Articolo 4 della Legge 4 aprile 2025, n. 42
Articolo 3Articolo 5
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19 aprile 2025
Art. 4. Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato 1. All' articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 5, il Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza puo', con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non puo' essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico e' aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e n. 337 »; b) al comma 6, le parole: «, il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi» e le parole: «Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio» sono sostituite dalle seguenti: «Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio»; c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. In deroga a quanto previsto dall' articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.
6-ter. In deroga a quanto previsto dall' articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di due anni e quattro mesi nell'ufficio o reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all' articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , secondo le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorsi quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso ».
Entrata in vigore il 19 aprile 2025