Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00415/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00508/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 508 del 2024, proposto da
Fater S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni D'Orsogna e Marina D'Orsogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 20/2021 del 08/01/2021, notificato il 21/01/2021 e non opposto, dichiarato quindi esecutivo il 24/03/2021, munito di formula il 13/10/2021, così nuovamente notificato il 13/04/2021 e il 20/10/2021, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria di pagare alla Fater S.p.A., con sede in Pescara, la somma di € 1.229.403,92 oltre interessi legali ex D. Lgs. n. 231/02 dalla data di messa in mora fino al soddisfo ed oltre alle spese processuali liquidate in complessivi € 4.870,00 oltre accessori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 24.08.2024 e depositato il successivo 8.09.2024, la Fater S.p.A. agisce in ottemperanza per l’esecuzione dal decreto ingiuntivo n. 20/2021 dell’8.01.2021, meglio indicato in epigrafe, con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria il pagamento in suo favore, per le causali di cui in ricorso, della somma di € 1.229.403,92, oltre interessi come da domanda, decorrenti dalla data di messa in mora, e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.000,00 per onorari, € 870,00 per spese, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge.
1.1. A fondamento della domanda deduce che il titolo, notificato in data 21.01.2021 e non opposto nei termini di legge, veniva dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. n. 446/2021 del 26.03.2021 e munito di formula esecutiva in data 13.10.2021, per essere, dunque, rinotificato in tale forma all’Azienda Sanitaria ingiunta via PEC, ai sensi della L. n. 53/1994, in data 14.10.2021 e per posta il 20.10.2021. Ciò nondimeno l’Asp, pure dopo il decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, ometteva di darvi spontanea esecuzione.
1.2. Per questi motivi chiede al Tribunale di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al titolo esecutivo in questione, assegnando alla parte debitrice un termine per provvedere e nominando un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
2. L’Asp di Reggio Calabria, ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
3. All’udienza in camera di consiglio del 21 maggio 2025, in vista della quale la ricorrente ha depositato una memoria, reiterando le difese e le richieste formulate con l’atto introduttivo, la causa è stata, quindi, posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
4.1. Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.
Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.
4.2. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo per la cui esecuzione si agisce, notificato all’Asp il 21.01.2021 e non opposto, veniva dichiarato esecutivo il 24.03.2021 e, munito di formula esecutiva il 13.10.2021, così nuovamente notificato all’Azienda debitrice via PEC il 14.10.2021 e per posta il 20.10.2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 D.L. n. 669/1996.
Dalla data di notifica risulta, quindi, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
4.3. Osserva, quindi, il Collegio che la formazione del giudicato rende incontestabile l’entità del credito vantato da parte ricorrente e che il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non ha offerto elementi di prova in merito all’eventuale adempimento dell’obbligazione.
5. Va per l’effetto riconosciuto l’obbligo, per l’Azienda Sanitaria intimata, di dare piena e corretta esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, provvedendo al pagamento del debito ivi accertato entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
L’Asp dovrà inoltre rimborsare alla società ricorrente le spese successive al giudicato per quanto funzionali all’introduzione del presente giudizio di ottemperanza, che, nella specie, vanno limitate a quelle sostenute per le notifiche del titolo, non essendo stata, invece, offerta prova dell’esborso delle spese per la relativa registrazione, quantificate in € 10.527,00, richieste nella memoria depositata il 5.05.2025 (cfr. ex plurimis , TAR Campania, sez. IV, 9.7.2024, n.4167).
5.1. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 60 (sessanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo anzidetto, con spese a carico del Comune intimato.
5.2. La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
5.3. È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
5.4. Il Commissario avrà cura di provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo.
5.5. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, così dispone:
- ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al decreto ingiuntivo indicato in epigrafe, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione al titolo azionato, con spese a carico dell’Azienda stessa;
- condanna la predetta Amministrazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e refusione del contributo unificato ove versato;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’Asp di Reggio Calabria, ancorché non costituita, ed al Prefetto di Reggio Calabria in qualità di nominato Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Roberta Mazzulla, Primo Referendario
Alberto Romeo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Romeo | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO