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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/12/2025, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 73/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 73/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP AL ON
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 entrambe con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE
[...]
DELLO STATO
e
(già ) (C.F. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. VALENTE ON P.IVA_2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1
pagina 1 di 6 citava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, A (ora Controparte_5 [...]
), e per Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 chiedere la sospensione della cartella esattoriale con finale n. 12382, con cui le era richiesto il pagamento dell'importo di € 53.655,32 a titolo di canoni relativi all'occupazione di beni immobili. Chiedeva, nel merito, di accertare che nulla era dovuto in forza di detta cartella, con accertamento anche tramite CTU del canone dovuto dal 10-17.10.2014; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio ed entrambe con Controparte_1 Controparte_2
l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo di dichiarare l'opposizione inammissibile ovvero di rigettare la stessa.
Si costituiva anche oggi Controparte_4 Controparte_3 chiedendo parimenti il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva della cartella e venivano concessi i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva successivamente rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. e, a seguito di riassegnazione a nuovo Giudice e di rinvio d'udienza, veniva delegato per la trattazione il
GOP. Il fascicolo veniva successivamente rimesso al Presidente del Tribunale;
tuttavia, a seguito di verifiche di cancelleria, veniva trasmesso al Presidente soltanto in data
11.12.2024, il quale lo ri-trasmetteva al GOP dott. . Per_1
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente in data 31.3.2025 e veniva trattenuto in decisione all'udienza del 9.6.2025, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si deve premettere che dalla lettura della cartella di pagamento opposta si evince che l'importo è stato richiesto sulla base della speciale procedura di riscossione disciplinata all'art. 1, comma 274 della Legge n.311/2004
(Legge finanziaria per il 2005).
Ciò posto, i motivi di opposizione che vertono sui vizi formali della cartella comportano la qualificazione della opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2180/2015; n. 8402/2018), che deve essere proposta entro 20 giorni, come previsto dalla suddetta norma.
Nel caso di specie, l'opposizione è stata notificata alle parti convenute in data 29.12.2015 ed iscritta a ruolo in data 8.1.2016, allorquando la cartella di pagamento è stata notificata in data 29.10.2015, con conseguente mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c..
pagina 2 di 6 In ogni caso, si osserva che la cartella di pagamento è un atto complesso, recante al contempo la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere, e va redatta - a pena di nullità - in modo conforme al modello approvato con D.M. 28.6.1999. Non sono previste a pena di nullità, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato o del tasso di interesse o maggiorazione applicato;
né è richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione da parte dell'autorità competente, in quanto la validità della cartella non dipende dall'apposizione di sigilli, timbri o sottoscrizioni leggibili, bensì dalla chiara attribuzione all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
3. Parte opponente ha contestato nell'atto di citazione anche la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento e l'esistenza del diritto di procedere in via esecutiva mediante la procedura di riscossione, nonché la prescrizione del credito, chiedendo in sostanza di accertare che nulla è dovuto per i titoli di credito dedotti nella cartella di pagamento.
Come detto, l'azione promossa dagli opponenti ha natura mista ossia di opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui contesta la procedura di riscossione, rigettata per i motivi esposti, mentre, con riferimento alle doglianze inerenti la sussistenza del credito, configura una opposizione ex art. 615 c.p.c..
Con specifico riferimento ad una fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale azionato mediante la procedura della ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Suprema Corte ha chiarito che l'ingiunzione “ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 22792 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016).
Occorre pertanto considerare che, nel giudizio di opposizione promosso avverso la cartella pagina 3 di 6 esattoriale, grava sulla amministrazione creditrice l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, quali l'individuazione dell'area occupata sine titulo e le modalità di calcolo delle indennità dovuta per l'occupazione abusiva, in quanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare dello stesso e che lo fa valere, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n.
16917/2012).
Nel giudizio di opposizione, infatti, l'opponente è attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, pertanto in base al criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. l'amministrazione che ha azionato il credito deve provare i fatti costitutivi, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi o modificativi, come nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (si veda Cass. n.9989/2016).
Ciò posto, le contestazioni di parte opponente - circa l'assenza dei requisiti del titolo per cui si procede ex art. 1 comma 274 della legge 311/2004 e la mancata indicazione della base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul quantum della pretesa creditoria, che spetta all' Controparte_1 dimostrare.
Sotto tale profilo, a nulla vale il richiamo all'art. 1, comma274, della legge n. 311 del
30.12.2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Controparte_1 seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile avvalendosi della procedura esattoriale, ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata.
Orbene, nella fattispecie dalla documentazione allegata dalla Avvocatura dello Stato sub docc. 1- 21 risulta, fra l'altro, che: (i) nel 2005 è stato assegnato alla signora Pt_1
l'alloggio de quo in ragione dell'incarico quale custode della Sezione Doganale di Anzio;
(ii) con comunicazione del 31.1.2011 l' ha rappresentato Controparte_2 all'opponente che dal 2007 non sussistevano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto di custodia, essendo cessato il rapporto di custodia dal 31.12.2007; (iii) in data
6.12.2012 l' ha intimato alla opponente il pagamento delle indennità Controparte_2
pagina 4 di 6 di occupazione dal 14.12.2007 al 31.12.2012 per l'importo di € 50.626,83 (c.d. prima richiesta di pagamento); (v) in data 18.2.2014 l' ha inviato alla Controparte_2 opponente la seconda richiesta di pagamento - prot. n. 2014/3243/DRSTTAM -, avvisandola che in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva a mezzo ruoli del credito ex comma 274 art. 1 Legge n. 311/04; (vi) atteso il mancato pagamento, l' ha inviato il credito al ruolo per perfezionare il processo di CP_2 riscossione, dandone comunicazione all'opponente con nota del 17.9.2014.
Orbene, non risulta in atti alcuna comunicazione di recesso datata 31.12.2007, in forza della quale la signora avrebbe dovuto rilasciare a detta data il bene in oggetto (risulta Pt_1 prodotta sub doc. 8 soltanto una comunicazione “interna”, non trasmessa comunque all'opponente, di invito ad avviare la procedura di recesso dai contratti di assegnazione degli alloggi); si evince poi, dal verbale dell'ispezione avvenuta in data 9.10.2009 (cfr. allegato 4 della ), che nell'intero immobile due alloggi erano Controparte_1 occupati, a quella data, “per finalità istituzionali” da due dipendenti della Agenzia, fra cui la signora . Dallo stesso verbale risulta inoltre che l'opponente ha Parte_1 espresso “la volontà di regolarizzare la posizione contrattuale”, senza tuttavia ulteriori riferimenti alla effettiva cessazione del rapporto di impiego.
Risulta invero che l' ha comunicato il venir meno delle condizioni Controparte_2
“che avevano indotto…a disciplinare il rapporto di custodia” soltanto nel 2011 (cfr. la comunicazione succitata del 31.1.2011); dalla comunicazione allegata sub doc. 18 sempre dalla si evince invero che la sarebbe cessata dal rapporto di Controparte_1 Pt_1 impiego soltanto nel 2012, a seguito di pensionamento.
Ebbene, all'art. 6 del disciplinare di incarico del 2005 è previso che in caso di revoca del servizio e/o cessazione del rapporto di impiego con lo Stato l'alloggio deve essere riconsegnato entro 30 giorni. L'immobile fino ad allora è concesso all'opponente ai sensi dell'art. 4 in uso gratuito.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ritiene che nulla sia dovuto dalla opponente alle amministrazioni opposte, con conseguente accoglimento della azione di c.d. accertamento negativo del credito.
La cartella di pagamento opposta, infatti, si riferisce alle indennità di occupazione per le annualità dal 14.12.2007 al 31.12.2012, periodo durante il quale, tuttavia, non è stata provata la cessazione del rapporto di impiego con la signora (rapporto che alla luce Pt_1 della documentazione prodotta dalla sembra essere venuto meno Controparte_1
pagina 5 di 6 soltanto nel 2012), né la comunicazione (quanto meno antecedentemente al 2011) del recesso dal contratto e della necessità per le Amministrazioni di rientrare nella disponibilità dell'alloggio. Non solo quindi non è stato provato dalle convenute il quantum della pretesa
- si osserva infatti che, in assenza di alcun elemento di prova o di richieste istruttorie sul punto, non è stata data a questo Giudice la possibilità di quantificare la esattezza dell'ammontare del credito indicato nella richiesta -, ma non risulta provato neppure l'an della occupazione senza titolo.
L'ulteriore domanda di parte attrice (peraltro svolta in via subordinata) deve in ogni modo ritenersi assorbita, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto da Parte_1
l'importo di € 53.655,32 portato dalla cartella di pagamento opposta;
2) condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 73/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AP AL ON
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ) ed Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 entrambe con il patrocinio dell'AVVOCATURA GENERALE
[...]
DELLO STATO
e
(già ) (C.F. Controparte_3 Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. VALENTE ON P.IVA_2
- parte convenuta -
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 9.6.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ritualmente notificato, la signora Parte_1
pagina 1 di 6 citava in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, A (ora Controparte_5 [...]
), e per Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 chiedere la sospensione della cartella esattoriale con finale n. 12382, con cui le era richiesto il pagamento dell'importo di € 53.655,32 a titolo di canoni relativi all'occupazione di beni immobili. Chiedeva, nel merito, di accertare che nulla era dovuto in forza di detta cartella, con accertamento anche tramite CTU del canone dovuto dal 10-17.10.2014; in via subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Si costituivano in giudizio ed entrambe con Controparte_1 Controparte_2
l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo di dichiarare l'opposizione inammissibile ovvero di rigettare la stessa.
Si costituiva anche oggi Controparte_4 Controparte_3 chiedendo parimenti il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensiva della cartella e venivano concessi i triplici termini ex art. 183 comma 6 c.p.c..
La causa veniva successivamente rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. e, a seguito di riassegnazione a nuovo Giudice e di rinvio d'udienza, veniva delegato per la trattazione il
GOP. Il fascicolo veniva successivamente rimesso al Presidente del Tribunale;
tuttavia, a seguito di verifiche di cancelleria, veniva trasmesso al Presidente soltanto in data
11.12.2024, il quale lo ri-trasmetteva al GOP dott. . Per_1
Il fascicolo veniva successivamente assegnato alla scrivente in data 31.3.2025 e veniva trattenuto in decisione all'udienza del 9.6.2025, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
2. Passando ad esaminare i motivi di opposizione, si deve premettere che dalla lettura della cartella di pagamento opposta si evince che l'importo è stato richiesto sulla base della speciale procedura di riscossione disciplinata all'art. 1, comma 274 della Legge n.311/2004
(Legge finanziaria per il 2005).
Ciò posto, i motivi di opposizione che vertono sui vizi formali della cartella comportano la qualificazione della opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (cfr.
Cass. n. 2180/2015; n. 8402/2018), che deve essere proposta entro 20 giorni, come previsto dalla suddetta norma.
Nel caso di specie, l'opposizione è stata notificata alle parti convenute in data 29.12.2015 ed iscritta a ruolo in data 8.1.2016, allorquando la cartella di pagamento è stata notificata in data 29.10.2015, con conseguente mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c..
pagina 2 di 6 In ogni caso, si osserva che la cartella di pagamento è un atto complesso, recante al contempo la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere, e va redatta - a pena di nullità - in modo conforme al modello approvato con D.M. 28.6.1999. Non sono previste a pena di nullità, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, l'indicazione del metodo di calcolo utilizzato o del tasso di interesse o maggiorazione applicato;
né è richiesta a pena di invalidità la sottoscrizione da parte dell'autorità competente, in quanto la validità della cartella non dipende dall'apposizione di sigilli, timbri o sottoscrizioni leggibili, bensì dalla chiara attribuzione all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
3. Parte opponente ha contestato nell'atto di citazione anche la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta di pagamento e l'esistenza del diritto di procedere in via esecutiva mediante la procedura di riscossione, nonché la prescrizione del credito, chiedendo in sostanza di accertare che nulla è dovuto per i titoli di credito dedotti nella cartella di pagamento.
Come detto, l'azione promossa dagli opponenti ha natura mista ossia di opposizione agli atti esecutivi nella parte in cui contesta la procedura di riscossione, rigettata per i motivi esposti, mentre, con riferimento alle doglianze inerenti la sussistenza del credito, configura una opposizione ex art. 615 c.p.c..
Con specifico riferimento ad una fattispecie riguardante l'indennizzo per l'occupazione senza titolo di zona demaniale azionato mediante la procedura della ingiunzione di cui al r.d. 14 aprile 1910, n. 639, la Suprema Corte ha chiarito che l'ingiunzione “ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta per cui, nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato;
ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (cfr. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 22792 del 03/11/2011; Sez. L, Sentenza n. 12674 del 20/06/2016).
Occorre pertanto considerare che, nel giudizio di opposizione promosso avverso la cartella pagina 3 di 6 esattoriale, grava sulla amministrazione creditrice l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato, quali l'individuazione dell'area occupata sine titulo e le modalità di calcolo delle indennità dovuta per l'occupazione abusiva, in quanto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare dello stesso e che lo fa valere, anche se convenuto in una azione di accertamento negativo (cfr. Cass. n.
16917/2012).
Nel giudizio di opposizione, infatti, l'opponente è attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale, pertanto in base al criterio di ripartizione dell'onere della prova previsto dall'art. 2697 c.c. l'amministrazione che ha azionato il credito deve provare i fatti costitutivi, mentre l'opponente deve provare i fatti estintivi o modificativi, come nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo (si veda Cass. n.9989/2016).
Ciò posto, le contestazioni di parte opponente - circa l'assenza dei requisiti del titolo per cui si procede ex art. 1 comma 274 della legge 311/2004 e la mancata indicazione della base di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta - vertono appunto sia sull'an che sul quantum della pretesa creditoria, che spetta all' Controparte_1 dimostrare.
Sotto tale profilo, a nulla vale il richiamo all'art. 1, comma274, della legge n. 311 del
30.12.2004, il quale prevede che “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per
l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell ovvero degli enti gestori, della Controparte_1 seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile avvalendosi della procedura esattoriale, ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata.
Orbene, nella fattispecie dalla documentazione allegata dalla Avvocatura dello Stato sub docc. 1- 21 risulta, fra l'altro, che: (i) nel 2005 è stato assegnato alla signora Pt_1
l'alloggio de quo in ragione dell'incarico quale custode della Sezione Doganale di Anzio;
(ii) con comunicazione del 31.1.2011 l' ha rappresentato Controparte_2 all'opponente che dal 2007 non sussistevano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto di custodia, essendo cessato il rapporto di custodia dal 31.12.2007; (iii) in data
6.12.2012 l' ha intimato alla opponente il pagamento delle indennità Controparte_2
pagina 4 di 6 di occupazione dal 14.12.2007 al 31.12.2012 per l'importo di € 50.626,83 (c.d. prima richiesta di pagamento); (v) in data 18.2.2014 l' ha inviato alla Controparte_2 opponente la seconda richiesta di pagamento - prot. n. 2014/3243/DRSTTAM -, avvisandola che in caso di mancato pagamento si sarebbe proceduto alla riscossione coattiva a mezzo ruoli del credito ex comma 274 art. 1 Legge n. 311/04; (vi) atteso il mancato pagamento, l' ha inviato il credito al ruolo per perfezionare il processo di CP_2 riscossione, dandone comunicazione all'opponente con nota del 17.9.2014.
Orbene, non risulta in atti alcuna comunicazione di recesso datata 31.12.2007, in forza della quale la signora avrebbe dovuto rilasciare a detta data il bene in oggetto (risulta Pt_1 prodotta sub doc. 8 soltanto una comunicazione “interna”, non trasmessa comunque all'opponente, di invito ad avviare la procedura di recesso dai contratti di assegnazione degli alloggi); si evince poi, dal verbale dell'ispezione avvenuta in data 9.10.2009 (cfr. allegato 4 della ), che nell'intero immobile due alloggi erano Controparte_1 occupati, a quella data, “per finalità istituzionali” da due dipendenti della Agenzia, fra cui la signora . Dallo stesso verbale risulta inoltre che l'opponente ha Parte_1 espresso “la volontà di regolarizzare la posizione contrattuale”, senza tuttavia ulteriori riferimenti alla effettiva cessazione del rapporto di impiego.
Risulta invero che l' ha comunicato il venir meno delle condizioni Controparte_2
“che avevano indotto…a disciplinare il rapporto di custodia” soltanto nel 2011 (cfr. la comunicazione succitata del 31.1.2011); dalla comunicazione allegata sub doc. 18 sempre dalla si evince invero che la sarebbe cessata dal rapporto di Controparte_1 Pt_1 impiego soltanto nel 2012, a seguito di pensionamento.
Ebbene, all'art. 6 del disciplinare di incarico del 2005 è previso che in caso di revoca del servizio e/o cessazione del rapporto di impiego con lo Stato l'alloggio deve essere riconsegnato entro 30 giorni. L'immobile fino ad allora è concesso all'opponente ai sensi dell'art. 4 in uso gratuito.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, il Tribunale ritiene che nulla sia dovuto dalla opponente alle amministrazioni opposte, con conseguente accoglimento della azione di c.d. accertamento negativo del credito.
La cartella di pagamento opposta, infatti, si riferisce alle indennità di occupazione per le annualità dal 14.12.2007 al 31.12.2012, periodo durante il quale, tuttavia, non è stata provata la cessazione del rapporto di impiego con la signora (rapporto che alla luce Pt_1 della documentazione prodotta dalla sembra essere venuto meno Controparte_1
pagina 5 di 6 soltanto nel 2012), né la comunicazione (quanto meno antecedentemente al 2011) del recesso dal contratto e della necessità per le Amministrazioni di rientrare nella disponibilità dell'alloggio. Non solo quindi non è stato provato dalle convenute il quantum della pretesa
- si osserva infatti che, in assenza di alcun elemento di prova o di richieste istruttorie sul punto, non è stata data a questo Giudice la possibilità di quantificare la esattezza dell'ammontare del credito indicato nella richiesta -, ma non risulta provato neppure l'an della occupazione senza titolo.
L'ulteriore domanda di parte attrice (peraltro svolta in via subordinata) deve in ogni modo ritenersi assorbita, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di una o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014
n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuto da Parte_1
l'importo di € 53.655,32 portato dalla cartella di pagamento opposta;
2) condanna le parti convenute, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.052,00 per compensi ed € 759,00 per spese, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Velletri, 11 dicembre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 6 di 6