Articolo 418 del Codice civile
Articolo 401Articolo 419
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19 aprile 1942
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19 marzo 2004
Art. 418.

(Poteri dell'autorita' giudiziaria).

Promosso il giudizio d'interdizione, puo' essere dichiarata anche d'ufficio l'inabilitazione per infermita' di mente.

Se nel corso del giudizio d'inabilitazione si rivela l'esistenza delle condizioni richieste per l'interdizione, il pubblico ministero fa istanza al tribunale di pronunziare l'interdizione, e il tribunale provvede nello stesso giudizio, premessa l'istruttoria necessaria.

((Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405))
Entrata in vigore il 19 marzo 2004
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