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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16947 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 03/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24330 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA rappresentata e difesa dall'avv. SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO;
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOTTI GIULIO;
Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma,
• contrariis reiectis,
• previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, riformare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data 27/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, Sez. VI
Civile, nella persona del Giudice Dott. PITTELLI, resa tra le parti nella causa iscritta al. R.G n.
22804-2023 ed oggi impugnata per i motivi di appello espositi in atti e, per l'effetto:
Nel merito:
- previa declaratoria della nullità della clausola contrattuale n.4.2, per i motivi di appello indicati in atti, accertare e dichiarare, l'indebito arricchimento perpetrato da in sede CP_1 di estinzione anticipata del finanziamento de quo per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la parte appellata a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla Sig.ra
l'importo di €.1.992,25 o il diverso importo - anche inferiore - da liquidarsi in Parte_1 corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall'estinzione e/o dalla data di presentazione del procedimento arbitrale e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale
In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, alla luce di tutto quanto dedotto ed eccepito, respin-gere, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, l'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze Parte_2 ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data
27/02/2024 -, il Giudice di Pace di Roma, Sez. VI Civile, nella persona del Giudice Dott.
PITTELLI, nella causa n. rg. 22804/2023 assumeva la decisione del seguente tenore letterale: “Il
Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - CP_1
Dichiara la propria incompetenza per valore risultando competente il Tribunale Civile di Roma;
-
Assegna alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;
- Compensa integralmente le spese di lite.” (doc.1 appello).
1.2. Avverso la predetta SENTENZA di incompetenza per valore - pubblicata in data 27.02.2024 e non notificata ai sensi dell'art. 325 c.p.c. - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO, rappresentava quanto segue.
1.3. Con atto di citazione del 10.02.2023, ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Pt_1 [...] avanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare - previo eventuale CP_1 accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e/o della vessatorietà della clausola n.
4.2. del “contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione” n.727581- al pagamento in suo favore della somma di €.1.992,25 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente Con aveva trattenuto al momento dell'estinzione anticipata del prestito in esame, ossia al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art.125 sexies tub, ratione temporis applicabile, delle quote non maturate di tutti i costi applicati dalla mutuante al credito.
In sede di atto introduttivo del giudizio, l'esponente deduceva di aver stipulato (in qualità di mutuatario del prestito e cedente della quota parte della propria pensione) con CP_1
(in qualità di mutuante) - in data 24.04.2015- un contratto di finanziamento mediante
[...] cessione del quinto della pensione, estinguibile in 120 rate mensili di €. 357,00 cadauna (cfr. doc.1 fascicolo di primo grado). Il summenzionato contratto di prestito veniva estinto dopo 49 rate - su 120 complessivamente pattuite - alle condizioni di cui al conteggio estintivo (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado): il suddetto conteggio estintivo non prevedeva né la restituzione - in quota parte - delle “spese di istruttoria” né delle “spese di intermediazione” neppure delle “commissione di attivazione”, ossia delle commissioni definite arbitrariamente dalla stessa mutuante come up -front.
L'esponente nel giudizio di primo grado deduceva in via eventuale la nullità e/o vessatorietà della clausola n.
4.2 del contratto di mutuo in oggetto, in quanto la stessa statuiva l'irripetibilità di alcuni costi e, pertanto oltre a porsi in contrasto con la norma imperativa art.125 sexies TUB, ha reso anche gravoso per l'esponente l'esercizio del proprio diritto di estinguere anticipatamente il prestito ricevuto. Con Per tali motivi si domandava in via principale al Giudice di Pace di Roma di condannare , in virtù di quanto disposto dall'art.125 sexies tub, a rimborsare a favore della Sig.ra gli Pt_1 importi indebitamente trattenuti dall'appellata in sede di conteggio di estinzione pari alla somma di € 1.992,25.
Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 12.7.2023, attraverso la quale eccepiva - in via preliminare - l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale di Roma;
mentre, nel merito, contestava le doglianze attoree ed in particolare l'applicazione al caso di specie del principio di diritto espresso dalla CGUE nella sentenza Lexitor e dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.263 -2022; oltre a lamentare la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine alla domanda attorea di rimborso dei costi di intermediazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta matura per la decisione la causa, il
Giudice di pace reputando opportuno decidere l'eccezione di incompetenza con il merito, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.02.2024 autorizzando le parti al deposito di note conclusive e all'esito il primo giudice dichiarava la propria incompetenza per valore ritenendo competente il Tribunale Civile di Roma.
2. Quanto al primo motivo d'appello, risulta dagli atti che la domanda formulata dalla ha Pt_1 come unico oggetto la retrocessione della somma di somma di €.1.992,25 a titolo di ripetizione di Con quanto indebitamente aveva trattenuto al momento dell'estinzione anticipata del prestito in esame, ossia al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art.125 sexies tub, ratione temporis applicabile, delle quote non maturate di tutti i costi applicati dalla mutuante al credito. Tale domanda risulta proposta sulla base del diritto, accordato dalla legge al consumatore, di ottenere una riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento (art. 125-sexies, comma 1, del testo unico bancario). Detta domanda di cui trattasi rientra certamente nella competenza per materia e per valore del giudice di pace quale delineata dall'art. 7 comma 1 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia a mente del quale il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili per un valore non superiore a cinquemila euro. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base del fatto che l'eventuale riconoscimento del diritto fatto valere dal passerebbe necessariamente per l'accertamento CP_2 della nullità delle clausole contrattuali che negano la restituzione dei costi up front al mutuatario che abbia rimborsato anticipatamente il prestito, e quindi richiederebbe una valutazione della interezza del contratto relativamente alla validità delle sue clausole, dovendosi invece dare rilievo al disposto di cui all'art. 12 c.p.c secondo cui Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (e nel caso di specie l'unica parte del rapporto che è in contestazione è appunto quella che limita il rimborso di certi costi, pacificamente ammontanti ad una somma inferiore a cinquemila euro, senza che il giudice sia chiamato ad esaminare questioni inerenti all'esistenza e alla validità del mutuo nel suo complesso).
3.1 Alla luce di quanto testé esposto, la sentenza qui appellata va dichiarata nulla per erronea declinatoria della competenza, dovendo comunque questo tribunale in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello decidere sul merito quale giudice dell'appello.
3.
3. Nel merito, ed in via preliminare, la decisione in ordine all'appello, sollevato dinnanzi a questo Tribunale, implica l'interpretazione del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B., con specifico riferimento all'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. Materia su cui si sono pronunciati negli anni, ed in maniera differente, diversi giudici, sia a livello nazionale che comunitario: il legislatore europeo, in primis, con l'art. 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; direttiva interpretata poi da una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 383/18 dell'11 settembre
2019 (c.d. sentenza Lexitor), a seguito della quale si sono registrati in giurisprudenza orientamenti diversi. Difatti, la disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno, con l'art. 1 del D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125 sexies TUB, il quale ha disposto che. “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È opportuno specificare che, punto cruciale delle varie questioni sollevate, riguarda la distinzione tra i costi c.d. “up front” (ossia quelle spese che si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento) e quelli c.d.
“recurring” (ossia le spese correlate alla durata del rapporto di credito, rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale al momento in cui si verifica l'estinzione anticipata del mutuo). Orbene, per ciò che concerne i secondi, nessun problema è stato sollevato negli anni, essendosi riconosciuta, fin dal principio, la sua rimborsabilità in misura proporzionale;
cosa diversa è accaduta, invece, con riferimento ai costi “up front”: un primo orientamento, infatti, (cfr. ex multis, ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018), ritiene (e/o riteneva) che l'art. 125 sexies del TUB sembrasse circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove era previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente avesse il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, al contrario, l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguardasse gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (orientamento che veniva confermato anche da un provvedimento della
Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dalla giurisprudenza di merito e quella dell'ABF, le quali tutte avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. recurring, escludendo i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito). Interpretazione che, tutt avia, è stata contraddetta dalla sentenza CP_3 della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, sopra menzionata, che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ". Alla luce delle due diverse interpretazioni riguardanti la medesima fattispecie, dunque, si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo (è pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato - cfr. ex multis
Cass. 2468/2016). In considerazione di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha pertanto correttamente interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1,
d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023.
Ulteriore questione riguardava poi quella inerente al fatto che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla predetta disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'l'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021,
n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decret o legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le n orme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, sul punto, La Corte costituzionale – con la sentenza n.
263/2022 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, comma 2, del D.L. n.
73/2021 limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo che lo stesso avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, l'art. 125- sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza “Lexitor è tornato incontestabilmente applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021. È in tale scenario che si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pu bblicate entrambe sulla
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”. La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l.
13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”) e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato (riproponendo, dunque quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione). La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – la quale ha stabilito che: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legis lativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”; versione nella quale sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito. A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB,, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n.
263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la
Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva
2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Quanto poi metodi di calcolo per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo sistema scelto per il rimborso dei costi recurring,
(ovvero quello proporzionale o pro-rata temporis), non rivenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito;
ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del
D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del
D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro-rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Con riguardo al presunto difetto di legittimazione passiva della banca rispetto ai costi di intermediazione se sebbene corrisposti alla banca sarebbero stati effettivamente percepiti dall'intermediario deve rilevarsi che la Banca appellante, quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali la ha avanzato richiesta restitutoria, “non può che Pt_1 coincidere con il soggetto che ha ricevuto le somme senza averne più titolo, essendo poi irrilevante per la finanziata a quali società, imprese, assicurazione, quei costi da lei versati alla finanziatrice siano stati riversati, sicché la banca convenuta in primo grado è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha correttamente inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria,
è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandatario.
4. Per tali motivi la sentenza emessa dal giudice di prime cure deve essere annullata stante l'erronea declinatoria della competenza per valore e le domande attoree devono essere interamente accolte.
5. Le spese seguono la soccombenza, ritenendo inapplicabile la disciplina in tema di compensazione tenuto conto del consolidato indirizzo in tema di competenza per valore del giudice di pace e della circostanza che la presente azione è stata iniziata davanti al giudice di pace in un'epoca in cui gli orientamenti giurisprudenziali si erano consolidati. Parte appellante deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
dichiara la nullità della sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data 27/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, Sez. VI Civile, nella persona del Giudice Dott. PITTELLI, resa tra le parti nella causa iscritta al al. R.G n. 22804 -2023;
condanna la parte appellata al pagamento della somma di 1.992,25 alla Sig. ra
[...] oltre interessi dalla data della domanda;
Pt_1
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 457,00 per il primo giudizio e in € 852,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 03/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24330 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto
Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA rappresentata e difesa dall'avv. SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO;
Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. ANDREOTTI GIULIO;
Controparte_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma,
• contrariis reiectis,
• previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto, riformare e dichiarare la nullità della sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data 27/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, Sez. VI
Civile, nella persona del Giudice Dott. PITTELLI, resa tra le parti nella causa iscritta al. R.G n.
22804-2023 ed oggi impugnata per i motivi di appello espositi in atti e, per l'effetto:
Nel merito:
- previa declaratoria della nullità della clausola contrattuale n.4.2, per i motivi di appello indicati in atti, accertare e dichiarare, l'indebito arricchimento perpetrato da in sede CP_1 di estinzione anticipata del finanziamento de quo per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la parte appellata a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo alla Sig.ra
l'importo di €.1.992,25 o il diverso importo - anche inferiore - da liquidarsi in Parte_1 corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi legali ex art. 1284 co.4 c.c. dall'estinzione e/o dalla data di presentazione del procedimento arbitrale e/o dalla data di introduzione della domanda giudiziale
In ogni caso: Con vittoria integrale delle spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo delle competenze liquidate ai sensi delle tariffe forensi vigenti ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PER L'APPELLATA: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, alla luce di tutto quanto dedotto ed eccepito, respin-gere, perché inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto, l'appello promosso dalla sig.ra avverso la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, competenze Parte_2 ed onorari”.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data
27/02/2024 -, il Giudice di Pace di Roma, Sez. VI Civile, nella persona del Giudice Dott.
PITTELLI, nella causa n. rg. 22804/2023 assumeva la decisione del seguente tenore letterale: “Il
Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da , nei Parte_1 confronti di , ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: - CP_1
Dichiara la propria incompetenza per valore risultando competente il Tribunale Civile di Roma;
-
Assegna alle parti il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza per la riassunzione del giudizio;
- Compensa integralmente le spese di lite.” (doc.1 appello).
1.2. Avverso la predetta SENTENZA di incompetenza per valore - pubblicata in data 27.02.2024 e non notificata ai sensi dell'art. 325 c.p.c. - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
SGANDURRA GRADANTE FABRIZIO, rappresentava quanto segue.
1.3. Con atto di citazione del 10.02.2023, ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva Pt_1 [...] avanti al Giudice di Pace di Roma per sentirla condannare - previo eventuale CP_1 accertamento della nullità per violazione di norma imperativa e/o della vessatorietà della clausola n.
4.2. del “contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo di quote della pensione” n.727581- al pagamento in suo favore della somma di €.1.992,25 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente Con aveva trattenuto al momento dell'estinzione anticipata del prestito in esame, ossia al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art.125 sexies tub, ratione temporis applicabile, delle quote non maturate di tutti i costi applicati dalla mutuante al credito.
In sede di atto introduttivo del giudizio, l'esponente deduceva di aver stipulato (in qualità di mutuatario del prestito e cedente della quota parte della propria pensione) con CP_1
(in qualità di mutuante) - in data 24.04.2015- un contratto di finanziamento mediante
[...] cessione del quinto della pensione, estinguibile in 120 rate mensili di €. 357,00 cadauna (cfr. doc.1 fascicolo di primo grado). Il summenzionato contratto di prestito veniva estinto dopo 49 rate - su 120 complessivamente pattuite - alle condizioni di cui al conteggio estintivo (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado): il suddetto conteggio estintivo non prevedeva né la restituzione - in quota parte - delle “spese di istruttoria” né delle “spese di intermediazione” neppure delle “commissione di attivazione”, ossia delle commissioni definite arbitrariamente dalla stessa mutuante come up -front.
L'esponente nel giudizio di primo grado deduceva in via eventuale la nullità e/o vessatorietà della clausola n.
4.2 del contratto di mutuo in oggetto, in quanto la stessa statuiva l'irripetibilità di alcuni costi e, pertanto oltre a porsi in contrasto con la norma imperativa art.125 sexies TUB, ha reso anche gravoso per l'esponente l'esercizio del proprio diritto di estinguere anticipatamente il prestito ricevuto. Con Per tali motivi si domandava in via principale al Giudice di Pace di Roma di condannare , in virtù di quanto disposto dall'art.125 sexies tub, a rimborsare a favore della Sig.ra gli Pt_1 importi indebitamente trattenuti dall'appellata in sede di conteggio di estinzione pari alla somma di € 1.992,25.
Si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 del 12.7.2023, attraverso la quale eccepiva - in via preliminare - l'incompetenza per valore del
Giudice di Pace di Roma in favore del Tribunale di Roma;
mentre, nel merito, contestava le doglianze attoree ed in particolare l'applicazione al caso di specie del principio di diritto espresso dalla CGUE nella sentenza Lexitor e dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.263 -2022; oltre a lamentare la carenza di legittimazione passiva della stessa in ordine alla domanda attorea di rimborso dei costi di intermediazione.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, ritenuta matura per la decisione la causa, il
Giudice di pace reputando opportuno decidere l'eccezione di incompetenza con il merito, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 14.02.2024 autorizzando le parti al deposito di note conclusive e all'esito il primo giudice dichiarava la propria incompetenza per valore ritenendo competente il Tribunale Civile di Roma.
2. Quanto al primo motivo d'appello, risulta dagli atti che la domanda formulata dalla ha Pt_1 come unico oggetto la retrocessione della somma di somma di €.1.992,25 a titolo di ripetizione di Con quanto indebitamente aveva trattenuto al momento dell'estinzione anticipata del prestito in esame, ossia al fine di ottenere il rimborso ai sensi dell'art.125 sexies tub, ratione temporis applicabile, delle quote non maturate di tutti i costi applicati dalla mutuante al credito. Tale domanda risulta proposta sulla base del diritto, accordato dalla legge al consumatore, di ottenere una riduzione proporzionale del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento (art. 125-sexies, comma 1, del testo unico bancario). Detta domanda di cui trattasi rientra certamente nella competenza per materia e per valore del giudice di pace quale delineata dall'art. 7 comma 1 c.p.c. nella sua formulazione applicabile ratione temporis alla presente controversia a mente del quale il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili per un valore non superiore a cinquemila euro. Contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non potrebbe pervenirsi a diversa conclusione sulla base del fatto che l'eventuale riconoscimento del diritto fatto valere dal passerebbe necessariamente per l'accertamento CP_2 della nullità delle clausole contrattuali che negano la restituzione dei costi up front al mutuatario che abbia rimborsato anticipatamente il prestito, e quindi richiederebbe una valutazione della interezza del contratto relativamente alla validità delle sue clausole, dovendosi invece dare rilievo al disposto di cui all'art. 12 c.p.c secondo cui Il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione (e nel caso di specie l'unica parte del rapporto che è in contestazione è appunto quella che limita il rimborso di certi costi, pacificamente ammontanti ad una somma inferiore a cinquemila euro, senza che il giudice sia chiamato ad esaminare questioni inerenti all'esistenza e alla validità del mutuo nel suo complesso).
3.1 Alla luce di quanto testé esposto, la sentenza qui appellata va dichiarata nulla per erronea declinatoria della competenza, dovendo comunque questo tribunale in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello decidere sul merito quale giudice dell'appello.
3.
3. Nel merito, ed in via preliminare, la decisione in ordine all'appello, sollevato dinnanzi a questo Tribunale, implica l'interpretazione del disposto dell'art. 125 sexies T.U.B., con specifico riferimento all'individuazione dei costi rimborsabili al consumatore in ipotesi di estinzione anticipata del rapporto di finanziamento. Materia su cui si sono pronunciati negli anni, ed in maniera differente, diversi giudici, sia a livello nazionale che comunitario: il legislatore europeo, in primis, con l'art. 16 della Direttiva 23.8.08 n. 2008/48/CE, ha disposto che: “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”; direttiva interpretata poi da una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C- 383/18 dell'11 settembre
2019 (c.d. sentenza Lexitor), a seguito della quale si sono registrati in giurisprudenza orientamenti diversi. Difatti, la disposizione contenuta nella Direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno, con l'art. 1 del D.lgs. n. 141/10, che ha inserito nel T.U.B. l'art. 125 sexies TUB, il quale ha disposto che. “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”. È opportuno specificare che, punto cruciale delle varie questioni sollevate, riguarda la distinzione tra i costi c.d. “up front” (ossia quelle spese che si sostanziano negli esborsi dovuti per adempimenti preliminari alla concessione del finanziamento) e quelli c.d.
“recurring” (ossia le spese correlate alla durata del rapporto di credito, rimborsabili in caso di estinzione anticipata del contratto in misura proporzionale al momento in cui si verifica l'estinzione anticipata del mutuo). Orbene, per ciò che concerne i secondi, nessun problema è stato sollevato negli anni, essendosi riconosciuta, fin dal principio, la sua rimborsabilità in misura proporzionale;
cosa diversa è accaduta, invece, con riferimento ai costi “up front”: un primo orientamento, infatti, (cfr. ex multis, ABF, collegio di Napoli, decisione n. 3248, 7.02.2018), ritiene (e/o riteneva) che l'art. 125 sexies del TUB sembrasse circoscrivere, sul piano strettamente letterale, la riduzione dei costi a carico del cliente esclusivamente a quelli dipendenti dalla durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring), laddove era previsto che in caso di estinzione anticipata del finanziamento il cliente avesse il diritto ad una riduzione del costo totale del credito, “pari” all'importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, al contrario, l'obbligo restitutorio in capo al mutuante in caso di pagamento anticipato, non riguardasse gli oneri up front, trattandosi di spese a carattere istantaneo e prodromiche alla stessa concessione del credito (orientamento che veniva confermato anche da un provvedimento della
Banca d'Italia del 9 febbraio 2011, dalla giurisprudenza di merito e quella dell'ABF, le quali tutte avevano interpretato il diritto alla restituzione dei costi, derivanti dal rimborso anticipato, come limitato ai soli costi cc.dd. recurring, escludendo i costi collegati alle attività finalizzate alla concessione del prestito). Interpretazione che, tutt avia, è stata contraddetta dalla sentenza CP_3 della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, sopra menzionata, che – chiamata a pronunciarsi su una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha interpretato l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso di ritenere "che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore ". Alla luce delle due diverse interpretazioni riguardanti la medesima fattispecie, dunque, si imponeva un'interpretazione dell'art. 125 sexies TUB conforme al diritto eurounitario e, dunque, all'art. 16. par. 1 della direttiva n. 2008/48, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza Lexitor, rilevante anch'essa quale fonte di diritto oggettivo (è pacifico, infatti, che l'interpretazione delle norme comunitarie ad opera della CGUE abbia carattere vincolante per il giudice nazionale, il quale è tenuto a darne applicazione anche con riferimento ai rapporti giuridici sorti e costituti prima della sentenza interpretativa, la quale, avendo natura dichiarativa, ha effetto retroattivo con il solo limite dei rapporti esauriti o coperti dal giudicato - cfr. ex multis
Cass. 2468/2016). In considerazione di tali argomentazioni la giurisprudenza di merito ha pertanto correttamente interpretato l'art. 125 sexies TUB conformemente al principio di diritto sanciti dalla CGUE, affermando che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Di conseguenza, la clausola negoziale che esclude il rimborso dei costi sostenuti dal cliente in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, attesa la natura up front dei medesimi, è da considerare nulla sia in quanto vessatoria per il consumatore ex art. 33, co. 1,
d.lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) – dal momento che cagiona un significativo squilibrio tra le parti dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, consentendo al soggetto finanziatore di trattenere delle somme che sono parametrate all'intera durata del contratto, nonostante la prestazione sia limita ad un arco di tempo più ristretto (Cass. 19565/2020) – e sia in quanto contrastante con l'art. 125 sexies TUB nel testo applicabile ratione temporis (e prima ancora con l'art. 125 TUB, vigente pro tempore), interpretato alla luce della sentenza Lexitor della CGUE, trattandosi di norma derogabile solo in senso più favorevole al cliente (cfr. art. 127, co. 1 TUB, con riferimento alle disposizioni di cui al titolo VI) – Trib. Roma XVII sezione 15103/2023.
Ulteriore questione riguardava poi quella inerente al fatto che nessuna conseguenza riduttiva dei diritti riconosciuti ai consumatori dalla predetta disciplina potesse derivare dalla modifica dell'art. 125-sexies TUB ad opera dell'l'art. 11-octies, comma 1, lett. c), del d.l. 25 maggio 2021,
n. 73, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, a fronte della quale la norma transitoria contenuta nel comma 2 stabiliva che “L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decret o legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125 - sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le n orme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”. Ebbene, sul punto, La Corte costituzionale – con la sentenza n.
263/2022 – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, comma 2, del D.L. n.
73/2021 limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", ritenendo che lo stesso avesse illegittimamente operato una limitazione temporale, prescrivendo l'applicazione della nuova disposizione ai soli contratti conclusi dopo il 25 luglio 2021 e prevedendo, invece, per quelli conclusi precedentemente a tale data, che continuassero ad applicarsi la precedente formulazione dell'art. 125-sexies TUB, nonché le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che limitavano il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata solo ad alcuni tipi di costi sostenuti per il finanziamento. Per effetto della suddetta pronuncia, dunque, l'art. 125- sexies del TUB, interpretato in conformità con i principi espressi dalla sentenza “Lexitor è tornato incontestabilmente applicabile anche alle estinzioni anticipate dei contratti di credito conclusi – come quello per cui è causa – prima del 25 luglio 2021. È in tale scenario che si inseriscono due disposizioni normative tra di loro apparentemente confliggenti, pu bblicate entrambe sulla
Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 di modifica dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 73/2021, dichiarato parzialmente incostituzionale per contrasto con le norme europee in materia di credito al consumo e, in particolare, con l'art. 16 della direttiva 98/48/CE, come interpretato dalla sentenza “Lexitor”. La prima è contenuta nell'art. 1, comma 1-bis, del d.l.
13 giugno 2023, n. 69, - comma aggiunto dalla Legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103, la quale ha previsto che, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito non includa gli oneri up-front (“non sono comunque soggetti a riduzione … i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti”) e ha precisato che, fatta salva una diversa volontà delle parti, la riduzione del costo totale del credito dev'essere calcolata – con riferimento ai soli oneri recurring – con il criterio del c.d. costo ammortizzato (riproponendo, dunque quegli stessi profili di contrasto con la normativa euro-unitaria che hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 732/2021 nella sua originaria formulazione). La seconda è contenuta nel coevo decreto legge del 10 agosto 2023, n. 104 e, segnatamente, nell'art. 27 rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo” – la quale ha stabilito che: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legis lativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”; versione nella quale sono stati eliminati sia il riferimento all'irripetibilità degli oneri up front che il riferimento al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito. A fronte della singolarità del caso in cui vengano contemporaneamente pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale due provvedimenti normativi che modificano entrambi, con testi differenti, una norma previgente e in mancanza di un'esplicita previsione che chiarisca quale delle due e diverse versioni dell'art. 11-octies, comma 2, secondo periodo, del d.l. n. 732/2021 debba ritenersi in vigore, la Corte di Cassazione è intervenuta sul tema dell'estinzione anticipata dei finanziamenti concessi ai consumatori sotto la vigenza dell'art. 125 TUB,, statuendo che i principi affermati dalla sentenza “Lexitor” e recepiti dalla sentenza n.
263/2022 della Corte costituzionale sono estensibili sia alla previgente direttiva 87/102/CEE, che richiamava la equa riduzione del costo complessivo del credito, sia alla direttiva 90/88/CEE, che, modificando la precedente direttiva, ha introdotto il concetto di costo totale del credito, inteso come “tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”(Cas., ord. n. 25997 del 6.9.2023). Conseguentemente, secondo la
Suprema Corte, anche l'art. 125-sexies del TUB vigente prima del recepimento della direttiva
2008/48/CE dev'essere interpretato in modo conforme al diritto europeo vigente e, quindi, al disposto dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia. In conclusione, a seguito degli interventi normativi e giurisprudenziali susseguitisi in materia, deve affermarsi il principio che, anche relativamente ai contratti di finanziamento stipulati precedentemente al 25 luglio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo art. 125 sexies TUB) sussiste il diritto del consumatore, in caso di estinzione anticipata del contratto, alla riduzione, e alla conseguente restituzione, sia – pro rata temporis - dei costi recurring (relativi all'intera durata del contratto), sia dei costi up front (relativi al momento della stipulazione del contratto), ad esclusione delle imposte. Quanto poi metodi di calcolo per la determinazione della somma rimborsabile dei costi up-front deve condividersi il criterio fatto proprio dalla giurisprudenza di merito richiamata che utilizza il medesimo sistema scelto per il rimborso dei costi recurring,
(ovvero quello proporzionale o pro-rata temporis), non rivenendosi invero motivi per applicare un criterio diverso per quelli che sono i costi cd up-front rispetto a quelli cd recurring, trattandosi sempre di costi del credito;
ciò soprattutto a fronte della immediata abrogazione dell'art. 1 bis del
D.L. n. 69/2023, aggiunto dalla Legge di conversione del n. 103/2023 ad opera dell'art. 27 del
D.L. n. 104/2023, il quale prevedeva espressamente il diverso criterio del costo ammortizzato.
Pertanto, in assenza di una specifica previsione negoziale volta a regolamentare in ipotesi di estinzione anticipata criteri alternativi a quello di competenza economica, appare ragionevole applicare il criterio pro-rata temporis, posto che la Banca non può invocare ex post distinti criteri di calcolo non prospettati al cliente al momento della stipula del contratto di finanziamento e, dunque, non oggetto di preventiva valutazione da parte del medesimo.
Con riguardo al presunto difetto di legittimazione passiva della banca rispetto ai costi di intermediazione se sebbene corrisposti alla banca sarebbero stati effettivamente percepiti dall'intermediario deve rilevarsi che la Banca appellante, quale mandante alla stipula ed accipiens delle somme in ordine alle quali la ha avanzato richiesta restitutoria, “non può che Pt_1 coincidere con il soggetto che ha ricevuto le somme senza averne più titolo, essendo poi irrilevante per la finanziata a quali società, imprese, assicurazione, quei costi da lei versati alla finanziatrice siano stati riversati, sicché la banca convenuta in primo grado è sicuramente il soggetto legittimato passivo ed è nei confronti di questa che il mutuatario ha correttamente inteso indirizzare le proprie pretese laddove, in forza della spendita del nome da parte della mandataria,
è nella sfera giuridica della prima che si proiettano gli effetti del contratto concluso con il mutuatario. L'effettivo accipiens di tali somme è senza dubbio il soggetto mutuante, il quale, nel caso di specie, dalla somma oggetto di finanziamento, trattiene anche la somma dovuta al mandatario.
4. Per tali motivi la sentenza emessa dal giudice di prime cure deve essere annullata stante l'erronea declinatoria della competenza per valore e le domande attoree devono essere interamente accolte.
5. Le spese seguono la soccombenza, ritenendo inapplicabile la disciplina in tema di compensazione tenuto conto del consolidato indirizzo in tema di competenza per valore del giudice di pace e della circostanza che la presente azione è stata iniziata davanti al giudice di pace in un'epoca in cui gli orientamenti giurisprudenziali si erano consolidati. Parte appellante deve essere, quindi, condannata al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
dichiara la nullità della sentenza n. 2371/2024 del 26.02.2024, pubblicata e comunicata a mezzo pec in data 27/02/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma, Sez. VI Civile, nella persona del Giudice Dott. PITTELLI, resa tra le parti nella causa iscritta al al. R.G n. 22804 -2023;
condanna la parte appellata al pagamento della somma di 1.992,25 alla Sig. ra
[...] oltre interessi dalla data della domanda;
Pt_1
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali che si liquidano in € 457,00 per il primo giudizio e in € 852,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, lì 03/12/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo