Articolo 404 del Codice civile
Articolo 405Articolo 405
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19 aprile 1942
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9 febbraio 1944
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10 novembre 1944
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1 giugno 1983
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19 marzo 2004
Art. 404.

(( (Amministrazione di sostegno). )) ((La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.))
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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