Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 16/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00081/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2055 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Catalioto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Letojanni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato TO Giannetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 28 agosto 2024 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Letojanni, con cui è stata richiesta la somma da corrispondere a titolo di oblazione, determinata ai sensi dell’art. 36 bis, c. 5, del D.P.R. 380/01;
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 25 giugno 2024 con cui già precedentemente lo stesso Ufficio Comunale aveva chiesto il pagamento dell’oblazione di € 59.375,21;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale;
e per il riconoscimento
- del diritto alla restituzione della maggiore somma versata - pari ad € 49.047,21 (59.375,21 – 10.328) o, in subordine, della somma di € 42.102,01 (59.375,21 – 17.273,20) – rispetto a quanto, secondo la ricorrente sarebbe stato dovuto per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Letojanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. TO CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente esponeva di essere proprietario del compendio immobiliare, adibito a villaggio turistico, distinto in catasto al f. -OMISSIS-, ubicato nel Comune di Letojanni, la cui costruzione sarebbe stata avviata giusta concessione edilizia n. 4/1967 del 14 marzo 1967 e, negli anni successivi, sarebbe proseguita sulla base di numerose altre successive autorizzazioni/concessioni (indicate, in dettaglio, nell’ordinanza comunale n. 105 del 4 novembre 2019) con le quali i manufatti iniziali sarebbero stati integrati al fine di offrire ulteriori servizi.
2. Riferiva che, a seguito dell’effettuazione di accertamenti tecnici, l’Ufficio Tecnico Comunale aveva riscontrato diverse irregolarità/difformità afferenti al medesimo compendio immobiliare che avevano condotto all’adozione dell’ordinanza di demolizione appena richiamata.
3. Conseguentemente, lo stesso ricorrente, in data 14 settembre 2021 aveva chiesto il permesso di costruire in sanatoria.
3.1. Dopo un lungo iter amministrativo, l’Ufficio Tecnico, con la nota impugnata del 25 giugno 2024 aveva comunicato che l’Istruttore aveva reso parere favorevole ed il rilascio dell’atto sarebbe stato subordinato alla presentazione di un elaborato planivolumetrico ed al versamento dell’oblazione, quantificata in € 59.375,21, come da prospetto allegato.
3.2. Il ricorrente aveva, quindi contestato la correttezza del quantum dell’oblazione, prendendo in esame ogni singola voce delle opere richiamate nel prospetto.
3.3. A fronte dell’affermazione dell’Ufficio, a riscontro di tali contestazioni, che l’oblazione sarebbe stata calcolata in conformità all’art. 36 bis comma 5 del D.P.R. 380/01 e nella misura massima in quanto le opere si sarebbero trovate entro i 150 metri dalla battigia, il ricorrente aveva ritenuto preferibile procedere al pagamento della somma richiesta, riservandosi espressamente di procedere all’impugnazione dei provvedimenti con cui era stata determinata e motivata la congruità della somma richiesta, senza, dunque, fare acquiescenza all’atto di calcolo trasmesso con le note richiamate.
4. Specificava che, a seguito del pagamento dell’oblazione nell’ammontare richiesto, l’Ufficio, in data 20 settembre 2024, aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. 4/2024 prot. n. 12229.
5. Ciò posto, affermava che i provvedimenti impugnati sarebbero stati illegittimi e avrebbero dovuto, dunque, essere annullati per i motivi di seguito indicati.
5.1. Anzitutto, metteva in rilievo che dal prospetto allegato al provvedimento sarebbe stato desumibile senza alcun equivoco, benché non espressamente dichiarato, che il calcolo dell’oblazione sarebbe stato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis c. 5 del D.P.R 380/01, in particolare alla lettera b).
Tuttavia, l’Ufficio avrebbe elaborato una formula di calcolo non comprensibile, che avrebbe eluso le prescrizioni contenute nella fonte regolamentare, come immediatamente desumibile dal fatto che tale disciplina avrebbe previsto un’oblazione massima complessiva non superiore ad € 10.328,00, senza alcuna possibilità di sforare il massimale, neanche attraverso uno specifico regolamento che, comunque, nel caso di specie, non sarebbe stato adottato dall’organo consiliare.
Conseguentemente, affermava di avere diritto alla restituzione di una parte della somma pagata, pari ad € 49.047,21, corrispondente alla differenza tra quanto versato (€ 59.375,21) e l’ammontare dell’oblazione massima complessiva prevista, pari ad € 10.328,00.
5.2. In via subordinata, affermava che, anche a voler applicare il criterio di calcolo adottato dal Comune, verosimilmente basato sul ritenuto aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive, sarebbe stata, comunque, erronea l’applicazione della formula al totale complessivo dell’aumento del valore venale del compendio.
Infatti, come sarebbe stato indicato dal ricorrente con pec del 24 luglio 2024 prot. n. 9749, l’aumento del valore venale avrebbe dovuto essere preso in considerazione riguardo ad ogni singolo bene, secondo la seguente elencazione:
1) varco torrente: nessuna oblazione;
2) passaggio pedonale: oblazione non dovuta in quanto il varco sarebbe stato ripristinato;
3) area parcheggio (corpo di fabbrica interrato): oblazione €. 1.465,52;
4) immobile sanatoria (fabbricato in sanatoria): oblazione €. 5.164,00;
5) casa direttore: oblazione € 2.064,00;
6) servizi igienici: oblazione 2.064,00;
7) tettoia aperta – bar: poiché l’opera sarebbe stata autorizzata e realizzata con semplici difformità, l’aumento di valore venale non avrebbe potuto essere calcolato, come, invece, fatto, come se l’opera fosse del tutto abusiva: pertanto l’oblazione sarebbe ammontata ad € 3.417,68;
8) canale di scolo: oblazione € 2.064,00;
9) muro terrapieno ferrovia: nessuna oblazione in quanto il muro sarebbe stato autorizzato dal Genio Civile;
10) bungalow (casotto pompa + ampliamento bungalow): poiché il casotto sarebbe stato demolito per l’ampliamento del bungalow: oblazione € 516,00;
11) bungalow esistenti: nessuna oblazione;
12) magazzino deposito: nessuna oblazione;
13) pergotenda: nessuna oblazione;
14) rampa spiaggia: nessuna oblazione;
15) piscina: nessuna oblazione;
16) zona campo bocce; nessuna oblazione
17) abitazione: oblazione € 2.064,00 + 516,00.
Sulla base di tale calcolo, l’importo complessivo da pagare a titolo di oblazione sarebbe stato pari ad € 17.273,20, con conseguente diritto, anche in base a questo criterio ad un significativo rimborso della somma pagata, pari ad € 42.102,01 (59.375,21 – 17.273,20).
6. In conclusione, sulla scorta delle predette censure chiedeva l’annullamento degli atti impugnati e, per l’effetto, il riconoscimento del proprio diritto al rimborso, da parte del Comune di Letojanni, della somma di € 49.047,21 o, in subordine, di quella di € 42.102,01.
7. Il Comune di Letojanni si costituiva, in data 21 dicembre 2024, con memoria di mera forma, con la quale, con espressa riserva di ulteriori deduzioni, chiedeva di dichiarare l’improcedibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito del ricorso proposto dalla parte avversaria.
7.1. Quindi, in data 8 aprile 2025, il difensore dello stesso Comune dichiarava di rinunciare al mandato difensivo in ragione della propria intervenuta cancellazione dall’Albo degli Avvocati.
7.2. Il Comune si costituiva, quindi, con un nuovo difensore, sempre con memoria di mera forma, in data 16 settembre 2025.
5.3. Infine, in data 31 ottobre 2025, in vista dell’udienza pubblica, l’Amministrazione depositava memoria ex art. 73 c.p.a., nella quale evidenziava, in primo luogo, che il ricorso sarebbe stato inammissibile per carenza di interesse, considerato che lo stesso ricorrente avrebbe integralmente accettato gli effetti del provvedimento impugnato, avendo interamente versato la somma richiesta a titolo di oblazione ed ottenuto il titolo edilizio in sanatoria, pienamente efficace e mai impugnato.
5.3.1. Nel merito, il ricorso sarebbe stato, comunque, infondato.
Non sarebbe stato, infatti, operante il limite di € 10.328,00 di cui all’art. 36 bis del D.P.R. 380/01 in quanto riferito agli interventi per i quali sarebbe stata necessaria la segnalazione certificata di inizio attività, mentre, nel caso di specie, si sarebbe trattato di interventi che avrebbero necessitato del permesso di costruire.
Affermava che, data la particolare localizzazione delle opere abusive entro i 150 metri dalla battigia, in area di inedificabilità assoluta ed in zona soggetta a vincolo paesaggistico, avrebbe fatto esercizio della propria discrezionalità amministrativa nella valutazione del quantum , entro i limiti di legge, in rapporto alla gravità degli abusi e alla rilevanza urbanistica delle opere.
Sosteneva, infine, che la richiesta di rimborso di € 42.102,01 sarebbe stata, comunque, generica ed indeterminata, in quanto fondata su un criterio di calcolo elaborato in maniera sommaria e non esplicativa.
5.3.2. In conclusione, chiedeva di dichiarare inammissibile e, in subordine, di rigettare nel merito il ricorso.
6. All’udienza del 2 dicembre 2025, udite le parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
7. Come riportato in narrativa, il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Letojanni, a fronte del rilascio del permesso di costruire in sanatoria per una serie di manufatti realizzati sine titulo nel complesso edilizio di proprietà dello stesso ricorrente, ai sensi dell’art. 36 bis, c. 5, del D.P.R. 380/01 ha determinato la somma da corrispondere a titolo di oblazione.
Il ricorrente reputa, infatti, errata la quantificazione di tale oblazione, sia perché l’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione il massimale previsto dalla stessa norma appena richiamata e, in subordine, perché, ove pure tale somma avesse dovuto rapportarsi all’aumento di valore del complesso immobiliare, il calcolo sarebbe stato comunque effettuato in maniera generica senza considerare uno per uno i singoli manufatti abusivi, e le demolizioni che avrebbero interessato alcuni di essi.
8. Ciò premesso, deve essere esaminata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso derivante, secondo il Comune intimato, dall’avvenuto versamento integrale delle somme contestate da parte dello stesso ricorrente, da cui discenderebbe, secondo la stessa Amministrazione, il difetto di interesse a ricorrere.
8.1. Sulla questione si rilevano, in giurisprudenza, orientamenti contrastanti.
Secondo pronunce più risalenti, la riserva di ripetizione apposta al pagamento dell’oblazione dovrebbe, in effetti, ritenersi inefficace, risolvendosi in un una mera protestatio , inidonea ad incidere sul fatto obiettivo del pagamento (cfr., ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3371).
Il Collegio ritiene, invece, preferibile il più recente orientamento che reputa efficace la riserva di ripetizione formulata contestualmente all’effettuazione del pagamento e, pertanto, ammissibile la successiva impugnazione del provvedimento contenente la quantificazione dell’ammontare della sanzione.
Non può, infatti, ritenersi che il pagamento dell’oblazione denoti di per sé l'univoca intenzione di rinunciare a contestare la loro liquidazione, né a richiederne il rimborso, in tutto o in parte.
Il versamento può essere infatti effettuato al solo scopo di evitare conseguenze pregiudizievoli, come l'avvio di azioni esecutive da parte dell'ente o, nel caso del condono, il rigetto dell'istanza per mancato pagamento (così TAR Marche, sentenza n. 453/2023; TAR Veneto, sentenza n. 1808/2025; TAR Lazio, sez. V, n. 1085/2024).
8.2. In conclusione, alla luce di tale ultimo orientamento, che questo Collegio reputa preferibile, l’eccezione preliminare di inammissibilità deve ritenersi infondata.
9. Passando, dunque, all’esame del merito delle censure formulate nel ricorso, esse devono ritenersi infondate.
9.1. Non può trovare accoglimento, anzitutto, il primo motivo di ricorso, formulato in via principale.
In esso si sostiene, in sintesi, che l’ammontare massimo della sanzione non avrebbe potuto superare, ai sensi dell’art. 36, comma 5 bis del D.P.R. 380/01, l’importo di € 10.328,00 e che, conseguentemente, la maggior somma richiesta e pagata dal ricorrente costituirebbe un indebito che il Comune sarebbe tenuto a restituire.
9.1. La censura si pone in contrasto, tuttavia, con gli stessi riferimenti normativi riportati nel provvedimento, il quale richiama solamente l’art. 36 del D.P.R. 380/01.
Tale ultima disposizione, che regola l’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di permesso di costruire o di realizzazione delle opere in difformità da esso - come, in effetti, accaduto nel caso di specie – non prevede, infatti, alcun massimale dell’importo della sanzione pecuniaria, bensì il pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del medesimo D.P.R..
9.2. È del tutto fuorviante, in tal senso, il riferimento, nelle censure del ricorso, all’art. 36 bis del D.P.R. 380/01, riguardante una fattispecie diversa, ovvero l’“ accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali ”.
9.3. In definitiva, contrariamente a quanto affermato nel primo motivo di ricorso, la somma determinata a titolo di oblazione non ha superato alcun massimale, che, in realtà, non è previsto per la fattispecie in esame.
10. Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale, in via subordinata al motivo precedente, il ricorrente ha sostenuto, che, anche a valer prescindere dall’asserita violazione del predetto asserito limite massimo dell’ammontare dell’oblazione, il calcolo effettuato dall’Amministrazione per la determinazione dell’importo dovuto sarebbe, comunque, errato, in quanto non avrebbe preso analiticamente in considerazione i singoli manufatti del compendio abusivo, ma si sarebbe basato sul valore complessivo di quest’ultimo, trascurando, pertanto, l’effettiva condizione di permanenza o avvenuta demolizione di ciascuna delle porzioni che lo avrebbero composto.
Al fine di dimostrare l’erroneità dell’importo determinato dall’Amministrazione, il ricorrente ha partitamente preso in considerazione i singoli manufatti, indicando, per ciascuno di essi, la condizione attuale (ovvero se sussistente o già demolito) e il relativo importo, se dovuto, a titolo di oblazione.
10.1. Non può non notarsi, tuttavia, l’assoluta genericità della descrizione e la mancanza di prova dell’avvenuta demolizione, quando affermata, dal ricorrente, nell’elenco come sopra compilato, e, per come riportati, l’assoluta arbitrarietà degli importi delle oblazioni dovute per ciascuno di essi, non essendo minimamente indicati né le basi né i criteri di calcolo utilizzati per tali quantificazioni.
10.2. La gravità di tali carenze riscontrabili nella formulazione delle predette doglianze, da ritenersi per le ragioni sopra indicate assolutamente generiche e del tutto sfornite di supporto probatorio, rendono il motivo di ricorso di natura sostanzialmente esplorativa, in quanto tendente a delegare al Collegio un’attività di ricostruzione dei fatti e delle censure che spetta invece alla parte e, come tale, da respingere al pari del primo motivo di ricorso.
10.3. Il ricorso esplorativo, infatti, non è compatibile con l’onere, imposto dagli articoli 40 e 101 del codice del processo amministrativo, di indicare i motivi specifici di ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 5400/2015).
A fronte di pretese del tutto generiche e prive di un adeguato principio di prova, il ricorso non può essere accolto, emergendo, nella fattispecie, la difficoltà già di ricondurre univocamente ciascuno dei manufatti menzionati nell’elenco compilato in tale motivo di ricorso a quelli indicati nel provvedimento, alcuni dei quali non sembrano neanche presi in considerazione nello stesso elenco.
Meramente assertiva, rispetto ad alcuni di essi, appare l’affermazione secondo cui la situazione ex ante sarebbe stata ripristinata, ovvero sarebbe intervenuta l’autorizzazione di altri enti.
Più in generale, non è chiaro, alla luce del citato disposto di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/01, quali sarebbero i parametri sulla scorta dei quali lo stesso ricorrente avrebbe effettuato il ricalcolo delle oblazioni asseritamente dovute per ciascuno dei manufatti.
11. In conclusione, per tutte le predette ragioni, il ricorso deve essere rigettato.
12. La peculiarità della controversia giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AG NA NE, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
TO CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO CC | AG NA NE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.