19 aprile 1942
19 marzo 2004
(Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato).
((Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore))
Gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza di interdizione possono essere annullati su istanza del tutore, dell'interdetto o dei suoi eredi o aventi causa. Sono del pari annullabili gli atti compiuti dall'interdetto dopo la nomina del tutore provvisorio, qualora alla nomina segua la sentenza d'interdizione.
Possono essere annullati su istanza dell'inabilitato o dei suoi eredi o aventi causa gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione fatti dall'inabilitato, senza l'osservanza delle prescritte formalita', dopo la sentenza di inabilitazione o dopo la nomina del curatore provvisorio, qualora alla nomina sia seguita l'inabilitazione.
Per gli atti compiuti dall'interdetto prima della sentenza d'interdizione o prima della nomina del tutore provvisorio si applicano le disposizioni dell'articolo seguente.
Commentari • 102
- 1. Tutore provvisoriohttps://www.brocardi.it/ · 218.83627
Consulenza legale Q202232037 (Articolo 385 Codice Civile - Conto finale) «Per rispondere al quesito che viene posto occorre soffermarsi su quella che è la ratio degli istituti giuridici predisposti dal legislatore a tutela dei soggetti...» Consulenza legale Q201822205 (Articolo 427 Codice Civile - Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato) «Innanzitutto, occorre chiarire che non è possibile formulare una previsione in merito all'esito del giudizio di interdizione . Non si conosce, infatti, in maniera...» Quesito Q201822205 (Articolo 427 Codice Civile - Atti compiuti dall'interdetto e dall'inabilitato) «Convivente di fatto da 14 anni, con il desiderio di invecchiare insieme, nonostante le nostre malattie, il mio compagno in questi anni si è ammalato di demenza mista e...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/2013, n. 19958Provvedimento: […] In conclusione il primo motivo di ricorso va rigettato. 2.- Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 427 e 428 cod. civ., […] n. 3. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere circoscritto l'oggetto del giudizio all'accertamento delle condizioni richieste ai fini dell'annullamento ai sensi dell'art. 428 cod. civ., reputando domanda nuova quella proposta ai sensi dell'art. 427 cod. civ.. Secondo la ricorrente, invece, ai fini dell'accertamento dell'invalidità del contratto, "il diritto all'annullamento dell'atto" resterebbe identico sia nell'ipotesi trattata dall'art.427 cod. civ. sia in quella trattata dall'art. 428 cod. civ., perchéLeggi di più...
- domanda di annullamento ex art. 427, secondo comma, secondo inciso, cod. civ·
- domanda di annullamento ex art. 428, secondo comma, cod. civ·
- conseguenze·
- fondamento·
- diversità·
- invalidità·
- contratti in genere·
- per incapacità·
- annullabilità del contratto