Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 2585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2585 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Fabio Massimo Saga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa R.G. n. 25262/2024 promossa da rappresentato e difeso dall'avv. Calzavara Davide;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura dello Stato;
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ex art. 170 TUSG.
Il procuratore di parte ricorrente all'udienza del 24.4.2025 ha precisato che “conclude come da ricorso”.
Con ricorso concludeva:
“
1. Nel merito, in via principale: disattesa e respinta ogni e qualsivoglia contraria istanza, deduzione o eccezione avversaria, accertato e dichiarato che il decreto di rigetto della liquidazione degli onorari spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato depositato dal Tribunale di Venezia il
04.11.2024 e notificato al difensore a mezzo PEC in pari data, con il quale venivano liquidati esclusivamente gli onorari dovuti all'Avv. per l'attività professionale prestata in Parte_1
favore dei sig.ri e nel procedimento Parte_2 Parte_3 Parte_4
penale N. 10110/22 R.G.n.r. nelle fasi di studio e introduttiva, risulta assunto in violazione delle norme di cui all'art. 82 del D.P.R. 115/2002, nonché in violazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., e in ogni caso infondato, ingiusto ed illegittimo, voglia l'ill.mo Tribunale adito liquidare onorario e spese in complessivi Euro 1.411,80 secondo i parametri attualmente
1
A. CREDITO PROFESSIONALE (GIUDIZIO AVANTI GIP).
Fase di studio della controversia _____________________€ 397,20
(valore medio € 851,00, senza aumento per la pluralità di parti assistite, con diminuzione del
30% per carenza di questioni giuridiche rilevanti, e con ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106- bis DPR 115/02);
Fase introduttiva__________________________________€ 352,80
(valore medio € 756,00, senza aumento per la pluralità di parti assistite, con diminuzione del
30% per carenza di questioni giuridiche rilevanti, e con ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106- bis DPR 115/02);
Fase istruttoria o dibattimentale: nulla (non essendo stata celebrata);
Fase decisionale___________________________________€ 661,80
(valore medio € 1.418,00, senza aumento per la pluralità di parti assistite, con diminuzione del
30% per carenza di questioni giuridiche rilevanti, e con ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106- bis DPR 115/02);
Totale da liquidare_________________________________€ 1.411,80 oltre rimborso spese generali, e accessori come per legge.
2. In via subordinata: disattesa e respinta ogni e qualsivoglia contraria istanza, deduzione o eccezione avversaria, accertato e dichiarato che il decreto di rigetto della liquidazione degli onorari spettanti al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato depositato dal Tribunale di Venezia il
04.11.2024 e notificato al difensore a mezzo PEC in pari data, con il quale venivano liquidati esclusivamente gli onorari dovuti all'Avv. per l'attività professionale prestata in Parte_1
favore dei sig.ri e nel procedimento Parte_2 Parte_3 Parte_4
penale N. 10110/22 R.G.n.r. nelle fasi di studio e introduttiva, risulta assunto in violazione delle norme di cui all'art. 82 del D.P.R. 115/2002, nonché in violazione dei parametri ministeriali di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i., e in ogni caso infondato, ingiusto ed illegittimo, voglia l'ill.mo Tribunale adito liquidare onorario e spese in complessivi Euro 1.355,80 secondo i parametri attualmente vigenti e dunque secondo il seguente conteggio:
A. CREDITO PROFESSIONALE (GIUDIZIO AVANTI GIP).
Fase di studio della controversia______________________€ 316,00
(come liquidata nel provvedimento impugnato, già ridotta di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02);
Fase introduttiva__________________________________€ 378,00
2 (come liquidata nel provvedimento impugnato, già ridotta di 1/3 ex art. 106-bis DPR 115/02);
Fase istruttoria o dibattimentale: nulla (non essendo stata celebrata);
Fase decisionale___________________________________€ 661,80
(valore medio € 1.418,00, senza aumento per la pluralità di parti assistite, con diminuzione del
30% per carenza di questioni giuridiche rilevanti, e con ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106- bis DPR 115/02);
Totale da liquidare_________________________________€ 1.355,80 oltre rimborso spese generali, e accessori come per legge.
In ogni caso: con il favore delle spese e competenze di lite, secondo parametri di legge, oltre a spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge”.
L'Avvocatura dello Stato per parte convenuta non compariva all'udienza del 24.4.2025 (v. verbale).
Si riportano pertanto le conclusioni rassegnate con comparsa di costituzione:
“Voglia l'ecc.mo Tribunale:
- rigettare l'opposizione, in quanto infondata per le ragioni argomentate in parte motiva.
- Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi”.
Nel solo corpo della comparsa (senza precisarlo nelle relative conclusioni), parte convenuta conclude anche:
“In via subordinata, e qualora l'ecc.mo Tribunale ritenesse i presupposti ai fini della sussistenza dell'attività difensiva per la fase decisionale, si osserva come essa dovrà esser mantenuta nell'ambito dei profili minimi, così determinati: euro 709,00, ridotti ex artt. 12, secondo comma,
D.M. 55/2014 e 106 bis D.P.R. 115/2002 ad euro 330,87”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv. ha prestato la propria opera professionale nel procedimento penale n. Parte_1
10110/2022 R.G.N.R., in qualità di difensore di fiducia delle persone offese, sig.ri Parte_2
, e , ammesse al patrocinio a spese dello Stato con
[...] Parte_3 Parte_4
provvedimento del Tribunale di Venezia, sezione G.I.P..
Tale procedimento si è concluso con ordinanza di archiviazione, disposta dal G.I.P. a scioglimento della riserva assunta all'udienza di trattazione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, celebrata il 15.10.2024.
La predetta opposizione ex art. 410 c.p.p. è stata promossa dall'odierno ricorrente nell'interesse di ciascuno dei propri assistiti.
Il 23.10.2024 l'avv. ha quindi presentato istanza di liquidazione dei propri compensi, con Pt_1
puntuale indicazione delle fasi procedimentali svolte nel giudizio penale.
3 Con la presente opposizione, il difensore si duole che con decreto emesso il 30.10.2024, depositato e notificato a mezzo PEC il 4.11.2024, il Tribunale di Venezia abbia violato l'art. 82 TUSG, attesa la mancata liquidazione della fase decisionale.
Più precisamente, il difensore:
- avverso la considerazione per cui “non vi è stata fase decisoria alla quale abbia partecipato il difensore”, eccepiva la propria personale partecipazione all'udienza camerale di discussione innanzi al G.I.P. del 15.10.2024, ove avrebbe rassegnato oralmente le proprie conclusioni;
- avverso l'inclusione della partecipazione all'udienza nella fase introduttiva, replicava che si tratterebbe pacificamente di attività processuale relativa alla fase decisionale e richiamava quanto disposto dall'art. 12 D.M. 55/2014.
Considerata l'erronea applicazione dei parametri ministeriali, il ricorrente eccepiva poi la violazione dell'inderogabilità dei parametri minimi del D.M. citato.
Parte ricorrente concludeva dimettendo il computo “corretto” del compenso spettantegli, comprensivo anche della liquidazione della fase decisionale (ai valori medi) con adozione della diminuzione del 30% per carenza di questioni giuridiche rilevanti, priva dell'aumento ex art. 12
D.M. 55/2014 per la pluralità dei soggetti assistiti e con l'ulteriore riduzione di 1/3 ex art. 106 bis
TUSG come da decreto opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14.4.2025, considerato che parte ricorrente
“non censura l'applicazione delle menzionate riduzioni, sibbene si limita a censurare l'omesso riconoscimento della fase decisoria e l'erronea applicazione dei parametri medi”, il CP_1
convenuto replicava:
- la correttezza dell'omissione della fase decisionale giacché non sarebbe ravvisabile apprezzabile attività processuale del difensore all'udienza del 15.10.2024, essendosi egli limitato alla riproposizione dei motivi di opposizione, con conseguente riconduzione di tale attività alla fase introduttiva;
- che accogliendo le valutazioni dell'odierno ricorrente si integrerebbe un'indebita duplicazione delle spese, in violazione dell'art. 12 primo comma D.M. 55/2014, nella misura in cui imporrebbe la valutazione “del tempo necessario all'espletamento delle attività” d'udienza.
Parte convenuta insisteva pertanto nel sostenere che la determinazione del Tribunale sarebbe incensurabile con riguardo alla liquidazione secondo i parametri tabellari attesa l'estrema semplicità delle questioni fattuali e giuridiche sottese, anche mediante richiamo al disposto degli artt. 12 D.M.
55/2014 e 82 TUSG.
In via subordinata, a fronte del riconoscimento dei presupposti per la sussistenza dell'attività difensiva per la fase decisionale, parte convenuta sosteneva l'adozione del valore minimo (“euro
4 709,00, ridotti ex artt. 12, secondo comma, D.M. 55/2014 e 106 bis D.P.R. 115/2002 ad euro
330,87”).
All'udienza del 24.4.2025, l'avvocato di parte ricorrente illustrava la posizione e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni.
Il Giudice invitava le parti a concludere ex art. 281 terdecies c.p.c..
L'avvocato di parte ricorrente precisava le proprie conclusioni.
Il Giudice si ritirava in camera di consiglio.
Orbene, anticipando le conclusioni, il ricorso va accolto.
Innanzitutto, per quanto concerne la liquidazione delle fasi di studio e introduzione, la doglianza del ricorrente è fondata.
A fronte della motivazione del parametro adottato e delle relative diminuzioni, è infatti evidente che per tali fasi il Tribunale sia incorso in un mero errore di calcolo nella determinazione dei relativi importi (parte convenuta nulla contesta sul punto).
Le predette fasi vengono quindi ri-determinate in € 397,20 (per arrotondamento) quella di studio e in € 352,80 quella di introduzione.
Il ricorso merita accoglimento anche in ordine all'eccezione sulla fase decisionale.
L'art. 12 D.M. 55/2014 è chiaro e preciso nell'illustrare quali attività debbano essere ricomprese in ciascuna fase e la partecipazione di parte ricorrente all'udienza del 15.10.2024 è pacifica.
D'altronde, il D.M. utilizza l'espressione “assistenza” in punto di fase decisionale, espressione alquanto generale, che, come è noto, comprende anche le interazioni con il cliente dopo il provvedimento, e non solo quella prima e durante l'udienza.
Si noti, peraltro, che il decreto impugnato risulta sprovvisto di qualsivoglia motivazione in merito alla decisione del Tribunale di ricondurre la partecipazione all'udienza alla fase introduttiva.
Parte ricorrente chiede la liquidazione di tale fase lasciando invariate le altre determinazioni svolte nel decreto di liquidazione opposto (adozione dei parametri medi, diminuzione del 30%, nessun aumento per l'assistenza a più soggetti e ulteriore diminuzione di 1/3 ex art. 106 bis TUSG).
La richiesta è congrua.
La fase decisionale viene quindi liquidata in € 661,80 (per arrotondamento).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Sono liquidate come da dispositivo sulla base dei valori medi, scaglione da € 0,01- € 1.100,00 (si guarda alla differenza tra quanto liquidato dal GIP e quanto liquidato qui) del D.M. 55/2014, Tab. 2, con riferimento alle fasi di studio, introduzione e decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza,
5 eccezione disattesa, nella causa R.G. n. 25262/2024:
- in riforma del decreto del Tribunale di Venezia, sezione G.I.P., del 30.10.2024, liquida in favore di parte ricorrente, avv. per l'attività difensiva in motivazione descritta, Parte_1
l'importo di € 1.411,80, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite che si liquidano in complessivi € 462,00, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 125,00 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 22.5.2025.
Il Giudice
Fabio Massimo Saga
6