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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4934/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in San Martino Siccomario (PV), alla C.F._2
Via Filippo Turati, n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessandra Scerra che li rappresenta e difende, giusta procura allegata e a seguito di rinuncia del precedente difensore, la quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(cf. ) e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
( ) elettivamente domiciliati in Verona, v. lo S. Parte_3 P.IVA_2
Bernardino 5A , presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che li rappresenta e difende, giusta procura allegata e a seguito di rinuncia del precedente difensore, la quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 21.1.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica e, segnatamente
Per gli attori , e richiamandosi al foglio di Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
= in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge.”
Per parte convenuta e per essa In Controparte_1 Parte_3
via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: 2.
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti degli opponenti Controparte_1
della somma di Euro 25.609,64 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio e per essa quale procuratrice generale e Controparte_1
mandataria, proponendo opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1493/2022 con cui era stato loro ingiunto di pagare, in favore della convenuta l'importo di €. 25.609,64 , oltre interessi e spese a titolo di rimborso per finanziamento.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che: era stata omessa la prova della titolarità del credito, in difetto di contratto di cessione del credito né la Pt_4
pagina 2 di 16 aveva mai comunicato la cessione;
non erano stati prodotti né il piano di ammortamento né
l'estratto conto, quindi l'ammontare dell'importo non era definito;
il TA dichiarato nel documento contrattuale era inferiore rispetto a quello effettivo, non essendo stati considerati i costi in caso di ritardo nel pagamento, i costi per rimborso anticipato, i costi in caso di decadenza del beneficio del termine, costi di polizza assicurativa, ovvero i cd. costi occulti;
il sistema di ammortamento alla francese era illegittimo;
era stato violato il divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute;
non era stata computata la polizza assicurativa;
gli interessi moratori erano stati illegittimamente applicati in assenza di decadenza dal beneficio del termine;
si opponevano quindi alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. CP Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: non erano stati contestati la sottoscrizione del contratto azionato in fase monitoria, il proprio inadempimento, la prova dell'erogazione del finanziamento;
gli attori non avevano interesse ad eccepire la titolarità del credito che , comunque era stata provata;
il TA era stato correttamente calcolato in quanto la polizza assicurativa non era obbligatoria né costituiva condizione necessaria per acquisire il credito;
in ogni caso, la conseguenza non era quella del ricalcolo di interessi al tasso dei BOT ma solo la nullità della clausola con obbligo di restituzione dell'importo relativo alla singola spesa;
la lettera di decadenza del beneficio del termine era stata regolarmente trasmessa;
non era stato violato il divieto di anatocismo che non era astrattamente configurabile;
instava per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza era rigettata domanda per la concessione della provvisoria esecutorietà e venivano assegnati termini per la mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo della mediazione, erano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
In memoria ex art. 183 sesto comma n2. C.p.c. di parte attrice era altresì eccepita l'abusività e la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CT.
pagina 3 di 16 All'udienza del 21.1.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e venivano assegnati termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'attuale titolarità del credito in capo a CP_1
2.Profili generali e onere della prova nel rapporto in esame
3.I profili di illegittimità del finanziamento
3.1.L'ammortamento alla francese
3.2.La presunta vessatorietà delle clausole
3.3.La difformità tra TA nominale e TA effettivo
3.4.Le conseguenze della difformità tra TA nominale e TA effettivo
4.Le spese
CP_
1.L'attuale titolarità del credito in capo a CP_ Risulta infondata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a .
La convenuta infatti ha puntualmente dedotto e comprovato la cessione del credito producendo, in fase monitoria, il contratto di cessione del credito stipulato in data
18.11.2021 con quale cedente (cfr. doc. 4 fase monitoria); tale documento Pt_4 negoziale è stato ulteriormente integrato nel presente giudizio con l'allegato A2 del citato contratto, contenente l'estratto elenco crediti e in cui si evince il nome dei debitore e il numero di rapporto in esame (cfr doc. 4 nel presente giudizio)
Inoltre, risultano altresì documentate le lettere di trasmissione di cessione del credito (cfr doc. 5,6 e poi doc. 9 e 10)
A riguardo, , l'eccezione di omessa notifica, pur formulata (sebbene genericamente) da parte attrice è sostanzialmente irrilevante atteso che, come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale” la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”: fermo l'onere di
“dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque
“comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente
pagina 4 di 16 dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143, ove pure amplissime indicazioni di ulteriori precedenti di questa Corte).” (in termini, con giurisprudenza citata Cass.13.05.2021, n.12734 )
In ragione di quanto esposto e in adesione a tale orientamento era comunque sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata pacificamente e ritualmente nei confronti dei due coobbligati , ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione ex art. 1264 c.c.
In terzo luogo, in ogni caso, sul punto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti, il cessionario è immediatamente legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal terzo, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero la sua accettazione, è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario (Cass., 21.1.2005, n. 1312;
Cass., 2.2.2001, n. 1510, Trib. Roma 05.01.2018, n.230).
In altri termini, a quest'ultimo proposito , anche a voler accedere alle (infondate) argomentazioni della parte attrice, l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo la titolarità del credito.
Risulta pertanto provata in modo univoco l'attuale titolarità del rapporto in capo a CP_
e comunque l'eccezione risulta inidonea a destituire di fondamento il diritto di credito in capo alla società opposta
2.Profili generali e onere della prova nel rapporto in esame
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento,
pagina 5 di 16 mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo (a cui è assimilabile il contratto di finanziamento in esame) “ Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ (in termini con giurisprudenza citata Cass. 12.06.2024 n. 16332 )
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica
CP_ sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del rapporto negoziale originario instaurato tra la creditrice originaria e gli attori e Pt_4 Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 16 nonché l'esecuzione dello stesso ovvero l'erogazione della somma;
al contrario, una volta provato il rapporto era onere della parte attrice dimostrare fatti estintivi, quale il pagamento, ovvero impeditivi , quali l'illegittimità delle disposizioni e dei tassi pattuiti
Orbene, richiamato per relationem il precedente paragrafo con riferimento alla cessione del credito, in merito al rapporto originario, parte convenuta ha fornito adeguata prova della conclusione di accordo contrattuale producendo contratto di prestito personale stipulato dagli attori con per l'importo complessivo di € 32.061,36 di cui importo Pt_4 richiesto: 30.000,00, da restituire in 84 ratei mensili dall'importo di 582,58 per un totale €
49.052,08 (cfr. doc. 3 fase monitoria)
Il citato contratto non è stato formalmente e tempestivamente disconosciuto, e pertanto è da ritenersi riconosciuto ex art. 215 c.p.c. ; parimenti pacifica, perché non contestata l'erogazione del credito come esposta dalla convenuta e supportata altresì da documentazione non contestata (cfr. doc. 7 lettera di accettazione)
Infine, parte convenuta, in fase monitoria , ha puntualmente eccepito l'inadempimento, supportando tale deduzione da significativa e rilevante documentazione costituita, da certificazione ex art. 50 Tub in cui è puntualmente illustrato il credito vantato
(doc. 5); parimenti il conteggio degli interessi è stato analiticamente esposto in apposito documento allegato (cfr. doc. 6 fase monitoria)
Le eccezioni, sul punto, degli attori sono infondate (cfr. atto di citazione pag. 3 e ss)
: anzitutto, infatti, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, gravava proprio sugli attori comprovare il pagamento e non alla convenuta, mutuante, provare l'inadempimento; in secondo luogo, l'estratto ex art. 50 Tub non è limitato al mero saldo finale ma comprende anche l'intero andamento del rapporto, fin dalla sua costituzione;
infine, in ogni caso, la convenuta ha ulteriormente integrato la citata documentazione nel presente giudizio, producendo due lettere di diffida (doc. 16 e 17) nonché da riconoscimento di debito sottoscritto da uno dei due debitori ( ) (cfr. doc. 8); Parte_2 quest'ultimo documento, in particolare, costituisce prova univoca non solo del rapporto ma dell'inadempimento degli attori in ordine al rimborso.
3.I profili di illegittimità del finanziamento
pagina 7 di 16
3.1.L'ammortamento alla francese
L'eccezione di nullità per la previsione di un piano di ammortamento alla francese
(cfr. citazione pag. 5 e ss.) risulta infondata
Il contratto, invero, prevede l'applicazione di un piano di ammortamento con metodo c.d. alla francese che non comporta alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto gli interessi relativi alla rata successiva sono a loro volta calcolati soltanto sulla residua quota di capitale
In via generale, risultano infatti infondati i rilievi critici, sul piano teorico, avverso il piano di ammortamento alla francese, sulla cui legittimità in senso favorevole , si è espressa la maggioritaria e preferibile giurisprudenza ( su cui ex multis nel merito Trib. Milano,
26.10.2017, n. 10832; Trib. Verona 24.3.2015 n. 758; Trib. Venezia 27.11.2014 ; recentemente Cass. 29.5.2024 n. 15130)
Il piano di ammortamento alla francese, infatti, non determina ex se alcuna forma di anatocismo, escluso peraltro dal CT ( “Non risultano presenti elementi di anatocismo “ , sic relazione pag. 17) , in quanto il computo degli interessi è effettuato esclusivamente sulla quota capitale residuo, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato;
sotto ulteriore profilo, non vi è alcuna capitalizzazione indebita degli interessi, poiché questi ultimi non si aggiungono al capitale;
infine , difetta il presupposto stesso dell'anatocismo ovvero la sussistenza di un interesse qualificabile come “scaduto” sul quale effettuare il calcolo dell'interesse composto.
3.2.La presunta vessatorietà delle clausole
Solo in memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. è stata eccepita la vessatorietà delle clausole contrattuali da parte degli attori
Orbene, tale eccezione, pur ammissibile in quanto rilevabile ex officio, risulta invero generica, non individuando gli attori in modo specifico alcuna clausola ma riferendosi genericamente all'intero testo contrattuale;
parimenti non sono puntualmente allegate le ragioni della vessatorietà delle stesse
Sotto ulteriore e connesso profilo non viene in alcun modo dedotta, neanche in generico il superamento del tasso soglia usura pagina 8 di 16 Al contrario, ad un esame del testo contrattuale, si evince come le clausole siano state oggetto di specifica approvazione dai contraenti.
3.3.La difformità tra TA nominale e TA effettivo
Risulta viceversa fondata l'eccezione di difformità del TA indicato in contratto rispetto al TA effettivo;
questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa Metlife Creditor Protection Insurance CL/16/143 all'interno dei costi del credito
A riguardo in via generale e in punto di diritto, come precisato in sede giurisprudenziale recentemente con riferimento alla stipula di contratto di assicurazione contestualmente alla conclusione del mutuo, "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" ( in termini Cass. 05.04.2017, n. 8806; da ultimo nello stesso senso anche Cass. 03.03.2025, n.5593)
Secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del mutuatario offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l' indennizzo proporzionato al debito residuo etc. ( ex multis Trib. Benevento 04.10.2022,
n.2144; Trib. Livorno 05.11.2021, n.869; Trib. Taranto 27.04.2023, n.963 secondo cui “ ai fini dell'inserimento nel calcolo del TA del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario ad es. provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri
pagina 9 di 16 soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario (o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale) della polizza rispetto all'erogazione del credito
In primo luogo si sottolinea la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, si evidenzia l'inclusione della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, si sottolinea la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dagli attori;
in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'”importo totale dovuto”, come comprensivo del costo dell'assicurazione: tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del Taeg risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla convenuta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte si fonda esclusivamente su una qualificazione in contratto secondo cui la polizza stessa era ” Coperture Assicurative Facoltative Finanziate”
L'indicazione contrattuale risulta tuttavia meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte;
inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria;
infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e , pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TA
Premesso quindi il rilievo del costo di polizza ai fini del computo del TA, a fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa il corretto computo del
TA è stato nonché delle condizioni contratuali, è stata disposta CT
pagina 10 di 16 La relazione del consulente, basata sulla documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Il CT ha puntualmente e correttamente argomentato come “Sono state incluse nel calcolo del TA le spese di assicurazioni perché ritenute dal CT connesse finanziariamente al prestito richiesto da parte attorea. La polizza assicurativa è stata sottoscritta contestualmente alla richiesta di finanziamento. “ (sic relazione pag.11)
Parimenti, il medesimo consulente, ha sottolineato che “la documentazione risulta completa, i tassi sono espressamente indicati in forma numerica nella richiesta di finanziamento;
2. le norme contrattuali sono state applicate sulla base delle condizioni contrattuali, in particolare i tassi di interesse applicati sono coerenti rispetto a quelli previsti in sede negoziale “
Il CT a supporto di tale argomentazione ha riportato il piano di ammortamento (cfr pag. 12 e ss)
Con riferimento al TA , il medesimo consulente ha attestato che “Il TA dichiarato nel contratto è pari al 13,85%. Il TA calcolato dallo scrivente - comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso, ivi compresi i costi di assicurazione - come richiesto dal Giudice - risulta pari al 16,3982%.
Sulla base della formula sotto descritta il TA dichiarato da parte convenuta non corrisponde al costo totale del credito a carico del consumatore “ (cfr pag. 15)
Il CT ha puntualmente esposto il criterio di calcolo per addivenire al nuovo computo del TA (cfr pag. 15)
Risulta particolarmente significativo che il modello di calcolo non sia stato contestato dal ctp di parte convenuta né invero dalla parte convenuta nei propri scritti conclusivi;
quest'ultima, viceversa ha eccepito la non inclusione della polizza nel computo del TA (cfr conclusionale pag. 5)
Tale tesi è tuttavia infondata per le ragioni esposte e, peraltro, riproposte dal CT in replica.
pagina 11 di 16
3.4.Le conseguenze della difformità tra TA nominale e TA effettivo
Stante la difformità del TA effettivo rispetto a quello indicato in sede contrattuale è necessario individuare la disciplina normativa applicabile;
a riguardo, essendo il contratto stipulato in data 15.5.2017 trova applicazione la normativa ex art. 125 bis d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario introdotta ai sensi dell0 art. 1
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
In ragione di quanto esposto pertanto,”
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TA pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:
a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
In ragione di quanto esposto, pertanto, nella fattispecie in esame, viene in rilievo proprio la disciplina consumeristica ( Cass. 14.2.2023 n. 4597” la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso Pt_5 del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(…entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 …”)
Stante l'applicazione dell'articolo 125 bis , risulta corretto l'iter logico argomentativo del CT secondo cui Applicando in via sostitutiva il tasso previsto ex art.125 bis TUB, in considerazione del fatto che il tasso di rendimento dei Bot nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto era stato negativo, il CT ha rideterminato il saldo imputando a capitale l'importo complessivo delle n. 31 rate pagate
pagina 12 di 16 dalla parte attorea pari a complessivi euro 18.059,98. Il saldo è risultato pertanto pari a euro 14.301,49. “ (cfr. pag. 16)
Tale calcolo risulta puntualmente esposto in tabella allegata e non confutato dal ctp di parte convenuta né sul piano matematico né sul piano dell'individuazione del tasso di interesse dei Bot
L'opzione ermeneutica del ctp della convenuta, riproposta dalla parte nei propri scritti conclusivi (conclusionale pag.6) secondo cui, quale conseguenza della difformità, vi sarebbe esclusivamente l'assenza di obbligo di pagamento dell'importo dovuto a titolo di assicurazione, pur autorevolmente sostenuta non risulta condivisibile.
In primo luogo, depone avverso tale ricostruzione, l'interpretazione letterale dell'art. 125 bis , secondo cui tale fattispecie di nullità, ai sensi del settimo comma, comporta quale conseguenza l'applicazione del tasso di interesse dei BOT emessi nel semestre precedente alla stipula del contratto;
non è dato desumere alcuna differenziazione concettuale tra il sesto comma e il settimo comma essendo la previsione del settimo comma riferita espressamente a tutte le tipologie di nullità ivi comprese quella di difformità tra TA effettivo e quello dichiarato.
In secondo luogo, si perviene a tale conclusione attraverso l'interpretazione sistematica, atteso che la sanzione è prevista al settimo comma , dopo il quinto e il sesto;
in queste ultime disposizioni, invece, non sono previste ipotesi sanzionatorie esplicite dovendo quindi necessariamente riferirsi il settimo comma alle disposizioni precedenti;
sotto ulteriore e connesso profilo, non è esplicitata alcuna ulteriore e diversa conseguenza giuridica per la nullità disciplinata ex art. 125 bis
In terzo luogo, depone in tal senso la ratio legis, essendo come sopra esposto, la disciplina prevista esclusivamente con riferimento ai consumatori: a riguardo, la tesi sostanzialistica, secondo cui non sarebbe corretta l'applicazione del tasso BOT in quanto il danno patito sarebbe costituito esclusivamente dal maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva "scartato" per quella apparentemente più vantaggiose, pur autorevolmente sostenuta , non è accoglibile in quanto non considera nè il quid pluris di disvalore con riferimento a una certa pagina 13 di 16 tipologia di comportamento qualora adottata nei confronti del consumatore né il danno effettivo subito che, sovente, risulta essere maggiore.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo viene revocato;
sotto ulteriore e connesso profilo, gli attori sono comunque tenuti al pagamentodi € 14301,09 nei confronti della convenuta , come ricalcolato . Su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale (e non di mora, stante la difformità del Taeg) dal 17.11.2019 (data ultima del calcolo della CT ) fino all'effettivo soddisfo.
4.Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; pur consapevole di autorevole indirizzo difforme) risulta meritevole di adesione ulteriore e finora maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente
l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ( Cass.n. 20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021 n. 37652 nonché Cass. SS.UU.
31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
Orbene, nel presente giudizio è stata accolta, sebbene per un importo inferiore rispetto al quantum originario , la domanda in fase monitoria;
pertanto sussistono i presupposti per una compensazione, sia pure limitata al 50% delle spese di lite leggermente superiore alla riduzione del quantum, stante comunque la fondatezza pagina 14 di 16 dell'eccezione in diritto sull'inserimento della polizza e le conseguenze della difformità del
Taeg, restando addebitato il restante 50% su parte attrice riconosciuta comunque debitrice.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato con DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e 26000 , tenuto conto della natura e complessità della controversia, applicando il parametro medio per ciascuna fase risultando quindi pari a 5077 da addebitare fino a € 2538,5 su parte attrice oltre alle spese generali al 15% iva e cpa in virtù della citata compensazione.
Circa le spese della procedura di ingiunzione, si evidenzia che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, la fase monitoria e quella di cognizione costituiscono parte di un unico processo in cui l'onere delle spese deve essere disciplinato in base all'esito finale del giudizio (Cass. 13.07.2007 n.15725; recentemente Cass. 12.5. 2015, n. 9587).
Pertanto, analogamente a quanto disposto per il presente giudizio, le spese della procedura monitoria, sono addebitate al 50% su parte attrice opponente, e quindi fino a 270 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cpa fermo restando i costi per contributo e marca interamente a carico degli opponenti
Infine, le spese della CT sono addebitate al 75% sugli attori e al 25% su parte convenuta (considerando la compensazione al 50% e dividendo al restante 50% in quota uguale).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori
(c.f. ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) e per l'effetto
a)revoca il decreto ingiuntivo 1493/2022;
b)condanna e al pagamento di € 14.301,49 nei Parte_1 Parte_2
confronti di oltre interessi nella misura legale dal 17.11.2019 fino al soddisfo;
- II) Condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
(cf. ) e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
pagina 15 di 16 ( il 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 2538,5 Parte_3 P.IVA_2
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa, quale mandataria il 50% delle Controparte_1 Parte_3 spese della fase monitoria, che si liquidano in €145, 5 per spese, e € 270,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-IV)addebita in via definitiva al 75% sugli attori e e Parte_1 Parte_2
al 25 % e per essa, quale mandataria Controparte_1 Parte_3
le spese della CT già liquidate con separato decreto
[...]
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4934/2022 promossa da:
(c.f. ) (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in San Martino Siccomario (PV), alla C.F._2
Via Filippo Turati, n. 20, presso lo studio dell'avv. Alessandra Scerra che li rappresenta e difende, giusta procura allegata e a seguito di rinuncia del precedente difensore, la quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE/OPPONENTE contro
(cf. ) e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1
( ) elettivamente domiciliati in Verona, v. lo S. Parte_3 P.IVA_2
Bernardino 5A , presso lo studio dell'avv. Marco Rossi che li rappresenta e difende, giusta procura allegata e a seguito di rinuncia del precedente difensore, la quale ha dichiarato di volere ricevere comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 16 Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 21.1.2025 svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e note depositate in via telematica e, segnatamente
Per gli attori , e richiamandosi al foglio di Parte_1 Parte_2
precisazione delle conclusioni Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, così provvedere e statuire annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni meglio specificate in narrativa, con tutte le conseguenze di legge;
= in ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, competenze e onorari di lite, come per legge.”
Per parte convenuta e per essa In Controparte_1 Parte_3
via preliminare:
1. Concedere la provvisoria esecutività del DI opposto ex art. 648 cpc, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Nel merito: 2.
Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti degli opponenti Controparte_1
della somma di Euro 25.609,64 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio, del giudizio di primo grado e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri e Parte_1 Parte_2
evocavano in giudizio e per essa quale procuratrice generale e Controparte_1
mandataria, proponendo opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 1493/2022 con cui era stato loro ingiunto di pagare, in favore della convenuta l'importo di €. 25.609,64 , oltre interessi e spese a titolo di rimborso per finanziamento.
A supporto della propria domanda gli attori deducevano che: era stata omessa la prova della titolarità del credito, in difetto di contratto di cessione del credito né la Pt_4
pagina 2 di 16 aveva mai comunicato la cessione;
non erano stati prodotti né il piano di ammortamento né
l'estratto conto, quindi l'ammontare dell'importo non era definito;
il TA dichiarato nel documento contrattuale era inferiore rispetto a quello effettivo, non essendo stati considerati i costi in caso di ritardo nel pagamento, i costi per rimborso anticipato, i costi in caso di decadenza del beneficio del termine, costi di polizza assicurativa, ovvero i cd. costi occulti;
il sistema di ammortamento alla francese era illegittimo;
era stato violato il divieto di anatocismo degli interessi di mora sulle rate scadute;
non era stata computata la polizza assicurativa;
gli interessi moratori erano stati illegittimamente applicati in assenza di decadenza dal beneficio del termine;
si opponevano quindi alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. CP Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: non erano stati contestati la sottoscrizione del contratto azionato in fase monitoria, il proprio inadempimento, la prova dell'erogazione del finanziamento;
gli attori non avevano interesse ad eccepire la titolarità del credito che , comunque era stata provata;
il TA era stato correttamente calcolato in quanto la polizza assicurativa non era obbligatoria né costituiva condizione necessaria per acquisire il credito;
in ogni caso, la conseguenza non era quella del ricalcolo di interessi al tasso dei BOT ma solo la nullità della clausola con obbligo di restituzione dell'importo relativo alla singola spesa;
la lettera di decadenza del beneficio del termine era stata regolarmente trasmessa;
non era stato violato il divieto di anatocismo che non era astrattamente configurabile;
instava per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
All'esito della prima udienza era rigettata domanda per la concessione della provvisoria esecutorietà e venivano assegnati termini per la mediazione obbligatoria.
Stante l'esito negativo della mediazione, erano assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.
In memoria ex art. 183 sesto comma n2. C.p.c. di parte attrice era altresì eccepita l'abusività e la vessatorietà delle clausole contenute nel contratto
La causa era quindi istruita mediante documentazione acquisita dalle parti e CT.
pagina 3 di 16 All'udienza del 21.1.2025, svoltasi in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni come da note scritte e venivano assegnati termini ridotti ex art. 190 secondo comma c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1.L'attuale titolarità del credito in capo a CP_1
2.Profili generali e onere della prova nel rapporto in esame
3.I profili di illegittimità del finanziamento
3.1.L'ammortamento alla francese
3.2.La presunta vessatorietà delle clausole
3.3.La difformità tra TA nominale e TA effettivo
3.4.Le conseguenze della difformità tra TA nominale e TA effettivo
4.Le spese
CP_
1.L'attuale titolarità del credito in capo a CP_ Risulta infondata l'eccezione di difetto di titolarità del credito in capo a .
La convenuta infatti ha puntualmente dedotto e comprovato la cessione del credito producendo, in fase monitoria, il contratto di cessione del credito stipulato in data
18.11.2021 con quale cedente (cfr. doc. 4 fase monitoria); tale documento Pt_4 negoziale è stato ulteriormente integrato nel presente giudizio con l'allegato A2 del citato contratto, contenente l'estratto elenco crediti e in cui si evince il nome dei debitore e il numero di rapporto in esame (cfr doc. 4 nel presente giudizio)
Inoltre, risultano altresì documentate le lettere di trasmissione di cessione del credito (cfr doc. 5,6 e poi doc. 9 e 10)
A riguardo, , l'eccezione di omessa notifica, pur formulata (sebbene genericamente) da parte attrice è sostanzialmente irrilevante atteso che, come precisato da consolidato orientamento giurisprudenziale” la notifica prevista dalla norma dell'art. 1264 c.c. “non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale”: fermo l'onere di
“dare la prova del negozio di cessione”, è sufficiente al riguardo qualunque
“comunicazione scritta (eventualmente citazione in giudizio)”, quand'anche proveniente
pagina 4 di 16 dal cessionario, che risulti “idonea a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio” (cfr. Cass., 18 ottobre 2005, n. 20143, ove pure amplissime indicazioni di ulteriori precedenti di questa Corte).” (in termini, con giurisprudenza citata Cass.13.05.2021, n.12734 )
In ragione di quanto esposto e in adesione a tale orientamento era comunque sufficiente la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata pacificamente e ritualmente nei confronti dei due coobbligati , ai fini dell'assolvimento dell'onere di comunicazione ex art. 1264 c.c.
In terzo luogo, in ogni caso, sul punto, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di cessione dei crediti, il cessionario è immediatamente legittimato a pretendere la prestazione dovuta dal terzo, mentre la notifica al debitore ceduto, ovvero la sua accettazione, è necessaria ai soli fini di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto al cedente anziché al cessionario (Cass., 21.1.2005, n. 1312;
Cass., 2.2.2001, n. 1510, Trib. Roma 05.01.2018, n.230).
In altri termini, a quest'ultimo proposito , anche a voler accedere alle (infondate) argomentazioni della parte attrice, l'omessa comunicazione non inficia in alcun modo la titolarità del credito.
Risulta pertanto provata in modo univoco l'attuale titolarità del rapporto in capo a CP_
e comunque l'eccezione risulta inidonea a destituire di fondamento il diritto di credito in capo alla società opposta
2.Profili generali e onere della prova nel rapporto in esame
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento,
pagina 5 di 16 mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass. 31.05.2007 n. 12765).
A quest'ultimo proposito, e proprio con riferimento ai contratti di mutuo (a cui è assimilabile il contratto di finanziamento in esame) “ Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art.
2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944;
Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). “ (in termini con giurisprudenza citata Cass. 12.06.2024 n. 16332 )
Alla luce dell'orientamento in tema di onere probatorio e della posizione giuridica
CP_ sostanziale delle parti nel presente giudizio, gravava quindi su ricorrente e odierna opposta, provare in sede di giudizio il contenuto del rapporto negoziale originario instaurato tra la creditrice originaria e gli attori e Pt_4 Parte_1 Parte_2
pagina 6 di 16 nonché l'esecuzione dello stesso ovvero l'erogazione della somma;
al contrario, una volta provato il rapporto era onere della parte attrice dimostrare fatti estintivi, quale il pagamento, ovvero impeditivi , quali l'illegittimità delle disposizioni e dei tassi pattuiti
Orbene, richiamato per relationem il precedente paragrafo con riferimento alla cessione del credito, in merito al rapporto originario, parte convenuta ha fornito adeguata prova della conclusione di accordo contrattuale producendo contratto di prestito personale stipulato dagli attori con per l'importo complessivo di € 32.061,36 di cui importo Pt_4 richiesto: 30.000,00, da restituire in 84 ratei mensili dall'importo di 582,58 per un totale €
49.052,08 (cfr. doc. 3 fase monitoria)
Il citato contratto non è stato formalmente e tempestivamente disconosciuto, e pertanto è da ritenersi riconosciuto ex art. 215 c.p.c. ; parimenti pacifica, perché non contestata l'erogazione del credito come esposta dalla convenuta e supportata altresì da documentazione non contestata (cfr. doc. 7 lettera di accettazione)
Infine, parte convenuta, in fase monitoria , ha puntualmente eccepito l'inadempimento, supportando tale deduzione da significativa e rilevante documentazione costituita, da certificazione ex art. 50 Tub in cui è puntualmente illustrato il credito vantato
(doc. 5); parimenti il conteggio degli interessi è stato analiticamente esposto in apposito documento allegato (cfr. doc. 6 fase monitoria)
Le eccezioni, sul punto, degli attori sono infondate (cfr. atto di citazione pag. 3 e ss)
: anzitutto, infatti, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale sopra esposto, gravava proprio sugli attori comprovare il pagamento e non alla convenuta, mutuante, provare l'inadempimento; in secondo luogo, l'estratto ex art. 50 Tub non è limitato al mero saldo finale ma comprende anche l'intero andamento del rapporto, fin dalla sua costituzione;
infine, in ogni caso, la convenuta ha ulteriormente integrato la citata documentazione nel presente giudizio, producendo due lettere di diffida (doc. 16 e 17) nonché da riconoscimento di debito sottoscritto da uno dei due debitori ( ) (cfr. doc. 8); Parte_2 quest'ultimo documento, in particolare, costituisce prova univoca non solo del rapporto ma dell'inadempimento degli attori in ordine al rimborso.
3.I profili di illegittimità del finanziamento
pagina 7 di 16
3.1.L'ammortamento alla francese
L'eccezione di nullità per la previsione di un piano di ammortamento alla francese
(cfr. citazione pag. 5 e ss.) risulta infondata
Il contratto, invero, prevede l'applicazione di un piano di ammortamento con metodo c.d. alla francese che non comporta alcuna capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in quanto gli interessi relativi alla rata successiva sono a loro volta calcolati soltanto sulla residua quota di capitale
In via generale, risultano infatti infondati i rilievi critici, sul piano teorico, avverso il piano di ammortamento alla francese, sulla cui legittimità in senso favorevole , si è espressa la maggioritaria e preferibile giurisprudenza ( su cui ex multis nel merito Trib. Milano,
26.10.2017, n. 10832; Trib. Verona 24.3.2015 n. 758; Trib. Venezia 27.11.2014 ; recentemente Cass. 29.5.2024 n. 15130)
Il piano di ammortamento alla francese, infatti, non determina ex se alcuna forma di anatocismo, escluso peraltro dal CT ( “Non risultano presenti elementi di anatocismo “ , sic relazione pag. 17) , in quanto il computo degli interessi è effettuato esclusivamente sulla quota capitale residuo, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato;
sotto ulteriore profilo, non vi è alcuna capitalizzazione indebita degli interessi, poiché questi ultimi non si aggiungono al capitale;
infine , difetta il presupposto stesso dell'anatocismo ovvero la sussistenza di un interesse qualificabile come “scaduto” sul quale effettuare il calcolo dell'interesse composto.
3.2.La presunta vessatorietà delle clausole
Solo in memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. è stata eccepita la vessatorietà delle clausole contrattuali da parte degli attori
Orbene, tale eccezione, pur ammissibile in quanto rilevabile ex officio, risulta invero generica, non individuando gli attori in modo specifico alcuna clausola ma riferendosi genericamente all'intero testo contrattuale;
parimenti non sono puntualmente allegate le ragioni della vessatorietà delle stesse
Sotto ulteriore e connesso profilo non viene in alcun modo dedotta, neanche in generico il superamento del tasso soglia usura pagina 8 di 16 Al contrario, ad un esame del testo contrattuale, si evince come le clausole siano state oggetto di specifica approvazione dai contraenti.
3.3.La difformità tra TA nominale e TA effettivo
Risulta viceversa fondata l'eccezione di difformità del TA indicato in contratto rispetto al TA effettivo;
questione controversa tra le parti risulta essere l'inclusione o meno dei costi della polizza assicurativa Metlife Creditor Protection Insurance CL/16/143 all'interno dei costi del credito
A riguardo in via generale e in punto di diritto, come precisato in sede giurisprudenziale recentemente con riferimento alla stipula di contratto di assicurazione contestualmente alla conclusione del mutuo, "In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" ( in termini Cass. 05.04.2017, n. 8806; da ultimo nello stesso senso anche Cass. 03.03.2025, n.5593)
Secondo giurisprudenza di merito prevalente, sebbene sia onere del mutuatario offrire la prova che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni offerte, purtuttavia, tale prova può essere offerta anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti quali, ad esempio, la copertura del credito della polizza, la contestualità di sottoscrizione, l' indennizzo proporzionato al debito residuo etc. ( ex multis Trib. Benevento 04.10.2022,
n.2144; Trib. Livorno 05.11.2021, n.869; Trib. Taranto 27.04.2023, n.963 secondo cui “ ai fini dell'inserimento nel calcolo del TA del costo assicurativo, non rileva la definizione contrattuale, ma l'esistenza di una stretta connessione tra il contratto di finanziamento e la polizza assicurativa, tale da far ritenere che la copertura assicurativa sia stata un elemento necessario per ottenere il credito. In generale, la banca può dimostrare il contrario ad es. provando che sono stati illustrati al cliente i costi di finanziamento con e senza polizza oppure che condizioni simili, senza la stipula della polizza, sono state offerte ad altri
pagina 9 di 16 soggetti con il medesimo merito creditizio o ancora che sia stato concesso al cliente il diritto di recesso dalla polizza senza costi e senza riflessi sul costo del credito
Tanto premesso in via generale e in punto di diritto, nel rapporto contrattuale oggetto di controversia, sussistono plurimi elementi presuntivi come enucleati in sede giurisprudenziale, concordanti circa il carattere accessorio e necessario (o quanto meno, alla luce dell'orientamento esposto, strettamente connesso sul piano funzionale) della polizza rispetto all'erogazione del credito
In primo luogo si sottolinea la contestualità temporale della polizza rispetto al finanziamento;
in secondo luogo, si evidenzia l'inclusione della polizza nello stesso testo contrattuale;
in terzo luogo, si sottolinea la previsione di copertura specifica della polizza in relazione allo stesso finanziamento oggetto di causa, ovvero, in altri termini, l'esplicita finalità di assicurazione del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato dagli attori;
in quarto luogo, lo stesso contratto di finanziamento indica l'”importo totale dovuto”, come comprensivo del costo dell'assicurazione: tale ultimo profilo si configura alquanto significativo atteso che, stante l'addizione degli importi compiuta proprio dalla banca per calcolare il costo del credito, la mancata inclusione di costi della stessa nell'ambito del computo del Taeg risulta contraddittoria.
La circostanza dedotta dalla convenuta che la stessa polizza fosse condizione solo facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte si fonda esclusivamente su una qualificazione in contratto secondo cui la polizza stessa era ” Coperture Assicurative Facoltative Finanziate”
L'indicazione contrattuale risulta tuttavia meramente generica e contraddetta dalle ulteriori evidenze contrattuali come sopra esposte;
inoltre, la banca non ha offerto alcuna prova contraria;
infine, comunque, emerge per tabulas uno stretto collegamento funzionale e , pertanto, i costi della polizza costituiscono elementi rilevanti del TA
Premesso quindi il rilievo del costo di polizza ai fini del computo del TA, a fronte delle reciproche e contrapposte deduzioni ed eccezioni circa il corretto computo del
TA è stato nonché delle condizioni contratuali, è stata disposta CT
pagina 10 di 16 La relazione del consulente, basata sulla documentazione di causa, risulta particolarmente approfondita, caratterizzata da rigoroso iter logico motivazionale, elaborata nel contraddittorio tra le parti, completa ed esauriente rispetto ai quesiti posti e condivisibile nelle conclusioni
Il CT ha puntualmente e correttamente argomentato come “Sono state incluse nel calcolo del TA le spese di assicurazioni perché ritenute dal CT connesse finanziariamente al prestito richiesto da parte attorea. La polizza assicurativa è stata sottoscritta contestualmente alla richiesta di finanziamento. “ (sic relazione pag.11)
Parimenti, il medesimo consulente, ha sottolineato che “la documentazione risulta completa, i tassi sono espressamente indicati in forma numerica nella richiesta di finanziamento;
2. le norme contrattuali sono state applicate sulla base delle condizioni contrattuali, in particolare i tassi di interesse applicati sono coerenti rispetto a quelli previsti in sede negoziale “
Il CT a supporto di tale argomentazione ha riportato il piano di ammortamento (cfr pag. 12 e ss)
Con riferimento al TA , il medesimo consulente ha attestato che “Il TA dichiarato nel contratto è pari al 13,85%. Il TA calcolato dallo scrivente - comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso, ivi compresi i costi di assicurazione - come richiesto dal Giudice - risulta pari al 16,3982%.
Sulla base della formula sotto descritta il TA dichiarato da parte convenuta non corrisponde al costo totale del credito a carico del consumatore “ (cfr pag. 15)
Il CT ha puntualmente esposto il criterio di calcolo per addivenire al nuovo computo del TA (cfr pag. 15)
Risulta particolarmente significativo che il modello di calcolo non sia stato contestato dal ctp di parte convenuta né invero dalla parte convenuta nei propri scritti conclusivi;
quest'ultima, viceversa ha eccepito la non inclusione della polizza nel computo del TA (cfr conclusionale pag. 5)
Tale tesi è tuttavia infondata per le ragioni esposte e, peraltro, riproposte dal CT in replica.
pagina 11 di 16
3.4.Le conseguenze della difformità tra TA nominale e TA effettivo
Stante la difformità del TA effettivo rispetto a quello indicato in sede contrattuale è necessario individuare la disciplina normativa applicabile;
a riguardo, essendo il contratto stipulato in data 15.5.2017 trova applicazione la normativa ex art. 125 bis d.lgs 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario introdotta ai sensi dell0 art. 1
D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141
In ragione di quanto esposto pertanto,”
5. Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali.
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TA pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali:
a) il TA equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese;
b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
In ragione di quanto esposto, pertanto, nella fattispecie in esame, viene in rilievo proprio la disciplina consumeristica ( Cass. 14.2.2023 n. 4597” la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso Pt_5 del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB
(…entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 …”)
Stante l'applicazione dell'articolo 125 bis , risulta corretto l'iter logico argomentativo del CT secondo cui Applicando in via sostitutiva il tasso previsto ex art.125 bis TUB, in considerazione del fatto che il tasso di rendimento dei Bot nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione del contratto era stato negativo, il CT ha rideterminato il saldo imputando a capitale l'importo complessivo delle n. 31 rate pagate
pagina 12 di 16 dalla parte attorea pari a complessivi euro 18.059,98. Il saldo è risultato pertanto pari a euro 14.301,49. “ (cfr. pag. 16)
Tale calcolo risulta puntualmente esposto in tabella allegata e non confutato dal ctp di parte convenuta né sul piano matematico né sul piano dell'individuazione del tasso di interesse dei Bot
L'opzione ermeneutica del ctp della convenuta, riproposta dalla parte nei propri scritti conclusivi (conclusionale pag.6) secondo cui, quale conseguenza della difformità, vi sarebbe esclusivamente l'assenza di obbligo di pagamento dell'importo dovuto a titolo di assicurazione, pur autorevolmente sostenuta non risulta condivisibile.
In primo luogo, depone avverso tale ricostruzione, l'interpretazione letterale dell'art. 125 bis , secondo cui tale fattispecie di nullità, ai sensi del settimo comma, comporta quale conseguenza l'applicazione del tasso di interesse dei BOT emessi nel semestre precedente alla stipula del contratto;
non è dato desumere alcuna differenziazione concettuale tra il sesto comma e il settimo comma essendo la previsione del settimo comma riferita espressamente a tutte le tipologie di nullità ivi comprese quella di difformità tra TA effettivo e quello dichiarato.
In secondo luogo, si perviene a tale conclusione attraverso l'interpretazione sistematica, atteso che la sanzione è prevista al settimo comma , dopo il quinto e il sesto;
in queste ultime disposizioni, invece, non sono previste ipotesi sanzionatorie esplicite dovendo quindi necessariamente riferirsi il settimo comma alle disposizioni precedenti;
sotto ulteriore e connesso profilo, non è esplicitata alcuna ulteriore e diversa conseguenza giuridica per la nullità disciplinata ex art. 125 bis
In terzo luogo, depone in tal senso la ratio legis, essendo come sopra esposto, la disciplina prevista esclusivamente con riferimento ai consumatori: a riguardo, la tesi sostanzialistica, secondo cui non sarebbe corretta l'applicazione del tasso BOT in quanto il danno patito sarebbe costituito esclusivamente dal maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva "scartato" per quella apparentemente più vantaggiose, pur autorevolmente sostenuta , non è accoglibile in quanto non considera nè il quid pluris di disvalore con riferimento a una certa pagina 13 di 16 tipologia di comportamento qualora adottata nei confronti del consumatore né il danno effettivo subito che, sovente, risulta essere maggiore.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, il decreto ingiuntivo viene revocato;
sotto ulteriore e connesso profilo, gli attori sono comunque tenuti al pagamentodi € 14301,09 nei confronti della convenuta , come ricalcolato . Su tale somma sono dovuti interessi nella misura legale (e non di mora, stante la difformità del Taeg) dal 17.11.2019 (data ultima del calcolo della CT ) fino all'effettivo soddisfo.
4.Le spese
Circa le spese legali, la formulazione dell'art. 92 c.p.c. consente la compensazione, totale o parziale delle spese anche nel caso di “soccombenza reciproca” ; pur consapevole di autorevole indirizzo difforme) risulta meritevole di adesione ulteriore e finora maggioritario orientamento secondo cui “La nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica – anche in relazione al principio di causalità – nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente
l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ( Cass.n. 20888/2018)”. (in termini recentemente con giurisprudenza citata Cass 30.11.2021 n. 37652 nonché Cass. SS.UU.
31.10.2022, n. 32061).
Il citato orientamento è meritevole di adesione ad avviso del Tribunale sia in quanto risulta maggiormente aderente al contenuto sostanziale e alla ratio della disposizione ex art. 92 c.p.c., non limitata ad una nozione restrittiva di soccombenza, sia in quanto rispondente ad una logica di bilanciamento e riparto delle spese legali in modo rispondente all'esito effettivo della controversia, tenuto conto in modo complessivo del petitum di parte attrice.
Orbene, nel presente giudizio è stata accolta, sebbene per un importo inferiore rispetto al quantum originario , la domanda in fase monitoria;
pertanto sussistono i presupposti per una compensazione, sia pure limitata al 50% delle spese di lite leggermente superiore alla riduzione del quantum, stante comunque la fondatezza pagina 14 di 16 dell'eccezione in diritto sull'inserimento della polizza e le conseguenze della difformità del
Taeg, restando addebitato il restante 50% su parte attrice riconosciuta comunque debitrice.
I compensi sono liquidati ex DM 55/2014 come modificato con DM 147/2022 per cause di valore compreso tra €5200 e 26000 , tenuto conto della natura e complessità della controversia, applicando il parametro medio per ciascuna fase risultando quindi pari a 5077 da addebitare fino a € 2538,5 su parte attrice oltre alle spese generali al 15% iva e cpa in virtù della citata compensazione.
Circa le spese della procedura di ingiunzione, si evidenzia che, secondo giurisprudenza ormai maggioritaria, la fase monitoria e quella di cognizione costituiscono parte di un unico processo in cui l'onere delle spese deve essere disciplinato in base all'esito finale del giudizio (Cass. 13.07.2007 n.15725; recentemente Cass. 12.5. 2015, n. 9587).
Pertanto, analogamente a quanto disposto per il presente giudizio, le spese della procedura monitoria, sono addebitate al 50% su parte attrice opponente, e quindi fino a 270 per compensi oltre spese generali al 15% iva e cpa fermo restando i costi per contributo e marca interamente a carico degli opponenti
Infine, le spese della CT sono addebitate al 75% sugli attori e al 25% su parte convenuta (considerando la compensazione al 50% e dividendo al restante 50% in quota uguale).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Accoglie, nei limiti e per le ragioni di cui in motivazione, la domanda degli attori
(c.f. ) e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
) e per l'effetto
a)revoca il decreto ingiuntivo 1493/2022;
b)condanna e al pagamento di € 14.301,49 nei Parte_1 Parte_2
confronti di oltre interessi nella misura legale dal 17.11.2019 fino al soddisfo;
- II) Condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
(cf. ) e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
pagina 15 di 16 ( il 50% delle spese di lite, che si liquidano in € 2538,5 Parte_3 P.IVA_2
per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché
i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge;
- III) condanna altresì e a rimborsare a Parte_1 Parte_2 [...]
e per essa, quale mandataria il 50% delle Controparte_1 Parte_3 spese della fase monitoria, che si liquidano in €145, 5 per spese, e € 270,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
-IV)addebita in via definitiva al 75% sugli attori e e Parte_1 Parte_2
al 25 % e per essa, quale mandataria Controparte_1 Parte_3
le spese della CT già liquidate con separato decreto
[...]
Pavia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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