedimento, di un tutore, ovvero curatore, ovvero un amministratore di sostegno provvisorio, determinandone i poteri, formulava istanze istruttorie ai sensi dell'art. 210 cpc relativamente alle cartelle cliniche del padre, nonché verso l'Agenzia delle Entrate con la finalità di ricostruire esattamente i flussi reddituali del sig. relativamente alla Controparte_1 dichiarazione dei redditi del beneficiario dell'ultimo triennio, nonché copia dei contratti di locazione in cui quest'ultimo risulti parte attiva, all'INPS, con la finalità di conoscere se il sig. percepisce un eventuale trattamento pensionistico, Controparte_1 documentazione riguardante la relativa posizione ed infine alla Posillipo srl, la esibizione del mandato che sarebbe stato conferito l'asserito incarico dal sig. Controparte_1 per la vendita dei relativi cespiti immobiliari;
nel merito chiedeva la declaratoria di interdizione, in subordine, la declaratoria di inabilitazione, in via ulteriormente subordinata, disporre, l'applicazione della misura di protezione dell'amministratore di sostegno o della misura di protezione che l'Ill.mo Giudice dovesse ritenere più adeguata a favore sig. , manifestando la propria disponibilità ad assumere la Controparte_1 carica di amministratore di sostegno, e rimettendosi al Tribunale per valutare l'opportunità
e/o la necessità di nominare un terzo.
Si costituiva il resistente nonché i signori ed , nipoti ex fratre CP_2 Controparte_3 del signor , impugnando le deduzioni della ricorrente e deducendo Controparte_1 che l'interdicendo, come si evinceva anche dai certificati sanitari esibiti dalla parte ricorrente, era totalmente in grado di intendere e volere oltre che nella piena capacità di
3 gestire sé stesso, compatibilmente con l'età anagrafica di anni 91 e con qualche problema di deambulazione;
deducevano altresì che la ricorrente non era mai presente alle riunioni di famiglia e non aveva rapporti con il padre e che il vero movente del ricorso era il controllo sul patrimonio immobiliare del resistente, ignorando ella le criticità del compendio immobiliare del resistente. Rappresentavano che il sig era accudito Controparte_1 amorevolmente dal figlio Avv. che faceva da spola fra la sua residenza Parte_2 di Castel di Sangro e quella del padre;
chiedevano quindi il rigetto del ricorso con condanna alle spese ed in subordine la nomina quale ADS dell'Avv. . Parte_2
A seguito di una prima udienza ove l'interdicendo non compariva si procedeva al rinvio alla successiva udienza ove si procedeva all'esame dell'interdicendo, all'ascolto della ricorrente e degli interventori e sulle conclusioni formulate dalle predette parti, il Giudice riservava al IO .
La domanda, così come formulata nel ricorso e ribadita in udienza, è infondata e deve quindi essere respinta, con contestuale trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'apertura di un'amministrazione di sostegno. Occorre brevemente descrivere le emergenze istruttorie del giudizio. Durante l'esame diretto, il giudice riscontrava che l'interdicendo,
, rispondeva alle domande formulategli ricordando perfettamente la Controparte_1 sua data di nascita, riconoscendo le persone intorno a lui ad eccezione della figlia ricorrente, formulando risposte coerenti alle domande postegli ad eccezione delle domande aventi ad oggetto la gestione del denaro;
in particolare affermava : “ADR- lei è il Giudice del
Tribunale. Mi è stato detto che dovevo parlare con il Giudice, ma non sapevo perché, mi hanno detto soltanto che Lei voleva parlare con me. Io abito con mio figlio il quale mi Pt_2 aiuta e collabora in tutto quello che faccio;
per me è un piacere stare con lui. Io ho un conto corrente in banca, non so dire quanti soldi ci sono, è sufficiente fare un estratto conto e si può vedere. Io sono proprietario di immobili e, in particolare, di un palazzo a Discesa Coroglio
36, la cui proprietà è in parte mia, e in parte dei miei cugini. La gestione di questo palazzo è attraverso un inquilino che raccoglie gli affitti, mi porta l'importo relativo, io lo deposito in banca e poi prelevo quello che mi serve. ADR– Non riconosco la sig.ra che mi viene mostrata.
Il Giudice dà atto che la persona che il sig. non riconosce è la figlia Controparte_1 ricorrente . Il beneficiando dichiara: “Preciso che ho due figli, e Parte_1 Pt_2
; ha circa 25 anni, vive a Milano ed è molto tempo che io non la vedo. Non so Pt_1 Pt_1 dire se ha dei figli. Voglio dire che vivendo a Milano, è parecchio tempo che io Pt_1 Pt_1 non la vedo. La casa dove abito è in fitto e pago 60/70 mila lire all'anno; confermo che vivo da solo insieme a mio figlio c'è un'altra persona che viene, fa i servizi e mi aiuta, ma Pt_2 in questo momento non mi ricordo il nome. Penso che se ci rifletto, mi torna in mente”. Il
4 Giudice spiega al sig. che la sua presenza oggi in Tribunale è dovuta Controparte_1 alla procedura per la nomina di tutore/ads. Il sig. risponde: “io penso di aver Parte_1 bisogno di qualcuno che mi aiuti a gestire le mie cose, e penso che questo compito può essere svolto da mio figlio che vive con me, e preferisco che lo faccia lui. Non voglio aggiungere Pt_2 niente, per me la cosa importante è che mi aiuti a gestire le cose che io faccio durante Pt_2 la giornata. ADR- stamattina venendo qui abbiamo preso un caffè, ha pagato mio figlio Pt_2 un caffè al bar costa sui 20/25 euro”.
Le dichiarazioni suindicate evidenziano esclusivamente la difficoltà del sig.
[...]
ad attribuire l'esatto valore economico ai beni della vita con evidenti riflessi CP_1 sulla sua idoneità a prendersi cura dei suoi interessi patrimoniali.
Sicuramente le predette difficoltà non possono determinare né la declaratoria di interdizione né di inabilitazione, non ritenendosi necessaria una limitazione generale o parziale della capacità del soggetto al fine di tutelarne gli interessi, potendosi ritenere al più applicabile lo strumento di protezione giuridica dell'amministrazione di sostegno.
Tale strumento è preferibile per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che essa sottende, in contrapposizione alla più invasive misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, che attribuiscono uno status di incapacità, generale la prima, concernente gli atti di straordinaria amministrazione la seconda. Detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo stesso, a norma dell'art. 409 co 2
c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Invero, deve osservarsi che l'art. 1 della L. 6/2004 attribuisce all'amministrazione di sostegno "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente". L'art. 404 c.c., nel testo modificato da tale legge, precisa che "la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare".
Rileva infatti il Tribunale che il discrimen quanto al grado di capacità del soggetto bisognoso di protezione, tra interdizione ed amministrazione di sostegno, non è di tipo quantitativo, posto che ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'interdizione quale misura
5 estrema di protezione è l'inadeguatezza funzionale di ogni altra misura, in primo luogo quella flessibile dell'amministrazione di sostegno, concepita per essere destinata a soddisfare “su misura” i bisogni di protezione del beneficiario (cfr. Cass. 12.6.2006 n.
13584; Cass. 29.11.2006 n. 23566).
Si è infatti osservato che l'art. 404 c.c. nel momento in cui stabilisce che può essere assistita da un amministratore di sostegno la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica e/o psichica, si trova nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, anche parziale e temporanea, letto a contrario porta a sostenere che tale misura possa essere disposta anche nell'ipotesi in cui detta impossibilità (che finisce per l'identificarsi con l'incapacità) sia totale ed abituale, sempre che l'amministrazione di sostegno sia funzionale alla cura degli interessi del sofferente fisico o psichico.
In altre parole si deve ritenere che, dopo l'entrata in vigore della l.
9.1.2004 n. 6, istitutiva dell'amministrazione di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione si presentino come misure di carattere residuale, avendo il legislatore dichiarato espressamente di voler perseguire la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Espressamente in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte, la quale ha ritenuto che
“nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ad alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c., comma 5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole” (Cass. 22.4.2009,
n. 9628).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla recentissima Cass.,
26.10.2011, n. 23332, la quale ha esplicitato che:
- in senso contrario alla scelta interpretativa operata non vale invocare la diversità dei presupposti delle misure di protezione risultanti dalla lettera degli articoli 404,
6 414 e 415 c.c., in quanto le ultime due disposizioni individuano i possibili destinatari delle misure dell'interdizione e inabilitazione nelle persone affette da abituale infermità di mente e la prima prevede che si possa ricorrere all'amministrazione di sostegno non solo a protezione delle persone affette da infermità psichica ma anche quelle affette da infermità o menomazione psichica, in entrambi casi anche se l'impossibilità di provvedere ai propri interessi che ne deriva
è solo parziale e temporanea. Infatti, sempre sul piano letterale, l'art. 404 c.c. non esclude affatto che possa ricorrersi all'amministrazione di sostegno quando l'impossibilità di provvedere ai propri interessi sia totale e permanente, mentre la possibilità di escludere i poteri di sostituzione o assistenza del tutore rispetto a taluni atti di ordinaria amministrazione (art. 427, 1 comma c.c.) dimostra che è ammissibile il ricorso all'interdizione anche in caso di incapacità non assoluta. Il che contraddice radicalmente l'affermazione del necessario parallelismo tra incisività (o meglio, "invasività") della misura di protezione e gravità della situazione di mancanza di autonomia.
- neppure porta argomenti a favore della tesi secondo la quale la scelta tra le diverse misure dovrebbe essere operata sulla base della gravità della situazione di incapacità il rilievo che l'amministrazione di sostegno richiede una continua interazione tra amministratore e beneficiario (art. 410 c.c.) che presuppone una qualche sia pur residuale capacità dello stesso, perché, come già osservato nella citata sentenza n. 13584/2006, la norma non prevede che tale interazione sia necessaria in ogni caso, ma solo che debba essere ricercata quando la situazione concreta lo consente.
- del tutto tautologico è poi il richiamo alla natura tendenzialmente stabile dell'interdizione e dell'inabilitazione, che costituiscono status della persona derivanti da un accertamento giudiziale dell'incapacità, rispetto al carattere contingente e variabile delle misure stabilite da giudice tutelare a tutela del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, restando aperto il problema dell'individuazione dei criteri di scelta tra le une e l'altra misura, problema da risolvere alla stregua del costante orientamento giurisprudenziale richiamato.
- infine non ha pregio l'argomento a favore della preferibilità dell'interdizione per la migliore tutela che tale misura assicurerebbe per la necessità che il compimento di taluni atti da parte del tutore debbano essere autorizzati dal tribunale perché l'art. 411, nel richiamare alcune norme che disciplinano la tutela, espressamente richiama anche gli articoli 374 e 375 c.c. che prevedono le autorizzazioni per il
7 compimento di atti da parte dell'amministratore di sostegno, essendo irrilevante che tali autorizzazioni siano attribuite alla "competenza" del giudice tutelare invece che a quella del "tribunale". D'altra parte, come già rilevato, la postulata "preferibilità" si porrebbe in contrasto con il carattere residuale dell'interdizione affermato con chiarezza dalla legge.
Sempre la Suprema Corte ha evidenziato che nell'applicazione di tale criterio deve tenersi conto in via prioritaria ("essenzialmente" secondo la dizione utilizzata dalla sentenza citata) del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nel senso che ad
"un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto - vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti... corrisponderà l'amministrazione di sostegno" mentre si potrà ricorrere all'interdizione quando si tratta "di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno". Come ulteriore criterio che può aggiungersi ma non sostituire il criterio principale il giudice può considerare
"anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie".
In definitiva, pertanto, poiché i complessivi elementi emersi nel corso dell'istruttoria hanno consentito di accertare che si trovi nell'impossibilità solo parziale di Controparte_1 provvedere ai propri interessi, presentando un quadro di fragilità sanitaria e con funzioni cognitive parzialmente conservate, ritiene il Tribunale che l'istituto della amministrazione di sostegno, introdotto con L. 6/2004, sia idoneo e sufficiente a tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità d'agire, il ricorrente.
L'elasticità e l'agilità dello strumento dell'amministrazione di sostegno consentono, nella specie, di modellare le tutele da apprestare in favore di , in modo da Controparte_1 garantire contemporaneamente la piena tutela dei suoi interessi e la conservazione di una residua capacità d'agire, così consentendogli di continuare a partecipare attivamente alle scelte inerenti la propria vita.
In questa sede oltre al rigetto della domanda di interdizione ed alla trasmissione degli atti al GT per l'apertura dell'amministrazione di sostegno appare opportuno procedere anche alla nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio. 8 Sul punto parte ricorrente ha prestato la propria disponibilità ed in subordine ha chiesto la nomina di un amministratore terzo;
il beneficiando e gli intervenuti hanno domandato Contr in subordine al rigetto del ricorso la nomina del sig. quale e si Parte_2 sono opposti alla nomina della ricorrente.
Rileva il IO come la ricorrente non possa essere nominata, in Parte_1 ragione dell'opposizione spiegata dal beneficiando e della circostanza che la medesima – da diversi anni – non ha alcun rapporto con il padre tanto da non essere stata da questi riconosciuta nel corso dell'udienza dinnanzi al GT;
la sua assenza dall'ambito familiare è stata dedotta e dichiarata a verbale sia dal fratello che dai cugini intervenuti nel Pt_2 giudizio;
quanto all'impedimento che il fratello avrebbe frapposto alla frequentazione Pt_2 del domicilio paterno da parte della sorella odierna ricorrente, la medesima a verbale ha precisato di non incontrare il padre dalla fine dell'anno 2021; è stato poi prodotto il verbale della prova testimoniale assunta in altro procedimento relativamente alle dichiarazioni rese dal figlio della ricorrente il quale, nel 2022, dichiarava che le chiavi dell'abitazione ove dimorava il nonno, attuale beneficiando, non erano mai state cambiate e che, per quanto era a sua conoscenza, sua madre ne aveva la disponibilità. Orbene mentre non vi è dubbio sull'assenza e sulla mancata partecipazione della alla vita del padre, non è Parte_1 stato dimostrato che tale circostanza sia riconducibile alla condotta ostativa del fratello convivente con il padre. In tal senso è quantomeno suggestivo che la ricorrente non abbia ritenuto di dolersi del comportamento del fratello nei due anni precedenti l'introduzione del giudizio che è coinciso, come hanno rilevato tutte le parti, con la decisione dei comproprietari, e quindi anche del beneficiando, di mettere in vendita un immobile sito in via Coroglio.
Anche il figlio convivente del beneficiando, sig. , ha dato la propria Parte_2 disponibilità alla nomina quale amministratore di sostegno del padre. Inoltre, il beneficiando ha chiaramente indicato dinnanzi al Giudice relatore di preferire il figlio affermando : “io penso di aver bisogno di qualcuno che mi aiuti a gestire le mie cose, Pt_2
e penso che questo compito può essere svolto da mio figlio che vive con me, e preferisco Pt_2 che lo faccia lui. Non voglio aggiungere niente, per me la cosa importante è che mi aiuti Pt_2
a gestire le cose che io faccio durante la giornata”, in tal modo dimostrando di aver piena fiducia nell'operato del figlio.
Ritiene il IO che l'esistenza del conflitto fra i due germani non è di ostacolo alla nomina del sig. quale ADS provvisorio del padre con lui convivente e Parte_2 del quale da tempo è il caregiver in via esclusiva: sul punto si è espressa con una recentissima pronuncia la Suprema Corte (cfr. Cass. ord. 6624 del 12/3/2025) precisando
9 che “l'amministrazione di sostegno è disegnata dalla L. 6/2004 come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da disabilità, chiamando il giudice all'impegnativo compito di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione. Questa finalità è la ratio fondante delle norme che regolano la procedura di apertura dell'amministrazione, e tra queste anche quella relativa alla scelta dell'amministratore di sostegno che deve avvenire, come impone
l'art. 408 c.c., con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, preferibilmente tra i familiari e valorizzando la volontà espressa dal diretto interessato. In questi termini anche la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il criterio fondamentale che il giudice deve seguire nella scelta dell'amministratore di sostegno è esclusivamente quello che riguarda la cura e gli interessi della persona beneficiata. Tale criterio assicura a chi deve decidere una ampia facoltà di valutazione su quale sia il miglior soggetto da scegliere come amministratore per assicurare al massimo la cura degli interessi ( Cass.
6861/2013) ; la nomina dell'amministratore è regolata da due concorrenti criteri di scelta: assecondare nei limiti del possibile la volontà dello stesso beneficiario, in particolare quella espressa mediante atto pubblico o scrittura privata in vista della propria futura incapacità,
e selezionare persona idonea a realizzare il programma di sostegno individualizzato che ogni decreto di apertura della misura deve contenere. Questi criteri soccorrono quando debba decidersi tra una pluralità di candidature, sia quando esse siano espressione di una rete familiare molto solidale, che di un contesto familiare conflittuale. In termini, questa Corte ha affermato che la volontà del beneficiario in ordine alla persona da nominare amministratore si può disattendere solo in presenza di inequivoche e gravi circostanze, adeguatamente valutate nel provvedimento di nomina (Cass. 32219/2023); si è affermata altresì che qualora si disattenda la volontà del beneficiario sulla scelta dell'amministratore occorre una motivazione rafforzata (Cass. 3600/2024) perché si tratta di provvedimento che comprime la capacità dell'amministrato, ed in quanto tale avente natura decisoria (Cass. 7414/2024).
Si è affermato inoltre che il provvedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, nella parte in cui estende al beneficiario le limitazioni previste per l'interdetto e l'inabilitato, deve essere sorretto da una specifica motivazione che giustifichi la ragione per la quale si comprime la sfera di autodeterminazione del soggetto e la misura di detta limitazione;
inoltre, laddove il provvedimento disattenda le indicazioni del beneficiario, lo stesso deve fondarsi non soltanto sul rigoroso accertamento che la persona non sia capace di gestire in modo appropriato i propri interessi e di assumere decisioni adeguatamente protettive, ma anche sulla preventiva valutazione della possibilità di ricorrere a strumenti alternativi di supporto
e non limitativi della capacità, in modo da proteggere gli interessi della persona senza
10 mortificarla, preservandone la dignità, giacché solo ove questo non sia possibile può farsi luogo alla compressione della sua capacità (Cass. 24251/2024). Sullo specifico tema del conflitto familiare, si è affermato che qualora sia accertato che sussista un conflitto endofamiliare che, in quanto fonte di stress e di disagi, non garantisca un'adeguata rete protettiva per il beneficiario, diretta a preservarne gli interessi personali e patrimoniali, trova fondamento la nomina, quale amministratore, di un estraneo al nucleo familiare il cui compito primario consisterà nella ricostituzione della necessaria rete protettiva, in funzione della migliore cura degli interessi del beneficiario (Cass. 13612/2024) e con ciò a si è inteso dire che non rileva di per sé il conflitto tra i familiari - che ipotesi potrebbe anche essere strumentale a perseguire finalità diversa da quella di cura ed assistenza del beneficiario - ma il fatto che questo conflitto possa essere fonte di stress e disagi per il beneficiario e non garantisca un'adeguata rete protettiva;
è infatti comprensibile che si scelga un terzo estraneo quando il conflitto sussiste tra l'amministrato e i suoi familiari, ma se il conflitto è tra i familiari, e solo uno di essi ha la funzione di caregiver - come nel caso di specie - , occorre valutare con una motivazione rafforzata se effettivamente il conflitto possa dare luogo a pregiudizi per il beneficiario e ciò in relazione ai compiti che sono stati attribuiti all'amministratore e agli eventuali compiti che invece sono stati lasciati alla rete familiare
(Cass. 24732/2024).
Applicando i principi su enunciati al caso di specie, il conflitto sussistente tra i germani non appare pregiudizievole nei confronti del beneficiando che è assistito dal figlio Pt_2 né la nomina di quest'ultimo appare allo stato contraria agli interessi del padre, non essendo emersa una cattiva gestione dei suoi interessi patrimoniali. Invero tutte le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente ai sensi dell'art. 210 cpc sono inammissibili in quanto irrilevanti ai fini della presente decisione e tese ad ottenere informazioni sulla gestione del patrimonio paterno attraverso l'attivazione della presente procedura che ha, invero, scopi ben differenti.
Va pertanto disposta in via provvisoria la nomina di , nato a [...] il Parte_2
25.04.1970 quale amministratore di sostegno di , nato a [...] il Controparte_1
14.06.1933 e disposta la trasmissione degli atti al GT per il giuramento e le valutazioni di competenza.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti, trattandosi di procedura di tipo contenzioso ma avente ad oggetto l'adozione di una misura di protezione la cui necessità è stata, in qualche misura, ritenuta sussistente dal IO.
P. Q. M.
11 Il Tribunale di Napoli I sezione civile, in composizione collegiale, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per il giuramento dell'ADS provvisoriamente nominato e le valutazioni di competenza in ordine all'apertura dell'amministrazione di sostegno.
3. compensa tra le parti le spese di giudizio
Napoli il 19/5/2025
Il Presidente
Dott.ssa Eva Scalfati
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