Articolo 5 della Legge 26 febbraio 2001, n. 30
Articolo 4Articolo 6
Versione
17 marzo 2001
Art. 5. 1. L' articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , come integrato dall' articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205 , deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.
2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformita' dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico piu' favorevole.
Nota all'art. 5, comma 1:
- Per il testo dell' art. 7 della legge n. 496 del 1974 si veda la precedente nota al titolo.
Entrata in vigore il 17 marzo 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente