Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8964 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello solo danni a cose
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina Pronesti
APPELLANTE
E
( , rappresentata da CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Marcella Majorano
APPELLATA
NONCHE'
( ) Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3
tempore, quale successore della già , rappresentata e difesa Controparte_4 dall'avv. Marcella Majorano
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano quelle dei rispettivi atti di costituzione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata proponeva appello nei confronti Parte_1
della già e di avverso la CP_1 Controparte_4 Controparte_3
sentenza n. 6416 /2024 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la
Instauratosi il contraddittorio l'appellata assicurazione deduceva il proprio CP_1
difetto di legittimazione passiva per non essere successore della
[...]
atteso che unica legittimata passiva, quale successore di Controparte_4 [...]
, doveva ritenersi in virtù dell'atto unico di fusione Controparte_4 Controparte_2
e scissione (cfr. in atti). Interveniva volontariamente la quale Controparte_2
riconosceva la propria legittimazione quale successore di Controparte_4
e resisteva al gravame del quale chiedeva il rigetto. L'appellato Controparte_3
restava contumace
L'appello è in massima parte fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
Innanzitutto il gravame è ammissibile risultando sufficientemente specifici i motivi, sostanzialmente riconducibili alla critica della valutazione delle risultanze probatorie - anche documentali - operata dal primo giudice;
con riferimento alle conclusioni, poi,
l'appellante ha – del tutto legittimamente – sostanzialmente reiterato quelle stesse del giudizio di primo grado.
Nessuna contestazione – fatta eccezione per quanto di seguito si specificherà - è sorta nel presente grado di giudizio in ordine alla proponibilità della domanda e alla legittimazione delle parti. Trattasi di questioni già affrontate - e risolte con esito positivo - dal primo giudice.
In particolare va effettivamente affermato il difetto di legittimazione nella presente fase di gravame in capo all'appellata atteso che successore della CP_1 [...]
(che assicurava per la rca il veicolo di proprietà della originaria parte Controparte_4
attrice) è , per altro, come sopra detto, intervenuta volontariamente nel Controparte_2
presente giudizio di appello
Con gli articolati motivi di gravame l'appellante lamenta che il primo giudice abbia compiuto una errata valutazione del materiale probatorio nel ritenere non fondata la domanda risarcitoria proposta dalla orinaria parte attrice
I motivi sono fondati.
Il primo giudice ha rigettato la domanda attorea all'esito di una motivazione della propria decisione non suffragata da univoci e logici elementi argomentativi, essendosi sostanzialmente limitato ad una valutazione non appropriata della prova orale espletata e della documentazione esibita. La sentenza è errata.
Sulla base delle univoche affermazioni della unica testimone escussa deve effettivamente ritenersi, conformemente a quanto dedotto dalla parte appellante, che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, si è verificato un sinistro che ha visto coinvolti i veicoli di rispettiva proprietà delle parti.
La dinamica del sinistro è stata dettagliatamente descritta dalla predetta testimone
(presente al fatto e della cui attendibilità non vi è alcun motivo di dubitare).
Sul punto deve rilevarsi come l'incidente è avvenuto perché il veicolo attoreo (fermo ed il cui conducente era sceso per pagare il biglietto del parcheggio) veniva investito nella sua parte anteriore dal veicolo di proprietà dell' che effettuava una manovra di CP_3
retromarcia. Deve pertanto ritenersi superata la presunzione di uguale e concorrente responsabilità fissata dall'art. 2054, comma 2, cc e va dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di proprietà dell' nel verificarsi del CP_3
sinistro oggetto di causa.
In ordine ai danni subiti dal veicolo attoreo deve rilevarsi – circostanza che non sembra considerata dal primo giudice - che la testimone ha riferito, seppure genericamente, in ordine ai danni riportati (danni per altro visibili sulle chiarissime fotografie esibite e riconosciute dal suddetto teste).
Ebbene, sulla scorta della deposizione del testimone escusso (che ha riferito, seppure genericamente, in ordine alle parti del veicolo rimaste danneggiate in conseguenza del sinistro), della documentazione, anche fotografica, e del preventivo esibiti (preventivo che ha un assai limitato valore probatorio), del tipo di veicolo incidentato e del suo anno di immatricolazione, e degli accertamenti effettuati dal CTU (che sulla base delle fotografie esibite ha riconosciuto la astratta compatibilità dei danni con la dinamica del sinistro quale riferita in citazione e ne ha quantificato l'ammontare) deve ritenersi che il danno subito dalla attuale parte appellante possa essere quantificato – come calcolato già ai valori monetari attuali e quindi non ulteriormente rivalutabile, e come già comprensivo dell'iva da corrispondere, del pregiudizio da cd. sosta tecnica e degli interessi “compensativi” maturati dal momento del sinistro – in Euro 5.000,oo.
Al pagamento della predetta somma oltre interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo va condannata la interventrice volontaria Controparte_2
In tali limiti va riformata la sentenza impugnata. La sentenza di primo grado va inoltre riformata in relazione alle spese processuali che vanno poste in solido a carico della originaria parte convenuta e dell'attuale CP_3
interventrice volontaria . A carico di dette parti vanno definitivamente Controparte_2
poste le spese della CTU espletata nel primo grado di giudizio
Le spese del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza delle medesime parti e . CP_3 Controparte_2
Le spese dei due gradi si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della lieve difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
Sussistono evidenti gravi motivi per compensare le spese del secondo grado con riferimento all'altra parte appellata CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6416/2024 del Giudice di Pace di Napoli, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore della parte Controparte_2
appellante della somma di Euro 5.000,oo oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente decisione al soddisfo;
condanna e Controparte_2
, in solido, al pagamento delle spese processuali del giudizio di Controparte_3
primo grado in favore di spese che liquida in complessive Euro Parte_1
1.500,oo (di cui Euro 1.200,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 300,oo per spese vive) otre iva e cpa, con attribuzione all'avv.
Giuseppina Pronesti;
pone definitivamente a carico, in solido, di e Controparte_2
le spese della CTU espletata nel corso del primo grado di giudizio;
Controparte_3
2) Condanna e , in solido, al pagamento delle spese Controparte_2 Controparte_3
del secondo grado di giudizio in favore della parte appellante, spese che liquida in complessive Euro 1.100,oo (di cui Euro 900,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 200,oo per spese vive), oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Giuseppina Pronesti;
compensa le spese del secondo grado con riferimento alla posizione della appellata rappresentata da CP_1 [...]
. CP_2
Così deciso in Napoli lì 16 maggio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco