Articolo 1 della Legge 19 settembre 1964, n. 792
Articolo 2
Versione
14 ottobre 1964
Art. 1.
E' autorizzata la spesa, di lire 10 miliardi per la sottoscrizione, da parte dello Stato - Ministero delle partecipazioni statali, di nuove azioni dell'A.M.M.I. Societa' per azioni in occasione di aumenti di capitale e per la eventuale sottoscrizione di azioni inoptate.
La spesa, di cui al precedente comma sara' ripartita lui ragione di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio finanziario 1963-64 di lire 3 miliardi per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; di lire 3 miliardi a valere sull'esercizio 1965; di lire 1 miliardo a valere sull'esercizio 1966.
Entrata in vigore il 14 ottobre 1964