Articolo 409 del Codice civile
Articolo 408Articolo 410
Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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Versione
1 giugno 1983
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19 marzo 2004
Art. 409.

(( (Effetti dell'amministrazione di sostegno). )) ((Il beneficiario conserva la capacita' di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.))
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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