Art. 7-ter decies. (( (Scadenze estensibili). )) ((1. I programmi di emissione possono prevedere l'estensione automatica della scadenza delle obbligazioni nei seguenti casi:
a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se la cessionaria non e' in grado di adempiere al pagamento nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari o superiore a quello dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
b) attivazione da parte dell'autorita' competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del testo unico bancario nei confronti della banca emittente;
c) accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorita' competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorita' di risoluzione.
2. L'attivazione di clausole di estensione della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente ne' sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies.
3. La possibilita' di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per iscritto nella documentazione contrattuale che disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni momento la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite.
4. Le informazioni fornite agli investitori sulla struttura delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite includono una descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese le condizioni di attivazione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.
5. La banca emittente informa prontamente la Banca d'Italia in ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza.
6. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alle modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
a) inadempimento, come previsto dalla disciplina contrattuale che regola il programma o l'emissione, da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, se la cessionaria non e' in grado di adempiere al pagamento nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e degli altri soggetti, incluse le controparti in derivati, che hanno rango pari o superiore a quello dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite;
b) attivazione da parte dell'autorita' competente delle misure di intervento precoce indicate al Titolo IV, Capo I, del testo unico bancario nei confronti della banca emittente;
c) accertamento dei presupposti indicati all'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, da parte dell'autorita' competente all'esercizio della vigilanza sulla banca emittente o dell'autorita' di risoluzione.
2. L'attivazione di clausole di estensione della scadenza non incide sulla gerarchia applicabile in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente ne' sull'ordine dei pagamenti originariamente previsto. Resta fermo quanto previsto agli articoli 7-octies, 7-quaterdecies e 7-quinquiesdecies.
3. La possibilita' di estensione e le relative condizioni sono formalizzate per iscritto nella documentazione contrattuale che disciplina l'emissione; essa consente di determinare in ogni momento la data di scadenza finale delle obbligazioni bancarie garantite.
4. Le informazioni fornite agli investitori sulla struttura delle scadenze delle obbligazioni bancarie garantite includono una descrizione delle clausole di estensione della scadenza, comprese le condizioni di attivazione e le conseguenze in caso di liquidazione coatta ammnistrativa o risoluzione della banca emittente.
5. La banca emittente informa prontamente la Banca d'Italia in ordine all'attivazione di clausole di estensione della scadenza.
6. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative del presente articolo, in particolare con riferimento alle modalita' e termini per la trasmissione delle informazioni indicate al comma 5.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".