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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 29/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Gabriella Canto - Presidente relatore
Dott. Marcello Testaquatra - Giudice
Dott. Calogero Domenico Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 206/2024 R.G, avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa da
[...]
nata a [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Pierluigi Zoda;
CONTRO
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Francesco Calafato.
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius scioglimento del matrimonio), alle condizioni di cui all'accordo depositato.
Il P.M. nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo richiamando il contenuto del ricorso per Parte_1
separazione, esponeva: di avere contratto matrimonio con a San Cataldo il 19 Controparte_1 agosto 2011, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2011, parte
I n. 13; che dal matrimonio erano nate due figlie, il 21/1/2012 e il Persona_1 Per_2
22/4/2016; che la famiglia aveva fissato la residenza a Serradifalco, in Via G. Lombardo n. 96, in un appartamento di proprietà del padre del;
che in costanza di matrimonio il marito CP_1 aveva provveduto al mantenimento della famiglia, svolgendo lavori saltuari ed anche grazie all'aiuto della sua famiglia di origine, mentre la moglie si era dedicata a tempo pieno della famiglia, rinunciando a studiare e lavorare;
che il rapporto coniugale si era deteriorato dal mese di gennaio del 2020, allorquando il marito, improvvisamente e senza alcuna apparente ragione, avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti ostili ed aggressivi nei confronti della moglie, protrattisi nel tempo e sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, aderendo all'invito del coniuge, il 5 novembre 2020, insieme alle due figlie, aveva lasciato la casa familiare e si era trasferita presso la madre a San Cataldo;
che alcuni mesi dopo aveva appreso della relazione sentimentale da tempo intrattenuta dal con altra donna, con CP_1
la quale nelle more aveva instaurato anche un rapporto di stabile convivenza;
che in seguito alla separazione il predetto aveva continuato a mostrarsi disinteressato nei confronti delle figlie, non frequentandole e non versando alcun contributo per il loro mantenimento, pur percependo la metà dell'assegno unico erogato dall'INPS; che, a quanto sopra, andava aggiunto che il marito aveva anche tenuto un comportamento oppositivo, ad esempio, rifiutando il consenso a vaccinazioni o visite mediche per la figlia maggiore;
che, in ragione di ciò, aveva promosso, nell'ambito del giudizio di separazione, un subprocedimento volto all'ammonimento del
, definito con l'accoglimento della domanda;
che successivamente, nel 2022, si era CP_1 trasferita in altra casa di abitazione con le figlie, vivendo grazie a sussidi ed all'aiuto dei propri familiari, stante il protrarsi della condotta inadempiente del;
che il giudizio di CP_1
separazione era stato definito con sentenza (n. 420/2022 pubblicata il 6/6/2022 e passata in giudicato), di accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, con cui era stato previsto, per quanto riguarda le figlie, l'affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e con regolamentazione della facoltà di visita del padre;
l'obbligo di quest'ultimo di versare alla moglie la somma mensile di euro 350,00 in favore delle figlie e di euro 100,00 in favore della stessa, oltre al sessanta per cento delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie.
Essendo decorso il termine di legge dalla separazione e non essendovi la possibilità di ricostituire il rapporto coniugale, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso, riproducenti quelle della separazione, ma con mutamento del regime di affidamento delle figlie, da condiviso ad esclusivo, o super esclusivo, e con aumento dell'ammontare dell'assegno dovuto dal padre. La richiesta di affidamento esclusivo era motivata con riferimento alle condotte che avevano dato luogo all'ammonimento. Costituitosi, aderiva alla domanda diretta ad ottenere la pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedeva confermarsi le statuizioni di cui alla sentenza di separazione.
Con ordinanza in data 8 maggio 2024 il giudice delegato confermava le statuizioni di cui alla sentenza di separazione relative alla prole ed ai coniugi, rinviando per il prosieguo.
Nel corso della fase istruttoria veniva sentita la figlia minore.
Quindi, avendo nelle more le parti raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, i difensori, previa fissazione di apposita udienza, concludevano congiuntamente, come da accordo.
Con ordinanza in data 31 gennaio 2025, il Tribunale, ravvisandone la necessità ai fini della decisione - avendo le parti in seno all'accordo fatto riferimento alla pendenza del procedimento penale a carico del marito - invitava il PM a riferire su tale procedimento, con trasmissione dei relativi atti, ove non coperti dal segreto.
Il PM trasmetteva i suddetti atti e, alla successiva udienza del 25 marzo 2025, le parti concludevano chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo, con rinuncia al deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La causa, quindi, veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si rileva che, come riferito dal PM con le note del 4/2/2025, cui sono stati allegati gli atti del procedimento penale, a seguito della querela sporta dalla moglie, il
è stato sottoposto a procedimento penale per i reati di cui agli artt. 570 bis e 572 c.p; CP_1
il suddetto procedimento è stato archiviato dal GIP, su conforme richiesta del PM, relativamente a tale ultimo reato, mentre è stato disposto il rinvio a giudizio del predetto per il reato di cui all'art. 570 bis c.p; il procedimento è tuttora pendente dinanzi a questo Tribunale, in fase istruttoria.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati. Quanto sopra,
è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni della separazione, con l'accordo depositato il giorno
1 ottobre 2025 le parti hanno previsto: l'affidamento condiviso delle due figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
la regolamentazione della facoltà di visita del padre nei confronti delle figlie in conformità alle statuizioni di cui alla sentenza di separazione, con incontri infrasettimanali e nei fine settimana, oltre che durante le festività; l'obbligo a carico del di versare mensilmente alla la somma di euro CP_1 Pt_1
350,00 per il mantenimento delle due figlie e di contribuire nella percentuale del 50% alle spese straordinarie nel loro interesse, da individuarsi in base al protocollo d'intesa concluso da questo
Tribunale con il COA;
l'obbligo del predetto di versare tutte le somme arretrate dovute in forza della sentenza di separazione;
l'attribuzione alla dell'intero ammontare degli assegni e Pt_1 sussidi familiari (compreso l'AU per le figlie di euro 200 mensili); la rinuncia da parte della all'assegno in proprio favore disposto in sede di separazione. In seno all'accordo, inoltre, Pt_1
la si è impegnata a rinunciare alla costituzione di parte civile nel procedimento penale a Pt_1
carico del . CP_1
L'accordo raggiunto appare conforme all'interesse delle figlie minori, alle quali viene garantito un adeguato rapporto con il padre, cui sono molto legate affettivamente, soprattutto la maggiore, come emerso nel corso della sua audizione.
Pertanto, appare evidente la rispondenza al loro interesse dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Invece, non può ritenersi ostativo, per le ragioni esposte, ma anche considerato il superamento della fase di elevata conflittualità tra i coniugi, il fatto che il sia sottoposto al procedimento penale su richiamato, nell'ambito del quale è CP_1 imputato del delitto previsto dall'art. 570 bis c.p, per avere omesso, nel periodo indicato, di versare l'assegno previsto in sede di separazione in favore della moglie e delle figlie. Come emerge dal contenuto dell'accordo, il predetto si è impegnato a versare le somme corrispondenti agli arretrati.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, le conclusioni delle parti sono meritevoli di accoglimento.
In accoglimento della richiesta delle parti ed considerazione dell'accordo raggiunto, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le predette.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a San Cataldo il 19 agosto 2011, trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2011, parte I, n. 13, alle condizioni di cui all'accordo depositato in data 1 ottobre 2024.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Cataldo di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto