Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 marzo 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 19 marzo 2004 |
Commentari • 283
- 1. Amministratore di sostegnohttps://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx · 1
L'amministrazione di sostegno è uno strumento nuovo e versatile, inserito nel codice civile con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, che si affianca all'interdizione ed all'inabilitazione. La denominazione dell'istituto potrebbe trarre in inganno, facendo pensare che questo strumento si esaurisca nella nomina di un soggetto con funzioni non molto diverse da un assistente volontario o comunque da qualcuno che “sostenga” un soggetto affetto da qualche forma di handicap fisico o psichico. In realtà, questo istituto è in tutto e per tutto la versione italiana delle normative straniere più avanzate, e malgrado conviva, come detto, con l'interdizione e l'inabilitazione, è destinato probabilmente ad …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2021, n. 21985Provvedimento: 2 1985-21 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: TUTELARE Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente - AMMINISTRAZIONE SOSTEGNO Dott. CARLO DE CHIARA - Presidente - Ud. 13/07/2021 - Dott. MARIA ACIERNO - Presidente - PU R.G.N. 18498/2019 Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Rep. Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - Ca . 21985 Dott. CHIARA GRAZIOSI - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO -Consigliere - - Consigliere - Dott. ROBERTA CRUCITTI Dott. MAURO CRISCUOLO - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18498-2019 proposto da: ER LE, elettivamente …Leggi di più...
- natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti·
- decreti del giudice tutelare·
- amministrazione di sostegno·
- reclamabilità esclusiva dinanzi alla corte d’appello·
- irrilevanza·
- appello·
- capacita' della persona fisica·
- appellabilita' (provvedimenti appellabili)·
- impugnazioni civili·
- capacita' di agire
Versioni del testo
- Capo I : Finalita' della legge
- Art. 1. 1. La presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Capo II : Modifiche al codice civile