2. Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. (290)
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Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell' articolo 175 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto".