TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/06/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in persona dei giudici: dott. ssa Stefania Calò Presidente dott. ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nella procedura concorsuale iscritta al n. 41-1 del ruolo generale dell'anno 2024, pronuncia la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo presentato da:
società per azioni di diritto PA italiano, con sede in Reggio nell'Emilia, Via I. Pizzetti n. 2, capitale sociale Euro 468.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Emilia e codice fiscale , p. IVA nella persona del liquidatore P.IVA_1 P.IVA_2 sociale e legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, nato a [...] il [...], tale nominato
[...] con delibera dell'assemblea della Società del 17 dicembre 2024, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la
C.C.I.A.A. dell'Emilia, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria integrativa recante la proposta e il piano di concordato in continuità depositata in data 2 agosto 2024, dagli
Avv.ti Giorgio Barbieri e Alessandro Nironi Ferraroni entrambi del
Foro di Reggio Emilia, anche disgiuntamente tra loro, presso lo studio dei quali, sito in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, ha eletto domicilio
Fatto In data 28 marzo 2024 ha depositato ricorso ai sensi degli CP artt. 37, 39, 40, 44, 54, comma secondo (primo e secondo periodo), e
55 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, successive modificazioni e integrazioni, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 39, comma terzo, CCII e agli altri allegati indicati nel predetto atto.
Con decreto, adottato in data 29 marzo 2024, comunicato il successivo
2 aprile 2024, il Tribunale ha, concesso alla Società il termine di giorni sessanta ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, decorrente dalla data di pubblicazione del Ricorso nel Registro delle Imprese conservato presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia, nominando quale
Commissario giudiziale il dott. Persona_1
In accoglimento di istanza depositata da con decreto CP adottato, in data 3 giugno 2024, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha concesso una «proroga di giorni 60 del termine per la presentazione della proposta concordataria o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti», con scadenza del nuovo termine ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, il 2 agosto 2024.
Il piano posto a fondamento della proposta concordataria è in continuità, in parte diretta e, in parte indiretta.
Il piano concordatario individuava principalmente l'attivo disponibile, dal quale i creditori potranno trarre soddisfazione:
- dalla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita della
[...]
, già oggetto di cessione ad , Parte_1 CP_3 in continuità di esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente, per 7 milioni di Euro già incassati (al netto di quanto oggetto di accollo da parte dell'acquirente per passività inerenti ai dipendenti trasferiti) unitamente a 1,5 milioni di Euro, da incassare entro trenta giorni dalla omologa definitiva della proposta di concordato;
- dalla vendita del - in continuità di Parte_2 esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente - per un prezzo pari ad almeno 2 milioni di
Euro come da offerta irrevocabile di Alupak;
- vendita del Ramo Profumi- in continuità di esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente - per un prezzo pari ad almeno 230 mila Euro come da offerta irrevocabile ricevuta da oltre al conseguimento di CP_4 proventi stimati per il periodo di continuità diretta per euro
273.914,00;
- quanto al Ramo Capsule terminato un temporaneo periodo di Pt_3 esercizio diretto dell'attività caratteristica finalizzato alla miglior valorizzazione del magazzino esistente in caso di mancata ricezione di offerte/manifestazioni di interesse per la alienazione di tale complesso aziendale, vendita in blocco ovvero, in subordine, atomistica dei singoli componenti dello stesso;
- incasso dei crediti di titolarità, a vario titolo, della Società, quantificati in circa 4,76 milioni di Euro;
- vendita atomistica dei beni residui per un importo stimato pari a circa 300 mila Euro;
- liquidazione delle Società Controllate da cui la società preventiva di ricavare proventi (o rimborso del capitale) per almeno
1,485 milioni di Euro;
- distribuzione delle disponibilità liquide, che alla data del 31 luglio 2024, erano pari a circa 3 milioni.
Sono stati già alienati i tre importanti rami d'azienda (
[...]
) Controparte_5
- è quindi il piano proposto ha già assicurato una puntuale conservazione dei rilevanti valori aziendali in campo, consentendo ai creditori la miglior soddisfazione possibile.
A seguito del deposito, in data 2 agosto 2024, del piano e della proposta concordataria in continuità, della relazione di attestazione di cui all'art. 87, comma terzo, CCII, nonché della documentazione richiesta dai commi primo e secondo dell'art. 39 CCII, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale il Tribunale, con decreto del 1-4 ottobre 2024, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo in continuità fissando quale data iniziale per l'espressione del voto dei creditori il 26 febbraio 2025 e come data finale il 26 marzo 2025. nel termine di 20 giorni previsti dall'art. 105 co. 4 CP
CCII ha depositato una limitata modifica della proposta di concordato oltre ad un adeguamento del piano concordatario.
Come nell''originaria proposta, anche in quella modificata, continuava ad essere previsto per tutti i creditori in prededuzione e privilegiati il pagamento integrale, senza ipotesi di degrado di creditori privilegiati, continuava ad essere prevista la divisione dei creditori chirografari in cinque classi segnatamente:
- CLASSE 1 composta da crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali fossero state rilasciate specifiche garanzie da e CP_6 CP_7 composta da tutti i crediti di titolarità di istituti di
[...] credito (o relativi cessionari) non assistiti da garanzie.
- CLASSE 3 composta da tutti i crediti per indennizzi conseguenti allo scioglimento di taluni contratti pendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 CCII. - CLASSE 4 composta da tutti i crediti chirografari di titolarità di imprese minori nella definizione in vigore alla data di deposito della Memoria, quale che fosse la loro tipologia, derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
- CLASSE 5, residuale, composta da tutti gli ulteriori crediti
(geneticamente) chirografari diversi da quelli inseriti in altre classi.
Veniva unificata per tutte le 5 Classi la percentuale garantita di pagamento al 21,2%,
A seguito della variazione della proposta effettuata da CP
, il 4 febbraio 2025 nel termine dei 20 giorni prima delle
[...] operazioni di voto ex art. 105 co. 4 CCII, il commissario ha depositato ed inviato ai creditori la relazione ex art. 107 co. 3
CCII con le proposte definitive del debitore e, ai fini delle operazioni di voto, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare del credito per cui erano ammessi.
A seguito di osservazioni ex art. 107 co. 4 CCII, inviate il 14 febbraio 2025, nei dieci giorni precedenti le operazioni di voto da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle controdeduzioni del 18 febbraio 2025 di il 19 febbraio 2025, nel termine dei CP 7 giorni prima delle operazioni di voto, il commissario ha depositato ed inviato ai creditori la relazione definitiva ex art. 107 co. 6
CCII;
Con l'invio della relazione ex art. 107 co. 6 CCII tutti gli adempimenti previsti prima delle operazioni di voto sono stati compiutamente effettuati.
Alle ore 24.00 del 26 marzo 2025 si sono concluse le operazioni di voto (l'ultimo voto quello di è pervenuto alle Parte_4 ore 17.54 del 26 marzo 2025).
L'art. 110 co. 1 CCII prevede che “All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione
è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti”.
Il commissario ha provveduto il 27 marzo 2025 al deposito di tale relazione, nel termine di tre giorni previsto dall'art. 110 co. 2
CCII, comunicandola contestualmente al debitore.
Il risultato delle votazioni è il seguente: nelle Classi 1 e 2, tutti gli istituti di credito hanno votato a favore e quindi la percentuale
è quella del 100%, nella Classe 3 la percentuale è superiore al 93%, nella classe 5 viene superato il 67% e nella Classe 4 la percentuale
è vicina al 60%; che esiste un unico creditore che ha esplicitamente votato contro (Due Stelle di Ficarelli Gilda Srl, per l'importo di
Euro 1.037,00).
Il concordato è stato, quindi, approvato (per le 5 classi complessivamente Euro 17.958.790,71 su un totale di votanti di Euro
19.972.591,10, pari complessivamente all'89,917% degli ammessi complessivamente al voto).
Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento di omologazione ex art. 48 CCII, il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per il giorno 20 maggio 2025 e il provvedimento
è stato notificato, a cura del debitore al commissario giudiziale e all'unico creditore che ha espresso il proprio dissenso, cioè Due
Stelle di Ficarelli Gilda Srl.
Nel termine di 10 giorni precedenti l'udienza Due Stelle di Ficarelli
Gilda Srl, non ha proposto opposizione, né lo ha fatto qualsiasi interessato.
In data 14 maggio 2025, il Commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ex art. 48, comma secondo, CCII, concludendo in termini favorevoli per l'omologa della proposta di concordato.
Il Collegio ritiene sussistano tutte le condizioni per omologare il concordato.
Seguendo l'ordine espositivo offerto dal primo comma dell'art. 112
CCII1 sussiste:
a) la regolarità della procedura: la procedura, sin dal deposito del
Ricorso, si è svolta nel rigoroso rispetto della disciplina normativa e con pieno coinvolgimento di tutti i creditori nei cui confronti è stata garantita una completa ed esaustiva informazione;
b) esito delle votazioni: il concordato è stato approvato – a larghissima maggioranza – in ognuna delle cinque classi votanti nelle quali il ceto creditorio concorrente era stato, ripartito, venendo così soddisfatto il requisito procedurale di cui all'art. 109, comma quinto, CCII;
c) ammissibilità della proposta: il piano depositato soddisfa il contenuto richiesto dagli art 87 e 85 CCII, è stata depositata la relazione del dott. , professionista in possesso dei Persona_2 requisiti ex art. 2, comma 1, lettera o), CCII, che ha attestato ex art.87 3° comma CCII, la veridicità dei dati aziendali (tenuto conto delle rettifiche extracontabili contenute nel piano) posti alla base del piano concordatario nonchè la fattibilità, sotto il profilo della ragionevolezza complessiva, del piano concordatario in continuità e della conseguente proposta di soddisfacimento del ceto creditorio avanzata dalla società.
Il dott. ha attestato che la prosecuzione indiretta Per_2 dell'attività d'impresa, prevista dal piano, garantisce la sostenibilità economica dei rami di attività e consente di attribuire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che ricaverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Tale valutazione è stata confermata dal commissario giudiziale che ha vagliato con attenzione le perizie di stima in relazione alle offerte ricevute per le cessioni dei rami d'azienda che ne hanno comprovato la congruità corroborando il piano concordatario delineato.
Il commissario giudiziale ha evidenziato, nel suo parere favorevole, che la proposta concordataria appare più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta - quanto al profilo del trattamento offerto ai creditori
- è poi del tutto conforme alla normativa applicabile, tra le altre, assicurando ad ogni creditore una utilità economicamente rilevante di natura pecuniaria, nel pieno rispetto della regola distributiva della priorità assoluta.
d) corretta formazione delle classi: l'art. 85, comma terzo, CCII stabilisce che nel concordato in continuità aziendale - in deroga al principio generale della par condicio creditorum (salvo l'ordine delle cause legittime di prelazione;
art. 85, comma sesto, CCII) - la suddivisione dei creditori in classi è «in ogni caso obbligatoria».
Coerentemente con tale indicazione normativa e considerate le ipotesi di obbligatorietà di formazione di talune classi, la società ha suddiviso il ceto creditorio votante in cinque classi, tenuto massimamente conto della omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 2, lett. r), CCII).
Per quel che riguarda la CLASSE 1: la classe accoglie tutti i crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali siano state rilasciate specifiche garanzie da e CP_6 [...]
; garanzie che, alla data del 2 agosto 2024, non risultavano CP_7 essere state ancora escusse.
Considerando però come ragionevolmente prevedibile l'escussione, per tali crediti la proposta concordataria prevede l'appostazione di uno specifico fondo rischi, finalizzato ad assicurare l'integrale pagamento, senza dilazioni - al pari di ogni altro credito privilegiato - dei crediti di titolarità di e , CP_6 CP_7 una volta che sia intervenuta la legittima escussione delle relative garanzie.
In caso di escussione, i crediti di titolarità dei garanti troveranno, quindi, naturale collocazione tra i crediti privilegiati ex art. 9, comma quinto, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 8-bis, comma terzo, del
Decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33) e, attraverso le risorse allocate nell'apposito fondo rischi, essi saranno integralmente pagati.
Conseguentemente, si ridurrà l'entità dei crediti residui (già garantiti) destinati a permanere nella presente classe;
- CLASSE 2: la classe accoglie tutti i crediti di titolarità di istituti di credito (o relativi cessionari) non assistiti da garanzie;
- CLASSE 3: la classe accoglie tutti i crediti per indennizzi che conseguiranno allo scioglimento di taluni contratti pendenti alla data odierna: ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma undicesimo, CCII, infatti, «[l]'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato …».
Tale classe si è poi progressivamente popolata, ben prima dell'inizio delle operazioni di voto, in forza dello scioglimento autorizzato di taluni contratti di noleggio e di leasing, secondo quanto prospettato dalla Ricorrente;
- CLASSE 4: la classe accoglie tutti i crediti chirografari di titolarità di imprese minori, quale che sia la loro tipologia, derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
La perdurante – rispetto a tale classe (obbligatoria, ex art. 85, comma terzo, CCII) - correttezza dei criteri selettivi individuati dalla Ricorrente nell'ivi allocare i relativi crediti è stata confermata dall'art. 8 del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 2025, n. 4;
- CLASSE 5: la classe, residuale, accoglie tutti gli ulteriori crediti
(geneticamente) chirografari diversi da quelli inseriti in altre classi.
La suddivisione di creditori in classi è corretta, avendo la proposta accomunato creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei, nel rispetto dell'ordine di graduazione e nel rispetto del principio della par condicio per il trattamento dei componenti della singola classe.
Le classi formate sono, infatti, espressione di posizioni assimilabili prima giuridicamente poi economicamente, idonee a rappresentare l'interesse del gruppo.
La suddivisione in classi rispetta anche le regole di cui all'art. 85 CCII.
e) parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe: la proposta di concordato, prevede da sempre identico trattamento per tutti i creditori appartenenti alla medesima classe e, dopo la citata modifica, pure tra tutte le classi (percentuale garantita del 21,20%).
f) il piano non sia in privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: la fattibilità è stata in origine accuratamente verificata, in uno con la veridicità dei dati aziendali, nella relazione di attestazione ex art. 87, comma terzo,
CCII resa dal dott. . Persona_2
Il professionista indipendente aveva infatti così concluso la sua articolata analisi: «attesta […] la fattibilità, sotto il profilo della ragionevolezza complessiva, del piano concordatario in continuità e della conseguente proposta di soddisfacimento del ceto creditorio avanzata dalla Ricorrente…».
Tale valutazione è stata poi nuovamente confermata – tenuto conto delle positive e coerenti evoluzioni della Procedura – nella relazione ex art. 105, comma primo, CCII del Commissario giudiziale del 10 gennaio 2025.
In data 14 maggio 2025 il Commissario giudiziale ha reso motivato parere ex art. 48, comma secondo, CCII, nel quale ha - nuovamente - dato atto che «non appena accreditata tale somma [i.e. l'importo di
Euro 1.500.000,00], nulla osta all'effettuazione di un riparto per il pagamento integrale dei residui creditori in prededuzione, di quelli privilegiati e della percentuale garantita ed unificata del
21,2% ai creditori facenti parte delle 5 classi di chirografari, con adempimento immediato della proposta concordataria». Infine, il piano concordatario non prevede, per la sua attuazione,
l'erogazione a favore della Società di nuovi finanziamenti.
Il Tribunale di Reggio Emilia è competente in ragione del luogo della sede sociale.
Come è noto, l'art. 114-bis CCII - in ciò segnando una decisa differenza tra concordato liquidatorio (art. 114 CCII) e concordato in continuità – facoltizza il Tribunale a nominare un liquidatore giudiziale ed un comitato di creditori.
Nel caso di specie la natura ed entità delle residue attività liquidatorie non rendono necessaria la nomina di un liquidatore mentre si reputa opportuna la nomina di un comitato dei creditori delegando il giudice delegato alla nomina
PQM
visti gli artt. 48 e 112 CCII;
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da PA
, società per azioni di diritto italiano, con sede in
[...]
Reggio nell'Emilia, Via I. Pizzetti n. 2, capitale sociale Euro
468.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese dell'Emilia e codice fiscale p. P.IVA_1
IVA nella persona del liquidatore sociale e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. ON
[...]
l'incarico di Commissario Giudiziale in capo al dott. Persona_1
Visto l'art. 118 CCII;
DISPONE le seguenti modalità di esecuzione del concordato:
- il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività di impresa residuale e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- il legale rappresentante della società in concordato trasmette al commissario giudiziale una relazione, con cadenza trimestrale, depositandone una copia anche nel fascicolo telematico della procedura, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e alla situazione economico - patrimoniale di periodo;
- il legale rappresentante della società in concordato predispone entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto approvati dal Comitato dei creditori, con parere del commissario giudiziale e seguendo la procedura di cui all'art.220
CCII, fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata;
i progetti di riparto , corredati dal parere del commissario giudiziale sulla loro corrispondenza al piano concordatario, sono sottoposti all'attenzione del giudice delegato attraverso il deposito nel fascicolo telematico dopo l'approvazione del comitato dei creditori;
- il legale rappresentante della società in concordato, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, deposita la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante deposita nel fascicolo telematico della procedura il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- il commissario giudiziale ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII, da inviarsi a tutti i creditori e da depositarsi, insieme alle relate di notifica a questi ultimi, nel fascicolo telematico della procedura;
- conclusa l'esecuzione del piano concordatario, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9, CCII, trasmettendone copia ai creditori;
- adempiuto all'ultimo atto esecutivo del concordato, il Liquidatore
e il commissario giudiziale renderanno il conto ai sensi dell'articolo 231 CCII;
- il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- il commissario giudiziale, qualora emerga il mancato adempimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, deve senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore, possa eventualmente attribuire al commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- il commissario giudiziale, in caso di inadempimento agli obblighi concordatari, deve informare immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 119
CCII;
- il Tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale e il giudice delegato ne autorizza il prelievo;
- per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare il
Liquidatore chiederà autorizzazione al Comitato dei creditori e il parere del commissario giudiziale e informerà previamente il Giudice
Delegato se gli atti predetti sono di valore superiore ad euro 50 mila e, in ogni caso, per le transazioni;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- rimette al giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori
(su segnalazione dei candidati mostratisi disponibili da parte del liquidatore) e previo parere del commissario giudiziale;
DISPONE Che, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, CCII e somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate sul conto della procedura fino alla definizione della contestazione o all'avveramento della condizione. Per gli irreperibili fino all'esito della procedura con applicazione dell'art.232 CCII
DISPONE che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza e a comunicarla al debitore e al commissario giudiziale, che comunicherà ai creditori;
che la cancelleria trasmetta la sentenza al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione ai sensi degli artt. 45 e 48 CCII.
Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 113 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di Consiglio della Sezione
Procedure Concorsuali del Tribunale, il 27 maggio 2025
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Stefania Calò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali
Il Tribunale riunito in persona dei giudici: dott. ssa Stefania Calò Presidente dott. ssa Simona Boiardi giudice rel dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice nella procedura concorsuale iscritta al n. 41-1 del ruolo generale dell'anno 2024, pronuncia la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'omologa del concordato preventivo presentato da:
società per azioni di diritto PA italiano, con sede in Reggio nell'Emilia, Via I. Pizzetti n. 2, capitale sociale Euro 468.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese dell'Emilia e codice fiscale , p. IVA nella persona del liquidatore P.IVA_1 P.IVA_2 sociale e legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, nato a [...] il [...], tale nominato
[...] con delibera dell'assemblea della Società del 17 dicembre 2024, regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la
C.C.I.A.A. dell'Emilia, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla memoria integrativa recante la proposta e il piano di concordato in continuità depositata in data 2 agosto 2024, dagli
Avv.ti Giorgio Barbieri e Alessandro Nironi Ferraroni entrambi del
Foro di Reggio Emilia, anche disgiuntamente tra loro, presso lo studio dei quali, sito in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, ha eletto domicilio
Fatto In data 28 marzo 2024 ha depositato ricorso ai sensi degli CP artt. 37, 39, 40, 44, 54, comma secondo (primo e secondo periodo), e
55 D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, successive modificazioni e integrazioni, unitamente alla documentazione richiesta dall'art. 39, comma terzo, CCII e agli altri allegati indicati nel predetto atto.
Con decreto, adottato in data 29 marzo 2024, comunicato il successivo
2 aprile 2024, il Tribunale ha, concesso alla Società il termine di giorni sessanta ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, decorrente dalla data di pubblicazione del Ricorso nel Registro delle Imprese conservato presso la C.C.I.A.A. dell'Emilia, nominando quale
Commissario giudiziale il dott. Persona_1
In accoglimento di istanza depositata da con decreto CP adottato, in data 3 giugno 2024, il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario Giudiziale, ha concesso una «proroga di giorni 60 del termine per la presentazione della proposta concordataria o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti», con scadenza del nuovo termine ex art. 44, comma primo lett. a), CCII, il 2 agosto 2024.
Il piano posto a fondamento della proposta concordataria è in continuità, in parte diretta e, in parte indiretta.
Il piano concordatario individuava principalmente l'attivo disponibile, dal quale i creditori potranno trarre soddisfazione:
- dalla distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita della
[...]
, già oggetto di cessione ad , Parte_1 CP_3 in continuità di esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente, per 7 milioni di Euro già incassati (al netto di quanto oggetto di accollo da parte dell'acquirente per passività inerenti ai dipendenti trasferiti) unitamente a 1,5 milioni di Euro, da incassare entro trenta giorni dalla omologa definitiva della proposta di concordato;
- dalla vendita del - in continuità di Parte_2 esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente - per un prezzo pari ad almeno 2 milioni di
Euro come da offerta irrevocabile di Alupak;
- vendita del Ramo Profumi- in continuità di esercizio e con previsione di mantenimento di tale continuità da parte dell'acquirente - per un prezzo pari ad almeno 230 mila Euro come da offerta irrevocabile ricevuta da oltre al conseguimento di CP_4 proventi stimati per il periodo di continuità diretta per euro
273.914,00;
- quanto al Ramo Capsule terminato un temporaneo periodo di Pt_3 esercizio diretto dell'attività caratteristica finalizzato alla miglior valorizzazione del magazzino esistente in caso di mancata ricezione di offerte/manifestazioni di interesse per la alienazione di tale complesso aziendale, vendita in blocco ovvero, in subordine, atomistica dei singoli componenti dello stesso;
- incasso dei crediti di titolarità, a vario titolo, della Società, quantificati in circa 4,76 milioni di Euro;
- vendita atomistica dei beni residui per un importo stimato pari a circa 300 mila Euro;
- liquidazione delle Società Controllate da cui la società preventiva di ricavare proventi (o rimborso del capitale) per almeno
1,485 milioni di Euro;
- distribuzione delle disponibilità liquide, che alla data del 31 luglio 2024, erano pari a circa 3 milioni.
Sono stati già alienati i tre importanti rami d'azienda (
[...]
) Controparte_5
- è quindi il piano proposto ha già assicurato una puntuale conservazione dei rilevanti valori aziendali in campo, consentendo ai creditori la miglior soddisfazione possibile.
A seguito del deposito, in data 2 agosto 2024, del piano e della proposta concordataria in continuità, della relazione di attestazione di cui all'art. 87, comma terzo, CCII, nonché della documentazione richiesta dai commi primo e secondo dell'art. 39 CCII, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale il Tribunale, con decreto del 1-4 ottobre 2024, ha ammesso la Società alla procedura di concordato preventivo in continuità fissando quale data iniziale per l'espressione del voto dei creditori il 26 febbraio 2025 e come data finale il 26 marzo 2025. nel termine di 20 giorni previsti dall'art. 105 co. 4 CP
CCII ha depositato una limitata modifica della proposta di concordato oltre ad un adeguamento del piano concordatario.
Come nell''originaria proposta, anche in quella modificata, continuava ad essere previsto per tutti i creditori in prededuzione e privilegiati il pagamento integrale, senza ipotesi di degrado di creditori privilegiati, continuava ad essere prevista la divisione dei creditori chirografari in cinque classi segnatamente:
- CLASSE 1 composta da crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali fossero state rilasciate specifiche garanzie da e CP_6 CP_7 composta da tutti i crediti di titolarità di istituti di
[...] credito (o relativi cessionari) non assistiti da garanzie.
- CLASSE 3 composta da tutti i crediti per indennizzi conseguenti allo scioglimento di taluni contratti pendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 CCII. - CLASSE 4 composta da tutti i crediti chirografari di titolarità di imprese minori nella definizione in vigore alla data di deposito della Memoria, quale che fosse la loro tipologia, derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
- CLASSE 5, residuale, composta da tutti gli ulteriori crediti
(geneticamente) chirografari diversi da quelli inseriti in altre classi.
Veniva unificata per tutte le 5 Classi la percentuale garantita di pagamento al 21,2%,
A seguito della variazione della proposta effettuata da CP
, il 4 febbraio 2025 nel termine dei 20 giorni prima delle
[...] operazioni di voto ex art. 105 co. 4 CCII, il commissario ha depositato ed inviato ai creditori la relazione ex art. 107 co. 3
CCII con le proposte definitive del debitore e, ai fini delle operazioni di voto, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare del credito per cui erano ammessi.
A seguito di osservazioni ex art. 107 co. 4 CCII, inviate il 14 febbraio 2025, nei dieci giorni precedenti le operazioni di voto da parte dell'Agenzia delle Entrate e delle controdeduzioni del 18 febbraio 2025 di il 19 febbraio 2025, nel termine dei CP 7 giorni prima delle operazioni di voto, il commissario ha depositato ed inviato ai creditori la relazione definitiva ex art. 107 co. 6
CCII;
Con l'invio della relazione ex art. 107 co. 6 CCII tutti gli adempimenti previsti prima delle operazioni di voto sono stati compiutamente effettuati.
Alle ore 24.00 del 26 marzo 2025 si sono concluse le operazioni di voto (l'ultimo voto quello di è pervenuto alle Parte_4 ore 17.54 del 26 marzo 2025).
L'art. 110 co. 1 CCII prevede che “All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione
è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti”.
Il commissario ha provveduto il 27 marzo 2025 al deposito di tale relazione, nel termine di tre giorni previsto dall'art. 110 co. 2
CCII, comunicandola contestualmente al debitore.
Il risultato delle votazioni è il seguente: nelle Classi 1 e 2, tutti gli istituti di credito hanno votato a favore e quindi la percentuale
è quella del 100%, nella Classe 3 la percentuale è superiore al 93%, nella classe 5 viene superato il 67% e nella Classe 4 la percentuale
è vicina al 60%; che esiste un unico creditore che ha esplicitamente votato contro (Due Stelle di Ficarelli Gilda Srl, per l'importo di
Euro 1.037,00).
Il concordato è stato, quindi, approvato (per le 5 classi complessivamente Euro 17.958.790,71 su un totale di votanti di Euro
19.972.591,10, pari complessivamente all'89,917% degli ammessi complessivamente al voto).
Sussistendo i presupposti per l'avvio del procedimento di omologazione ex art. 48 CCII, il Tribunale ha fissato l'udienza in camera di consiglio per il giorno 20 maggio 2025 e il provvedimento
è stato notificato, a cura del debitore al commissario giudiziale e all'unico creditore che ha espresso il proprio dissenso, cioè Due
Stelle di Ficarelli Gilda Srl.
Nel termine di 10 giorni precedenti l'udienza Due Stelle di Ficarelli
Gilda Srl, non ha proposto opposizione, né lo ha fatto qualsiasi interessato.
In data 14 maggio 2025, il Commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ex art. 48, comma secondo, CCII, concludendo in termini favorevoli per l'omologa della proposta di concordato.
Il Collegio ritiene sussistano tutte le condizioni per omologare il concordato.
Seguendo l'ordine espositivo offerto dal primo comma dell'art. 112
CCII1 sussiste:
a) la regolarità della procedura: la procedura, sin dal deposito del
Ricorso, si è svolta nel rigoroso rispetto della disciplina normativa e con pieno coinvolgimento di tutti i creditori nei cui confronti è stata garantita una completa ed esaustiva informazione;
b) esito delle votazioni: il concordato è stato approvato – a larghissima maggioranza – in ognuna delle cinque classi votanti nelle quali il ceto creditorio concorrente era stato, ripartito, venendo così soddisfatto il requisito procedurale di cui all'art. 109, comma quinto, CCII;
c) ammissibilità della proposta: il piano depositato soddisfa il contenuto richiesto dagli art 87 e 85 CCII, è stata depositata la relazione del dott. , professionista in possesso dei Persona_2 requisiti ex art. 2, comma 1, lettera o), CCII, che ha attestato ex art.87 3° comma CCII, la veridicità dei dati aziendali (tenuto conto delle rettifiche extracontabili contenute nel piano) posti alla base del piano concordatario nonchè la fattibilità, sotto il profilo della ragionevolezza complessiva, del piano concordatario in continuità e della conseguente proposta di soddisfacimento del ceto creditorio avanzata dalla società.
Il dott. ha attestato che la prosecuzione indiretta Per_2 dell'attività d'impresa, prevista dal piano, garantisce la sostenibilità economica dei rami di attività e consente di attribuire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che ricaverebbe in caso di liquidazione giudiziale.
Tale valutazione è stata confermata dal commissario giudiziale che ha vagliato con attenzione le perizie di stima in relazione alle offerte ricevute per le cessioni dei rami d'azienda che ne hanno comprovato la congruità corroborando il piano concordatario delineato.
Il commissario giudiziale ha evidenziato, nel suo parere favorevole, che la proposta concordataria appare più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.
La proposta - quanto al profilo del trattamento offerto ai creditori
- è poi del tutto conforme alla normativa applicabile, tra le altre, assicurando ad ogni creditore una utilità economicamente rilevante di natura pecuniaria, nel pieno rispetto della regola distributiva della priorità assoluta.
d) corretta formazione delle classi: l'art. 85, comma terzo, CCII stabilisce che nel concordato in continuità aziendale - in deroga al principio generale della par condicio creditorum (salvo l'ordine delle cause legittime di prelazione;
art. 85, comma sesto, CCII) - la suddivisione dei creditori in classi è «in ogni caso obbligatoria».
Coerentemente con tale indicazione normativa e considerate le ipotesi di obbligatorietà di formazione di talune classi, la società ha suddiviso il ceto creditorio votante in cinque classi, tenuto massimamente conto della omogeneità di posizione giuridica e interessi economici (art. 2, lett. r), CCII).
Per quel che riguarda la CLASSE 1: la classe accoglie tutti i crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico e, pertanto, per i quali siano state rilasciate specifiche garanzie da e CP_6 [...]
; garanzie che, alla data del 2 agosto 2024, non risultavano CP_7 essere state ancora escusse.
Considerando però come ragionevolmente prevedibile l'escussione, per tali crediti la proposta concordataria prevede l'appostazione di uno specifico fondo rischi, finalizzato ad assicurare l'integrale pagamento, senza dilazioni - al pari di ogni altro credito privilegiato - dei crediti di titolarità di e , CP_6 CP_7 una volta che sia intervenuta la legittima escussione delle relative garanzie.
In caso di escussione, i crediti di titolarità dei garanti troveranno, quindi, naturale collocazione tra i crediti privilegiati ex art. 9, comma quinto, D. lgs. 31 marzo 1998, n. 123 8-bis, comma terzo, del
Decretolegge 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33) e, attraverso le risorse allocate nell'apposito fondo rischi, essi saranno integralmente pagati.
Conseguentemente, si ridurrà l'entità dei crediti residui (già garantiti) destinati a permanere nella presente classe;
- CLASSE 2: la classe accoglie tutti i crediti di titolarità di istituti di credito (o relativi cessionari) non assistiti da garanzie;
- CLASSE 3: la classe accoglie tutti i crediti per indennizzi che conseguiranno allo scioglimento di taluni contratti pendenti alla data odierna: ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma undicesimo, CCII, infatti, «[l]'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato …».
Tale classe si è poi progressivamente popolata, ben prima dell'inizio delle operazioni di voto, in forza dello scioglimento autorizzato di taluni contratti di noleggio e di leasing, secondo quanto prospettato dalla Ricorrente;
- CLASSE 4: la classe accoglie tutti i crediti chirografari di titolarità di imprese minori, quale che sia la loro tipologia, derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi.
La perdurante – rispetto a tale classe (obbligatoria, ex art. 85, comma terzo, CCII) - correttezza dei criteri selettivi individuati dalla Ricorrente nell'ivi allocare i relativi crediti è stata confermata dall'art. 8 del D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla Legge 23 gennaio 2025, n. 4;
- CLASSE 5: la classe, residuale, accoglie tutti gli ulteriori crediti
(geneticamente) chirografari diversi da quelli inseriti in altre classi.
La suddivisione di creditori in classi è corretta, avendo la proposta accomunato creditori con posizione giuridica ed interessi economici omogenei, nel rispetto dell'ordine di graduazione e nel rispetto del principio della par condicio per il trattamento dei componenti della singola classe.
Le classi formate sono, infatti, espressione di posizioni assimilabili prima giuridicamente poi economicamente, idonee a rappresentare l'interesse del gruppo.
La suddivisione in classi rispetta anche le regole di cui all'art. 85 CCII.
e) parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe: la proposta di concordato, prevede da sempre identico trattamento per tutti i creditori appartenenti alla medesima classe e, dopo la citata modifica, pure tra tutte le classi (percentuale garantita del 21,20%).
f) il piano non sia in privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza: la fattibilità è stata in origine accuratamente verificata, in uno con la veridicità dei dati aziendali, nella relazione di attestazione ex art. 87, comma terzo,
CCII resa dal dott. . Persona_2
Il professionista indipendente aveva infatti così concluso la sua articolata analisi: «attesta […] la fattibilità, sotto il profilo della ragionevolezza complessiva, del piano concordatario in continuità e della conseguente proposta di soddisfacimento del ceto creditorio avanzata dalla Ricorrente…».
Tale valutazione è stata poi nuovamente confermata – tenuto conto delle positive e coerenti evoluzioni della Procedura – nella relazione ex art. 105, comma primo, CCII del Commissario giudiziale del 10 gennaio 2025.
In data 14 maggio 2025 il Commissario giudiziale ha reso motivato parere ex art. 48, comma secondo, CCII, nel quale ha - nuovamente - dato atto che «non appena accreditata tale somma [i.e. l'importo di
Euro 1.500.000,00], nulla osta all'effettuazione di un riparto per il pagamento integrale dei residui creditori in prededuzione, di quelli privilegiati e della percentuale garantita ed unificata del
21,2% ai creditori facenti parte delle 5 classi di chirografari, con adempimento immediato della proposta concordataria». Infine, il piano concordatario non prevede, per la sua attuazione,
l'erogazione a favore della Società di nuovi finanziamenti.
Il Tribunale di Reggio Emilia è competente in ragione del luogo della sede sociale.
Come è noto, l'art. 114-bis CCII - in ciò segnando una decisa differenza tra concordato liquidatorio (art. 114 CCII) e concordato in continuità – facoltizza il Tribunale a nominare un liquidatore giudiziale ed un comitato di creditori.
Nel caso di specie la natura ed entità delle residue attività liquidatorie non rendono necessaria la nomina di un liquidatore mentre si reputa opportuna la nomina di un comitato dei creditori delegando il giudice delegato alla nomina
PQM
visti gli artt. 48 e 112 CCII;
OMOLOGA il concordato preventivo presentato da PA
, società per azioni di diritto italiano, con sede in
[...]
Reggio nell'Emilia, Via I. Pizzetti n. 2, capitale sociale Euro
468.000,00 interamente versato, numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese dell'Emilia e codice fiscale p. P.IVA_1
IVA nella persona del liquidatore sociale e legale P.IVA_2 rappresentante pro tempore dott. ON
[...]
l'incarico di Commissario Giudiziale in capo al dott. Persona_1
Visto l'art. 118 CCII;
DISPONE le seguenti modalità di esecuzione del concordato:
- il commissario giudiziale sorveglia l'adempimento del concordato e riferisce al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;
- il commissario giudiziale è autorizzato ad effettuare ogni più opportuno controllo sull'attività di impresa residuale e gli viene conferita per tutta la durata della procedura facoltà di accesso alla contabilità e ai libri sociali della ricorrente;
- il legale rappresentante della società in concordato trasmette al commissario giudiziale una relazione, con cadenza trimestrale, depositandone una copia anche nel fascicolo telematico della procedura, in ordine allo stato delle operazioni poste in essere in esecuzione degli obblighi concordatari e alla situazione economico - patrimoniale di periodo;
- il legale rappresentante della società in concordato predispone entro le date indicate nel piano e nella proposta di concordato i progetti di riparto approvati dal Comitato dei creditori, con parere del commissario giudiziale e seguendo la procedura di cui all'art.220
CCII, fatta salva la previsione di accantonamenti, la cui costituzione dovrà essere opportunamente motivata;
i progetti di riparto , corredati dal parere del commissario giudiziale sulla loro corrispondenza al piano concordatario, sono sottoposti all'attenzione del giudice delegato attraverso il deposito nel fascicolo telematico dopo l'approvazione del comitato dei creditori;
- il legale rappresentante della società in concordato, eseguito integralmente il concordato sino al completo raggiungimento delle percentuali indicate nella proposta, deposita la documentazione necessaria a darne prova, unitamente al parere del commissario giudiziale;
- entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni esecutive, il legale rappresentante deposita nel fascicolo telematico della procedura il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- il commissario giudiziale ogni sei mesi, a decorrere dal deposito della relazione effettuata ex art. 105 CCII, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII, da inviarsi a tutti i creditori e da depositarsi, insieme alle relate di notifica a questi ultimi, nel fascicolo telematico della procedura;
- conclusa l'esecuzione del piano concordatario, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma 9, CCII, trasmettendone copia ai creditori;
- adempiuto all'ultimo atto esecutivo del concordato, il Liquidatore
e il commissario giudiziale renderanno il conto ai sensi dell'articolo 231 CCII;
- il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta concordataria omologata;
- il commissario giudiziale, qualora emerga il mancato adempimento da parte del debitore degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne venga ritardato l'adempimento, deve senza indugio riferirne all'ufficio affinché questi, sentito il debitore, possa eventualmente attribuire al commissario giudiziale i poteri sostitutivi necessari al compimento degli atti dovuti;
- il commissario giudiziale, in caso di inadempimento agli obblighi concordatari, deve informare immediatamente i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art. 119
CCII;
- il Tribunale liquida il compenso al commissario giudiziale e il giudice delegato ne autorizza il prelievo;
- per gli atti previsti dall'articolo 35 della legge fallimentare il
Liquidatore chiederà autorizzazione al Comitato dei creditori e il parere del commissario giudiziale e informerà previamente il Giudice
Delegato se gli atti predetti sono di valore superiore ad euro 50 mila e, in ogni caso, per le transazioni;
- resta riservato al giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- rimette al giudice delegato la nomina del Comitato dei creditori
(su segnalazione dei candidati mostratisi disponibili da parte del liquidatore) e previo parere del commissario giudiziale;
DISPONE Che, ai sensi dell'art. 118, comma secondo, CCII e somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili siano depositate sul conto della procedura fino alla definizione della contestazione o all'avveramento della condizione. Per gli irreperibili fino all'esito della procedura con applicazione dell'art.232 CCII
DISPONE che la cancelleria provveda a pubblicare la presente sentenza e a comunicarla al debitore e al commissario giudiziale, che comunicherà ai creditori;
che la cancelleria trasmetta la sentenza al registro delle imprese ai fini dell'iscrizione ai sensi degli artt. 45 e 48 CCII.
Dichiara chiusa la procedura ai sensi dell'art. 113 CCII.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di Consiglio della Sezione
Procedure Concorsuali del Tribunale, il 27 maggio 2025
Il giudice relatore
Simona Boiardi
Il Presidente
Stefania Calò