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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2022/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA N. TOMMASEO n. 67, con il patrocinio dell'avv. PERTILE SERGIO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 5 - convenuta in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA TORINO n. 88, con il patrocinio dell'avv. BIANCO ROSARIA ANTONIA.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 570/20 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni delle parti:
come da verbale d'udienza del 14.5.25, con richiesta congiunta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, conveniva Parte_1 CP_1
per chiederne la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittima negoziazione di un assegno bancario non trasferibile, spedito a mezzo posta ordinaria e incassato da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma portata dal titolo, qualificando come contrattuale la responsabilità della convenuta ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata per la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria.
L'appello proposto da avverso tale decisione veniva rigettato da questa Corte CP_1
territoriale, la quale rilevava l'inidoneità della condotta tenuta da rispetto CP_1
all'onere qualificato di diligenza sulla stessa gravante ed escludeva il concorso di colpa di richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Parte_1
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla CP_1
pagina 2 di 5 Suprema Corte, che cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio alla Corte di
Appello di Venezia, in diversa composizione.
ha allora riproposto la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo Parte_1
grado, chiedendo che la propria responsabilità venisse determinata nella misura del 10% o comunque per una quota non superiore al 25%. Ritualmente costituita in giudizio la convenuta e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 6.3.25, poi integrata con successivo provvedimento a verbale del 26.3.25 – prevedente il pagamento in favore di dell'importo di € 4.000,00 a Parte_1
titolo di capitale, oltre agli interessi di legge dal 10.4.07 al saldo effettivo, e della somma omnicomprensiva di € 5.000,00, oltre IVA ed accessori di legge, a titolo di contributo alle spese legali di tutti i gradi di giudizio sin qui esperiti, compreso quello presente – le parti,
comparse all'udienza del 14.5.25, hanno dichiarato di accettarla, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250
del 06/07/2005). A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si pagina 3 di 5 sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00
n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 4 di 5 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott.ssa Clotilde Parise Presidente
dott. Guido Marzella Consigliere relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 2022/2024 R.G. e promossa con atto di citazione notificato
da
Parte_1
(C.F. ) P.IVA_1
- attrice in riassunzione -
elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA N. TOMMASEO n. 67, con il patrocinio dell'avv. PERTILE SERGIO,
contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_2
pagina 1 di 5 - convenuta in riassunzione -
elettivamente domiciliata in VENEZIA MESTRE, VIA TORINO n. 88, con il patrocinio dell'avv. BIANCO ROSARIA ANTONIA.
Oggetto della causa:
giudizio di riassunzione a seguito della cassazione della sentenza n. 570/20 della Corte
d'Appello di Venezia.
Conclusioni delle parti:
come da verbale d'udienza del 14.5.25, con richiesta congiunta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Venezia, conveniva Parte_1 CP_1
per chiederne la condanna al risarcimento del danno derivante dall'illegittima negoziazione di un assegno bancario non trasferibile, spedito a mezzo posta ordinaria e incassato da soggetto non legittimato ma apparentemente corrispondente al prenditore indicato sul titolo. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la convenuta al pagamento della somma portata dal titolo, qualificando come contrattuale la responsabilità della convenuta ed escludendo il concorso di colpa della danneggiata per la spedizione degli assegni tramite posta ordinaria.
L'appello proposto da avverso tale decisione veniva rigettato da questa Corte CP_1
territoriale, la quale rilevava l'inidoneità della condotta tenuta da rispetto CP_1
all'onere qualificato di diligenza sulla stessa gravante ed escludeva il concorso di colpa di richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto. Parte_1
Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione, accolto dalla CP_1
pagina 2 di 5 Suprema Corte, che cassava la sentenza impugnata e rinviava il giudizio alla Corte di
Appello di Venezia, in diversa composizione.
ha allora riproposto la domanda risarcitoria formulata nel giudizio di primo Parte_1
grado, chiedendo che la propria responsabilità venisse determinata nella misura del 10% o comunque per una quota non superiore al 25%. Ritualmente costituita in giudizio la convenuta e formulata proposta transattiva ex art. 185 bis cpc da parte del Consigliere
Istruttore con ordinanza del 6.3.25, poi integrata con successivo provvedimento a verbale del 26.3.25 – prevedente il pagamento in favore di dell'importo di € 4.000,00 a Parte_1
titolo di capitale, oltre agli interessi di legge dal 10.4.07 al saldo effettivo, e della somma omnicomprensiva di € 5.000,00, oltre IVA ed accessori di legge, a titolo di contributo alle spese legali di tutti i gradi di giudizio sin qui esperiti, compreso quello presente – le parti,
comparse all'udienza del 14.5.25, hanno dichiarato di accettarla, chiedendo venisse dichiarata cessata la materia del contendere.
Tale richiesta può essere accolta dal momento che tale tipo di pronuncia costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della inammissibilità
dell'impugnazione per il venir meno di ogni ragione di contrasto tra le parti e dell'interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr.
Cass. Sezioni Unite n. 368 del 2000, Cass. Sezioni Unite n. 78 del 2003; Cass., n. 1205 e n.
17075 del 2003, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7239 del 16/04/2004, Sez. 1, Sentenza n. 14250
del 06/07/2005). A differenza della rinunzia agli atti in appello, che determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nell'ipotesi di accordo transattivo che determini cessazione della materia del contendere il nuovo assetto pattizio voluto dalle parti si pagina 3 di 5 sostituisce infatti alla regolamentazione datane nella sentenza impugnata, che resta travolta e caducata e inidonea a passare in giudicato (Cass.
3.3.03 n. 3122, Cass. Sez. Un., 28.9.00
n. 1048, Cass.
3.3.06 n. 4714).
Allorquando, quindi, le parti concordino sulla intervenuta definizione della lite con un accordo convenzionale fra loro intercorso (i cui termini esse possono individuare ed identificare, ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite), il giudizio deve essere definito con una pronuncia che si limiti a dichiarare che sulla controversia è cessata la materia del contendere per un accordo intervenuto fra le parti.
Non sussistono, infine, i presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115
del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
La norma, infatti, che ha natura lato sensu sanzionatoria ed è di stretta interpretazione, non essendone consentita l'interpretazione estensiva o analogica (Cass.
5.12.23 n. 34025 e
12.11.15 n. 23175), è applicabile qualora il procedimento di impugnazione si concluda con integrale conferma dell'efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell'impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere accerta il venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
Nulla, invece, è da disporsi in merito alle spese dal momento che la loro regolamentazione
è stata oggetto dell'accordo stesso.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia,
pagina 4 di 5 rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, dichiara cessata fra le parti la materia del contendere.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Consigliere Estensore
dott. Guido Marzella
Il Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pagina 5 di 5