TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/08/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4102 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Francesca Fait, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 01/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Martina Franca (TA) il
25/02/2012;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] e , Per_1 Per_2 nata il [...];
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi a seguito di un allontanamento affettivo del Dott. tale da rendere impossibile la prosecuzione della Pt_2 convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
445 depositata l'11/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 23/06/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Martina
Franca (TA) il 25/02/2012 tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2012, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) i minori convivranno stabilmente con la madre nella casa coniugale sita in Lecce alla Via G. Arditi n. 13;
2) I mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale vengono ceduti dal dott.
per la sua quota, alla dott.ssa che ne diviene proprietaria esclusiva, Pt_2 Pt_1 pertanto resteranno nella sua totale disponibilità;
3) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
entrambi i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) In considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno così articolati: settimana A il dott. terrà con sé i figli, prelevandoli da scuola, i pomeriggi Pt_2 di mercoledì e giovedì fino alle ore 20; la madre terrà i minori il lunedì, martedì
e il fine settimana dal venerdì alla domenica;
settimana B il padre terrà con sé i figli il martedì dalle 16 alle 20 e dal venerdì alle ore 16 sino alla mattina del lunedì quando li condurrà a scuola o presso l'abitazione della madre alle ore 10. Il padre accompagnerà i minori a scuola nei giorni in cui li tiene con sé;
5) Nel mese di giugno, se le parti non avranno ferie da trascorrere in modo continuativo con i minori, si seguirà il calendario ordinario e dovranno ricorrere a una babysitter (che verrà condivisa come spesa) ove occorra in ragione degli impegni professionali di ciascuno. Nel mese di luglio e agosto i minori si trasferiranno a Porto Selvaggio, come loro consuetudine estiva, presso l'abitazione
3 dei nonni materni, entrambi i genitori avranno due settimane non consecutive da trascorrere con i figli, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori concorderanno entro il 15 maggio i rispettivi periodi;
nelle settimane che residuano si seguirà il calendario ordinario e ove occorra verrà incaricata una babysitter per accudire i minori in assenza dei genitori, sono salvi i diversi accordi che le parti potranno concordare consensualmente;
6) Nel periodo pasquale, si alterneranno le festività della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ogni anno, nei restanti giorni si seguirà il calendario ordinario salvo diversi accordi;
7) Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); nei restanti giorni si seguirà il calendario ordinario;
le parti consensualmente potranno addivenire a differenti accordi nell'interesse dei minori;
8) Il dott. titolo di mantenimento dei minori verserà alla madre un assegno Pt_2 di € 1.500,00 da ripartire a metà tra i figli (€.750 ciascuno) da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo Spese
Straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli Avvocati e dalle
Associazioni di diritto di famiglia presenti sul territorio;
le parti, sin da ora, si danno atto delle correnti spese straordinarie che sostengono per i figli;
retta scolastica
Oxford Institute, divise e libri scolastici;
corso di calcio e corso di pallavolo;
viaggi studio e istruzione organizzati dall'istituto scolastico dei minori;
iscrizione
[...]
e frequenza corsi estivi (calcio, beach volley e nuoto) dei minori;
CP_1
9) Le parti stabiliscono che, per ciascuna decorrenza degli aumenti stipendiali previsti per la carriera del magistrato, l'assegno di mantenimento dovuto per i figli verrà aumentato di un importo pari al 30% dell'aumento stipendiale;
10) Le parti sin da ora stabiliscono che i figli, raggiunta la maggiore età e domiciliati in altra città per ragione di studio, percepiranno direttamente dal padre l'assegno di mantenimento;
11) Le parti concordano che, al momento della settima valutazione della loro carriera, essi depositeranno in un conto cointestato o su un libretto di deposito cointestato ai figli, una somma pari al 30% degli arretrati che essi rispettivamente percepiranno;
4 12) Il dott. ai sensi degli artt. 1236 e ss c.c., rinuncia a tutti i suoi crediti nei Pt_2 confronti della dott.ssa per la ristrutturazione e gli arredi della casa Pt_1 coniugale;
la dott.ssa accetta la remissione del debito;
la remissione del Pt_1 debito del dott. è effettuata nell'interesse dei figli minori;
Pt_2
13) Il conto corrente intestato ai coniugi sul quale sono stati versati regali in denaro per i figli esclusivamente provenienti dalla famiglia del padre sarà chiuso e il dott. provvederà a depositare tali somme su altro conto o libretto di deposito Pt_2 intestato ai minori;
14) Le parti si impegnano a far proseguire l'apprendimento, a ciascun figlio, della lingua straniera all'estero durante il periodo estivo, soprattutto, dopo che essi saranno iscritti presso un istituto pubblico per la prosecuzione dei loro studi;
15) Le parti avranno facoltà di condurre in viaggio i minori onerandosi di dare comunicazione all'altro genitore, un mese prima, dell'eventuale partenza;
nel caso di viaggi più lunghi di una settimana, concorderanno una modifica del calendario che consenta all'altro genitore di poter, anche in parte, recuperare le giornate non godute;
16) Le parti stabiliscono che i compleanni e le ricorrenze dei figli saranno organizzate in modo tale che ciascun genitore possa avere con sé i figli a pranzo o a cena;
17) Le parti prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti per sé stessi e per i figli minori;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4102 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati dall'avv. Francesca Fait, come da C.F._2 mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto.
Per l'udienza del 23/06/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato congiuntamente note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 01/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Martina Franca (TA) il
25/02/2012;
- che dalla loro unione sono nati due figli: , nato il [...] e , Per_1 Per_2 nata il [...];
- che il rapporto coniugale è entrato in crisi a seguito di un allontanamento affettivo del Dott. tale da rendere impossibile la prosecuzione della Pt_2 convivenza.
1 Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate in atti e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Su richiesta di entrambe le parti, quindi, con sentenza non definitiva sullo status n.
445 depositata l'11/12/2024 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Per l'udienza del 23/06/2025, infine, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia del divorzio, riportandosi alle richieste formulate in ricorso e la causa è stata riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Martina
Franca (TA) il 25/02/2012 tra e , trascritto nei Parte_1 Parte_2 registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2012, alle seguenti condizioni tra loro concordate:
1) i minori convivranno stabilmente con la madre nella casa coniugale sita in Lecce alla Via G. Arditi n. 13;
2) I mobili e gli arredi che si trovano nella casa coniugale vengono ceduti dal dott.
per la sua quota, alla dott.ssa che ne diviene proprietaria esclusiva, Pt_2 Pt_1 pertanto resteranno nella sua totale disponibilità;
3) I figli minori e sono affidati a entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezione fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
entrambi i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) In considerazione del collocamento prevalente dei minori presso la madre, i tempi e le modalità di frequentazione con il padre saranno così articolati: settimana A il dott. terrà con sé i figli, prelevandoli da scuola, i pomeriggi Pt_2 di mercoledì e giovedì fino alle ore 20; la madre terrà i minori il lunedì, martedì
e il fine settimana dal venerdì alla domenica;
settimana B il padre terrà con sé i figli il martedì dalle 16 alle 20 e dal venerdì alle ore 16 sino alla mattina del lunedì quando li condurrà a scuola o presso l'abitazione della madre alle ore 10. Il padre accompagnerà i minori a scuola nei giorni in cui li tiene con sé;
5) Nel mese di giugno, se le parti non avranno ferie da trascorrere in modo continuativo con i minori, si seguirà il calendario ordinario e dovranno ricorrere a una babysitter (che verrà condivisa come spesa) ove occorra in ragione degli impegni professionali di ciascuno. Nel mese di luglio e agosto i minori si trasferiranno a Porto Selvaggio, come loro consuetudine estiva, presso l'abitazione
3 dei nonni materni, entrambi i genitori avranno due settimane non consecutive da trascorrere con i figli, salvo diverso accordo tra le parti;
i genitori concorderanno entro il 15 maggio i rispettivi periodi;
nelle settimane che residuano si seguirà il calendario ordinario e ove occorra verrà incaricata una babysitter per accudire i minori in assenza dei genitori, sono salvi i diversi accordi che le parti potranno concordare consensualmente;
6) Nel periodo pasquale, si alterneranno le festività della Domenica di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo ogni anno, nei restanti giorni si seguirà il calendario ordinario salvo diversi accordi;
7) Durante le festività natalizie, i minori trascorreranno con i genitori ad anni alterni le principali festività (Vigilia, Natale, 31 dicembre, Capodanno ed Epifania); nei restanti giorni si seguirà il calendario ordinario;
le parti consensualmente potranno addivenire a differenti accordi nell'interesse dei minori;
8) Il dott. titolo di mantenimento dei minori verserà alla madre un assegno Pt_2 di € 1.500,00 da ripartire a metà tra i figli (€.750 ciascuno) da corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutarsi annualmente, oltre al 50 % delle spese straordinarie disciplinate secondo le disposizioni del Protocollo Spese
Straordinarie sottoscritto dal Tribunale di Lecce, dall'Ordine degli Avvocati e dalle
Associazioni di diritto di famiglia presenti sul territorio;
le parti, sin da ora, si danno atto delle correnti spese straordinarie che sostengono per i figli;
retta scolastica
Oxford Institute, divise e libri scolastici;
corso di calcio e corso di pallavolo;
viaggi studio e istruzione organizzati dall'istituto scolastico dei minori;
iscrizione
[...]
e frequenza corsi estivi (calcio, beach volley e nuoto) dei minori;
CP_1
9) Le parti stabiliscono che, per ciascuna decorrenza degli aumenti stipendiali previsti per la carriera del magistrato, l'assegno di mantenimento dovuto per i figli verrà aumentato di un importo pari al 30% dell'aumento stipendiale;
10) Le parti sin da ora stabiliscono che i figli, raggiunta la maggiore età e domiciliati in altra città per ragione di studio, percepiranno direttamente dal padre l'assegno di mantenimento;
11) Le parti concordano che, al momento della settima valutazione della loro carriera, essi depositeranno in un conto cointestato o su un libretto di deposito cointestato ai figli, una somma pari al 30% degli arretrati che essi rispettivamente percepiranno;
4 12) Il dott. ai sensi degli artt. 1236 e ss c.c., rinuncia a tutti i suoi crediti nei Pt_2 confronti della dott.ssa per la ristrutturazione e gli arredi della casa Pt_1 coniugale;
la dott.ssa accetta la remissione del debito;
la remissione del Pt_1 debito del dott. è effettuata nell'interesse dei figli minori;
Pt_2
13) Il conto corrente intestato ai coniugi sul quale sono stati versati regali in denaro per i figli esclusivamente provenienti dalla famiglia del padre sarà chiuso e il dott. provvederà a depositare tali somme su altro conto o libretto di deposito Pt_2 intestato ai minori;
14) Le parti si impegnano a far proseguire l'apprendimento, a ciascun figlio, della lingua straniera all'estero durante il periodo estivo, soprattutto, dopo che essi saranno iscritti presso un istituto pubblico per la prosecuzione dei loro studi;
15) Le parti avranno facoltà di condurre in viaggio i minori onerandosi di dare comunicazione all'altro genitore, un mese prima, dell'eventuale partenza;
nel caso di viaggi più lunghi di una settimana, concorderanno una modifica del calendario che consenta all'altro genitore di poter, anche in parte, recuperare le giornate non godute;
16) Le parti stabiliscono che i compleanni e le ricorrenze dei figli saranno organizzate in modo tale che ciascun genitore possa avere con sé i figli a pranzo o a cena;
17) Le parti prestano sin da ora il loro consenso al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio e passaporti per sé stessi e per i figli minori;
b) nulla per le spese;
c) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18/07/2025.
Il Presidente relatore dott. Gianluca Fiorella
5