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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/11/2025, n. 5461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5461 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. N. 1400/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1400/2025 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Cristina Disanto, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], c.f. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Salvatore Ingrassia, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19/03/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 27/06/2012,
unione dalla quale sono nati i figli (il 24/09/2011) e (l'8/01/2013). Persona_1
Le parti hanno esposto di essersi separate consensualmente con il decreto di omologa n. 920/2023
pubblicato il 25/04/2023 con cui il Tribunale ha confermato le condizioni di cui al ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale tra i coniugi nell'ambito del procedimento n. 12938/2022
R.G.
I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1°) I coniugi ricorrenti vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza laddove riterranno opportuno. Attualmente il coniuge continuerà a risiedere a presso la propria Parte_1
abitazione sita in Catania, Via dei Carciofi n. 17, mentre il coniuge , unitamente Controparte_1
ai figli minori, continuerà a risiedere nella casa familiare, condotta dalla stessa in locazione, e sita in Gravina di Catania, Via Umberto Primo n. 60.
Per 2°) I figli e , entrambi ancora minorenni, vengono affidati in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
quest'ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, e ciò durante i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di essi.
3°) I detti figli minori avranno collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione attualmente condotta dalla stessa in locazione e sita a Gravina di Catania (CT) in Via Umberto Primo n. 60.
Quest'ultima si adopererà in ogni modo affinché i figli possano continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con il padre, a garanzia del principio di “bigenitorialità”. In ogni caso e nel minimo il padre potrà tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, per l'intero weekend, con pernottamento;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, quindici giorni che potranno anche essere frazionati in due periodi previo accordo dei genitori. Inoltre, per le festività, in mancanza di diversi e migliori accordi liberamente raggiunti tra i genitori, i bambini trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie (alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno) e tre giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze pasquali (alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì
dell'Angelo). Le parti concorderanno i tempi di permanenza relativi a tutte le altre festività nel corso dell'anno, ponti, compleanni e quant'altro, tenendo sempre presente, ove possibile, il principio dell'alternanza, fermo restando che i figli minori, al di là del normale calendario, trascorreranno con ciascun genitore le rispettive giornate dei compleanni di padre e madre, nonché con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Infine, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli minori, ad anni alterni, il giorno del loro compleanno, un anno per il pranzo e un anno per la cena.
4°) Il coniuge contribuirà al mantenimento indiretto dei figli minori mediante la Parte_1
corresponsione all'altro coniuge di una somma pari ad € 500,00 mensili per entrambi i minori,
somma da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. Come contribuirà al mantenimento diretto di detti figli minori durante i tempi di permanenza di quest'ultimo con gli stessi.
5°) Per quanto riguarda le spese straordinarie (previamente concordate e documentate), le stesse saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno come per legge. Per la individuazione e la differenziazione delle suddette spese, i coniugi faranno espresso riferimento alle linee guida indicate in tal senso dal Tribunale di Catania e dall'Ordine degli Avvocati di Catania.
6°) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori secondo la quota di loro spettanza”.
La causa è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 10/09/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della L. 898/70 è fondata e va accolta. Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 920/2023 del 25/04/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
Nulla si dispone sulle spese processuali stante la domanda congiunta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1400/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 27/06/2012 tra e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del predetto Comune al n. 195, Parte 1, anno 2012, alle condizioni indicate in parte motiva;
NULLA sulle spese processuali;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio.
Così deciso in Catania, il 7/11/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 1400/2025 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Cristina Disanto, giusta procura in atti;
E
, nata a [...] l'[...], c.f. rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa dall'Avv. Salvatore Ingrassia, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 19/03/2025, e hanno chiesto Parte_1 Controparte_1
congiuntamente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 27/06/2012,
unione dalla quale sono nati i figli (il 24/09/2011) e (l'8/01/2013). Persona_1
Le parti hanno esposto di essersi separate consensualmente con il decreto di omologa n. 920/2023
pubblicato il 25/04/2023 con cui il Tribunale ha confermato le condizioni di cui al ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale tra i coniugi nell'ambito del procedimento n. 12938/2022
R.G.
I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1°) I coniugi ricorrenti vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza laddove riterranno opportuno. Attualmente il coniuge continuerà a risiedere a presso la propria Parte_1
abitazione sita in Catania, Via dei Carciofi n. 17, mentre il coniuge , unitamente Controparte_1
ai figli minori, continuerà a risiedere nella casa familiare, condotta dalla stessa in locazione, e sita in Gravina di Catania, Via Umberto Primo n. 60.
Per 2°) I figli e , entrambi ancora minorenni, vengono affidati in maniera condivisa Persona_1
ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, alla loro educazione e alla loro salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In caso di disaccordo, la decisione sarà rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
quest'ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, e ciò durante i tempi di permanenza dei minori con ciascuno di essi.
3°) I detti figli minori avranno collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione attualmente condotta dalla stessa in locazione e sita a Gravina di Catania (CT) in Via Umberto Primo n. 60.
Quest'ultima si adopererà in ogni modo affinché i figli possano continuare a mantenere rapporti equilibrati e continuativi con il padre, a garanzia del principio di “bigenitorialità”. In ogni caso e nel minimo il padre potrà tenerli con sé almeno due pomeriggi a settimana e, a settimane alterne, per l'intero weekend, con pernottamento;
per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo da concordarsi preventivamente entro il 30 giugno di ogni anno, quindici giorni che potranno anche essere frazionati in due periodi previo accordo dei genitori. Inoltre, per le festività, in mancanza di diversi e migliori accordi liberamente raggiunti tra i genitori, i bambini trascorreranno con il padre sette giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze natalizie (alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Natale e quello di Capodanno) e tre giorni consecutivi durante il periodo delle vacanze pasquali (alternando ogni anno con ciascun genitore il giorno di Pasqua e quello del Lunedì
dell'Angelo). Le parti concorderanno i tempi di permanenza relativi a tutte le altre festività nel corso dell'anno, ponti, compleanni e quant'altro, tenendo sempre presente, ove possibile, il principio dell'alternanza, fermo restando che i figli minori, al di là del normale calendario, trascorreranno con ciascun genitore le rispettive giornate dei compleanni di padre e madre, nonché con la madre il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno della festa del papà. Infine, ciascuno dei genitori trascorrerà con i figli minori, ad anni alterni, il giorno del loro compleanno, un anno per il pranzo e un anno per la cena.
4°) Il coniuge contribuirà al mantenimento indiretto dei figli minori mediante la Parte_1
corresponsione all'altro coniuge di una somma pari ad € 500,00 mensili per entrambi i minori,
somma da rivalutarsi annualmente secondo i dati ISTAT, da versarsi entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese. Come contribuirà al mantenimento diretto di detti figli minori durante i tempi di permanenza di quest'ultimo con gli stessi.
5°) Per quanto riguarda le spese straordinarie (previamente concordate e documentate), le stesse saranno sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% cadauno come per legge. Per la individuazione e la differenziazione delle suddette spese, i coniugi faranno espresso riferimento alle linee guida indicate in tal senso dal Tribunale di Catania e dall'Ordine degli Avvocati di Catania.
6°) L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori secondo la quota di loro spettanza”.
La causa è stata posta in decisione all'udienza cartolare del 10/09/2025.
Il PM ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della L. 898/70 è fondata e va accolta. Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970)
risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 920/2023 del 25/04/2023) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
Nulla si dispone sulle spese processuali stante la domanda congiunta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1400/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Catania in data 27/06/2012 tra e , trascritto nel Registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del predetto Comune al n. 195, Parte 1, anno 2012, alle condizioni indicate in parte motiva;
NULLA sulle spese processuali;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio.
Così deciso in Catania, il 7/11/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente est.
dott.ssa Lidia Greco