Versione
1 gennaio 2023
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4 aprile 2024
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Art. 157-ter. (Notifiche degli atti introduttivi del giudizio all'imputato non detenuto) 1. La notificazione all'imputato non detenuto dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione ((a giudizio)) ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna ((e' effettuata)) al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1. In mancanza di un domicilio dichiarato o eletto, ((fuori dai casi di cui all'articolo 161, comma 4,)) la notificazione e' eseguita nei luoghi e con le modalita' di cui all'articolo 157, con esclusione delle modalita' di cui all'articolo 148, comma 1.
2. Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. (290)
--------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell' articolo 175 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto".
2. Quando ((e' necessario)) per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilita' di cui all'articolo 344-bis oppure ((e' in corso)) di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui ((e' ritenuto)) indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze, l'autorita' giudiziaria puo' disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sia eseguita dalla polizia giudiziaria.
3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater. (290)
--------------- AGGIORNAMENTO (290)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 , ha disposto (con l'art. 89, comma 3) che "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3 , 581 , commi 1-ter e 1-quater , e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell' articolo 175 del codice di procedura penale , come modificato dal presente decreto".
Commentari • 47
- 1. Obbligatorio l’espresso assenso del difensore all’elezione di domicilio presso il suo studioAccesso limitatohttps://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 7 agosto 2025 · 234.80124
Giurisprudenza • 125
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/02/2025, n. 6273Provvedimento: […] La diversa collocazione della disciplina dell'elezione di domicilio per le impugnazioni, al terzo comma dell'art. 157 ter cod. proc. pen., rispetto alla procedura indicata al primo comma induce a escludere che si possano richiamare le regole dettate dal primo comma in caso di domicilio eletto ai sensi dell'art. 581 cod. proc. pen. e impongono di fare riferimento alla regola di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., […]Leggi di più...
- sanatoria nullità notifica·
- art. 581 c.p.p.·
- art. 116 c.d.s.·
- irreperibilità imputato·
- principio tempus regit actum·
- notifica decreto di citazione·
- elezione di domicilio·
- art. 157 c.p.p.·
- art. 161 c.p.p.